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SOMMARIO. CAPO 4 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 16 Art. 29 Valutazione dei lavori a corpo 16

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SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI NORMATIVE 3

CAPO1-NATURA EOGGETTO DELLAPPALTO 3

Art. 1 Oggetto dell’appalto 3

Art. 2 Corrispettivo dell’appalto a corpo 4

Art. 3 Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori 4

Art. 4 Invariabilità del corrispettivo 4

Art. 5 Elenco ed interpretazione dei documenti contrattuali 4

Art. 6 Conoscenza delle condizioni d'appalto 5

Art. 7 Fallimento 6

Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore a domicilio 6

Art. 9 Norme generali sui materiali, i componenti e i sistemi 6

CAPO2-DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 7

Art. 10 Consegna e inizio lavori 7

Art. 11 Termini per l'ultimazione dei lavori 7

Art. 12 Sospensioni e proroghe 7

Art. 13 Penali in caso di ritardo 8

Art. 14 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 9

Art. 15 Inderogabilità dei termini di esecuzione 10

Art. 16 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 10

Art. 17 Particolari termini per l'esecuzione dei lavori 10

Art. 18 Variazione dei lavori 11

Art. 19 Varianti per errori od omissioni progettuali 11

Art. 20 Prezzi 12

CAPO3-DISCIPLINA ECONOMICA 13

Art. 21 Anticipazione 13

Art. 22 Pagamenti in acconto 13

Art. 23 Pagamenti a saldo 13

Art. 24 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 14

Art. 25 Ritardi nel pagamento della rata di saldo 15

Art. 26 Revisione prezzi 15

Art. 27 Cessione del contratto 15

Art. 28 Cessione dei crediti 15

CAPO4-CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 16

Art. 29 Valutazione dei lavori a corpo 16

CAPO5-GARANZIE 18

Art. 30 Cauzione provvisoria 18

Art. 31 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 18

Art. 32 Riduzione delle garanzie 19

Art. 33 Assicurazione a carico dell'impresa 19

CAPO6-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 21

Art. 34 Norme di sicurezza generali 21

Art. 35 Sicurezza sul luogo di lavoro 21

Art. 36 Piani di sicurezza 21

(3)

Art. 37 Piano operativo di sicurezza 22

Art. 38 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 22

CAPO7-NORME FINALI 23

Art. 39 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 23

Art. 40 Osservanza di leggi e regolamenti 26

Art. 41 Cartello di cantiere 26

Art. 42 Materiali ed oggetti di valore 26

Art. 43 Spese contrattuali, imposte, tasse 27

Art. 44 Richiamo alle norme legislative e regolamentari 28

CAPO8-SUBAPPALTO 30

Art. 45 Subappalto 30

CAPO9-CONTROVERSIE 30

Art. 46 Controversie 30

Art. 47 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 30

CAPO10-ULTIMAZIONELAVORI 32

Art. 48 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 32

Art. 49 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione 32

Art. 50 Presa in consegna dei lavori ultimati 33

PARTE II - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 34

CAPO11-PRESCRIZIONITECNICHE 34

Art. 51 Qualità, provenienza e prove dei materiali 34

Art. 52 Acque e leganti idraulici 35

Art. 53 Sabbia - ghiaia - pietrisco – inerti per le malte 35

Art. 54 Legnami 35

Art. 55 Materiali ferrosi e metalli vari 35

CAPO12-MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 36

Art. 56 Tracciamenti 36

Art. 57 Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini 36

Art. 58 Demolizioni e rimozioni 36

Art. 59 Scavi 37

Art. 60 Esecuzione scavi per posa tubazioni 37

Art. 61 Scavi a sezione obbligata e ristretta 37

Art. 62 Malte 38

Art. 63 Opere e strutture di muratura 38

Art. 64 Lavori non specificati nei precedenti articoli 39

CAPO13-NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 39

Art. 65 Disposizioni generali relative ai prezzi delle varie opere e delle

somministrazioni per opere in economia - invariabilità dei prezzi 40

(4)

PARTE I - DISPOSIZIONI NORMATIVE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al successivo punto b)

L’intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di ristrutturazione e recupero de "Sa domo de su forru";

b) descrizione sommaria: Restauro conservativo di un fabbricato costituito da due vani al piano terra;

c) ubicazione: Comune di Norbello (OR)

