Quesito in tema di computo del termine decennale di permanenza massima nel posto tabellarmente individuato.
(Risposta a quesito dell’8 aprile 2004)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’ 8 aprile 2004,
“- vista la nota in data 23 febbraio 2004 con la quale il dott. ..., giudice del Tribunale di ..., ha posto il seguente quesito:
"a) se, per l'evidente diversità delle funzioni di giudice dell'esecuzione mobiliare rispetto a quelle di giudice dell'esecuzione immobiliare (settori talmente diversi da consentire persino che il primo sia delegabile ai G.O.T. e il secondo no), sia esclusa la computabilità del tempo trascorso quale giudice dell'esecuzione mobiliare ai fini del divieto di permanenza ultradecennale nelle funzioni di giudice dell'esecuzione immobiliare;
b) se, comunque e nella malaugurata ipotesi dell'equiparazione delle funzioni di giudice dell'esecuzione mobiliare ed immobiliare ai fini del divieto di permanenza ultradecennale, sia possibile comunque subentrare nelle funzioni di giudice delegato ai fallimenti , quand'anche sia unica - per le non ingenti dimensioni del Tribunale di ... - la sezione che si occupa delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e concorsuali".
OSSERVA:
- ai fini del computo del termine decennale di permanenza massima nel posto tabellarmente individuato può ritenersi, in relazione alle discipline che, in concreto, sono state oggetto di ripartizione fra uffici diversi e solo successivamente (dopo l'entrata in vigore del d.lgs 51/99) trattate unitariamente, che la materia delle esecuzioni mobiliari sia diversa rispetto a quella delle esecuzioni immobiliari e che, pertanto, i periodi eventualmente svolti nell'ambito dei due settori possano essere ritenuti distinti;
- che la possibilità di ricoprire la funzione di giudice delegato ai fallimenti, pur restando assegnati alla medesima sezione civile, determina un mutamento del posto tabellarmente individuato ai fini del divieto di permanenza ultradecennale a condizione che la sezione sia stata organizzata in settori omogenei fra loro nettamente distinti con la conseguenza che l'assegnazione alle nuove materie non si accompagni alla possibile trattazione, anche solo in via di supplenza, delle materie precedentemente assegnate, poiché diversamente verrebbe di fatto eluso il divieto in permanenza ultradecennale;
delibera di rispondere al quesito come in premessa.”