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PROVINCIA SUD SARDEGNA GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Legge regionale 04/02/2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

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PROVINCIA SUD SARDEGNA

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge regionale 04/02/2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Sede Legale: Via Mazzini, 39 – 09013 – Carbonia – Tel. +39 0781 – 6726- Fax: +39 0781 - 6726208

AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE Ufficio Trasporti e Mobilità

DETERMINAZIONE

n° 150 del 09/06/2016

Oggetto: Rilascio licenza per autotrasporto di cose in conto proprio.

IL DIRIGENTE

Premesso che ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 sono state attribuite alle province alcune funzioni già di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri, ed in particolare ai sensi del comma 3 lettera f), anche la funzione relativa al rilascio delle licenze per l’autotrasporto di cose in conto proprio;

Vista la richiesta presentata in data 19/05/2016 prot. n. 8634 dal richiedente:

impresa CALCESTRUZZI ANTIOCHENSI SERVICE SRL, con sede legale in Via Rinascita, 29, nel Comune di Sant’Antioco (CI), CAP 09017, P. IVA: 03609100924, al fine del rilascio della licenza provvisoria per il trasporto di cose in conto proprio;

Richiamata la determinazione n. 298 del 11/11/2015 del Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità con la quale è stata rilasciata l’iscrizione provvisoria, nell’elenco nazionale per il trasporto di cose in conto proprio con il n° CI/9775079/R, e posizione meccanografica E2JJBJ;

Esaminata la documentazione presentata, da cui si evince il possesso dei prescritti requisiti, e che sono documentate le esigenze di trasporto in conto proprio dichiarate dal richiedente;

Ritenuti sussistenti i motivi legali per l’iscrizione dell’Impresa, fatta salva la facoltà di revoca della stessa, ai sensi dell’art. 11, comma 2 e 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, e dell’art. 36 della legge 6 giugno 1974, n. 298, qualora successivamente pervenga da parte della Prefettura una comunicazione ostativa al rilascio del provvedimento;

Vista la legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977 n. 783;

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59, art. 4, comma 2;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2000;

(2)

Determinazione n. 150 del 09/06/2016 pag. 2 di 2

Visto l’Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14 febbraio 2002 recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3 del Decreto Legislativo n. 112/1998;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l’art. 107;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa,

- di rilasciare all’impresa CALCESTRUZZI ANTIOCHENSI SERVICE SRL, con sede legale in Via Rinascita, 29, nel Comune di Sant’Antioco (CI), CAP 09017, P. IVA: 03609100924, iscritta al n. CI/9775079/R dell’Elenco Nazionale dei trasportatori di cose in conto proprio, la licenza provvisoria per il trasporto di cose in conto proprio:

prot.

istanza data Impresa telaio portata licenza

8634 19/05/2016

CALCESTRUZZI ANTIOCHENSI SERVICE S.R.L.

WJME3GMS004024869 3.000 Kg provvisoria

- di dare atto che la presente determinazione non ha implicazioni di carattere contabile;

- di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell’Ente e la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il funzionario redigente geom. Gian Piero Bullita

IL DIRIGENTE

Ing. Fulvio BORDIGNON

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