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Posso lavorare con la pensione d inabilità?

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Posso lavorare con la pensione d’inabilità?

Autore: Noemi Secci | 23/02/2017

Pensione d’inabilità a qualsiasi attività lavorativa, a proficuo lavoro e alle mansioni: è possibile rioccuparsi e cumulare la prestazione con altri redditi?

La commissione medica mi ha dichiarato inabile alle mansioni e l’Inps mi ha liquidato la pensione d’inabilità a proficuo lavoro: posso rioccuparmi?

Il nuovo reddito può essere cumulato con la pensione?

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L’inabilità alle mansioni, l’inabilità a proficuo lavoro [1] e l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa sono riconosciute quando è constatata una riduzione della capacità lavorativa: la riduzione è più limitata nel primo caso (alle sole specifiche mansioni ricoperte), più ampia nel secondo (a qualsiasi proficuo lavoro) ed estesa in modo assoluto nel terzo caso (a qualsiasi attività lavorativa).

L’inabilità a proficuo lavoro, quindi, non coincide con l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa: l’inabilità a proficuo lavoro, difatti, s’intende come impossibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa [2], mentre è solo l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa ad avere una valenza assoluta.

Di conseguenza, è solo l’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa ad essere incompatibile con qualsiasi attività lavorativa: le altre due tipologie d’inabilità, invece, permettono di rioccuparsi.

Pensione per inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro

Sia in caso d’inabilità alle mansioni (nell’ipotesi in cui il dipendente non sia stato ricollocato a mansioni differenti) che d’inabilità a proficuo lavoro, hanno diritto alla pensione d’inabilità i dipendenti pubblici che possiedono almeno 15 anni di contributi (20, se iscritti alla Cassa Enti locali o se si appartiene al comparto Sanità). Non si ha diritto, però, alle maggiorazioni del trattamento, secondo quanto previsto da una nota legge del 1984 [3] (a queste maggiorazioni si ha diritto soltanto con l’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa).

Tuttavia, come accennato, mentre la pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, le pensioni per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro sono compatibili con una nuova attività lavorativa, quindi consentono al dipendente pubblico di rioccuparsi.

Pertanto, il lettore, che ha diritto alla pensione per l’inabilità a proficuo lavoro, può svolgere una nuova attività lavorativa, sia autonoma che dipendente o

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parasubordinata.

Pensione per inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro: limiti di cumulo

Bisogna però considerare che, per la pensione d’inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro, restano in piedi i limiti di cumulo dei redditi derivanti da pensione con quelli derivanti dall’attività lavorativa, autonoma e dipendente, come recentemente specificato in un noto messaggio dell’Inps [4].

In particolare, l’abolizione dei limiti di cumulo tra lavoro e pensione, effettuata nel 2008 [5], non può essere applicata alle pensioni ai superstiti e d’invalidità.

Il termine “pensioni d’invalidità” non va inteso in senso stretto, riferendosi alla pensione d’invalidità ordinaria, ma nella dicitura sono compresi, come chiarito dall’Inps, i seguenti trattamenti:

pensioni derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni;

pensioni di infermità [1];

trattamenti pensionistici di privilegio.

Limiti di cumulo: come funzionano

Per quanto concerne l’applicazione delle trattenute per i limiti di cumulo, se il reddito di pensione eccede l’ammontare del trattamento minimo del Fpld (fondo pensioni lavoratori dipendenti), pari a 501,89 euro mensili per il 2017 e 6.524,57 euro annuali, questo è cumulabile:

con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%;

con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%.

Nel caso di cumulo col reddito da lavoro autonomo le trattenute non possono, in ogni caso, superare il 30% dei redditi.

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Inoltre nessuna trattenuta è effettuata se la pensione è ottenuta con 40 anni di contributi e se il reddito da lavoro dipendente o autonomo non supera il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Limiti di cumulo: redditi pienamente cumulabili

Bisogna poi sapere che vi sono dei redditi sempre pienamente cumulabili con le pensioni d’inabilità e invalidità:

redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;

indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;

indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;

tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;

indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;

indennità percepite dai giudici tributari.

Limiti di cumulo: dichiarazione reddituale

Sia nel caso in cui il reddito posseduto non sia pienamente cumulabile con la pensione d’inabilità, che nel caso contrario, è obbligatorio che il pensionato invii la dichiarazione reddituale tramite modello Red (la cui compilazione è accessibile anche tramite sito dell’Inps, per chi possiede il codice Pin o l’identità unica digitale Spid, o tramite patronato); per i redditi da lavoro autonomo è possibile scaricare dalla sezione modulistica il modello 503 AUT (per i redditi da lavoro autonomo), che va inviato via Pec alla sede competente.

Chi non produce la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve versare all’Inps una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. La somma è prelevata dall’ente previdenziale

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competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Note

[1] Art. 42, DPR 1092/1973. [2] Art. 129 DPR 3/1957. [3] Legge 222/1984. [4] Inps Mess. n. 5901/2015. [5] Legge n. 133/2008.

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