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L’Agenzia delle Entrate può utilizzare le intercettazioni telefoniche?

written by Redazione | 12/06/2021

Un accertamento tributario può basarsi su quanto emerge da intercettazioni telefoniche ed ambientali?

Quello del corretto utilizzo delle intercettazioni telefoniche è un tema complesso che, da diverso tempo, divide l’opinione pubblica, non solo con riferimento ai limiti rigorosi che caratterizzano questo strumento investigativo, ma anche perché non di rado tali intercettazioni – che dovrebbero essere riservate nell’ambito del procedimento penale – vengono divulgate dagli organi di stampa e della comunicazione creando disagi e pregiudizi alle persone coinvolte.

In questo articolo analizziamo un aspetto particolare di questo tema, vale a dire spiegheremo se anche l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le intercettazioni telefoniche e, quindi, avvalersi – per un avviso di accertamento da emettere nei confronti di un contribuente – del mezzo investigativo delle

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intercettazioni che è proprio delle indagini penali e non certamente dell’accertamento tributario.

Che cosa sono le intercettazioni telefoniche?

Se una persona è sospettata di aver commesso un reato particolarmente grave e, dunque, è soggetta a delle indagini, può essere sottoposta a intercettazioni telefoniche attraverso l’utilizzo di strumentazioni elettroniche specializzate in grado di captare le conversazioni che avvengono tramite il telefono (può trattarsi sia di telefoni fissi sia di telefoni cellulari).

Si può ricorrere alle intercettazioni telefoniche solo in caso di:

delitti non volontari per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;

delitti contro la Pubblica Amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

delitti di contrabbando;

reati di minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

delitti in materia di pornografia minorile, anche se relativi a pornografia virtuale, e reato di adescamento di minorenni;

reati di commercio di sostanze alimentari nocive, di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, frode nell’esercizio del commercio, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

stalking.

Per intercettare una persona indagata per uno dei suddetti reati è necessaria l’autorizzazione del gip (giudice per le indagini preliminari) che emette un decreto motivato, a seguito di richiesta del pm (pubblico ministero) o della polizia giudiziaria.

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Una volta che il gip ha firmato il decreto che autorizza le intercettazioni telefoniche, gli operatori che gestiscono la rete di telefonia mobile e fissa hanno l’obbligo di adempiere alle richieste dell’Autorità giudiziaria e di agevolare il lavoro svolto dagli investigatori.

Che cosa sono le intercettazioni ambientali?

Oltre ad essere intercettato telefonicamente, l’indagato può essere controllato anche attraverso le intercettazioni ambientali nei luoghi principali in cui trascorre del tempo (casa, ufficio e automobile).

Le intercettazioni ambientali avvengono di solito attraverso dei micro- trasmettitori che riescono a mandare i flussi audio delle conversazioni svolte in un determinato ambiente.

Un’altra possibilità per effettuare un’intercettazione ambientale prevede l’uso di una microtelecamera che registra in video quanto avviene in un determinato ambiente. Anche in questo caso, è necessario il decreto del gip che autorizzi le intercettazioni ambientali, il quale dovrà verificare che ricorrano i presupposti per l’utilizzo delle intercettazioni, perché con tale strumento investigativo vi è una violazione della privacy non solo dei luoghi in cui vengono posti i dispositivi, ma anche delle comunicazioni e delle azioni della persona che viene intercettata.

Quando l’attività di intercettazione è illegale?

È evidente che l’attività di intercettazione sia delicata e limitativa di alcune fondamentali libertà garantite dalla Carta costituzionale, come la libertà di comunicazione e di corrispondenza (che può essere limitata solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria) e la libertà di domicilio (che è inviolabile se non nei casi e modi stabiliti dalla legge).

L’attività di intercettazione incontra dei limiti molto rigorosi. Innanzitutto, solo il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria possono richiedere al giudice delle indagini preliminari l’attività di intercettazione. Ne consegue che se non viene

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seguita tale procedura e manca l’autorizzazione del giudice delle indagini preliminari, l’attività di intercettazione è illegale e il materiale probatorio acquisito non è utilizzabile nel processo penale.

Tuttavia, occorre ricordare che nei casi di urgenza in cui il ritardo rischi di causare un grave pregiudizio alle indagini in corso, l’utilizzo dello strumento delle intercettazioni telefoniche e ambientali può essere disposto direttamente dal pubblico ministero con decreto motivato, che poi il Giudice delle indagini preliminari dovrà convalidare. Se tale decreto non viene convalidato, le intercettazioni telefoniche e ambientali si bloccano e il materiale probatorio che è stato acquisito fino a quel momento non può essere utilizzato nel processo penale.

