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EDIZIONE. Legge sul procedimento amministrativo

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(1)

Legge

sul procedimento amministrativo

EDIZIONE

2021

(2)

Altalex eBook | Collana Codici Altalex 3

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di- ritto di accesso ai documenti amministrativi

G.U. 18 agosto 1990 n. 192.

Capo I – Principi Articolo 1. (1)

(Principi generali dell'attività amministrativa)

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di tra- sparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre di- sposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’or- dinamento comunitario. (2)

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non auto- ritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge di- sponga diversamente. (3)

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicu- rano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. (4)

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istrut- toria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono impron- tati ai princìpi della collaborazione e della buona fede. (5)

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co.1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma così modificato prima dall'art. 1, co. 1, lett.a), L. 11 febbraio 2005, n.

15 e successivamente dall'art. 7, co. 1, lett. a), n.1, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, co. 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così modificato dall'art. 7, co. 1, lett. a), n. 2, L. 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente dall'art. 1, co. 37, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(5) Comma aggiunto dall’ art. 12, comma 1, lett. 0a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con- vertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 2.

Conclusione del procedimento (1)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvi- sano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infonda- tezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedi- mento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (2)

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali de- vono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su pro- posta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono con- cludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tute- lati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i de- creti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla nor- mativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Con- ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo. (6)

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le auto- rità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordina- menti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal co- dice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. (3)

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pa- reri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prose- cuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-no- nies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. (7)

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce ele- mento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabi- lità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (4)

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'am- ministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di iner- zia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'uffi- cio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'ammini- strazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'am- ministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben vi- sibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il no- minativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedi- mento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabi- lità oltre a quella propria. (5)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello origi- nariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture com- petenti o con la nomina di un commissario. (5)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, sud- divisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regola- menti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (5) 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. (5)

(3)

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(1) Articolo così modificato dagli art. 2 co. 1, lett.b) e 21, co. 1, lett. b) L. 11 febbraio 2005, n. 15, così sostituito dall'art. 3, co. 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato della relativa legge di conversione, e successivamente dall'art. 7, co. 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(2) Il periodo "Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibi- lità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il pro- cedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui mo- tivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto rite- nuto risolutivo." è stato aggiunto dall'art. 1, co. 38, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(3) Il comma che così recitava: "8. La tutela in materia di silenzio dell'amministra- zione è disciplinata dal codice del processo amministrativo." è stato modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successivamente dall’art. 1, co. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

(4) Il comma che così recitava: "9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale." è stato così sostituito dall’art. 1, co. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

(5) Comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, comma 01, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

(6) Comma inserito dall’ art. 12, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(7) Comma inserito dall’ art. 12, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 2-bis. Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclu- sione del procedimento (1)

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inos- servanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del ter- mine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da cor- rispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (3).

2. (...) (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 7, co. 1, lett. c), L.18 giugno 2009, n. 69.

(2) Comma abrogato dall'art. 4, co. 1, n. 14), D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il testo pre- cedente così recitava: "Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al ri- sarcimento del danno si prescrive in cinque anni."

(3) Comma aggiunto dall’art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 3. Motivazione del provvedimento (1)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'orga- nizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il perso- nale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risul- tanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 3-bis. Uso della telematica (1)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. (2)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, co. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Capo II - Responsabile del procedimento

Art. 4. Unità organizzativa responsabile del procedimento (1)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pub- bliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di proce- dimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'a- dozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 5. Responsabile del procedimento (1)

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventual- mente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è con- siderato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. (2)

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1, lett. e), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 6. Compiti del responsabile del procedimento (1) 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legitti- mazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedi- mento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo ne- cessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'i- struttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero tra- smette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. (2)

(1) Articolo così modificato dall'art. 21, co. 1, lett. f), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Lettera così modificata dall'art. 4, co. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 6-bis. Conflitto di interessi (1)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adot- tare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provve- dimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo Art. 7. Comunicazione di avvio del procedimento (1)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esi- genze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comu- nicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse mo- dalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al me- desimo comma 1, provvedimenti cautelari.

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1, lett. g), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(4)

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Art. 8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedi- mento (1)

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsa- bile del procedimento; (3)

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; (2)

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; (2)

d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre mo- dalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fasci- colo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;

(4)

d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono di- sponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) (5).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

(1) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. h), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(3) Lettera così modificata dall’ art. 12, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(4) Lettera così sostituita dall’ art. 12, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n.

76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(5) Lettera aggiunta dall’ art. 12, comma 1, lett. d), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 9. Intervento nel procedimento (1)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i por- tatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedi- mento.

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1, lett. i), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 10. Diritti dei partecipanti al procedimento (1)

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'ob- bligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

(1) Rubrica aggiunta dall’art. 21, comma 1, lett. l), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Art. 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (1)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'acco- glimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro os- servazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ri- cominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo pe- riodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità compe- tente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del prov- vedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'ammini- strazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente

articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in ma- teria previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'ammi- nistrazione. (2)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, co. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 9, co. 3, L. 11 novembre 2011, n. 180.

Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (1)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'arti- colo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, ac- cordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (2).

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il re- sponsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. (3)

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si ap- plicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. (4)

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione ammini- strativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. (5)

5. (...) (6).

