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Contributi Licenziamento illegittimo Reintegrazione 0bbligo contributivo Transazione Irrilevanza.

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Contributi – Licenziamento illegittimo – Reintegrazione – 0bbligo contributivo – Transazione – Irrilevanza.

Corte d’Appello di Genova – 26.11.04/03.01.2005, n. 3/05 – Pres. Haupt – Rel. Ravera – INPS (Avv. Fuochi) – Banco di Chiavari (Avv.ti Bosio, Parodi) – Costa (Avv. Roccella).

Sussiste l’obbligo contributivo, indipendentemente dalla effettività della prestazione lavorativa, per il periodo successivo al licenziamento dichiarato illegittimo e sino alla transazione, intervenuta dopo la sentenza di reintegra, con la quale si pone termine al rapporto, non rilevando nei confronti dell’INPS l’accordo delle parti di considerare questo periodo come privo di effetti.

FATTO - II sig. Costa Giovanni adiva il pretore di Genova impugnando il licenziamento che gli era stato intimato dal Banco di Chiavari, suo datore di lavoro, con lettera del 25.6.1997. Il giudizio veniva definito con sentenza del 5.1.2000 con cui il pretore dichiarava l'illegittimità del recesso e condannava il Banco a reintegrare il Costa nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni maturate e maturando fino alla effettiva reintegra.

Proponeva appello il Banco e nel corso del giudizio di appello le parti stipulavano una transazione giudiziale nel contesto della quale si dichiarava il ripristino del rapporto di lavoro, la sua successiva risoluzione alla data del 31.12.2000, il pagamento della somma di lire 280 milioni a fronte della risoluzione consensuale del rapporto e si dichiarava altresì il periodo intercorso dal licenziamento al ripristino del rapporto come non lavorato.

Con verbale di accertamento del 26.3.2001 l'INPS addebitava al Banco di Chiavari i contributi dovuti per gli stipendi relativi al periodo dal 25.6.1997 al ripristino del rapporto di lavoro e determinato sull'imponibile calcolato sull'ultima retribuzione globale di fatto percepita prima del licenziamento Avverso tale accertamento dell'istituto previdenziale proponeva ricorso al giudice del lavoro di Genova il Banco di Chiavari e chiedeva che fosse dichiarata l'inesistenza dell'obbligo contributivo per il periodo luglio 96-dicembre 99 e chiedeva quindi l'annullamento del verbale di accertamento.Si costituiva tardivamente in giudizio INPS chiedendo il rigetto della domanda.

Interveniva nel giudizio Costa Giovanni e concludeva anch'egli per il rigetto del ricorso dell'Istituto bancario e per la conferma degli addebiti di cui al verbale di accertamento INPS impugnato.

Il tribunale accoglieva le domande della Banca rilevando come l'oggetto della causa riguardasse omissioni contributive relative a retribuzioni che il Banco di Chiavari avrebbe dovuto corrispondere al Costa ma che, in realtà, non gli aveva mai versato in quanto per volontà delle parti tale periodo era stato qualificato come non lavorato. La conciliazione aveva così sostituito sia il recesso intimato, recesso che veniva espressamente accettato dal Costa, sia la successiva sentenza, che

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veniva sostituita ad ogni effetto dalla conciliazione.

Secondo quindi il tribunale la pretesa dell'INPS non poteva trovare fondamento ne nella pretesa illegittimità del licenziamento (poi accettato) ne nella successiva sentenza (ai cui effetti il Costa aveva rinunciato). Avendo il Costa rinunciato all'impugnativa del recesso nessun diritto lo stesso aveva maturato alle retribuzioni relative al periodo dal luglio 1999 (rectius 1996) al 31 dicembre 2000 (rectius: 1999), posto che in tale periodo non era stata resa alcuna prestazione lavorativa ed anzi tale periodo, per espressa volontà delle parti, doveva considerarsi "come non lavorato senza obblighi conseguenti di nessun tipo per nessuna delle parti".

