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La Corte Costituzionale. Parametro del controllo di costituzionalità (su VIZI formali e sostanziali):

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Academic year: 2022

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00186 Roma – Corso Vittorio Emanuele II, 326 – c.f. 97323750584 - Tel. 06.97747280 - Fax 06.233228544 Pec: confintesa@pec.confintesa.it – email: segreteria@confintesa.it

La Corte Costituzionale Modelli di giustizia Costituzionale:

1. Diffuso U.S.A. sentenza 1803 Tutti i giudici, principio dello stare decisis

2. Accentrato Cost. austriaca 1920 Tribunale ad hoc

Oggetto del controllo di costituzionalità:

• SUCCESSIVO su leggi ed atti aventi forza di legge di Stato e Regioni anche leggi costituzionali e di rev. Cost (in relazione ai principi supremi della Cost.)

NO regolamenti governativi, regolamenti parlamentari e degli altri organi cost.

Parametro del controllo di costituzionalità (su VIZI formali e sostanziali):

• NORME DI RANGO COSTITUZIONALE

• NORME INTERPOSTE

Il Giudizio in via Incidentale:

Il giudice nel corso di un GIUDIZIO ORDINANZA MOTIVATA DI RINVIO:

Rilevanza Non Manifesta

Infondatezza

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Il Giudizio in via Principale

:

Stato Statuto Regionale 30 gg. da pubblicazione notiziale

Leggi Regionali 60 gg. da pubblicazione necessaria Eccede la competenza regionale

Regione 60 gg. da pubblicazione necessaria Lede la sua sfera di competenza

Le Sentenze

:

Di Accoglimento: Art. 136 Cost.

l. 87/53

Modulazione degli effetti temporali:

1. s. di incostituzionalità sopravvenuta

2. s. di costituzionalità provvisoria

3. s. di incostituzionalità differita

Di Rigetto: Effetti sul giudizio a quo

Interpretative:

o Di Rigetto: La disposizione sopravvive, nell’interpretazione data dalla Corte, Dottrina del diritto vivente e dovere di interpretazione conforme

Annullamento norme

• Ex tunc

• Erga omnes

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o Di Accoglimento: Elimina la norma ma non la disposizione

Additive: Incostituzionalità della disposizione NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE

Ablative (Accoglimento Parziale): Incost. disposizione NELLA PARTE IN CUI PREVEDE

Sostitutive: Incost. disp. NELLA PARTE IN CUI PREVEDE…… ANZICHE’………..

I conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato (art. 37 l. 87/53)

Soggetti: organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono, NON tra organi dello stesso potere

Oggetto: delimitazioni della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali

• Determina a quale soggetto spetta la competenza

• Annullamento dell’atto

Conflitti di attribuzione tra stato e regioni e tra regioni

ATTI NON LEGISLATIVI (funzioni regolamentari, amministrative, giurisdizionali)

MENOMAZIONE della SFERA DI COMPETENZA (invasione o interferenza) costituzionalmente riconosciuta

Lesione ATTUALE e CONCRETA

Composizione

Il principio democratico vorrebbe che nessuno dei poteri dello Stato avesse una legittimazione diversa da quella che deriva dalla rappresentanza elettorale, ma la Corte costituzionale non può avere una struttura rappresentativa”: che senso avrebbe che fosse una “terza camera" elettiva a sindacare le scelte legislative compiute dalla maggioranza politica in Parlamento? e che garanzie avrebbero le minoranze?

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La Costituzione rigida ha come suo principale obiettivo porre certi "valori” e certe istituzioni fuori del gioco politico: allora l'organo chiamato a difendere la “legalità costituzionale” non può essere espressione della maggioranza, cioè non deve essere “rappresentativo”. La Costituzione rigida ha bisogno di un organo “neutro”, chiamato ad usare la Costituzione come un testo normativo e a giudicare del suo rispetto con gli strumenti e le tecniche che sono proprie del giudice”.

