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SERVIZI CONNESSI ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA SPORTIVA

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(1)

SERVIZI CONNESSI ALL’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

-

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

-

ATTIVITA’ COMMERCIALE DI VICINATO

-

PUBBLICITA’ VISIVA E FONICA

(2)

FONTI NORMATIVE

|

Regolamento Comunale Del. C.C. 21 del

7.5.2007 per la concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale

|

Convenzione che regola i rapporti fra l’Amm.ne e i soggetti assegnatari degli impianti polisportivi

|

L.R. 28/2005 e ss.sm.ii. - Codice del Commercio

|

D.P.R. 235/2001 Somministrazione nei circoli

|

D.L.gs. 59 del 26.3.2010 attuazione della direttiva 2006/123/CE - art. 71 “requisiti di

accesso e di esercizio delle attività commerciali”

(3)

COSA PREVEDE LA NORMA

|

Regolamento Comunale Del. C.C. 71/2007 - art. 2 tra le parti funzionali dell’impianto vi sono anche i servizi connessi all’esercizio dell’attività sportiva quali : somministrazione, una attività commerciale di vicinato per la vendita di articoli sportivi

strettamente correlati con le attività sportive praticate, impianti pubblicitari.

|

Convenzione - art. 6 riconosce al concessionario il

diritto ad esercitare le sopra richiamate attività

(4)

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

|

art. 41 - Codice del Commercio

per somministrazione s’intende la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una

superficie aperta al pubblico,

appositamente attrezzati e gestiti per la

funzionalità dell’esercizio

(5)

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

|

Art. 48 – esercizi di somministrazione fuori parametro:

z

quelli nei quali la somministrazione viene

effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, sale da

ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché

congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri,musei, librerie, gallerie d’arte.

z

quelli svolti nelle sedi istituzionali delle

associazioni e dei circoli di cui all’art. 2 del Dpr

235/2001 (circoli affiliati ad un ente nazionale)

(6)

ATTIVITÀ NON SOGGETTA AI REQUISITI COMUNALI (esercizi di somministrazione fuori parametro)

| Rappresentano tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è rivolta ad un pubblico predeterminato (mense aziendali, scuole, ospedali caserme, treni, navi) ma anche i casi in cui sia prevalente l’attività di spettacolo (discoteche, sale da gioco), commerciale (librerie), culturale (musei, teatri) o sportiva (campi di calcio, tennis, piscine, palestre, stadi, ippodromi)

| Il criterio della prevalenza dell’attività viene definito oggettivamente dalla superficie destinata all’attività accessoria di somministrazione rispetto all’attività principale (qualificata in una percentuale

autocertificabile da parte dell’impresa, pari al 25% massimo della

superficie totale aperta al pubblico, ovvero quella complessivamente a disposizione per lo svolgimento dell’attività sportiva)

z Nel caso della prevalenza di attività sportiva la scelta da parte del gestore di svolgere attività di somministrazione all’interno

dell’impianto sportivo rappresenta la naturale integrazione

dell’attività principale, dalla cui gestione possono scaturire le risorse finanziarie necessarie a sostenere l’attività sportiva.

(7)

LA SOMMINISTRAZIONE

RISERVATA AI SOCI DEL CIRCOLO SPORTIVO

| Fra le tipologie di somministrazione dell’art. 48 del Codice del Commercio escluse dalla programmazione comunale si colloca la somministrazione effettuata in forma diretta dai soci del

Circolo ricreativo, culturale, sportivo (associato ad ente nazionale come prevede la specifica normativa D.P.R.

235/2001) o tramite affidamento ad un soggetto esterno impresa in possesso dell’organizzazione e dei requisiti professionali per svolgere l’attività di somministrazione.

| In entrambi i casi la somministrazione deve svolgersi nei locali sede del circolo e può rivolgersi esclusivamente ai soci.