Inoltre, è importante sottolineare che non è consentita l’intercettazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati incaricati con riferimento al procedimento penale in corso, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari.

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono effettuare intercettazioni telefoniche e ambientali?

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono soltanto utilizzare le intercettazioni telefoniche ed ambientali, acquisite in sede di indagini preliminari dalla Polizia giudiziaria e dal pubblico ministero. Tuttavia, tali intercettazioni devono essere messe a conoscenza del contribuente prima che quest’ultimo riceva l’avviso di accertamento, cosicché lo stesso possa adeguatamente difendersi e possa essere garantito il pieno esercizio del diritto di difesa.

È, invece, escluso che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nell’ambito dei controlli fiscali, possano intercettare, in maniera autonoma, il contribuente che non sia sottoposto a indagini penali.

In definitiva, solo se nell’ambito di un’indagine penale per la quale sono state autorizzate le intercettazioni telefoniche ed ambientali emergono elementi riconducibili a violazioni di carattere tributario, le medesime intercettazioni possono essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per l’emissione dell’avviso di accertamento a carico del contribuente intercettato.

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Quando l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le intercettazioni telefoniche e ambientali?

Dopo questa panoramica sulle intercettazioni telefoniche e ambientali ed il loro corretto utilizzo, vediamo se queste ultime possono essere utilizzate anche in ambito tributario, esaminando anche dei casi pratici su cui si è espressa di recente la Corte di Cassazione.

Mettiamo il caso che l’Agenzia delle Entrate emetta un avviso di accertamento nei confronti di un imprenditore a cui richieda il pagamento di tributi non pagati. Questo avviso di accertamento si fonda su una precedente verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, sempre nei confronti del medesimo contribuente, durante la quale i finanzieri constatano che la società aveva impiegato lavoratori non in regola dal punto di vista contrattuale.

Quest’ultima circostanza era emersa, non solo da dichiarazioni di terzi acquisite dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale, ma anche attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali utilizzate durante le indagini preliminari a cui era sottoposto l’imprenditore.

Ebbene, nel processo tributario è legittimo l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche e ambientali; spetterà poi al giudice tributario decidere sull’ammissibilità o meno delle informazioni raccolte.

Dunque, le intercettazioni telefoniche e ambientali acquisite dalla Polizia giudiziaria possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate e così entrano a far parte, a tutti gli effetti, del materiale probatorio che il giudice tributario deve valutare.

Occorre evidenziare che non è possibile utilizzare le intercettazioni telefoniche e ambientali in procedimenti diversi da quelli nei quali le stesse sono state disposte, ad eccezione del caso in cui le stesse risultino indispensabili per accertare delitti per i quali è obbligatorio l‘arresto in flagranza, cioè l’arresto nel momento in cui si sta commettendo il reato.

Tuttavia, il divieto di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le stesse sono state disposte opera soltanto in ambito penale e non nel

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contenzioso tributario, quindi l’Agenzia delle Entrate può utilizzare gli elementi indiziari o probatori che scaturiscono dalle intercettazioni.

Quando l’Agenzia delle Entrate non può utilizzare le intercettazioni telefoniche e ambientali?

Vediamo un altro caso in cui l’Agenzia delle Entrate, dopo una verifica fiscale della Guardia di Finanza, emetta un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente a cui richieda il pagamento di tributi non versati.

Tuttavia, se né il verbale della Guardia di Finanza che aveva effettuato la verifica fiscale, né la documentazione relativa alle prove espressamente richiamate (l’esito delle intercettazioni telefoniche e ambientali) sono stati allegati all’avviso di accertamento, quest’ultimo deve essere annullato dal giudice tributario.

Occorre ricordare che quando il documento menzionato nella motivazione dell’avviso di accertamento fa riferimento a sua volta ad ulteriori documenti, è necessario che questi ulteriori documenti siano in possesso del contribuente, quindi conosciuti (o quantomeno conoscibili) da quest’ultimo.

È, quindi, illegittimo l’avviso di accertamento che fa riferimento alle intercettazioni telefoniche acquisite in ambito penale se queste ultime non sono conoscibili dal contribuente alla data in cui ha ricevuto l’avviso di accertamento.

Nel caso di specie, il contribuente era venuto a conoscenza di tali atti dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, visto che la conclusione delle indagini preliminari, dalla quale scaturiva la possibilità di accedere al fascicolo, era avvenuta in data successiva.

Spesso, l’Agenzia delle Entrate emette avvisi di accertamento riportando stralci di intercettazioni a carico del contribuente. È evidente però che, al fine di una adeguata difesa giudiziale, occorra una valutazione integrale di tali elementi, quindi il contribuente deve poter accedere agli elementi penali sui quali è fondata la pretesa tributaria.

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