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Regol@mento per la concessione di contributi, vantaggi economici ad enti associazioni o altri organismi

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

. . .. . . .

. . . . . . . . . .

Comune di Spoleto

Direzione Operativa Centrale

Regol@mento per la

concessione di contributi, vantaggi economici ad enti associazioni o altri

organismi

Il “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici ad enti

associazioni o altri organismi” è stato adottato con atto del Consiglio comunale n° 15

del 20 febbraio 2008.

(2)

. . .

Regolamento per la

concessione di contributi, vantaggi economici ad enti associazioni o altri organismi

Il “regolamento” è stato adottato con delibera consiliare n° 15 del 20 febbraio 2008 ed è entrato in vigore il 14 marzo 2008 ai sensi dell’articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n° 262.

Il “regolamento” è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011 con la quale è introdotto l’articolo 3-bis e modificati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 e 16 e l’allegato regolamentare ed abrogato l’articolo 7.

Il precedente regolamento contenente “Criteri ed Indirizzi per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili Finanziari e l’Attribuzione di Vantaggi Economici di qualunque genere a Persone, Enti Pubblici e Privati” era stato adottato dal Consiglio Comunale di Spoleto con la deliberazione n° 172 del 21 giugno 1991 in attuazione dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241 su schema predisposto dal gruppo di lavoro istituito dalla Giunta Municipale con atto n° 38 del 31 gennaio 1991.

Il 23 agosto 2011 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato a cura della segreteria generale - nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è inserito nel “Fascicolo 2011 - 1.1.1/000006 REGOLAMENTO CONTRIBUTI COMUNALI”

consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell’ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L’UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO

CAPO I – RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE... 4

Art. 1 – Natura degli interventi ... 4 Art. 2 – Fonti normative rilevanti e fondanti ... 4

(3)

_____________________________________________________________________________________________________________

. . . . . .

Art. 3 – Oggetto ... 4

Art. 3 bis – Principio di tutela delle entrate in materia di contributi comunali ... 5

Art. 4 – Aree di intervento ... 5

Art. 5 – Criteri di ammissibilità e valutazione ... 5

Art. 6 – Determinazione degli importi concessi... 6

Art. 7 – (abrogato) ... 7

Art. 8 – Modalità di presentazione dell’istanza per la concessione di, contributi, e l’attribuzione di vantaggi economici... 7

Art. 9– Esame della domanda e formazione graduatorie ... 8

Art. 10 – Grandi eventi ... 8

Art. 11 – Liquidazione ... 8

Art. 12 – Pubblicità ... 8

Art. 13 – Relazione di rendiconto dei contributi a bando... 8

Art. 14 – Decadenza ... 9

CAPO II - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÁ O MANIFESTAZIONI ...10

Art. 15 – Patrocinio del Comune ... 10

Art. 16 – Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio ... 10

Art. 17 – Le istanze di patrocinio... 10

Art. 18 – Concessione del patrocinio ... 10

CAPO III - ALBO DEI BENEFICIARI...11

Art. 19 – Albo dei beneficiari ... 11

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (art. 5) ...12

A) GRADO DI CORRISPONDENZA DELLE ATTIVITÀ STATUTARIE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE CON LE AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO DELL’ENTE... 12

B) GRADO DI CORRISPONDENZA DEI PROGETTI/INIZIATIVE PROPOSTE CON LE LINEE PROGRAMMATICHE DELL’ENTE .. 12

C) DURATA TEMPORALE DELL’INIZIATIVA/ATTIVITÀ ... 12

D) ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA/ATTIVITÀ ... 12

E) VALORE ECONOMICO DELL’INIZIATIVA ... 12

F) CARATTERE DI ORIGINALITÀ ED INNOVATIVITÀ DELL’INIZIATIVA/ATTIVITÀ ... 12

G) CORRISPONDENZA ALLA TRADIZIONE E CULTURA DELLA COMUNITÀ SPOLETINA... 12

H) GRADO DI CONGRUITA’ DELL’INIZIATIVA/PROGETTO ALL’AREA DI INTERVENTO INDICATA... 12

(4)

. .

. CAPO I – RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 – Natura degli interventi

1. Il presente regolamento, secondo il disposto dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dello Statuto Comunale, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione, da parte del Comune di Spoleto, di contributi, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere socio- assistenziale, culturale, educativo, ambientale, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fine di lucro.

2. Non rientrano nell’applicazione del presente regolamento i rapporti tra il Comune di Spoleto e i soggetti da esso partecipati.

