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CONTRATTO. per servizio residenziale socio sanitario di sollievo a minore intensità. assistenziale - anno 2021

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CONTRATTO

per servizio residenziale socio sanitario di sollievo a minore intensità assistenziale - anno 2021

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2265 del 22 dicembre 2020 è stato dato mandato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di sottoscrivere anche per il 2021 un contratto con la struttura “Casa Santa Maria” sita in Altopiano della Vigolana per il servizio residenziale RSA di sollievo a minore intensità assistenziale;

- il sopra richiamato provvedimento provinciale conferma la tariffa giornaliera per la remunerazione del servizio, il numero di posti in convenzione SSP e definisce il finanziamento massimo complessivo dedicato;

- con la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 95 del 26 febbraio 2021 è stato approvato lo schema di contratto anno 2021 confermando i criteri di gestione del rapporto negoziale già definiti nel precedente esercizio,

tra

l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, di seguito denominata

“Azienda”, con sede a Trento in Via Degasperi, 79, partita IVA e C.F. 01429410226, nella persona Direttore Generale, dott. Pier Paolo Benetollo, domiciliato per la carica presso la sopra richiamata sede,

e

la Cooperativa Kaleidoscopio S.C.S. - Onlus con sede a Trento, Via Sommarive, 4 – 38123, CF-PIVA 01522650223, di seguito per brevità definito “Gestore” della 504-30/04/2021 - Contratto-Convenzione

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struttura residenziale “Casa Santa Maria” sita nel comune di Altopiano della Vigolana (TN) in via al Castello n. 39 Loc. Vigolo Vattaro, nella persona del suo legale rappresentante sig. Michele Odorizzi

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - oggetto e finalità

1. Il presente contratto disciplina il rapporto tra l’Azienda ed il Gestore al fine di assicurare un servizio residenziale, assimilabile ad un nucleo di RSA a minor intensità di cura, che offre accoglienza temporanea di sollievo ad ospiti residenti in Provincia Autonoma di Trento ed inviati dalle UVM aziendali.

2. Il Gestore è stato da ultimo accreditato istituzionalmente per la funzione residenziale per n. 10 posti letto per ospiti con un medio / basso grado di non autosufficienza presso la struttura “Casa Santa Maria”, giusta determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento n. 95 del 05/04/2017 temporaneamente prorogata.

3. Il contratto presuppone, nelle more del rinnovo o proroga delle procedure di accreditamento, il possesso da parte del Gestore dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e di personale previsti dalle disposizioni in materia che devono essere mantenuti e rimanere invariati per tutta la sua durata; il mancato rispetto dei requisiti minimi di carattere essenziale è causa di risoluzione del contratto.

4. Il Gestore è tenuto all’erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dall’art. 1, commi da 5 a 19, della legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni e mette a disposizione dell’Azienda la documentazione di attestazione da parte dei professionisti incaricati di insussistenza di rapporti di lavoro con il SSN.

5. Il Gestore è tenuto ad adottare la carta dei Servizi ed il Codice Etico ai sensi

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del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231.

6. Per quanto non espressamente definito dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contemplate dagli indirizzi di cui alla deliberazione della G.P. n. 2265/2020.

Art. 2 - tipologia e quantità delle prestazioni

1. Le prestazioni assicurate dal Gestore riguardano l’ospitalità e l’assistenza socio sanitaria per utenti residenti in Provincia di Trento ed iscritti al SSP, mediante temporanea accoglienza presso la struttura “Casa Santa Maria” sita in Altopiano della Vigolana (TN), sulla base di un piano di assistenza individualizzato e temporaneo (PAI) definito dall’UVM inviante ed attuato dalla struttura di accoglienza.

2. Gli utenti eleggibili a tale forma assistenziale sono preventivamente valutati dalla competente UVM sulla base dei seguenti criteri generali:

a) medio/basso grado di non autosufficienza (profili SVM 2-3-4-6-7-8);

b) temporanea assenza del care giver, per la necessità di dare sollievo a quest’ultimo o per consentire l’allestimento di idonea assistenza a domicilio a seguito di un periodo di ricovero su paziente stabilizzato.

3. Le prestazioni di assistenza, secondo gli standard minimi cui al seguente comma 5, vengono garantite per un massimo di n.10 posti letto; ogni ospite può essere accolto per soggiorni di durata massima di 21 giorni con possibilità di fruire, nell’anno solare, al massimo di due periodi di accoglienza.