Avverso la sentenza hanno proposto autonomi appelli sia l'INPS che il Costa sostenendone l'erroneità. Il Banco di Chiavari si è costituito in giudizio ed ha chiesto al conferma dell'impugnata sentenza.

Dopo la discussione orale il collegio decideva la causa come da separato dispositivo di cui il Presidente dava pubblica lettura.

DIRITTO - L'appello è fondato.

Il sig. Costa Giovanni veniva licenziato dal Banco di Chiavari ed il pretore di Genova lo reintegrava nel posto di lavoro applicando l'art. 18 st. lav. Avverso la sentenza il Banco di Chiavari e della riviera Ligure interponeva appello e nelle more del giudizio le parti addivenivano in data 13 settembre 2000 a conciliazione giudiziale del seguente tenore:

omissis

1) il rapporto di lavoro tra le parti è consensualmente risotto con esonero dal preavviso e da indennità sostitutiva da una parte e dall'altra per la data, non prorogabile per alcuna causale per espressa volontà delle parti, del 31.12.2000;

2) il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure spa offre al dott. Giovanni Costa a fronte della risoluzione consensuale di cui sub 1 per la data ivi indicata un'incentivazione all'esodo di lire 280.000.000 già al netto delle ritenute fiscali di legge da corrispondergli come segue:

- lire 100.000.000 all'atto della firma del presente verbale di conciliazione;

- lire 180.000.000 entro e non oltre il 15.1.2001 condizionatamente alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla predetta data del 31.12.2000;

3) il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure spa si impegna inoltre a corrispondere al dott.

Giovanni costa le retribuzioni correnti mese per messe fino alla risoluzione del rapporto al 31.12'2000 nonché il TFR e i ratei maturati per gli istituti legali e contrattuali dal momento

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dell'effettiva ripresa del servizio da parte del dott. Giovanni Costa al 31.12.2000;

4) il dott. Giovanni Costa accetta interamente e incondizionatamente le pattuizioni sub 1, 2 e 3 del presente verbale in ogni loro parte riservandosi solo, quanto alla pattuizione di cui sub 3, il controllo dell'esattezza contabile degli importi (TFR e ratei maturati per gli istituti legali e contrattuali) prendendo atto che essi verranno corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro secondo le tempistiche correnti. Da quietanza del importo di lire 100.000.000 oggi ricevuto;

5) fatto salvo l'esatto adempimento da una parte e dall'altra di tutto quanto sopra pattuito le parti dichiarano di nulla più avere reciprocamente a pretendere l'una dall'altra. Quindi e comunque il dott Giovanni Costa rinunzia al ricorso depositato il 17.2.1997 e alle domande tutte ivi proposte nonché a far valere la sentenza sopra citata depositata il 5.1.2000 e a proseguire il giudizio sul quantum dianzi al Giudice dott. Ravera di cui sopra. A sua volta il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure spa preso atto delle rinunzie suespresse rinunzia all'appello pendente dinanzi a codesta Corte...

6) II periodo compreso tra il licenziamento contestato ed oggi accettato dal Costa dott .Giovanni e la ripresa del servizio da parte del Costa viene considerato per comune volontà delle parti in virtù della presente conciliazione che sostituisce ad ogni effetto la sentenza 5.1.2000 impugnata dal Banco come non lavorato senza obblighi conseguenti di nessun tipo per nessuna delle parti...>.

Come noto il contratto produce effetto di legge tra le parti ma non produce effetti nei confronti dei terzi (art. 1372 c.c.) . Nel caso in esame inoltre è evidente che l'obbligo contributivo si fonda su norme di diritto pubblico che non possono di certo essere derogate dalla volontà della parti e che qualora ciò avvenga ogni patto contrario deve ritenersi nullo (cfr.art. 1418 c.c.) .

