Istituto Comprensivo Saval-Parona
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Via Franchetti, 17 – 37138 VeronaTel 045-562340 – Fax 045-576166 Sede di Parona: tel 045-941245 Fax-8899084
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Regolamento d’Istituto
Modificato con Delibera n. 71 del 12/02/2015
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Regolamento di istituto
Premessa
Art. 1 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, formata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle carte internazionali sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente-famiglia, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. Viene stabilito ad inizio anno o comunque all’interno della procedura delle iscrizioni un patto educativo con la famiglia per condividere e assumersi insieme la responsabilità degli obiettivi educativi.
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Capitolo 1 - Vita della comunità scolastica
Art. 2 - Prima convocazione del Consiglio d’Istituto ed elezione del Presidente e Vice presidente del Consiglio d’Istituto
1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, a maggioranza tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo con modalità scelte di volta in volta dai componenti il Consiglio. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti . Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
Art. 3 - Disposizioni generali sul funzionamento della Giunta esecutiva e del Consiglio d’Istituto.
1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni, fatta eccezione per la Giunta che, in casi urgenti, può essere convocata anche telefonicamente. La convocazione del Consiglio d’Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale, tramite la scuola e mediante affissione di apposito avviso all’albo di ogni plesso. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. In prima convocazione la seduta è valida quando è presente la metà più uno dei consiglieri, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli stessi.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. In prima convocazione la seduta è valida quando è presente la metà più uno dei consiglieri, in seconda convocazione è
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sufficiente la presenza di un terzo degli stessi. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. I componenti sono tenuti a dare comunicazione, all’ufficio di segreteria, della loro impossibilità a partecipare alla seduta del Consiglio. I consiglieri che dovessero essere assenti per tre volte consecutive non giustificate da motivi di salute verranno dichiarati decaduti e si procederà alla loro surroga secondo la normativa vigente.3. Le competenze del Consiglio d’Istituto sono fissate dall’art. 6 del D.P.R. 31/5/74, n. 416 e art.
10 n.297/94.
4. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, steso su apposito registro a pagine numerate. Si possono applicare al registro pagine redatte al computer, numerate, timbrate e firmate dal Presidente, o dal Dirigente. La redazione del verbale sarà effettuata da un componente il Consiglio appositamente incaricato o a rotazione dei vari membri. Sul processo verbale della seduta precedente ogni consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non obiettivamente riportate dal verbale. Dopo eventuali rettifiche il verbale si approva per alzata di mano. Ogni argomento discusso può portare all’approvazione di una deliberazione. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre modificazioni o integrazioni. La conta dei voti deve essere fatta dal segretario verbalizzante. Quando l’argomento riguarda persone, la votazione è segreta.
5. L’ordine del giorno redatto dal Presidente della Giunta dovrà recepire le proposte dei Consigli d’interclasse documentate da regolare verbale debitamente sottoscritto. In relazione a particolari argomenti posti all’ordine del giorno, il Consiglio può invitare anche persone estranee al Consiglio stesso, senza diritto di voto. Analoga iniziativa può essere adottata anche dalla Giunta esecutiva. La Giunta può deliberare , in caso di particolare urgenza, su materie di competenza del Consiglio d’Istituto con obbligo di successiva ratifica da parte del Consiglio stesso. Gli argomenti d’urgenza da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta, devono essere proposti in apertura dal Presidente o da altro membro del Consiglio. Il Consiglio d’Istituto, con votazione per alzata di mano, si pronuncia per accettare o negare la discussione degli argomenti stessi. Gli argomenti che non vengono discussi saranno in ogni caso rimandati alla seduta seguente.
6. Il Presidente ha facoltà di togliere la parola ad un consigliere che dimostri di voler ostacolare i lavori del Consiglio, introducendo argomenti non afferenti al punto dell’ordine del giorno di discussione. Dal processo verbale dovrà risultare chiaramente la decisione del Presidente. Le sedute del Consiglio non si protrarranno, di norma, oltre tre ore.