4. Le prestazioni di assistenza socio sanitaria sono erogate direttamente dalla Struttura, a fronte del finanziamento corrisposto dall’Azienda nei limiti definiti all'art. 3, personalizzando gli interventi in coerenza con un PAI (piano assistenziale individualizzato) ed assicurando parametri minimi di assistenza definiti in minuti

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settimanali.

5. La Struttura deve assicurare per ogni ospite accolto:

a) assistenza generica alla persona (almeno 450 minuti settimanali), b) assistenza infermieristica (almeno 90 minuti settimanali),

c) assistenza riabilitativa (almeno 18 minuti settimanali), d) attività di animazione (almeno 30 minuti settimanali), e) coordinamento dei servizi (almeno 15 minuti settimanali),

f) assistenza medico – generica e di coordinamento sanitario (almeno 10 minuti settimanali).

6. Per quanto attiene l’assistenza farmaceutica, la fornitura di materiale sanitario e gli eventuali ausili per l’incontinenza, l’ospite è considerato come fosse a domicilio e pertanto gli stessi sono assicurati secondo le ordinarie modalità di fornitura in essere per la generalità della popolazione.

Art. 3 - finanziamento

1. L’assistenza di cui all'art. 2 comma 3 è remunerata con la tariffa giornaliera omnicomprensiva a carico SSP pari ad Euro 42,50 (Euro quarantadue/50) inclusi oneri fiscali se ed in quanto dovuti; la tariffa giornaliera viene riconosciuta per ciascun posto letto sulla base della sua effettiva occupazione, fatte salve le temporanee indicazioni da parte della Giunta Provinciale in merito a criteri di finanziamenti valevoli nel periodo di emergenza sanitaria da Covid - 19.

2. Ai fini della remunerazione tariffaria si considera il giorno di ingresso e non quello di dimissione; la tariffa viene remunerata anche nel caso di temporanee assenze dell’ospite che prevedano il mantenimento del posto letto come da accordi con la competente UVM.

3. Il Gestore è tenuto ad erogare le prestazioni di accoglienza residenziale, così

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come previste dall'art. 2, per un limite massimo di finanziamento pari ad Euro 155.125,00 (Euro centocinquantacinquemilacentoventicinque/00) inclusi oneri fiscali.

4. Il compenso definito al precedente comma viene erogato in rate mensili posticipate calcolate sulla base delle accoglienze rendicontata come da previsioni cui al seguente art. 5.

5. Con il versamento del mese di dicembre viene effettuato il conguaglio per recupero tariffario dovuto ad eventuali carenze rispetto ai parametri di personale individuati all’art. 2 comma 5.

Art. 4 - obblighi specifici

1. Il Gestore è tenuto al rispetto dei seguenti adempimenti specifici:

a) informare gli ospiti ed i loro familiari circa la tipologia, la misura ed il costo delle prestazioni e dei servizi socio sanitari assicurati dalla struttura mediante i finanziamenti corrisposti dall’Azienda;

b) accogliere in regime residenziale unicamente i soggetti che l’UVM individua come idonei all’ospitalità, sulla base delle disposizioni impartite nella scheda sintetica di progetto richiamata in premessa (profili SVM 2-3-4-6-7-8);

c) predisporre il PAI dell’ospite in congruenza con gli obiettivi ed il progetto assistenziale definito dalla UVM inviante; il PAI in forma sintetica dovrà essere trasmesso alla UVM inviante.

d) applicare le linee guida, i protocolli di cura e/o le indicazioni tecnico operative vigenti presso l’Azienda per l’appropriatezza ed efficacia delle prestazioni terapeutiche;

e) predisporre un documento informativo per l’utenza (Carta dei Servizi) che descrive le attività erogate.

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f) somministrare alla famiglia dell’ospite questionario di gradimento rispetto all'accoglienza ricevuta ed al progetto sperimentale offerto secondo modalità che saranno condivise con APSS.

g) collaborare con l’Azienda per l’attività di monitoraggio, ricerca, programmazione e raccolta dati di tipo sanitario ed assistenziale per l’efficacia e l’efficienza della gestione e per il miglioramento continuo dell’assistenza.