Ma “neutralità" rispetto a che cosa?

a) Innanzitutto rispetto alla “politica” in genere. È normale che ai “giudici” chiamati a comporre l'organo di giustizia costituzionale siano richiesti requisiti tecnici elevati, perche essi hanno da interpretare ed applicare la Costituzione come testo normativo, impiegando gli strumenti e le tecniche tipiche del giurista. Perciò, in Italia, è la stessa Costituzione a preoccuparsi di indicare i requisiti professionali dei componenti la Corte costituzionale, i quali devono essere scelti “fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio [art.135.2 cost].

b) In secondo luogo, la neutralità deve essere assicurata rispetto alle “parti"; Nei sistemi a struttura federale, a questa esigenza si risponde costituendo il giudice costituzionale con le stesse tecniche con cui i privati nominerebbero gli arbitri di un'eventuale lite.

In Italia, invece, l’organizzazione regionale della Repubblica non si riflette in alcun modo sulla composizione della Corte costituzionale. Invece la composizione della Corte riflette la natura

“pattizia” della Costituzione italiana, il delicato equilibrio tra maggioranza e minoranza, l'accurata costruzione dei limiti al potere della maggioranza.

Perciò sono i “poteri” dello Stato a ripartirsi la nomina dei quindici giudici costituzionali (art. 135.1 Cost.):

- 5 eletti dal Parlamento in seduta comune. La legge Cost. 2/1967 dispone che alla loro elezione si proceda a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Dopo il 3° scrutinio basta la maggioranza dei 3/5.

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- 5 nominati dal Presidente della Repubblica, e la controfirma del presidente del Consiglio rappresenta solo un semplice controllo esterno;

- 5 nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative (3 dai magistrati della Cassazione, e 1 ciascuno dal Consiglio di stato e dalla Corte dei Conti).

c) Infine, neutralità rispetto agli interessi politici e privati. In Italia i giudici durano in carica solo 9 anni, e il loro mandato non è rinnovabile (art.135.3 Cost.); inoltre vige un severo regime di incompatibilità, che riguarda non solo le cariche politiche “elettive” (membro del Parlamento o di un Consiglio regionale), ma anche di professione (art.135.6 Cost. / art.7 L.87/1953)

Status Del Giudice Costituzionale E Prerogative Della Corte

.

- immunità e improcedibilità dei giudici: godono della stessa immunità dei parlamentari

- inamovibilità: i giudici della corte non possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio se non a seguito di una deliberazione della stessa Corte a maggioranza dei 2/3 dei presenti e solo per sopravvenuta incapacità fisica e civile o per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni.

- convalida delle nomine: spetta alla corte stessa la convalida delle nomine dei suoi membri. A seguito della convalida i giudici prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi nelle mani del Presidente della Repubblica: dalla data del loro giuramento decorre il loro mandato.

- trattamento economico: i giudici della corte hanno un trattamento economico che non può essere inferiore a quello del magistrato ordinario investito delle più alte funzioni. Alla scadenza del mandato, ad essi è poi garantito il reinserimento nelle precedenti attività professionali.

- autonomia finanziaria e normativa: la corte amministra un proprio bilancio, il cui ammontare è fissato dal bilancio dello Stato.

- Autodichia: come per le camere la corte gode di competenza esclusiva per giudicare i ricorsi in materia di impiego dei propri dipendenti.

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Funzionamento

Durata In Carica e Quorum

I giudici della corte durano in carica 9 anni.

Il rinnovo della composizione della Corte è graduale: i giudici scadono uno alla volta. Il periodo del mandato ha inizio dal giorno del giuramento. Ciò significa che non si applica il regime della prorogatio se non per i giudizi di accusa. La corte può funzionare anche senza tutti i suoi membri:

è richiesto un quorum di 11 giudici (9 per le deliberazioni non giudiziarie), infine le decisioni della Corte devono essere deliberate da giudici sempre presenti a tutte le udienze in cui si sono svolte le fasi del giudizio.

Il Presidente

È un giudice della Corte, eletto dalla Corte stessa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Il suo mandato è triennale ed è rinnovabile.