Ciò premesso, la conciliazione sopra trascritta prevedeva che:

- il rapporto di lavoro venisse consensualmente risolto alla data del 31.12.2000;

- il Banco erogasse al Costa la somma di lire 280 milioni a titolo di incentivazione all'esodo;

- il periodo compreso tra la data del licenziamento (25.6.1996) e quella della ripresa del servizio (31.12.1999) venisse considerato come non lavorato;

-.il Costa rinunciasse alle domande contenute nel ricorso per la declaratoria di illegittimità del licenziamento e che , a sua volta, il Banco rincunciasse all'appello proposto contro la sentenza del tribunale di Genova dell'11.10.99-5.1.2000.

INPS ha richiesto il pagamento dei contributi avendo come base imponibile le retribuzioni che il Costa avrebbe avuto diritto di percepire a far data dal giorno del licenziamento e sino a tutto il 1999

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ove non fosse stato illegittimamente licenziato.

Il problema da risolvere è se possa assoggettarsi a contribuzione la retribuzione relativa al periodo non lavorato e ciò sino alla effettiva reintegrazione ovvero sino alla transazione eventualmente intervenuta dopo la sentenza di reintegra ma che pone termine al rapporto. Orbene la giurisprudenza ha da sempre sostenuto che in quest'ultimo caso il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro (Cass. 5639/01, 3487/03 (1)).

Un primo punto fermo è dunque che l'obbligo contributivo persiste, durante il periodo tra il licenziamento e la conciliazione giudiziale successiva, indipendentemente dalla effettività della prestazione lavorativa, e ciò proprio in considerazione della prosecuzione, ad ogni effetto di legge, del rapporto di lavoro. Del resto è lo stesso articolo 18 che prevede espressamente che debbano essere versati i contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione (art. 18, comma 4). In sostanza l'obbligo contributivo permane anche se il datore non paga le somme dovute dal dì del recesso alla reintegra.

La" conciliazione sopra trascritta dispone che il rapporto di lavoro si intende consensualmente risolto alla data del 31.12.2000, dopo cioè quattro anni dal licenziamento, il che porta a concludere che le parti stesse hanno inteso che il rapporto tra di esse proseguisse senza soluzione di continuità sino alla risoluzione consensuale. Infatti nella conciliazione non si dice che il Costa veniva riassunto ex novo dal dì della ripresa del servizio sino al 31.12.2000. Il rapporto intercorso tra le parti è stato quindi unico (ed a conferma di ciò le stesse parlano di ripresa del servizio e non appunto di riassunzione).

La circostanza peraltro che le parti, nell'ambito di un unico rapporto di lavoro tra di esse intercorso, abbiano inteso che il periodo intermedio tra licenziamento e conciliazione venisse considerato

"...come non lavorato senza obblighi conseguenti di nessun tipo per nessuna delle parti", può valere solo nel rapporto inter partes, ma non può aver alcun effetto nei confronti dell'INPS. Libere le parti di disciplinare come meglio ritengano i rapporti economici tra di loro, ma di certo non libere di porre in essere patti che dispongono diritti indisponibili, come appunto l'obbligo contributivo. In altre parole, la qualificazione di quel periodo come sospensione costituisce ipotesi di frode in danno dell'Istituto previdenziale.

Infatti il rapporto contributivo è indisponibile ed i privati non possono sottrarsi a tale obbligo attraverso il mutamento di nomina juris (cosa che è avvenuta qualificando sospensione dal servizio

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un periodo in cui la prestazione non poteva più essere resa ma durante il quale per legge doveva essere corrisposta la retribuzione, questa si possibile oggetto di rinuncia e/o transazione, nonché la relativa contribuzione, quest'ultima invece non disponibile dalle parti).

La sentenza deve pertanto essere riformata e la pretesa fatta valere dal Banco di Chiavari in primo grado respinta.

Le spese del giudizio, nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2003, p. 548

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