Art. 2 – Fonti normative rilevanti e fondanti

1. Nel predisporre il presente Regolamento, il Comune di Spoleto si ispira al principio di sussidiarietà come definito nell’art. 7 comma 1 della legge n. 131/2003, in attuazione dell’art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, laddove si afferma “….Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Inoltre costituisce punto di riferimento la normativa sull’associazionismo definita con la legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

Art. 3 – Oggetto1

1. I finanziamenti ed i benefici erogabili sulla base del presente regolamento si suddividono nelle seguenti tipologie:

a) contributi: i finanziamenti e benefici, occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute;

b) vantaggi economici indiretti: contributi in forma di prestazioni e servizi gratuiti, oppure a tariffe agevolate. Per le iniziative definite dalla giunta comunale di interesse pubblico non sono dovute tariffe per l’utilizzo degli immobili comunali. Nell’esenzione non rientrano le spese vive sostenute dal Comune quali, a mero titolo esemplificativo: custodia, pulizie, riscaldamento, maschere, sicurezza.

2. Il presente Regolamento non si applica:

a) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione dell’impiantistica sportiva di base, gestione dei parchi e del verde pubblico, ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell’approvazione di specifiche convenzioni;

b) alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale – annuale o ultra annuale – e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;

c) alle prestazioni socio-assistenziali agevolate, regolamentate da apposite norme;

d) ai contributi alle scuole regolati con apposita e distinta selezione, all’inizio dell’anno scolastico sulla base dei POF;

e) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

3. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del Comune.

4. Il presente regolamento disciplina i contributi a carico del bilancio comunale:

1 L’articolo 3 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

(5)

_____________________________________________________________________________________________________________ a) per la realizzazione di grandi eventi;

. . . . . .

b) per contributi da erogare tramite emanazione di apposito bando annuale.

5. La giunta comunale annualmente determina il fondo contributi per le tipologia di cui al comma precedente. Il fondo è formato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la quota dei contributi per i grandi eventi non deve essere superiore al settantacinque percento del fondo;

b) la quota dei contributi a bando non deve essere inferiore al venticinque percento del fondo.

Art. 3 bis – Principio di tutela delle entrate in materia di contributi comunali2

1. L’erogazione del contributo avviene nel rispetto del principio di garanzia della riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie dell’ente.

2. Il responsabile del procedimento di erogazione del contributo ai fini della liquidazione deve verificare l’esistenza di debiti di qualsiasi natura da parte del beneficiario nei confronti del Comune o delle società totalmente partecipate dall’Ente. Qualora sussista un debito certo e non contestato il responsabile del procedimento destina parzialmente o totalmente l’importo del contributo alla relativa entrata.

Art. 4 – Aree di intervento3

1. Il Comune può disporre la concessione di contributi o altri vantaggi economici qualora ritenga significativo l’autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle seguenti aree di intervento:

a) attività socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale;

b) attività per lo sviluppo di politiche giovanili;

c) attività culturali e celebrative;

d) attività educative e scolastiche;

e) attività sportive, ricreative e del tempo libero;

f) attività di valorizzazione, sensibilizzazione, informazione finalizzata allo sviluppo economico ed alla promozione della cultura imprenditoriale;

g) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

h) attività per la promozione della conoscenza dell’identità e della memoria locale;

i) attività di promozione delle relazioni internazionali e iniziative di sviluppo turistico.

2. Annualmente, di norma entro il 30 novembre, la giunta comunale propone per l’anno successivo l’importo complessivo dei contributi da iscrivere in bilancio, tenendo conto delle somme separate ed accantonate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, l’attribuzione dei punteggi da 1 a 10 per ciascuna area di intervento, ai fini del riparto dei fondi disponibili, con il criterio del valore punto, nonché le linee programmatiche dell’ente per ciascuna area e le direzioni di riferimento di ciascuna area.

Art. 5 – Criteri di ammissibilità e valutazione4

1. Le richieste per le forme di sostegno di cui all’articolo 3, comma 1, non sono ammesse a valutazione nei seguenti casi:

2 L’articolo 3-bis è stato introdotto con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

3 L’articolo 4 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

4 L’articolo 5 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

(6)

. .

a) richieste che contengono più di una iniziativa/progetto;

.

b) richieste che non indicano l’area di intervento dell’iniziativa/progetto tra quelle indicate all’articolo 4;

c) richieste che indicano per ogni iniziativa/progetto più di un’area di intervento tra quelle indicate all’articolo 4;

d) più di un progetto/iniziativa per ogni singolo richiedente per ogni bando.