In particolare il Presidente:

- fissa il ruolo delle udienze e delle adunanze in camera di consiglio

- designa il giudice incaricato dell'istruzione della causa e di introdurla come relatore di fronte alla corte

- designa il giudice incaricato di redigere il progetto di motivazione della decisione, che poi dovrà essere approvato dalla corte.

- presiede il collegio giudicante e ne dirige i lavori

- vota per ultimo ed esprime il voto decisivo in caso di parità di voti.

Procedure

Sono diverse a seconda del tipo di giudizio, ma vi sono alcuni tratti comuni:

- la corte ha poteri istruttori che consistono nell’accertamento dei dati e fatti anche attraverso l’audizione dei testimoni; con ordinanza può disporre i mezzi di prova che ritiene necessari.

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- la corte si riunisce in udienza pubblica o in camera di consiglio: è il presidente a decidere ma di regola ci si riunisce in camera di consiglio quando le parti non si sono costituite (giudizio incidentale) oppure quando il presidente, sentito il giudice istruttore, ipotizzi una decisione di manifesta infondatezza o inammissibilità. Vi è quindi prima un dibattimento in udienza pubblica in cui le parti sono rappresentate dai rispettivi avvocati. Il giudice relatore espone indizi della causa e poi i difensori delle parti sono invitati ad intervenire. La decisione viene presa in camera di consiglio dove si vota in ordine crescente di età, la decisione è assunta a maggioranza assoluta dei votanti. La camera vota il dispositivo della decisione che una volta redatta una bozza di motivazione da parte del giudice incaricato dal presidente verrà approvata in una seduta successiva della camera di consiglio e poi infine pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Le Decisioni Della Corte

La corte decide in via definitiva con sentenza tutti gli altri provvedimenti dono adottati con ordinanza.

Sentenze: che definiscono il giudizio; sono l’atto con cui il giudice chiude il processo;

Ordinanze: che sono strumenti che non esauriscono il rapporto processuale ma servono per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo.

Il Controllo Di Costituzionalità Delle Leggi

La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni.

Gli atti sindacabili dalla corte costituzionale sono le leggi (con tale termine si intendono: gli atti che hanno la forma della legge e il grado gerarchico delle fonti primarie e le leggi costituzionali).

Il giudizio di legittimità costituzionale si compie su eventuali vizi formali (violazione delle procedure di procedimento) e su eventuali vizi materiali (violazione dei limiti costituzionali

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contenuti nell’atto legislativo), con la possibilità inoltre di sindacare sulla legittimità delle leggi costituzionali in base ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

Anche le leggi anteriori alla costituzione possono essere impugnate per vizi materiali; sono escluse dal sindacato di legittimità costituzionale le fonti fatto; gli atti debbono avere la forza di legge (sono esclusi quindi i regolamenti). Le leggi dello stato sono equiparate alle leggi regionali ma non esistono atti aventi forza di legge regionali.

Per parametro di giudizio, si intende il termine di confronto impiegato nel giudicare la legittimità degli atti legislativi: il cd. parametro interposto: il decreto delegato che viola per esempio i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega (suo parametro interposto) viola indirettamente l’art 76 della Costituzione.

Giudizio Incidentale

È detto giudizio in via incidentale in quanto la questione di legittimità sorge nel corso di un procedimento giudiziario come incidente processuale dinanzi ad un’autorità giurisdizionale;

i requisiti ritenuti necessari dalla giurisprudenza costituzionale affinché un organo possa essere legittimato a sollevare la questione di costituzionalità sono:

- requisito oggettivo: l’essere investito della funzione di applicazione obiettiva di una norma in via tendenzialmente definitiva;

- requisito soggettivo: posizione di terzietà, indipendenza e imparzialità dell’organo: l’esistenza di un processo fondato sul contraddittorio.