(8)

ATTIVITA’ COMMERCIALE DI VICINATO

|

Art. 16 Codice del Commercio

z

l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita fino al limite di 250 mq e la modifica di settore merceologico di un

esercizio di vicinato sono soggetti a previa dichiarazione di inizio attività al Comune e

possono essere effettuati dalla data di ricevimento

della dichiarazione

(9)

FRUITORI DELL’ATTIVITA’

ACCESSORIA

| I servizi accessori connessi all’attività principale di impianto sportivo sono, ancorché gestiti in forma imprenditoriale,

destinati al “pubblico generico frequentatore dell’impianto sportivo”, a qualunque titolo accedano a tale impianto, non necessariamente solo gli iscritti (utilizzatore diretto, visitatore, accompagnatore, spettatore, ecc..)

| purché il servizio sia svolto NELL’ORARIO DI APERTURA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

| L’impianto sportivo non può essere tenuto aperto solo per l’esercizio delle attività accessorie (ad esempio se l’utilizzo degli impianti termina alle 23 le attività accessorie di

somministrazione e commercio non possono continuare in maniera indipendente oltre tale orario)

| Nel caso in cui si svolga attività di somministrazione o di commercio legata ad eventi o manifestazioni organizzate

nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione sull’area in concessione, occorre presentare la comunicazione al SUAP con l’apposito modello

(10)

TITOLARITA’ DELL’ATTIVITA’

ACCESSORIA

-

nel caso in cui l’attività accessoria non venga gestita

direttamente dal “concessionario” bensì, in base alla facoltà di cui al punto C) dell’art. 6 della Convenzione, venga sub-

concessa ad altro soggetto, dovrà essere quest’ultimo, previa dimostrazione dell’ottemperanza di tutti i requisiti di legge, a comunicare l’avvio dell’attività accessoria (somministrazione o commercio al dettaglio)

- l’attività NON potrà essere ulteriormente sub-concessa

- nel caso in cui il rapporto di sub-affidamento si interrompa e venga individuato un nuovo sub-concessionario, il precedente dovrà comunicare la cessazione dell’attività accessoria (alla Direzione Sviluppo Economico) e il nuovo soggetto dovrà

presentare nuova dichiarazione di avvio dell’attività accessoria (non potendosi configurare ipotesi di “subingresso”)

(11)

PRESCRIZIONI E LIMITI

| REQUISITI IGIENICO SANITARI: deve essere presentata apposita “Notifica Igiene degli Alimenti” ai sensi del Reg. CE 852/2004. In essa viene indicata la tipologia dell’attività svolta

| ORARI: le attività accessorie devono essere svolte durante l’orario di apertura dell’impianto sportivo

| LIMITAZIONI MERCEOLOGICHE: nell’esercizio di vicinato possono essere venduti solo articoli sportivi strettamente connessi con le attività sportive praticate sull’impianto

| VENDITA PER ASPORTO: l’esercizio di somministrazione fuori parametro NON è abilitato a vendere i prodotti che somministra anche “per asporto”

(12)

IDONEITA’ DEI LOCALI

|

Se locali che ospitano le attività

accessorie, ancorché parti funzionali dell’impianto sportivo, necessitano di interventi edilizi di adeguamento (es.

servizi igienici, magazzini ecc..), le relative pratiche devono essere

presentate al Suap presso la Direzione

Sviluppo Economico

(13)

REQUISITI SPECIFICI PERSONALI - Morali

| (art. 71 D.L.gs. 59/2010)

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione:

| a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

| b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

| c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

| d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

| e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

| f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione

dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di' esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione

| condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale

rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

(14)

REQUISITI SPECIFICI

PERSONALI - Professionali

| (art. 71 D.L.gs. 59/2010)

| 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

| a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la

preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

| b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente

| qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se

| trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

| c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla

somministrazione degli alimenti.

| 3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

(15)

LA MODULISTICA

|

SOMMINISTRAZIONE:

z

Modello PE art. 48 “Avvio/Modifica attività di somministrazione fuori programmazione

comunale”

z

Notifica Igiene degli Alimenti

|

COMMERCIO AL DETTAGLIO:

z

Modello CF1 “Esercizio di Vicinato”

z

Notifica Igiene degli Alimenti (se settore

alimentare)

(16)

CONTATTI

|

Per contattare gli uffici della Direzione Sviluppo Economico:

z P.O. Attività di Somministrazione

Dott. Franco Ferrera

tel. 055.3283525 - fax 055.3283527

(mart-giov dalle ore 15,00 alle ore 17,00)

mail: f.ferrera@comune.fi.it

z P.O. Commercio in sede fissa

Dott.ssa Valentina Brandi

z

tel. 055.3283721 - fax 055.3283592

(mart-giov dalle ore 15,00 alle ore 17,00)

mail: uff.commercio.fisso@comune.fi.it

z Sportelli per il pubblico

Lun-Merc dalle ore 9,00 alle 13,00

Giov dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Riferimenti

Documenti correlati

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste

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f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. Non possono esercitare l'attività di somministrazione