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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

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ORIGINALE

CITTA' DI ERACLEA

Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Prot. N. _________

DELIBERAZIONE N. 15

DEL 17/04/2008

OGGETTO: SOCIETA' RESIDENZA VENEZIANA S.R.L. - MODIFICA STATUTO SOCIETARIO

L'anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala adunanze consiliari, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale , con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

TESO Graziano () ZANIN Santina () CATTELAN Angelo () CASONATO Antonella () BOATTO Luigi ()

FERRETTO Giuseppe Nello () RIDOLFI Ernesto ()

CATTELAN Roberto () BURATO Sileno () OSTAN Tiziano () MOSCHINO Debora ()

ONGARO Massimo () PASQUAL Federico () BASSO Moira () ROSSI Giancarlo () CESARO Osvaldo () BOSO Stefano () FILIPPI Renata ()

STEFANETTO Stefano () BACCICHETTO Renzo () FURLAN Patrizia ()

Totale Presenti 20 Totale Assenti 1

Presiede la seduta il/la Signor/a CASONATO Antonella in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario/Direttore Generale Sig. PIATTELLI dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti nr. 20 Consiglieri su

(2)

n. 21 assegnati e n. 21 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

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OGGETTO: SOCIETA' RESIDENZA VENEZIANA S.R.L. - MODIFICA STATUTO SOCIETARIO

Il/La sottoscritto/a Dr.ssa Giovanna FARENCENA, Responsabile dell'Area del Patrimonio, formula parere tecnico Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.

Il Responsabile dell'Area del Patrimonio Dr.ssa Giovanna FARENCENA

Il/La sottoscritto/a , Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, formula parere contabile Favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata.

Atto non soggetto a parere di regolarità contabile in quanto non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata (art. 49 - comma 1-

D. Lgs 267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore competente per materia:

"Il Comune partecipa al capitale della Residenza Veneziana s.r.l. per la quota del 0,5% per un valore di nominali EURO 5.500,00;

La predetta Società è stata costituita dall'ATER di Venezia ed ha come scopo l'acquisto di aree e terreni, l'acquisto, costruzione, ristrutturazione, restauro e recupero di immobili, la progettazione e realizzazione di interventi edilizi e di lavori ed opere pubbliche, la progettazione ed esecuzione di piani e programmi, la cessione e locazione di immobili, la prestazione di servizi per i patrimoni immobiliari proprio o di proprietà dell'ATER o di soggetti terzi, lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di consulenza connessi con l'oggetto sociale, la progettazione e la direzione lavori per conto proprio e di terzi.

Il Comune ha acquisito la predetta partecipazione societaria in quanto interessato a sviluppare attraverso il soggetto privato le attività connesse alla problematica residenziale pubblica. La Società, infatti, opera nel mercato per svolgere attività affini a quelle istituzionali sia dell'ATER Venezia che delle amministrazioni locali partecipanti.

Lo statuto della Società prevede peraltro che essa possa "operare anche quale ente strumentale dell'Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale della Provincia di Venezia....e di quei Comuni della Provincia di Venezia che avessero eventualmente a far parte della compagine sociale".

Ma la possibilità che la Società possa operare anche quale ente strumentale degli enti pubblici ad essa partecipanti pone problemi di compatibilità con la normativa sopravvenuta.

E infatti occorre ricordare che l'art. 13 L. 04.08.2006 n. 248 di conversione del DL 04/07/2006 n.

223 (c.d. decreto Bersani), come poi modificato ancora dall'art. 1 comma 720 L. 27.12.2006 n.

296, prevede: "1) al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto,

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costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non posssono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanaziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti. 2) Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 3) Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tal fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. 4) I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restani validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data".

E' così stabilita la regola secondo la quale le società strumentali degli enti pubblici costituite per lo svolgimento di servizi in loro favore possono operare solo per gli stessi.