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7. Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componentirappresentate nel Consiglio stesso. Il pubblico viene ammesso quando non siano in discussione argomenti concernenti persone. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
8. Facendo riferimento a quanto disposto dal Testo Unico DL 297/1994, le deliberazione sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, validamente espressi, salvo disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono considerati come voti validamente espressi gli astenuti e i voti nulli. La votazione su questioni riguardanti persone è segreta. Detta votazione, oltre a non prevedere la presenza del pubblico, può essere richiesta da un consigliere anche per altre circostanze, previa approvazione della maggioranza dei consiglieri presenti.
Art. 4 - Pubblicità degli atti.
1. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art.27 del D.P.R. 31/5/74, n.
416, deve avvenire mediante messa a disposizione, per le varie componenti, del registro verbali custodito dal Dirigente Scolastico.
2. Comunicazione dell’estratto delle delibere va inviata, di volta in volta, ai plessi scolastici per l’affissione ai rispettivi albi. Dette comunicazioni sono sottoscritte dal Dirigente Scolastico 3. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell’interessato.
Art. 5- Elezioni di organi di durata annuale.
1. Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il 30/10 di ogni anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Art. 6 -Convocazione del Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe/
Programmazione e coordinamento.
1. Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Dirigente stesso.
2. Ogni riunione di Consiglio deve essere verbalizzata, e il verbale deve essere trasmesso al Dirigente Scolastico, il quale relaziona al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto, nella seduta successiva, sugli argomenti di pertinenza dei due organismi. La redazione del verbale
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verrà affidata ad un docente scelto dal Dirigente Scolastico o dal Presidente delegato. Il verbale della seduta precedente dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dopo l’approvazione da parte del Consiglio stesso.3. Alle riunioni dei Consigli di intersezione/interclasse/classe del mese di ottobre/ novembre e a quello di aprile/maggio possono partecipare tutti i genitori della classe stessa, riservando il diritto di intervento ai soli rappresentanti eletti.
Art. 7 - Distribuzione di materiale di propaganda
1. È vietata l’affissione e la distribuzione di materiale di propaganda destinato agli alunni in tutte le scuole dell’Istituto (manifesti, volantini, oggetti, ecc.) fatta eccezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, per quanto venga inviato da: Centro Servizi amministrativi- – Enti locali (Comuni -USL) - Organismi scolastici – Enti o associazioni culturali, sportive e assistenziali, per attività educative rivolte agli alunni che non comportino raccolte di denaro tra gli stessi.
2. Lo stesso divieto esiste per persone che si prefiggano scopi di propaganda di prodotti o pubblicazioni destinate ad alunni o insegnanti, salva la facoltà del Dirigente Scolastico di autorizzare la visita per proposte di strumenti professionali.
Art. 8- Uso locali scolastici
1. Gli edifici, cortili, giardini e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico da parte di richiedenti e secondo le modalità sottospecificate:
1.1. Componenti scolastiche:
1.1.1. DOCENTI per assemblee ordinarie, gruppi di lavoro, assemblee sindacali e per ogni altra attività legata alla professionalità del docente.
1.1.2. NON DOCENTI per assemblee sindacali.
1.1.3. GENITORI per le riunioni delle assemblee di classe, dell’assemblea di plesso o di circolo, per corsi di aggiornamento, dibattiti e per ogni altra attività legata alla funzione del genitore nella scuola, compresa l’organizzazione e l’autogestione senza scopo di lucro, di attività parascolastiche pomeridiane per gli alunni della scuola frequentata dai figli e regolarmente autorizzate dal Consiglio d’Istituto.
1.2. ENTI, ASSOCIAZIONI, GRUPPI: per la realizzazione di finalità socio-culturali senza scopo di lucro.
1.3. SPECIALISTI, per interventi terapeutici, rivolti ad utenti in età scolare a condizione che esistano in loco ambienti disponibili adibiti per l’uso richiesto.
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1.4. COMUNI E PROVINCIA possono utilizzare i locali scolastici secondo i criteri fissati dallapresente delibera per incontri con la popolazione.
