• Non ci sono risultati.

D Approvato il DDL Lorenzin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "D Approvato il DDL Lorenzin"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

24

Numero 1/2018

Approvato il DDL Lorenzin

SANITÀ

Pierluigi Ugolini

*

Novità importanti in materia ordinistica, di responsabilità professionale e di inquadramento giuridico dei dirigenti del Ministero della Salute

D

opo una gestazione di 5 anni, è stato approvato definitivamen- te – prima di Natale e appena prima dello scioglimento della legisla- tura – il Disegno di legge “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizio- ni per il riordino delle professioni sa- nitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, il c.d. “DDL Lorenzin”.

Entrando brevemente nell’analisi del testo segnaliamo le principali novità che hanno impatto sulle materie di in- teresse ordinistico e sul rapporto giuri- dico e lavorativo di dirigenti medici e veterinari dipendenti pubblici.

Cambia anche la definizione degli Ordini, che vengono qualificati come

«Enti pubblici non economici» che quindi «agiscono quali organi sussi- diari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordi- namento, connessi all’esercizio profes- sionale».

L’articolo 4 riforma la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

In particolare, viene separata, nell’e- sercizio della funzione disciplinare, la funzione istruttoria dalla funzione giudicante: «I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al pro- prio albo di appartenenza».

Una procedura che nelle previsioni do- vrebbe garantire terzietà e imparzialità di tale funzione.

Nell’ambito, poi, della composizione degli organi ordinistici è importante no- tare come il collegio dei revisori dovrà

prevedere la presenza di un presidente iscritto nel registro dei revisori contabili.

Cambiano anche i quorum elettorali per la validità delle elezioni dei consigli direttivi, il periodo di durata in carica degli stessi (da 3 a 4 anni) e viene in- trodotta la previsione di poter ricoprire consecutivamente per non più di due mandati le cariche di presidente, vice- presidente, segretario e tesoriere.

Infine, viene prevista la possibilità che le votazioni possano avere luogo anche con modalità telematiche.

Inoltre, sono istituiti nuovi Ordini, compreso quello delle Professioni sa- nitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tra gli articoli con impatto diretto sul rapporto di lavoro dipendente o con- venzionale nei confronti della Pubblica Amministrazione vanno segnalate le modifiche apportate dall’art. 11, che comporta alcune modifiche alla Legge n. 24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di respon- sabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”).

La nuova norma, infatti, interviene sugli articoli 5, 9 13 e 14 della legge, cui vengono inoltre aggiunti due nuovi commi (7-bis e 7-ter) all’articolo 14, re- lativo al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

L’importo della condanna per responsa- bilità amministrativa non potrà quindi superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conse- guito «nell’anno di inizio della condotta

(2)

25

Numero 1/2018

causa dell’evento o nell’anno immedia- tamente precedente o successivo».

Inoltre, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall’impre- sa di assicurazione non potranno supe- rare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conse- guita «nell’anno di inizio della condot- ta causa dell’evento o nell’anno imme- diatamente precedente o successivo».

Il nuovo comma 7-bis dell’articolo 14 della Legge n. 24/2017 prevede che il ci- tato Fondo assolva anche alla funzione di agevolare l’accesso alla copertura as- sicurativa da parte degli esercenti le pro- fessioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale.

Il nuovo comma 7-ter abroga invece i commi 2 e 4 dell’articolo 3 del Decre- to-Legge n. 158/2012, che prevedevano e disciplinavano l’emanazione di un DPR finalizzato ad agevolare l’accesso

alla copertura assicurativa agli esercen- ti le professioni sanitarie, in quanto tali disposizioni sono superate dalla nuova disciplina di cui alla Legge n. 24/2017.

L’articolo 12, poi, incide sulla disci- plina del reato di esercizio abusivo di una professione, sulle circostanze ag- gravanti di altre fattispecie di reato commesse nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria e mo- difica l’importo delle sanzioni applica- te in caso di detenzione in farmacia di medicinali scaduti, guasti o imperfetti.

L’articolo 17, che merita un appro- fondimento specifico, infine, chiarisce l’inquadramento giuridico dei dirigen- za sanitaria del Ministero della Salute, da un lato istituendo un unico livello di detto ruolo, dall’altro estendendo ai dirigenti sanitari del Ministero gli Isti- tuti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN. Più in dettaglio, la nuova disciplina, prevede

la collocazione dei dirigenti dipendenti del Ministero della Salute con profes- sionalità sanitaria, in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, con la clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, tale unificazione deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

Dal nostro punto di vista, parecchi spun- ti positivi, in particolare quelli inerenti le forme di rivalsa e soprattutto i massimali delle azioni di rivalsa che sterilizzano la corsa al rialzo delle assicurazioni sanita- rie senza tuttavia pregiudicare il diritto al risarcimento di chi sia stato danneggiato e le norme in materia di dirigenza sanita- ria del Ministero della Salute.

Probabilmente migliorabili gli aspet- ti strettamente ordinistici, non a caso accolti con perplessità dalle federazioni nazionali.

*Componente Segreteria Nazionale

®shutterstock_380492155/559119208

Riferimenti

Documenti correlati

“I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La legge dello Stato definisce le funzioni, le

Io rispondo che ce l'abbiamo fatta, e non rispondo solo a quelle 5.000 persone, ma a tutti gli italiani ed alle italiane, alle persone che vivono sul

E’ probabile, dato l’elevato numero di prestazioni per minorenni sottoposte ad ISEE (assegno tre figli minori, bonus bebè, asilo nido, mensa scolastica, sostegno affitto,

g) introduzione e disciplina di uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale da dichiararsi, a seguito di apposita istruttoria svolta dalla struttura di cui alla lettera

ART. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei

[r]

Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del- l’economia e delle

disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei