Divieto di assegnazione di affari per documentati motivi di salute, di cui agli artt. 281 e 283 della Circolare sulle tabelle soltanto nei casi di grave malattia riguardanti un arco temporale significativo.
(Risposta a quesito del 21 febbraio 2018)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 febbraio 2018, ha adottato la seguente delibera:
"- letto il quesito posto in data 23 maggio 2017 dal Presidente del Tribunale di …, con il quale si chiede se il divieto di assegnazione di affari per “documentati motivi di salute”, di cui agli artt. 281 e 283 della vigente Circolare sulle tabelle, si possa applicare soltanto “nei casi di grave malattia e di conseguente congedo straordinario richiesto per più di due o tre mesi”;
- considerato che le disposizioni di cui al Capo III (Tutela della genitorialità e della malattia) del Titolo IV (Del benessere organizzativo, della tutela della genitorialità e della salute) della Circolare sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017/2019 si applicano “anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio”;
- ritenuto che tali documentati motivi di salute, proprio perché impedienti lo svolgimento di alcune attività di ufficio e giustificanti anche la sospensione nell'assegnazione degli affari (cfr. art. 281), devono essere necessariamente gravi, devono riguardare un arco temporale significativo e devono determinare un effettivo impedimento per il magistrato a svolgere le attività d'ufficio o alcune di esse;
- che l'accertamento in concreto di tali situazioni e presupposti è rimesso al capo dell'ufficio e non può essere predeterminato dalla Circolare;
pertanto, il Consiglio
delibera di rispondere nei termini di cui in motivazione.”