2. Per gli Enti, Associazioni, Gruppi l’assenso del Consiglio d’Istituto può essere concesso per la durata di un intero anno scolastico e rinnovato di anno in anno.
3. L’uso è consentito fuori dell’orario di servizio scolastico e comunque quando non si svolgano nell’edificio attività scolastiche, interscolastiche e parascolastiche organizzate dalla scuola. L’uso dei locali deve essere temporaneo e conforme all’attività oggetto della concessione. Non è assolutamente ammesso che gli stessi possano diventare luogo di ritrovo o sede di Enti, Associazioni e Gruppi estranei alla scuola.
4. Possono essere concessi in uso cortili e giardini di scuole per lo svolgimento di iniziative ludico- culturali promosse da Enti, Associazioni e Comitati con le modalità previste dal precedente punto d).
5. È in ogni caso vietata la concessione ad Enti, Associazioni o Gruppi che perseguano fini di lucro.
A questo scopo l’Ente richiedente è tenuto a vigilare ed a sollevare il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità con apposita dichiarazione scritta.Per le attività di cui al punto a) l’autorizzazione all’uso dei locali è concessa direttamente dal Dirigente Scolastico, mentre per le attività di cui ai punti b) e c), per la Provincia, le domande verranno indirizzate e presentate all’Amministrazione comunale competente per territorio e da questa inviata al Consiglio d’Istituto per l’assenso. In ogni caso vanno fatte salve le garanzie relative alla custodia e alla pulizia dei locali, nonché al corretto uso delle attrezzature della scuola.
6. L’assenso dovrà essere richiesto normalmente con anticipo di almeno 10 giorni rispetto all’inizio della concessione. È prevista delega alla Giunta esecutiva e/o al Dirigente Scolastico nei casi di urgenza. Durante le vacanze estive e quando non sia possibile la convocazione degli organi collegiali della scuola, l’assenso sarà accordato dal Dirigente della Scuola o dal Collaboratore, che chiederanno la ratifica dei loro provvedimenti alla prima seduta successiva del Consiglio d’Istituto.
7. L’accesso ai locali scolastici, palestre e impianti sportivi è consentito solo alle persone indicate nella concessione, nei giorni e nelle ore stabilite.
8. È fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della scuola e di usare attrezzature non previste dalla concessione. L’Ente, la Società o l’Associazione concessionaria indicheranno sempre il nominativo di persone che si assumeranno l’impegno della presenza obbligatoria e della sorveglianza, accollandosi ogni responsabilità per quanto dovesse verificarsi durante la concessione.
9. Quando i locali scolastici concessi in uso non siano separati dagli altri locali della Scuola e con ingresso indipendente, il Dirigente Scolastico farà curare, ove possibile, la chiusura degli altri ingressi della scuola e di porte di comunicazione con la parte dell’edificio concessa.
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10. La pulizia degli ambienti concessi in uso è a totale carico dei richiedenti. Nessuna spesa puògravare sul bilancio della scuola.
11. Il personale necessario per lo svolgimento delle attività sarà fornito dall’Ente autorizzato ovvero direttamente dai terzi autorizzati all’uso dei locali. Il personale dipendente dall’Amministrazione scolastica non può assumere, autonomamente, impegni in rapporto allo svolgimento delle predette attività.
12. L’ente autorizzato (ovvero i terzi all’uopo autorizzati qualora si tratti di enti che offrono le necessarie garanzie) assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose dall’uso dei locali e delle attrezzature, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità per i danni eventuali.
13. L’assunzione delle responsabilità e degli oneri relativi all’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche va sottoscritta dal rappresentante dell’ente o dal privato concessionario. Di ciò è fatta menzione nell’atto di concessione, unitamente ad ogni concreta modalità di uso eventualmente concordata fra l’ente e la scuola ospitante.
14. Il concessionario è vincolato in ogni caso ad usare i locali ed attrezzature per attività e manifestazioni che siano coerenti con le finalità di istituzione scolastica e funzionalmente compatibili con la loro destinazione. Il concessionario deve restituire dopo l’uso, locali e attrezzature pienamente funzionanti per il loro normale impiego scolastico.
15. La concessione può essere in qualsiasi momento revocata, anche su iniziativa della scuola ospitante, qualora il concessionario violi gli obblighi assunti o non sia in grado di assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività programmata. La decisione della scuola deve essere deliberata dal Consiglio d’Istituto, in casi particolari e urgenti, dalla Giunta Esecutiva.
16. Per la consegna e la riconsegna dei locali e delle attrezzature saranno presi preventivi accordi tra il Dirigente Scolastico e il rappresentante dell’ente, che ha usufruito della concessione, mediante verbale sottoscritto dalle parti anche ai fini dell’accertamento degli eventuali danni conseguenti all’uso.
17. Locali, attrezzature, cortili e giardini, compatibilmente con la salvaguardia della normale attività amministrativa della scuola possono essere utilizzati dal Comune o da Associazioni, nel periodo estivo per attività parascolastiche o socialmente utili. A tal fine il Comune stabilisce apposite convenzioni con le scuole che rientrino nell’ambito delle sue competenze.
18. Anche la concessione delle attrezzature sportive è vincolata da quanto previsto dal precedente regolamento.
19. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda all’art. 12 della Legge 517 del 4/8/77, alla C.M. 144 del 3/6/78 nonché alla delibera del Consiglio Scolastico Provinciale del 3/5/1983.
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9 Art. 9- Utilizzazione economica delle opere d’ingegno
1. L’Istituto è da considerarsi proprietario o comproprietario delle opere d’ingegno realizzate con il concorso di ambienti, personale, alunni e fondi della scuola.
2. Per l’alienazione di dette opere, in base a quanto previsto dal Regolamento di contabilità D.M.P.I. n. 44 del 2001, art. 33, il Consiglio d’Istituto delibera in merito alle condizioni della cessione.
3. Per opere realizzate dal personale con incarico di docente nell’Istituto, in caso di trasferimento ad altra scuola, è possibile concordare le modalità di cessione dei diritti sull’opera.
Capitolo 2 - Degli studenti
Art. 10 - Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e umana qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Il bambino/ragazzo ha diritto di trovare un ambiente socio-affettivo favorevole alla propria maturazione.
3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
4. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di obiettivi educativo didattici. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla salvaguardia della loro cultura in una prospettiva interculturale.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
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d. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.Art. 11- Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente e puntualmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Un eventuale ritardo sull’orario di ingresso sarà giustificato da un genitore, il giorno stesso o il successivo. L’ammissione alle lezioni è autorizzata dal Dirigente o dal docente di classe. Su richiesta dei familiari, l’alunno potrà assentarsi dalla scuola prima del termine delle lezioni, purché prelevato da un genitore,o da persona autorizzata. Tali richieste non potranno però essere frequenti o sistematiche.
2. Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate sull’apposito libretto da un genitore (con firma depositata possibilmente da entrambi i genitori anche nell’ottica della co-assunzione di responsabilità). Per le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi causate da malattia, occorre produrre un certificato medico, come previsto dalla normativa sanitaria vigente. In caso di assenza per motivi di famiglia, i genitori ne informeranno in anticipo gli insegnanti. Il libretto personale serve per le comunicazioni scuola-famiglia: ogni alunno deve esserne sempre in possesso e deve tenerlo con la massima cura.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un atteggiamento rispettoso.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto. In particolare l'uscita dalla classe, fatto salvo l'intervallo, sarà consentita soltanto per recarsi ai servizi su permesso dell' insegnante.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni con un abbigliamento consono al rispetto di tutti. Dovrà essere anche adeguato alle attività scolastiche, ovvero pratico, che non presenti rischi per la salute e la sicurezza dei bambini .