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1. Lett. m), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma così modificato dall'art. 7, co. 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.

(4) Il periodo "Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3." è stato aggiunto dall'art. 1, co. 47, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(5) Comma aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(6) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 14) dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il testo precedente così recitava: "5. Le controversie in materia di for- mazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono ri- servate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."

Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (1)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'at- tribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pub- blici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle ammi- nistrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei cri- teri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (2) 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, comma 1, lett. n), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Le parole: "ed alla pubblicazione" sono state così abrogate dall'art. 52, co. 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 13. Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (1) 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modifica- zioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modifica- zioni. (2)

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, comma 1, lett. o), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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(2) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n. 45.

Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa Art. 14. Conferenza di servizi (1)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministra- zione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un pro- cedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi con- nessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di as- senso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i ge- stori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di di- stinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interes- sato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preli- minare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro pre- sentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della ri- chiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le ammini- strazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della do- cumentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministra- zione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'i- stanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed econo- mica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (2)

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

(1) Articolo modificato dall'art. 2, commi 12 e 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273, dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127, dal pre- detto art. 17, Legge n. 127/2007, come modificato dall'art. 2, comma 28, L. 16 giu- gno 1998, n. 191, sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modi- ficato dagli artt. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2) e d), e 21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'art. 49, comma 1, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 24, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104.

Art. 14-bis. Conferenza semplificata (1)

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le co- municazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del de- creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministra- zione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa docu- mentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qua- lità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie deter- minazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'arti- colo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla let- tera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della con- ferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche even- tualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni even- tualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vin- colo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'inte- resse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richie- dono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la co- municazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione proce- dente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizio- nato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre am- ministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente in- dicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dis- senso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche so- stanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione pro- cedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclu- sione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della do- manda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione pro- duce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministra- zione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della confe- renza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sin- crona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

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7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determina- zione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'arti- colo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre ammini- strazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione pro- cedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avan- zata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni.

(1) Articolo inserito dall'art. 17, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), e 21, comma 1, lett. q), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e dall'art. 3, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

Art. 14-ter. Conferenza simultanea (1)

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in mo- dalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'arti- colo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'arti- colo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo uni- voco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le deci- sioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche proget- tuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le am- ministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determi- nate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Pre- fetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dis- senso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le mo- dalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.

6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni parteci- panti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ab- bia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della con- ferenza.

(1) Articolo inserito dall'art. 17, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 10, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), e 21, comma 1, lett. r), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 9, commi 1 e 2, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 49, comma 2, lett.

a), b), b-bis), d), e) ed f), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall’art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164. Suc- cessivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs.

30 giugno 2016, n. 127; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

Art. 14-quater. Decisione della conferenza di servizi (1)

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni ef- fetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle am- ministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-no- nies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tra- mite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla confe- renza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione mo- tivata di conclusione della conferenza.

(1) Articolo inserito dall'art. 17, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, modificato dagli artt. 11, comma 1, lett. a), b) e c), e 21, comma 1, lett. s), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art.

49, comma 3, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 33- octies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L.

17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 25, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 12 settem- bre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016.

Art. 14-quinquies. Rimedi per le amministrazioni dissenzienti (1) 1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, en- tro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tu- tela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre oppo- sizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della con- clusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposi- zione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, inter- venendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manife- stato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determina- zione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non poste- riore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla confe- renza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condi- visa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della confe- renza con i medesimi effetti.

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'in- tesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici

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giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la que- stione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri succes- siva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

(1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successiva- mente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l’ap- plicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n.

127/2016.

Art. 15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (1)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. (2)

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sot- toscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attua- zione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legi- slazione vigente. (3)

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, comma 1, lett. t), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, co. 2, lett. b) dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(3) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, così modifi- cato dall'art. 6, comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifica- zioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; vedi, anche, l'art. 6, comma 7 del medesimo D.L. 145/2013.

Art. 16. Attività consultiva (1)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. (2)

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’ammi- nistrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del pa- rere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedi- mento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. (3) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. (4)

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i ter- mini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (2)

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. (5) 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. (6)

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1, lett. u), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(2) Comma prima sostituito dall'art. 17, co. 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così modificato dall'art. 8, co. 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Comma così sostituito prima dall'art. 17, co. 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi dall'art. 8, co. 1, lett. a), n.4) L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, così modi- ficato dall’ art. 12, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

(4) Comma così sostituito dall'art. 17, co. 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(5) Comma così sostituito dall'art. 8, co. 1, lett. a), n. 5), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(6) Comma aggiunto dall'art. 8, co. 1, lett. a), n. 6), L.18 giugno 2009, n. 69.

Art. 17. Valutazioni tecniche (1)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acqui- site le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'am- ministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsa- bile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambien- tale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istrut- torie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

(1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, co. 1, lett. v), L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Articolo. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministra- zioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (2) (1)

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta co- munque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di com- petenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della rela- tiva documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e am- ministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche di- verse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il ge- store che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. (3)

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'as- senso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto for- mulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedi- menti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deli- berazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. (4)

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di am- ministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti nor- mativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non pre- vedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni com- petenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione proce- dente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

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