A. L’Appaltatore dovrà compiere tutte quelle opere necessarie al fine di garantire il rispetto delle direttive impartite e secondo le regole dell’arte, impiegando manodopera qualificata ad intervenire su beni storici, attrezzature appropriate e a norma, materiali delle migliori marche e delle migliori caratteristiche. Rientrano pertanto nei lavori da eseguirsi a cura della Ditta affidataria, anche se non indicati negli allegati o non espressamente richiamati, illustrati o quantificati nel presente Capitolato, le piccole opere di completamento e di dettaglio, o quegli accessori occorrenti per la piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati, in modo da consegnare tutte le opere completamente ultimate, funzionanti ed agibili in ogni loro parte. Dovrà essere fornita regolare campionatura di ciascun prodotto e delle metodologie operative previste sulle strutture murarie e sui reperti storici, da sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori e degli Enti di tutela. La Ditta affidataria sarà obbligata ad allontanare dal cantiere i prodotti o i materiali rifiutati dalla Direzione Lavori.

B. L’esecuzione dei lavori è, sempre e comunque, effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, delle caratteristiche tecniche e costruttive del fabbricato oggetto dell'appalto, della natura e condizioni degli accessi, dei passaggi, della possibile fruizione di spazi, di tutte condizioni che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera e la conseguente offerta sul prezzo a base di gara.

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del progetto, di averlo verificato, di concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svilupparne i relativi elaborati di cantiere necessari all’esecuzione. Dichiara in particolare di riconoscere il progettostesso corretto ed eseguibile e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto stesso, sia dell'esecuzione intera dell'opera in tutte le sue parti.

C. Circa le opere escluse dall’appalto, si precisa che l’Appaltatore dovrà fornire, su indicazione della D.L., la mano d’opera, i materiali ed i mezzi d’opera in aiuto delle singole Ditte esecutrici per la realizzazione delle medesime, e dovrà permettere inoltre l’accesso al cantiere e l’uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso speciale.

L’Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall’esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero ai lavori da esso eseguiti, da rifondersi dalla Ditta che ne è stata causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

D. Rimangono invece a carico ed onere della Ditta appaltatrice tutte le eventuali assistenze murarie (scalpellamenti,

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tracce, cunicoli, cavedi e ripristini, ecc.) di supporto alle predette opere escluse dall’appalto, secondo le istruzioni fornite in merito dalla Direzione Lavori.

Art. 2 Corrispettivo dell’appalto a corpo

1. L’importo complessivo dei lavori del presente appalto ammonta ad Euro 31.500,00 oltre ad I.V.A. ed è definito come segue:

A. Importo dei lavori a base d’asta (soggetto a ribasso d’asta) € 30.500,00 B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 1.000,00

di cui:

C. Importo totale dell’Appalto (a corpo) € 31.500,00

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute del cantiere, sopra definito al comma 1, lettera B, non soggetto ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell’articolo 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 100, comma 1 primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55 e del DPR 25/1/2000 N. 34

“Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei LL.PP.", e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 163/2006, i lavori sono classificati nella seguenti categorie:

• Categoria prevalente - OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni culturali e Ambientali”, pari ad Euro € 30.500,00;

Art. 4 Invariabilità del corrispettivo

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

3. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, D.Lgs. 163/2006.

4. Dovendosi procedere alla definizione di nuovi prezzi si fa riferimento all’articolo 163 del R.G. (DPR 207/2010)

Art. 5 Elenco ed interpretazione dei documenti contrattuali

Ad integrazione e specificazione si fornisce l'elenco degli elaborati progettuali facenti parte del progetto:

ALLEGATI TECNICI

A. Relazione illustrativa e quadro economico B. Analisi dei prezzi unitari

C. Computo metrico e quadro di incidenza della manodopera D. Capitolato speciale d’appalto ed Elenco dei prezzi unitari E. Cronoprogramma dei lavori

ELABORATI GRAFICI

1) Inquadramento territoriale e urbanistico 2) Piante - stato attuale e di progetto

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1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme presenti sullo Schema di Contratto, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione le disposizioni sulla vigente normativa in materia di LL.PP. e gli articoli 1362 e 1369 del Codice Civile.