8. Non è consentito l’uso del cellulare per tutta la permanenza dello studente nell’ambiente scolastico. Lo studente che avesse urgenza di comunicare con la famiglia per casi gravi utilizzerà il telefono della scuola. Si ricorda che la ripresa di immagini, l’effettuazione di registrazioni o lo scambio di foto/filmati non autorizzato è perseguibile a norma di legge.
Art. 12- Disciplina
1. Si considerano mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
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a. non vengano eseguiti i compiti assegnati o vengano frequentemente dimenticati acasa;
b. non sia portato il materiale necessario per le lezioni;
c. approfittare del permesso d'uscire di classe per scopi diversi che andare ai servizi;
d. i ritardi ripetuti
e. il danneggiamento delle strutture e dei sussidi;
f. il disturbo delle lezioni e delle altre attività didattiche;
g. la mancanza di rispetto nei confronti dei compagni
h. la mancanza di rispetto nei confronti dei docenti o del personale della scuola;
i. la diffusione di immagini contrarie alla dignità della persona e alla normativa vigente.
j. tutti gli atti di aggressione fisica e/o psicologica.
k. Tutto quanto contrario al presente regolamento.
Art. 13 -Le sanzioni
1. In coerenza con quanto espresso nello “Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria” - D.P.R. 249/98 dall’art. 4 –e dal DPR 235 del 21 novembre 2007, si conviene che:
a. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità;
b. la responsabilità disciplinare è personale;
c. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente;
d. allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;
e. nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
f. le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale;
g. il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni;
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h. nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapportocon lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
2. A seconda della gravità del caso le sanzioni sono:
a. richiamo verbale;
b. comunicazione alla famiglia attraverso il libretto personale;
c. comunicazione alla famiglia attraverso lettera;
d. convocazione dei genitori;
e. ulteriori sanzioni disciplinari (sospensione ecc.).
Art.14 - Gli organi competenti a irrogarle
1. Le sanzioni a, b, d, del punto 2 art. 13 vengono irrogate dal docente che rileva la mancanza, le altre sanzioni vengono disposte su delibera del Consiglio di classe. La richiesta di riparazione del danno viene disposta su richiesta del Consiglio di classe con la formalizzazione del Dirigente Scolastico.
Art .15- Impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni (rettificato in data 12/02/2015) lavorativi dalla data di comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola, composto da:
a. due docenti nominati annualmente dal Collegio dei docenti prima dell’inizio delle lezioni;
b. due genitori fra quelli eletti nel Consiglio di istituto, nominati all’interno del Consiglio con la consultazione dei soli genitori;
c. presieduto dal Dirigente.
2. L'Organo di garanzia decide, su richiesta dei genitori, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
Art. 16- Il procedimento
1. Il procedimento viene avviato dal docente, immediatamente alla rilevazione della mancanza.
2. Quando di competenza del Consiglio di classe e interclasse , viene avviato dal Dirigente o durante il consiglio ordinario immediatamente successivo o, nel caso di particolare gravità, in un consiglio straordinario entro sette giorni dall’avvenimento del fatto.
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3. Per le sanzioni superiori a 15 giorni o che implichino l’esclusione dallo scrutinio finale o la noammissione all’esame di stato il procedimento è di competenza del Consiglio di Istituto.
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Capitolo 3 - Degli insegnanti
Art. 17 Diritti
Ai docenti è costituzionalmente garantita la libertà di insegnamento. L’esercizio di tale libertà è volto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.
Il docente è protagonista delle scelte didattiche, in coerenza con le indicazioni date dal Piano dell’Offerta Formativa.
I docenti hanno diritto al rispetto e all’ascolto da parte degli alunni e di tutte le altre componenti della comunità scolastica, hanno diritto ad una scuola efficiente affinché possano esplicare pienamente il ruolo di insegnanti ed educatori, hanno diritto ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro.
Art. 18 – Doveri
I docenti sono tenuti, in modo particolare, all’ascolto degli alunni in modo da garantire la qualità della relazione, elemento indispensabile per la promozione culturale e la crescita personale di ciascun alunno.
