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relativo alla decorrenza del periodo decennale di permanenza nello stesso gruppo di lavoro

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Quesito relativo alla decorrenza del periodo decennale di permanenza nello stesso gruppo di lavoro.

(Delibera 23 luglio 2015)

“Con nota del 3 febbraio 2015 il Procuratore della Repubblica di …. rimetteva al Consiglio un quesito elaborato dal sost. Procuratore della repubblica, dott.ssa ….., relativo alla decorrenza del periodo decennale di permanenza nello stesso gruppo di lavoro.

In particolare la questione sottoposta all’esame del Consiglio riguarda la possibilità di ritenere interrotto tale termine – con conseguente nuova decorrenza di altro periodo di permanenza decennale – in presenza di modifiche dei gruppi di lavoro per effetto di provvedimenti organizzativi adottati dal Dirigente dell’Ufficio. Nel caso di specie, la dott.ssa …. evidenziava di essere stata assegnata sin dal 29 settembre 2004 al gruppo 2 nell’ambito di una organizzazione che prevedeva in tabella la presenza di 4 gruppi specialistici.

A seguito di riorganizzazione dell’ufficio – con provvedimento adottato dal Procuratore in data 6.4.2009 – veniva modificata la ripartizione delle materie all’interno dei gruppi di lavoro e distribuito lo stesso non più tra quattro gruppi ma fra tre.

Ritiene l’istante che, a seguito di tale mutamento “sostanziale ed importante”

dell’organizzazione del lavoro dell’Ufficio sia stato interrotto il termine decennale di permanenza nel gruppo di lavoro, e che tale termine debba ricominciare a decorrere dal 6.4.2009, data per l’appunto del provvedimento di riorganizzazione.

Il Consiglio Giudiziario di ….., a maggioranza deliberava la trasmissione del quesito al CSM.

I Consiglieri dissenzienti ritenevano invece di esprimere parere sullo stesso, nel senso che la modifica in oggetto non fosse idonea ad interrompere la decorrenza del termine decennale.

A seguito di preliminare esame del quesito, la Settima Commissione disponeva un accertamento istruttorio teso proprio a verificare la portata quantitativa e qualitativa della modifica organizzativa Con nota in data 9 aprile 2015 il Procuratore della Repubblica di ….

trasmetteva in allegato una nota della dott.ssa …. contenente l’indicazione numerica dei dati richiesti.

Orbene, occorre in via preliminare riconoscere che la prospettazione posta a base della formulazione del quesito – ossia la piena applicazione della disciplina prevista in tema di permanenza decennale negli incarichi agli uffici di Procura – risponde a pieno alle indicazioni offerte dal CSM in materia.

Analogamente alla disciplina e <giurisprudenza consiliare> formatasi in tema di divieto di ultradecennalità per gli uffici giudicanti, anche nel caso di specie occorre verificare l’effettiva consistenza, qualitativa e quantitativa della modifica organizzativa, e quindi la sua incidenza concreta sulle materie effettivamente trattate dal magistrato nell’ambito del gruppo di lavoro di assegnazione.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che la ristrutturazione dell’ufficio, ridisegnato non più su quattro gruppi di lavoro ma su tre, costituisce premessa importante – anche se non di per se sola sufficiente – per ritenere che mutamento oggettivo e significativo vi sia stato.

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L’ulteriore elemento di valutazione è costituito dall’esame dei dati forniti con riferimento specifico alle singole tipologie di reato che permangono nella competenza del sostituto e di quelli che allo stesso vengono sottratti. In altri termini è necessario avere cura di assicurare che nel passaggio ci sia un mutamento delle competenze che tenga conto anche del dato qualitativo di omogeneità delle materie trattate che rappresenti un significativo cambiamento della semispecializzazione che connotava la precedente assegnazione.

Tale connotazione, nel caso in esame, la si rinviene nei reati fallimentari, finanziari, societari.

Gli stessi di fatto restano nella competenza del nuovo gruppo di lavoro cui fa parte la dott.ssa

…., che pertanto appare connotarsi in maniera sostanzialmente analoga al gruppo precedentemente occupato dal magistrato istante, potendosi valutare le pur esistenti modifiche di portata quantitativa e qualitativa non sufficientemente significative sotto il profilo dell’oggettivo mutamento delle materie trattate.

Alla luce, pertanto, delle suesposte considerazioni, il Consiglio delibera di rispondere al quesito come segue:

il termine di permanenza decennale nel medesimo gruppo di lavoro negli Uffici di Procura - cui analogicamente può applicarsi la disciplina prevista in tema di permanenza nella stesso ufficio e nelle stesse funzioni - può ritenersi interrotto solo in presenza di un significativo mutamento delle competenze ed attribuzioni del gruppo di lavoro specializzato o semispecializzato, tale da incidere sulla consistenza quantitativa e qualitativa dello stesso, con valutazione da operarsi in concreto sulla base delle pendenze e sopravvenienze relative alle singole qualificanti tipologie di reato.”

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