Per tale ragione, e ad evitare che possano essere mosse contestazioni in ordine alla possibilità che la Società possa operare quale soggetto privato nel mercato ed in considerazione della prevalenza dell'attività svolta dalla Società stessa in tale veste, il Consiglio d'Amministrazione della Società ha convocato un'assemblea straordinaria per apportare allo statuto le modifiche necessarie ad eliminare ogni contrasto con la norma sopra richiamata (artt. 1 e 4).

In sostanza, si tratta di eliminare dallo statuto sociale il sopra richiamato riferimento alla possibilità che la società possa operare anche quale ente strumentale degli enti pubblici partecipanti.

Con l'occasione, inoltre, si procederà all'adeguamento dello statuto anche ai nuovi indirizzi di cui ai commi 725 e seguenti dell'art. 1 L. 27.12.2006 n. 296 e di cui alla circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.07.2007, prevedendo che il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia cinque e non più sette (art. 16).

Si procederà infine a precisare le modalità di convocazione dell'assmblea dei soci (art. 14)".

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. a) del D. Lgs 267/2000;

VISTA la proposta di modifica allo Statuto di "Residenza Veneziana s.r.l." come indicato nel testo comparato che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

RITENUTO di dover approvare lo statuto di "Residenza Veneziana srl", modificato come sopra indicato, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

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VISTO il parere delle competenti Commissioni Consiliari n° 1 "Affari Generali - Urbanistica - LL.PP. - Ed. Privata - Territorio", n° 02 "Attività Produttive (Agricoltura e Artigianato) - Commercio - Turismo - Demanio - Ambiente - Programmazione - Bilancio - Tributi - Patrimonio

" e n. 03 "Personale - Servizi demografici e alla popolazione Istruzione -Servizi Sociali - Pari Opportunità - Cultura - Sanità - Sport - Polizia Urbana - Statuto e Regolamenti" che si sono espresse nella seduta congiunta del 03/04/2008 con voti favorevoli n° 09 (Burato, Ongaro, Rossi, Moschino, Ostan, Cesaro,Furlan, Basso, Casonato) contrari n° 00, astenuti n° 00 espressi da n° 09 componenti presenti;

SENTITA la relazione dell'Assessore competente per materia e gli interventi dei Consiglieri presenti come da verbale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che durante la relazione e gli interventi sopra citati, è uscito il Cons. Stefanetto e pertanto all'atto della votazione sono presenti n° 19 Consiglieri;

Visto l'art. 42, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000 n.

267;

Con voti favorevoli n° 19 , contrari n° 00 , astenuti n° 00 , espressi da n° 19 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di approvare, secondo quanto già esposto in premessa, le proposte di modifica agli articoli 1, 4, 14 e 16 dello Statuto di "Residenza Veneziana s.r.l.". evidenziate nell’Allegato 1 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare lo statuto di "Residenza Veneziana s.r.l." modificato secondo quanto già esposto in premessa, allegandolo al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

IL CONSIGLIO COMUNALE

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con voti favorevoli n° 19, contrari n° 00, astenuti n° 00, espressi da n° 19 Consiglieri presenti,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000.

All_1 Statuto Resid Veneziana proposte modifica.tif All_2 Statuto Resid Veneziana modificato.tifverb15.doc

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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

( CASONATO Antonella) IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE

( PIATTELLI dr.ssa Ilaria)

Atto affisso il ___________ per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _______________

IL PUBBLICATORE

Atto Ritirato il ________________________

IL PUBBLICATORE

Il sottoscritto Segretario Direttore Generale

ATTESTA

- la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ___________

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4°, del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267.

- entro i dieci giorni dall' affissione all' Albo Pretorio da parte di 1/5 dei Consiglieri è stata formulata richiesta di controllo ai sensi dell'art. 127 comma 1°e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

- è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 comma 1°e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data ___________

- è stata annullata in data ___________

- è stata parzialmente annullata in data ___________

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IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE (PIATTELLI dr.ssa Ilaria)

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