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N. R.G. 2015/3773
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3773/2015 Il Giudice del Lavoro dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 09/06/2016, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- rilevato che l’avvocato depositante riceve nella propria casella quattro messaggi di posta elettronica: 1) ACCETTAZIONE: DEPOSITO (ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore PEC del mittente, equivalente della ricevuta che l’ufficio postale rilascia al mittente di una raccomandata A/R); 2) CONSEGNA:
DEPOSITO (ossia la ricevuta con cui il gestore pec del destinatario attesta che il messaggio è stato ricevuto nella casella del destinatario, equivalente dell’avviso di ricevimento di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento); 3) ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO (ossia l’informativa circa l’esito dei controlli automatici meramente formali che il sistema effettua sul messaggio e sulla busta telematica); 4) ACCETTAZIONE DEPOSITO (ossia l’informativa sull’esito dell’intervento di accettazione operato dalla cancellaria dell’ufficio destinatario);
- rilevato che nel caso di specie il difensore della parte resistente ha ricevuto i primi tre messaggio in data 30 maggio 2016 pressoché contestualmente (dalle ore 17,44 alle ore 18,23 );
- considerato che il terzo messaggio dava come esito “ controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione “ ;
Firmato Da: PIPPONZI MARIAROSA CLARA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: ad789
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- rilevato che alla cancelleria compete l’accettazione del deposito telematico, una volta che il sistema abbia esperito i controlli automatici preliminari;
- rilevato che l’accettazione costituisce l’adempimento indispensabile affinchè il deposito telematico entri nel fascicolo informatico e sia pertanto accessibile e conoscibile alla controparte ed al giudice;
- rilevato che, a differenza che nel deposito analogico, il controllo può perfezionarsi anche a distanza di tempo dalla trasmissione effettuata dal depositante;
- atteso che, tendenzialmente, l’accettazione dei depositi dovrebbe avvenire entro il giorno lavorativo successivo al deposito (considerandosi il sabato giorno festivo) e seguendo comunque l’ordine cronologico di consegna delle buste telematiche;
- rilevato che, ottemperando a tali indicazioni, la Cancelleria Civile ha esaminato e quindi rifiutato il deposito avvedendosi dell’errore compiuto dalla difesa del MIUR solo il giorno successivo 31 maggio 2016, dando tuttavia atto - sul cartaceo inserito in data 31 maggio 2016 nel fascicolo corretto presso la Sezione Lavoro con allegata istanza di autorizzazione - che il deposito era avvenuto in via telematica il 30 maggio 2016;
- rilevato che, nel caso di specie, il mittente non era in grado di apprendere, entro la data di deposito della memoria, del rifiuto frapposto dalla cancelleria civile che, in via telematica, peraltro non può trasmettere l’atto alla cancelleria competente ;
- ritenuto che, ove la cancelleria avesse provveduto al rifiuto del deposito nello stesso giorno parte ricorrente avrebbe potuto effettuare un nuovo deposito telematico nei termini perentori fissati per la costituzione in giudizio;
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- rilevato che , ad avviso di questo Giudice. si deve affermare che il deposito è stato operato nei termini di legge, seppur presso Cancelleria diversa del medesimo Tribunale, in quanto l’art. 16 bis co 7 introdotto dalla legge n.221\201 modificato dall’articolo 51 co 2 del D. n.90\14, “ il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia . Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorni di scadenza”, ossia il 30 maggio 2016 come avvenuto nel caso di specie ;
-considerato che è evidente come, nel caso in esame, il cancelliere ha rifiutato il deposito prima dell’inserimento nel fascicolo errato ( diversamente da quanto pare essere avvenuto nel caso trattato dal Tribunale di Torino e prodotto dalla parte ricorrente a sostegno della sua eccezione di decadenza ) , sul semplice presupposto di non poter trasmettere in via telematica l’atto alla Cancelleria competente e non certo in presenza di errore Fatal ;
- atteso che, peraltro, nel caso in esame il MIUR ha provveduto al deposito nella corretta cancelleria in cartaceo in data 31 maggio 2016 come si evince dal timbro ivi apposto ;
- considerato che non vi era alcuna necessità per la parte resistente di essere autorizzata al deposito cartaceo essendo il deposito telematico in relazione all’atto introduttivo, quale è la memoria di costituzione, meramente facoltativa;
- rilevato perciò che la memoria di parte resistente è risultata inserita nel fascicolo cartaceo il giorno stesso in cui si sarebbe resa visibile nella consolle in conseguenza dell’accettazione del fascicolo telematico e cioè il 31 maggio 2016;
- atteso quindi che non è rilevabile alcun vizio che renda affetto da nullità l’atto depositato essendo pacifico che non possa pronunciarsi nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge;
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- rilevato che, nella presente fattispecie, l’atto ha raggiunto il suo scopo in quanto in tema di deposito degli atti, la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali (Cass. civ., Sez. Un., 4 marzo 2009, n. 5160; Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509).
- considerato che la presa di contatto fra ufficio e parte è intervenuta in data 30 maggio 2016 e che l’atto si è reso disponibile alla controparte il 31 maggio 2016 come sarebbe avvenuto ove il deposito telematico fosse stato correttamente eseguito presso la Cancelleria della Sezione Lavoro ;
P.Q.M.
Dichiara tempestiva la costituzione in giudizio del MIUR e per l’effetto , preso atto della domanda riconvenzionale proposta
Visto l ’art. 418 c.p.c.
FISSA
l’udienza di discussione della presente controversia per il giorno 12 ottobre 2016 ore 9,00 disponendo a cura della cancelleria che copia della memoria difensiva e del presente decreto siano notificati alla parte ricorrente entro e non oltre il termine di legge.
Si comunichi.
Brescia , 22 giugno 2016
Il Giudice Mariarosa Pipponzi
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