Art. 6 Conoscenza delle condizioni d'appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d'accesso al cantiere e all'interno del lotto su cui insiste il fabbricato, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione (anche speciali pericolosi) nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. Si specifica inoltre che i maggiori oneri legati alla presenza di impianti e di attrezzature non rimovibili che rendono più difficoltose le lavorazioni sono già stati valutati accuratamente nella formazione dei prezzi d’elenco.

2. Ai sensi dell'art. 106, 3° c. del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Nell’accettare i lavori sopra descritti l’Appaltatore dichiara:

4. di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi dove si dovranno svolgere i lavori e di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;

a) di avere valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei materiali della manodopera dei noli e dei trasporti;

b) di avere esaminato i calcoli considerandoli corretti e comunque tali da non richiedere varianti che possano comportare richieste di maggiori compensi;

c) Eventuali rallentamenti e disfunzioni che potrebbero verificarsi nell’esecuzione delle opere non daranno diritto all’Appaltatore di avanzare richieste di particolari indennizzi rispetto all’importo contrattuale.

Qualora richiesto, l’Appaltatore dovrà fornire gli operai e i mezzi d’opera per lo spostamento dei mobili e suppellettili nell’ambito dello stesso stabile.

d) L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione di lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi

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appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione per esplicita dichiarazione del presente Capitolato speciale d’appalto.

Art. 7 Fallimento

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Dlgs. N°163 del 12/04/2006.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Dlgs. N°163 del 12/04/2006.

Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore a domicilio

1. Per quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto, l'appaltatore, come pure l'Ufficio di Direzione Lavori, deve eleggere domicilio nel Comune di Norbello e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.

2. E' possibile eleggere domicilio presso gli uffici comunali.

3. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuare tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

4. L'appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.

5. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

Art. 9 Norme generali sui materiali, i componenti e i sistemi

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi o sub- sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di progetto definitivo/esecutivo e nella descrizione delle singole voci presenti nello stesso capitolato.

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CAPO 2 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 10 Consegna e inizio lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, qualora il verbale di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, come previsto dall'art. 153, 2° c.

del D.P.R. 207/2010, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 337, 2° c. e 338 della L. 2248/1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo e 153, 1° e 4° c. del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 11, commi 10 e 12 del Dlgs. N°163 del 12/04/2006; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, ai sensi dell'art. 154 3°c. del D.P.R. 207/2010.

3. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è comunque escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 11 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (SESSANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 12 Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, 1° c., lettere a), b), c) e d), del Dlgs. N°163 del 12/04/2006.

2. Si applicano l'art. 158 del D.P.R. 207/2010 e gli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale d'appalto.

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3. Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione dei Lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

• il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

• l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

• l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

• il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

• la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;

• le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se egli non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

6. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.

• La risposta in merito all'istanza di proroga formulata dall'appaltatore è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

7. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

8. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione 9. Per le sospensioni parziali vale il c. 7° art. 158 D.P.R. 207/2010.

Art. 13 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per mille (Euro uno ogni

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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al 1° c., trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori (All. E) di cui all’art. 40 del Regolamento generale (DPR 207/2010).

3. La penale di cui al 2° c., lettera b) e lettera d) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al 2° c., lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 16, in materia di risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ed approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, in particolare:

• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

• per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

• per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione;

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• per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

• qualora sia richiesto dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs.

81/08., come mod. e int. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla medesima Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al 2° c.

Art. 15 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

• il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

• l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

• l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

• il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

• le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 16 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. In caso di ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, il direttore dei lavori assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 17 Particolari termini per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti con celerità e regolarità, in modo che l’intera opera sia compiuta nei termini stabiliti dallo Schema di Contratto d’Appalto.

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L’Impresa dovrà garantire costantemente la presenza di un capo responsabile del cantiere destinato al controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza, come previste dal piano, oltre a garantire l’organizzazione e i contatti indispensabili per una corretta gestione delle lavorazioni previste.

L’Appaltatore sarà pertanto tenuto ad organizzare le lavorazioni di cantiere in funzione di quanto sopra garantendo in ogni momento la sicurezza delle persone, dei terzi e delle lavorazioni in atto; inoltre, dovrà valutare attentamente e farsi carico di tale situazione nell’ambito della conduzione del cantiere, delle contemporaneità lavorative e delle possibili interferenze con altre Ditte per le quali non sarà riconosciuto alcun indennizzo oltre il prezzo contrattuale pattuito.

