PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
MOZIONE
Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari - Testamento biologico
PREMESSO CHE
- la medicina contemporanea ha conosciuto negli ultimi anni uno sviluppo, grazie a nuovi e potenti strumenti/dispositivi tecnologici, tale da prolungare la sopravvivenza dell’individuo garantendogli funzioni biologiche primarie come la nutrizione, respirazione, funzione cardiaca anche in stadi di vita cosi detti intermedi come quello del paziente in stato di coma irreversibile o del paziente terminale
- nel mondo sanitario, il limite tra la difesa della salute e l’accanimento terapeutico, è un aspetto eticamente e tecnicamente difficile da stabilire e comunque non può prescindere dalle volontà del paziente liberamente determinate
- la tematica del testamento biologico ormai da anni è al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico in quanto investe questioni di ordine clinico - medico, etico - religioso e di inquadramento generale nell’ordinamento giuridico italiano
- per testamento biologico si intende un documento che permette al cittadino di indicare anticipatamente i trattamenti medici che intende ricevere o rifiutare in caso di incapacità mentale, incoscienza o altre cause che gli impediscano in modo irreversibile di comunicare con il proprio medico
RILEVATO CHE
- la Dichiarazione di volontà anticipata per il trattamento sanitario o testamento biologico ( LIVING WILL ) è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991
- in molti altri paesi dell’Unione Europea negli anni successivi sono state introdotte forme di registrazione delle disposizioni anticipate della volontà dei pazienti a tutela di pratiche sanitarie a rischio di accanimento terapeutico ( Danimarca, Francia, Germania, Spagna )
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico è un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona (Titolo I, Dignità, art.3 )
- la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina ratificata dal Governo italiano stabilisce che …” i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione.. “
- il nuovo codice di Deontologia medica precisa che il medico “ deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa ottenere un beneficio per la salute del malato” ( art.16 ) e che “ il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente..” (art.35) oppure il medico “ se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato” ( art.38 )
TENUTO CONTO CHE
- l’articolo 32 comma 2 della Costituzione stabilisce che “ nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario contro la sua volontà se non per disposizione di legge” e che “ la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
- L’articolo 13 della Costituzione afferma che “ la libertà personale è inviolabile “ confermando il riconoscimento della libertà e indipendenza dell’individuo nelle scelte di vita che lo riguardano a maggior ragione quando il malato per diverse ragioni perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie
VISTO CHE
- in Italia non esiste ancora una normativa nazionale specifica e che l’unico disegno di legge - ddl 2350 presentato il 26 marzo 2009 sul tema si era arenato in Parlamento a causa dei contrasti notevoli tra maggioranza e minoranza e all’interno della stessa maggioranza
- salvo approvazione di specifica legge, le Province hanno l’autonomia giuridica ed amministrativa di istituire uno o più registri ( art.3 Decreto legislativo numero 267/2000 ) e promuovere atti amministrativi volti a introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle Dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario
RAVVISATA l’opportunità di istituire presso il proprio Ente, un Registro di Dichiarazioni Anticipate sui Trattamenti medici per raccogliere le volontà dei cittadini i quali dichiarano con comunicazione quali terapie accettare o meno in caso di incapacità mentale nominando un fiduciario/notaio a cui affidare l’esecuzione delle proprie volontà
ATTESO CHE la competenza primaria a legiferare su questo tema spetta al Parlamento come nella totalità dei paesi occidentali e che, pertanto l’adozione di un simile “ Registro”, non avrebbe un carattere di mandatorietà ma al contrario vuole essere un input accelleratorio in tal senso per il legislatore
CONSIDERATO CHE
- istituendo un Registro DAT non si acquisiscono status costitutivi ulteriori o poteri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti ma si garantisce una maggiore efficacia all’autenticità e una maggiore pubblicità per le dichiarazioni anticipate sui trattamenti medici sottoscritte, dichiarazioni che moltissimi cittadini con varie formule hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia
TUTTO CIO’PREMESSO,
SI IMPEGNA
L’Assessore provinciale alle politiche sociali e sanitarie e complessivamente la Giunta affinché istituisca un Registro di raccolta dei testamenti biologici ( dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari ) nel rispetto dei seguenti criteri procedurali :
- adotti ogni provvedimento necessario a tutelare la privacy e il rispetto dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n.196 del 2003
- disciplini ogni altro aspetto necessario per la migliore attuazione di quanto disposto nella presente mozione