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Introduzione Della Questione E Ordinanza Di Rinvio

La questione di legittimità può essere sollevata da una della parti o d’ufficio, cioè dal giudice stesso, dinanzi al quale pende il giudizio principale; le parti non possono adire direttamente alla corte ma devono presentare istanza al giudice a quo che deve valutare che ricorrano i presupposti necessari per l’attuazione del giudizio di costituzionalità, in particolare deve verificare se:

- la questione sia rilevante per la risoluzione del giudizio in corso;

- che non sia manifestamente infondata (che ci sia almeno un minimo dubbio per sollevar la questione).

Se tali condizioni non sussistono il giudice respingerà l’istanza con una ordinanza motivata, se invece il giudice ritenga che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata, emette una ordinanza di rinvio, necessariamente motivata che produce l’effetto di introdurre il giudizio costituzionale e di sospendere il giudizio principale fino alla pronuncia della Corte costituzionale (l’ordinanza di rinvio viene chiamata ordinanza di rimessione e il giudice che la emana giudice a quo).

Tale ordinanza deve contenere gli elementi necessari ad individuare la questione di legittimità costituzionale:

- l’indicazione dell’oggetto e del parametro del giudizio (disposizioni della legge di cui si denuncia

‘incostituzionalità e le disposizioni costituzionali che si presumono violate);

- la motivazione della rilevanza e i motivi che hanno portato a dichiarare la non manifesta infondatezza;

- i profili della questione di legittimità in base ai quali si è verificata la violazione con descrizione della fattispecie concreta oggetto della controversia.

Le parti: la partecipazione delle parti al giudizio costituzionale è facoltativa, e il Governo viene rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.

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Il Giudizio In Via Principale

Il giudizio in via principale (o d'azione) può essere proposto con ricorso da parte dello stato contro la legge regionale o da parte della regione contro la legge statale o di altre regioni.

È chiamato così perché la questione di legittimità viene proposta direttamente con una procedura ad hoc e non nell’ambito di un giudizio.

Il governo può impugnare leggi regionali quando ritiene che la legge approvata dal Consiglio regionale violi qualsiasi disposizione costituzionale, anche diversa da quella attributiva di competenza legislativa.

Lo stato quindi non deve dimostrare di agire per tutela di una propria attribuzione lesa dalla regione (l'interesse a ricorrere) , poiché agisce a tutela dell’interesse generale alla legalità.

La regione invece deve dimostrare di avere un interesse concreto al ricorso, ricorso che può fondarsi solo sulla invasione della sfera di competenza attribuita dalla costituzione (interesse concreto al ricorso).

L’atto introduttivo di tale giudizio è il ricorso che deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri (se agisce lo stato), dalla giunta regionale (per la regione), entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. (o in B.U.R.) della legge che si intende impugnare.

Quanto al giudizio, la legge 131/2003 introduce due importanti novità:

- in considerazione della particolare urgenza del giudizio, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Il che significa che per i giudizi in via principale, sia che riguardino gli Statuti delle Regioni ordinarie, le leggi regionali o le leggi e atti con forza di legge dello Stato, è predisposto un “diritto di precedenza" rispetto ai giudizi in via incidentale (e ai conflitti di attribuzione);

- è prevista per la prima volta nell’ordinamento italiano la possibilità che la Corte sospenda l'esecuzione dell'atto impugnato. Ciò comporta un’ulteriore “velocizzazione” del giudizio: l’udienza pubblica sarà fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza dovrà essere depositato entro quindici giorni dall’udienza di discussione.

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Tipologia Delle Decisioni Della Corte Le Decisioni Di Inammissibilità

Quando mancano i presupposti per procedere ad un giudizio di merito:

- mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’organo chiamato a sollevare la questione;

- quando l’atto impugnato no rientra tra quelli indicati dalla costituzione;

- mancanza del requisito della rilevanza;

- se l’ordinanza di remissione manca di indicazioni sufficienti e univoche per definire il thema decidendum;

- se ci sono stati vizi meramente procedurali;

- se la questione sottoposta alla corte comporta una valutazione di materia politica o un sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento.