Art. 18 Variazione dei lavori

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 132 del Dlgs. N°163 del 12/04/2006, dagli artt. 10 e 11 del capitolato generale d'appalto e dagli artt. 43, 8° c., 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

2. Sono ammesse le varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore, in relazione alle quali si applica integralmente quanto disposto in materia dall’art. 11 del capitolato generale d'appalto.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

5. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

6. Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

7. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 19 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la

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progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 20 Prezzi

I lavori oggetto del presente appalto sono da liquidarsi interamente a misura, ai sensi dell’art.53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

L’importo complessivo delle opere ed i prezzi contenuti negli Elenchi prima citati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Per i prezzi della mano d’opera, esclusivamente per i lavori in economia eventualmente resisi necessari, saranno applicate le tariffe in vigore all’atto dell’aggiudicazione secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella categoria prevalente. Per quanto concerne la liquidazione delle opere, che come detto saranno da compensarsi a corpo, si precisa che ogni onere relativo ai mezzi provvisionali, inclusi piani di lavoro a norma di legge, il montaggio e lo smontaggio, si intende compreso nel prezzo a corpo e nei prezzi unitari contrattuali di cui alla relativa voce.

Le opere aggiuntive connesse alla sicurezza e riconosciute alla Ditta, senza l’applicazione del ribasso di gara, saranno anch’esse liquidate a corpo, sentito il parere del Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori, in relazione alla percentuale dei lavori effettivamente eseguita rispetto alle relative categorie lavorative.

Nel caso si debbano eseguire categorie di lavori non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si dovrà provvedere prioritariamente all’utilizzo degli articoli contenuti negli Elenchi Prezzi sopra indicati ed, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi, la cui applicazione sarà subordinata all’approvazione superiore, nei modi previsti dalla Legge e dal Regolamento Generale.

Le opere in variante saranno liquidate a misura, con applicazione del ribasso contrattuale offerto in sede di gara sugli Elenchi Prezzi sopra citati.

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CAPO 3 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 5, 1° c., D.L. 28.3.1997, n. 79, conv., con mod., dalla L. 28.5.1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 22 Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al lordo del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito nel Capo 5, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 15.000 (Euro Quindicimila).

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento - di cui all'articolo 7, 2° c. del capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 - da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ………" con l'indicazione della data.

4. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.

25.2.1995, n. 77.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c.

6. Comunque, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del codice civile.

Art. 23 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'Amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del 1° c.

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3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 20, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, 9° c., del Dlgs. N°163 del 12/04/2006 e dell’articolo 124, comma 3 del D.P.R. 207/2010, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al 4° c. deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 24 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 142, 143 e 144 del D.P.R. 207/2010.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell'Amministrazione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, 1° c., del Dlgs. N°163 del 12/04/2006.

3. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito D.M. di cui all'art. 133, 1° c., del Dlgs. N°163 del 12/04/2006.

4. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

5. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Amministrazione non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della medesima Amministrazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, 1°c., del Dlgs. N°163 del 12/04/2006.

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Art. 25 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 21, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 26 Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 133, 2° e 3° c., del Dlgs. N°163 del 12/04/2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° c. del codice civile. In parziale deroga a quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 133 del D.L. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali subisse variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10%, si da luogo a compensazioni per la percentuale eccedente il 10%.

Art. 27 Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 28 Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti è ammessa unicamente ai sensi del combinato disposto della L. 21.2.1991, n. 52, dell’articolo 117 del Dlgs. N°163 del 12/04/2006, del D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale d'appalto e, comunque, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

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CAPO 4 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 Valutazione dei lavori a corpo

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2.

Nella tabella A appresso riportata, sono indicate le percentuali di incidenza delle categorie principali di lavoro che costituiscono le opere a corpo di cui all’art. 2. Tali percentuali saranno tenute come base solamente ai fini della stima di eventuali lavori che dovessero essere stralciati o variati in base a quanto esposto al successivo art.18.

TABELLA A

DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTO LAVORI AL LORDO % OPERE

(su importo totale delle opere)

OPERE EDILI € 30.500,00 100,00%

TOTALE LAVORI € 30.500,00 100,00%

3. Nella tabella B appresso riportata, sono indicate le percentuali di incidenza delle varie categorie di lavoro che costituiscono le opere a corpo di cui all’art. 2.2. precedente. Tali percentuali saranno tenute a base solamente ai fini della determinazione degli acconti in funzione dello stato d’avanzamento dei lavori delle opere a corpo. Agli importi dei lavori a corpo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, al fine della determinazione del corrispettivo per l’Appaltatore.