2. La concessione delle forme di sostegno è determinata nel rispetto dei seguenti elementi:

a) punteggio attribuito secondo i criteri di valutazione indicati al comma 3;

b) limitazioni e prescrizioni di cui all’articolo 6.

3. I criteri di valutazione, graduati secondo le tabelle di cui all’allegato 1 del presente regolamento, sono:

a) Grado di corrispondenza delle attività statutarie del soggetto richiedente con le aree di intervento prioritario dell’Ente di cui all’articolo 4,

b) Grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell’Ente di cui all’articolo 4,

c) Durata temporale dell’iniziativa/attività, d) Estensione territoriale dell’iniziativa/attività, e) Valore economico dell’iniziativa,

f) Carattere di originalità ed innovatività dell’iniziativa/attività , g) Corrispondenza alla tradizione e cultura della comunità spoletina;

h) grado di congruità dell’iniziativa/progetto all’area di intervento indicata.

4. Il punteggio massimo è di sessanta punti. Non sono ammessi al finanziamento le iniziative/progetti che riportino un punteggio inferiore ai 20 punti.

5. Nel caso di più domande presentate da un unico soggetto per il medesimo bando è ritenuta valida l’ultima acquisita al protocollo a prescindere dall’area di intervento indicata.

Art. 6 – Determinazione degli importi concessi5

1. L’importo finanziario concesso non potrà superare il 50 % dell’intero ammontare del valore economico-finanziario dell’iniziativa/attività, e non sarà superiore comunque a €5.000.

L’Amministrazione procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi sulla base di quanto stabilito al precedente articolo 4.

2. La valutazione delle domande e il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili appositamente stanziate in bilancio e con l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

3. I contributi sono concessi all’iniziativa/progetto che ha ottenuto il punteggio maggiore nell’area di intervento per la quale è definito lo stanziamento. In caso di iniziative con punteggio analogo il contributo disponibile è ripartito proporzionalmente.

4. In caso di eccedenza dello stanziamento dell’area rispetto al finanziamento riconosciuto al primo o ai primi in graduatoria si procederà al finanziamento delle iniziative che seguono in graduatoria sino alla disponibilità delle somme. Lo scorrimento della graduatoria avviene nel rispetto del principio di cui al comma 3.

5 L’articolo 6 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

(7)

_____________________________________________________________________________________________________________

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Art. 7 – (abrogato)6

Art. 8 – Modalità di presentazione dell’istanza per la concessione di, contributi, e l’attribuzione di vantaggi economici7

1. Le associazioni iscritte all’albo comunale delle associazioni e all’albo regionale nonché associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, istituzioni, soggetti pubblici e privati, collettivi o individuali, enti pubblici ed enti privati, enti ecclesiastici e religiosi, comitati ed altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, Istituti di Istruzione e ricerca non profit, cooperative sociali, possono chiedere al Comune la concessione di contributi, o l’attribuzione di vantaggi economici, entro il termine di scadenza indicato in un bando che verrà emesso annualmente dall’Amministrazione Comunale, per le finalità previste dal presente regolamento.

2. Di norma le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate nel bando, emanato dal direttore generale o altro dirigente designato dalla giunta per tutte le aree di intervento al 31 gennaio di ogni anno in relazione alle iniziative / attività che saranno svolte nell’anno.

3. La richiesta va presentata su un modulo appositamente predisposto e disponibile sul sito istituzionale del Comune, allo sportello del cittadino e nelle direzioni competenti, con allegata la necessaria documentazione.

3-bis. Nelle richieste deve essere indicato a pena di esclusione:

a) una sola area di intervento;

b) un solo progetto/iniziativa.

3-ter. Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda per ogni bando pena l’esclusione di quelle acquisite antecedentemente secondo l’ordine progressivo delle segnature di protocollo dell’Ente.

4. Alla domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, istituzione o ente richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa dell’iniziativa/attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;

b) relazione illustrativa delle eventuali iniziative/attività svolte nell’anno precedente, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nelle quali siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;

c) atto costitutivo o statuto dell’ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;

d) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima iniziativa/attività;

e) indicazione del numero dei soggetti coinvolti nell’organizzazione, del numero stimato dei destinatari dell’iniziativa/attività, della durata e dell’estensione territoriale;

f) dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l’eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;

6 L’articolo 7 è stato abrogato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011. Il testo abrogato così recitava:”Art. 7 – Casi particolari. 1. In casi particolari, adeguatamente documentati e motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta a favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale. 2. Analoghe concessioni di contributi possono essere riconosciute per iniziative particolarmente meritevoli ideate e realizzate nel semestre di riferimento dopo il termine per la presentazione delle richieste. 3. La competenza a deliberare in merito è attribuita alla giunta comunale e per tale scopo vengono annualmente accantonati nel Bilancio di previsione appositi fondi. In caso di mancato utilizzo dei fondi, questi costituiscono economia. 4. La giunta, di norma, entro il 30 novembre dell’anno precedente, determina l’importo dei fondi destinati alle finalità di cui al presente articolo nel limite massimo del 10% dell’importo totale del fondo stabilito al lordo della decurtazione per lo stanziamento separato di cui al successivo art. 10.”.