Art. 5 - addebito e pagamento delle prestazioni

1. Il Gestore, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, trasmette all’Azienda per il tramite del sistema Atl@nte un rendiconto delle presenze rilevate e valorizzate in base alla tariffa cui all’art. 3 comma 1; il rendiconto è quindi soggetto ad una approvazione da parte dal competente Servizio aziendale (Servizio Amministrazione Territoriale – Ufficio Valsugana) a cui seguirà l’emissione di apposito documento fiscale.

2. L’Azienda provvede al pagamento delle spettanze dovute entro 60 giorni dal ricevimento del documento fiscale.

3. Entro il 15 gennaio 2022 e fatte salve le temporanee indicazioni da parte della Giunta Provinciale in merito a criteri di finanziamento valevoli nel periodo di emergenza sanitaria da Covid – 19, il Gestore comunica all’Azienda (Servizio Amministrazione Territoriale – Ufficio Territoriale Valsugana) l’eventuale importo da portare in deduzione al versamento di dicembre nel caso di carenze rispetto ai parametri di personale individuati.

4. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente contratto costituiscono operazioni soggette ad IVA e pertanto il presente atto è soggetto a registrazione solo nel caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

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5. L’imposta di bollo si intende posta a carico del “Gestore” qualora non esente ed è anticipata dall’Azienda che la assolverà in modo virtuale.

Art. 6 - flussi informativi

1. Per la puntuale gestione dei dati informativi inerenti la valutazione multidimensionale, l’ammissione, le presenze, le assenze e la dimissione dell’ospite, la struttura deve registrare le movimentazioni e rispondere al debito informativo utilizzando il sistema informativo “Atl@nte” o proprio sistema idoneo, ma con esso interoperante.

2. Il Gestore invia al Servizio Amministrazione Territoriale - Ufficio Territoriale Valsugana entro 30 giorni, dalla data di perfezionamento del presente contratto la consistenza del personale dipendente e convenzionato e dei professionisti incaricati alla data di avvio della sperimentazione, distinto per categoria, qualifica, impegno orario ed unità equivalenti.

3. Il Gestore s’impegna a mantenere aggiornato detto elenco personale comunicando altresì, all’Ufficio Territoriale di riferimento, tempestivamente le variazioni intervenute; ciò ai fini dell’autocontrollo dei parametri minimi di personale definiti dall’art. 2 comma 5.

Art. 7 - vigilanza e controlli

1. L’Azienda esercita le funzioni di vigilanza definite dalle direttive provinciali in materia di RSA; tali funzioni sono espletate dal Servizio Territoriale per mezzo dell’U.O. Cure Primarie Valsugana.

2. L’Azienda si riserva di effettuare accertamenti, anche in loco, per riscontrare la corrispondenza allo stato di fatto dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini del finanziamenti.

3. In caso d’inadempienza o inosservanza delle disposizioni e delle norme del

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presente contratto l’Azienda, previa diffida ad adeguarsi entro 30 giorni, procede alla sospensione dei finanziamenti e, al persistere dell’inadempienza, alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. La Struttura e l’Azienda determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali riferibili all’esecuzione del presente accordo e quindi riconoscono e convengono di agire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), in qualità di contitolari.

2. Le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite nell’atto di contitolarità allegato 1 al contratto rep. n. 220/2020.

Art. 9 - normativa anticorruzione

1. Con l’accettazione del presente contratto il Gestore assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. In particolare la Struttura s’impegna a fornire, su richiesta dell’Azienda, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale per il controllo di cui all’art. 1 comma 9 punto e) della L. n. 190/2012 e si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento aziendali e dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, documenti disponibili sul sito www.apss.tn.it. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Gestore sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

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2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

3. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 10 - (durata)

1. Il presente contratto è efficace dal 01.01.2021 al 31.12.2021 e ciascuna delle parti può, in ogni momento, richiederne la risoluzione con preavviso di almeno tre mesi a mezzo PEC.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al codice civile ed alle vigenti disposizioni provinciali in materia di RSA.

--- Letto, approvato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE sig. Michele Odorizzi

---

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI Il Direttore Generale

dott. Pier Paolo Benetollo ---

Agli effetti dell’art. 1341 codice civile le parti dichiarano di conoscere le condizioni di contratto e di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

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IL LEGALE RAPPRESENTANTE sig. Michele Odorizzi

---

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI Il Direttore Generale

dott. Pier Paolo Benetollo ---

- Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. 82/2005-

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