TABELLA B

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO IMPORTO MISURE %

LM LAVORI A CORPO € 30.500,00 96,83%

1 STRUTTURE IN ELEVAZIONE 12.545,00 € 39,83%

2 COPERTURE 14.715,00 € 46,71%

3 VARIE 3.240,00 € 10,29%

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) 1.000,00 € 3,17%

TOTALE

€ 31.500,00 100,00%

Nella Tabella C appresso riportata, viene indicata l’incidenza degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, rispetto all’importo totale.

Tali oneri risulteranno automaticamente compresi nell’importo contabilizzato ad ogni acconto in proporzione all’effettivo avanzamento dei lavori.

Il ribasso d’asta dovrà essere applicato all’importo del S.A.L. contabilizzato decurtato della percentuale d’incidenza dei costi della sicurezza.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. In particolare, la contabilizzazione è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a

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5. La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

6. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

7. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta

8. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

9. ovvero, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari

10. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a misura non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

11. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella "B", intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

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CAPO 5 - GARANZIE

Art. 30 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75, 1° e 2° c., del Dlgs. N°163 del 12/04/2006 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 31 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

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Ai sensi dell'art. 113, 1° c., del Dlgs. N°163 del 12/04/2006 e dell’articolo 123 del D.P.R. 207/2010 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la garanzia è svincolata in ragione del 50%

dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione del 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. Approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

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Art. 32 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7 del Dlgs. N°163 del 12/04/2006 l'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure r) del D.P.R. n°34 del 2000.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 30 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al 1° c..

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al 1° c. sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico- organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 33 Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 129, 1° c. del Dlgs. N°163 del 12/04/2006 e dell’articolo 125 del D.P.R. 207/2010 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

1. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:

• prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

• prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, in ogni caso compreso tra 500 mila Euro e 5 milioni di Euro e deve:

(21)

• prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della medesima Amministrazione;

• prevedere la copertura dei danni biologici;

• prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza, dei collaudatori in corso d'opera, degli studenti, degli anziani, del personale e visitatori che a diverso titolo usufruiscono dei locali scolastici e del centro diurno per anziani.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 37, 5° c., D.Lgs.163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento di Igiene del Comune di Norbello per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

Art. 35 Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L’appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 8/08, recante altresì le notizie di cui al comma 1 lettera b) e art.18 della stessa norma, nonché l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n.

81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. L’appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) di cui al comma 1 bis, lettera c, dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 36 Piani di sicurezza

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, l’Amministrazione ha provveduto:

- alla nomina del coordinatore in fase di progettazione nella persona dell’Arch. Bruno Sulis

Al fine di una corretta gestione del sistema sicurezza cantiere, sono previsti per l’Appaltatore i seguenti adempimenti contrattuali:

Prima dell’inizio dei lavori:

Redigere un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza. Tale Piano dovrà essere trasmesso al Coordinatore per l’esecuzione almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei lavori.

Naturalmente le linee guida ed i livelli minimi di sicurezza che l’impresa dovrà adottare per la stesura del progetto di cantiere, del piano delle emergenze e del programma lavori e degli aggiornamenti esecutivi del piano, sono quelli definiti nel piano di sicurezza e coordinamento redatto in fase progettuale, e dovranno in ogni caso essere approvati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Sottoscrivere la dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi del D.Lgs. 81/08

Richiedere ai rappresentanti per la sicurezza una dichiarazione sottoscritta per l’avvenuto ricevimento dei piani di sicurezza 10 gg prima dell’inizio dei lavori.

Partecipare ad una riunione preliminare col direttore dei lavori, col direttore tecnico di cantiere, col coordinatore e i rappresentanti dei lavoratori ove presentare la suddetta documentazione e definire l’organizzazione del sistema sicurezza del cantiere.

Organizzare una riunione di sicurezza col coordinatore in fase di esecuzione, con tutti i lavoratori, i quadri ed il medico competente. In occasione di questa riunione vengono consegnati ai lavoratori gli indumenti da lavoro, i DPI, i manuali

Riferimenti

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