7 L’articolo 8 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

(8)

. .

g) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di

.

quanto esposto nella domanda.

Art. 9– Esame della domanda e formazione graduatorie8

1. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza del bando viene predisposta una graduatoria di iniziative/attività considerate ammissibili e finanziabili fino alla disponibilità massima prevista in sede di bilancio, in relazione alle diverse aree di intervento, attraverso apposito atto di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

2. La fase istruttoria e l’atto di concessione del contributo sono di competenza del dirigente di riferimento per le diverse aree di intervento.

3. Nell’atto di concessione qualora non si tratti di contributi di carattere finanziario, viene quantificato l’importo corrispondente.

4. Qualora residuino fondi relativi al bando annuale per una o più aree di intervento, a causa di mancanza di domande o per effetto dell’applicazione di limiti di importo di cui al precedente articolo 6, questi vengono destinati alle altre aree di intervento in maniera proporzionale ai rispettivi punteggi inizialmente attribuiti dalla giunta comunale e fermo restando il citato limite di importo; in caso di ulteriore residuo di fondi relativi al bando questo costituisce economia di spesa.

5. Per quanto previsto al precedente comma, la cabina di regia presieduta dal direttore generale effettua la ricognizione delle pre-valutazioni effettuate dai dirigenti delle singole aree di intervento ai fini della ridistribuzione delle somme residue, prima dell’approvazione delle graduatorie.

6. La graduatoria sarà formata nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 5 e 6 indicando per ogni iniziativa/progetto l’entità del contributo riconosciuto.

Art. 10 – Grandi eventi9

1. La concessione di benefici è possibile per iniziative non occasionali dichiarati dalla giunta comunale GRANDI EVENTI di norma entro il 30 novembre di ogni anno.

2. La giunta comunale definisce con lo stesso o con diverso provvedimento la misura della contribuzione comunale per ciascun grande evento.

3. L’erogazione di ogni singolo contributo è subordinata alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute e da una relazione illustrativa dell’attività svolta da parte della giunta comunale entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 3-bis

Art. 11 – Liquidazione10

1. La liquidazione delle somme concesse avviene per il 50% a titolo di acconto, entro giorni 60 dall’approvazione delle graduatorie di cui al precedente articolo 9; per il restante 50% entro giorni 60 dalla presentazione della Relazione di Rendiconto di cui al successivo articolo 13 e fatto salvo quanto previsto agli articoli 3-bis e 14.

Art. 12 – Pubblicità

1. I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie che l’iniziativa è realizzata “con il contributo del Comune di Spoleto”.

Art. 13 – Relazione di rendiconto dei contributi a bando11

1. A conclusione dell’attività o dell’iniziativa, e comunque non oltre 60 giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell’iniziativa o dell’attività accompagnata da un report che quantifichi il valore economico-finanziario dell’iniziativa/attività, il numero dei soggetti coinvolti e dei destinatari, nonché dalla rassegna stampa

8 L’articolo 9 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

9 L’articolo 10 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

10 L’articolo 11 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

11 L’articolo 13 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

(9)

_____________________________________________________________________________________________________________

. . . . . .

prodotta.

2. La presentazione della documentazione di cui al precedente comma è dovuta anche da parte delle associazioni ed enti che abbiano ottenuto benefici economici diversi dai contributi in denaro.

Art. 14 – Decadenza

1. La concessione di contributi e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l’obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli o si procede alle necessarie riduzioni, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) non venga presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene le relazioni di rendiconto, le attestazioni fiscali, richieste dal presente Regolamento, necessarie al Comune per adempiere agli obblighi tutti previsti dalla normativa vigente e il report che quantifichi e attesti il valore economico-finanziario dell’iniziativa/attività, il numero dei soggetti coinvolti ed il numero dei destinatari.

b) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell’iniziativa. In questo caso, se si accerta un’esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l’erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito;

c) non sia stata realizzata l’iniziativa per cui il contributo era stato concesso.

3. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata come anticipazione, in tutto o in parte o alla riduzione della somma ancora da erogare.

4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulle attività ammesse a contribuzione.

5. Verificandosi la decadenza in riferimento alle condizioni b) e c) non vengono prese in considerazione, nell’anno successivo, le eventuali richieste di benefici economici presentate da parte dello stesso soggetto.

(10)

. . .

CAPO II - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÁ O MANIFESTAZIONI

Art. 15 – Patrocinio del Comune

1. Il Comune favorisce l’iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all’intera collettività.

2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell’istituto del patrocinio.

3. Il patrocinio è il riconoscimento da parte del Comune circa il particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico di iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Spoleto".

3. Il patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, per iniziative sul territorio, che lo richiedano.

Art. 16 – Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio12

1. Il patrocinio del Comune di Spoleto non dà diritto automatico a vantaggi economici e contributivi di cui all’articolo 3. Esso dà il diritto di fregiare l’ iniziativa del logo e dello stemma del Comune di Spoleto.

2. La concessione del patrocinio non comporta l’esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, mentre i diritti di affissione pubblica andranno versati nella misura del 50 % della tariffa stabilita.

Art. 17 – Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall’amministrazione comunale nella sua attività programmatoria.

2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al sindaco. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione e il genere d’iniziativa .

Art. 18 – Concessione del patrocinio 1. Il patrocinio del Comune è concesso dalla giunta comunale.

2. Il sindaco e gli assessori competenti possono decidere il conferimento di targhe, coppe, medaglie , libri e altri premi, secondo la natura e l’importanza dell’iniziativa, attività e manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d’iniziative, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

12 L’articolo 16 è stato modificato con la deliberazione consiliare n° 33 del 26 maggio 2011.

(11)

_____________________________________________________________________________________________________________

. . . . . . CAPO III - ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 19 – Albo dei beneficiari

1. Sulla base del decreto del presidente della repubblica 7 aprile 2000, n° 118 è stato istituito l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L’albo viene aggiornato annualmente.

3. L’albo è suddiviso nelle diverse aree di intervento

4. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:

a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;

b) la sede legale;

c) il numero di codice fiscale e della partita IVA, se posseduta;

d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;

e) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

f) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

5. Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:

a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;

b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;

c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

5. La tenuta dell'albo è a cura della segreteria generale.

6. L’albo è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

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. .

. GRIGLIA DI VALUTAZIONE (art. 5)

A) GRADO DI CORRISPONDENZA DELLE ATTIVITÀ STATUTARIE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE CON LE AREE DI INTERVENTO PRIORITARIO DELL’ENTE

NULLA BASSA MEDIA ALTA TOTALMENTE

COINCIDENTE

O 1 2 3 da 4 a 5

B) GRADO DI CORRISPONDENZA DEI PROGETTI/INIZIATIVE PROPOSTE CON LE LINEE PROGRAMMATICHE DELL’ENTE

NULLA BASSA MEDIA ALTA TOTALMENTE

COINCIDENTE

O da 1 a 2 da 3 a 8 da 9 a 12 da 13 a 17

C) DURATA TEMPORALE DELL’INIZIATIVA/ATTIVITÀ

Mezza giornata

1 giornata 2 giornate tra 3 e 7 giornate oltre le 7 giornate

0 1 2 3 da 4 a 5

D) ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’INIZIATIVA/ATTIVITÀ

singolo ente Territorio comunale

Territorio intercomunale

Territorio regionale

Territorio nazionale

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 da 7 a 8

E) VALORE ECONOMICO DELL’INIZIATIVA

€ 0-1.000,00 € 1.001,00 - € 3.000,00 € 3.001,00 - € 5.000,00 € 5.001,00 - € 10.000,00 OLTRE € 10.000

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 da 7 a 8

F) CARATTERE DI ORIGINALITÀ ED INNOVATIVITÀ DELL’INIZIATIVA/ATTIVITÀ Ripetitivo già sperimentato innovativo Innovativo e replicabile

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7

G) CORRISPONDENZA ALLA TRADIZIONE E CULTURA DELLA COMUNITÀ SPOLETINA

NULLA BASSA MEDIA ALTA TOTALMENTE

COINCIDENTE

O da 1 a 4 da 5 a 6 da 7 a 8 da 9 a 10

H) GRADO DI CONGRUITA’ DELL’INIZIATIVA/PROGETTO ALL’AREA DI INTERVENTO INDICATA

NON CONGRUO POCO CONGRUO CONGRUO

- 6 da -5 a -3 0

Riferimenti

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