I docenti sono tenuti a rispettare gli alunni e le altre componenti della comunità scolastica.
I docenti sono tenuti ad un abbigliamento consono al ruolo educativo che richiede sempre esempio e coerenza nei comportamenti.
I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico anche nell’ottica della coerenza.
Ai sensi della norma non è consentito l’uso del cellulare durante le lezioni e le vigilanze.
E’ fatto divieto di fumare negli spazi scolastici, sia interni che esterni .
I docenti sono tenuti all’obbligo della sorveglianza degli alunni in tutte le fasi della giornata anche alla presenza di tirocinanti o di esperti esterni, presenti nella scuola per interventi occasionali o progetti, a cui non può mai essere delegata la sorveglianza.
I docenti, qualora notassero situazioni anomale o apparentemente pericolose all’interno dell’edificio o in cortile, sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al Dirigente o al Personale A.T.A
I docenti che usufruiscono del materiale della scuola devono aver cura di mantenere lo stesso in perfetto stato di efficienza e sono tenuti a segnalare al responsabile preposto, tempestivamente, eventuali guasti.
Art. 19 - Rapporti con le famiglie
È compito dei docenti mantenere i rapporti con le famiglie attraverso:
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assemblea con i genitori all’inizio dell’anno scolastico;scuola dell’infanzia : incontri con i genitori dei bambini di 3 anni all’inizio dell’anno scolastico, a febbraio con i genitori dei bambini di 4 anni e a maggio con i genitori dei bambini di 5 anni in uscita, per parlare dell’andamento scolastico dei figli
scuola primaria e secondaria di 1^ grado: incontri di informazione bimestrale alle famiglie sull’andamento scolastico dei figli
incontri quadrimestrali con le famiglie per la presentazione della scheda di valutazione;
scuola secondaria :colloqui individuali nell’ora di ricevimento settimanale, previo appuntamento comunicazioni attraverso il libretto personale relativamente ai comportamenti e ai risultati delle valutazioni.;
in casi urgenti o in situazioni particolari, si invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione.
Nell’ambito degli Organi Collegiali verranno definite le modalità relative alla pianificazione dei compiti a casa, alla luce dell’orario scolastico dello studente, e della calendarizzazione delle prove di verifica.
Art. 20 - Comportamenti all’interno della scuola
L’ingresso negli spazi delle Scuole è consentito ai soli alunni 5 minuti prima del suono della prima campana, ad eccezione dei bambini che usufruiscono del servizio prescuola e pullmino.
I bambini della scuola d’infanzia devono essere consegnati agli insegnanti del turno e ripresi all’uscita dai genitori o da altre persone maggiorenni delegate per iscritto.
Al suono della prima campana ciascun insegnante si reca con i propri alunni dall'ingresso all'aula per iniziare la lezione al suono della seconda campana .
Nel cambio d’ora i docenti dovranno provvedere ad accompagnare gli alunni negli spostamenti da un piano all’altro per raggiungere le aule speciali, i laboratori e la palestra con il massimo ordine.
Al suono dell’intervallo, l’insegnante accompagna la classe in cortile o nel corridoio avendo cura che nessun ragazzo rimanga incustodito.
I docenti preposti alla sorveglianza hanno la responsabilità della vigilanza sugli alunni affinché questi si comportino in modo educato rispettando l’arredamento scolastico e l’ambiente, evitando inoltre che gli alunni escano dagli spazi stabiliti e facciano giochi pericolosi
Al suono di fine intervallo si rientra nelle classi con le stesse modalità dell'ingresso.
L'uso dei servizi da parte degli alunni è consentito, oltre che durante l'intervallo, anche durante le lezioni, purché su permesso dell'insegnante e uno solo per volta. L'insegnante veglierà affinché, l’alunno inviato ai servizi, non si attardi oltre un tempo ragionevole.
Il compito di sorveglianza dei docenti coinvolti nel cambio di turno, termina con l’arrivo del collega subentrante. In caso di ritardo il docente provvederà a segnalarlo al personale A.T.A.