Sentenze Di Rigetto (E Ordinanze Di Manifesta Infondatezza)

La corte dichiara non fondata la questione prospettata dall’ordinanza di remissione. La corte non dichiara che la legge impugnata è illegittima, semplicemente respinge la questione sollevata dal giudice a quo. Tale sentenza non ha effetti erga omnes: preclude la riproposizione della stessa questione da parte dello stesso giudice nello stesso stato e grado dello stesso giudizio. Viene pronunciata con ordinanza di manifesta infondatezza.

Sentenze Di Accoglimento

La corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Opera erga omnes (con effetti assimilabili a quello dell’annullamento di un vizio della legge) perché nasce e deve necessariamente essere pronunciata con sentenza. La sentenza ha valore costitutivo nel senso

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che, benché il contrasto con la costituzione sia certamente sorto in precedenza, è solo con la sentenza che esso è accertato e la sentenza invalidata. Si dice dunque che gli effetti di tale sentenza siano retroattivi, e che operino ex tunc. Di conseguenza, l’effetto della dichiarazione di illegittimità è di vietare l’applicazione della norma invalidata: ogni qual volta il giudice si trovasse di fronte ad un rapporto giuridico al quale deve essere applicata la norma dichiarata illegittima, è tenuto ad astenersi dall’applicarla, e a basare il proprio giudizio

su altre disposizioni.

Sentenze Interpretative Di Rigetto

La corte dichiara infondata la questione di legittimità non perché il dubbio di legalità sollevato dal giudice non sia giustificato, come per la sentenza di rigetto, ma perché esso si basa su una cattiva interpretazione della legge impugnata: l'interprete deve scegliere l'interpretazione conforme a Costituzione, ha effetti inter partes.

Sentenze Manipolative Di Accoglimento

Sono dette così (ma anche interpretative o normative) in quanto il loro dispositivo non si limita alla semplice dichiarazione di illegittimità della legge delle sue singole disposizioni, ma l’illegalità è dichiarata nella parte in cui la disposizione significa (o non significa) qualcosa, ossia per la norma che essa esprime; si hanno:

- sentenza di accoglimento parziale: la corte dichiara illegittima la disposizione per una parte sola del suo testo (principio di economicità);

- sentenza additiva: viene dichiarata illegittima la disposizione nella parte in cui prevede ciò che sarebbe costituzionalmente necessario prevedere; l’addizione è quindi una norma omessa dal legislatore. Il giudice remittente deve indicare il verso: la corte interviene per rendere il minore possibile l'impatto della sua addizione con una norma il più circostanziata possibile.

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- sentenza sostitutiva: viene dichiarata l’illegittimità di una disposizione legislativa nella parte in cui prevede X anziché Y. La corte sostituisce una locuzione della disposizione incompatibile con la costituzione con un'altra costituzionalmente corretta; corregge dunque un errore materiale del legislatore.

La corte usa sempre materiali normativi posti dal legislatore e opera per ridurre al minimo gli effetti della dichiarazione di illegittimità. Ulteriori tipologie di sentenza sono state elaborate dalla Corte per regolare il problema dell’impossibilità di controllare gli effetti dell’accoglimento:

- sentenze monitorie o esortative: sono sentenze di rigetto nelle cui motivazioni la corte rivolge un invito al legislatore ad intervenire per rendere la disciplina vigente adeguata alla costituzione;

- sentenze di legittimità provvisoria: sentenze di rigetto in cui il monito è particolarmente forte e legato alla dichiarazione della sicura incompatibilità della disciplina vigente con la Costituzione. La legge impugnata viene fatta salva perché destinata ad essere superata da un’imminente riforma legislativa della materia: se essa tardasse, avverte la corte, la dichiarazione di illegittimità sarebbe assicurata [sent.862/1988];

- sentenze di accoglimento che limitano la retroattività dei propri effetti, limita la retroattività degli effetti dalla dichiarazione di illegittimità (contestata e sembra non più applicata)

- sentenze additive di principio: sentenza di accoglimento in cui la dichiarazione di illegittimità è accompagnata dall’indicazione dell’esigenza che il legislatore introduca i meccanismi necessari alla piena operatività della sentenza stessa (la sentenza difficilmente potrà essere applicata direttamente dal giudice per rapporti pendenti).

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