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Al termine delle lezioni, gli insegnanti accompagnano all’uscita le classi in modo ordinato verificando, in particolare, per la primaria che vengano presi in consegna dai famigliari autorizzati.I docenti dovranno controllare in caso di uscita anticipata l’autorizzazione scritta sul libretto personale e consegneranno l’alunno al personale ausiliario affinché sia preso in custodia da un familiare o da persona conosciuta e autorizzata con delega scritta dei genitori.
Gli insegnanti di turno vigilano che il pasto diventi un significativo momento educativo incentivando gli alunni ad un uso corretto del cibo evitando gli sprechi.
Potranno servirsi della mensa gli alunni che partecipano a progetti pomeridiani approvati dal Consiglio d’Istituto
Somministrazione farmaci: non possono essere somministrati farmaci dai docenti o dal personale scolastico. Solo in caso di particolari patologie che richiedano interventi d’urgenza , la scuola prenderà in considerazione, su richiesta medica e della famiglia, di individuare il personale disponibile. Sulla base della disponibilità del personale, o in sua assenza individuando le risorse sanitarie esistenti sul territorio,a, il dirigente predisporrà l’intervento in caso di urgenza. Resta inteso che la somministrazione del farmaco non dovrà richiedere valutazioni di tipo medico per la sua somministrazione. Nel caso di cure ricorrenti sarà compito della famiglia provvedere alla somministrazione.
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Capitolo 3 – Dei genitori
Art. 21 Diritti
I genitori hanno diritto di essere informati sulle decisione e sulle norme che regolamentano la scuola.
I genitori hanno il diritto ad avere una scuola che funzioni sia sul piano didattico, amministrativo e organizzativo e che si ponga come obiettivo il perseguimento della qualità nei servizi erogati.
Art. 22 Doveri
In genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito informandosi e attenendosi alle norme che regolamentano la scuola.
È opportuno che i genitori cerchino di:
trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa;
educare ad un comportamento corretto, responsabile e rispettoso anche durante i pasti.
Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
Art. 23 Modalità di attuazione dei doveri
1. Come singoli genitori
a) seguire le fasi del lavoro scolastico di cui si è stati informati dai docenti, verificarne i risultati nel tempo attraverso le attività e i “vissuti” del figlio, controllando che vi sia una puntuale esecuzione del lavoro a casa;
b) dare una risposta di ritorno all'insegnante o agli insegnanti attraverso l'osservazione del percorso di apprendimento del figlio;
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c) favorire la partecipazione anche ai momenti extra-scolastici inseriti nella programmazione d’Istituto.2. Come genitori presenti nei consigli di classe , di intersezione e di intersezione
a) partecipare, condividere, avanzare nuove proposte e relazionare ai genitori di cui si è rappresentanti.
3. Come genitori del consiglio di istituto
a) garantire strumenti e mezzi adeguati ai progetti inseriti nel POF (materiali, sussidi, coperture finanziarie ecc.);
b) creare occasioni di incontro con i rappresentanti dei singoli consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
c) verificare i risultati complessivi delle iniziative didattiche, in modo da garantire la ripetizione e la revisione delle esperienze nel tempo per un continuo miglioramento del risultato finale.
Art.24. Accesso dei genitori nei locali scolastici
All’inizio e al termine delle lezioni e, salvo casi particolari, i genitori sono tenuti a restare al di fuori degli spazi scolastici, compreso il cortile
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza degli alunni della scuola dell’infanzia e con eventuali disabilità.
L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore prevista di ricevimento dei docenti.
Capitolo 5 –Attività scolastica e parascolastica Art. 25 - Sciopero ed assemblee del personale docente e non docente
In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
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La partecipazione all’assemblea sindacale del personale garantisce i servizi minimi come concordatonella contrattazione integrativa d’istituto.
Art.26 - Norme su servizio di refezione scolastica
Gli iscritti alla mensa, che per motivi personali non intendano usufruire del servizio devono comunicare l’assenza-rinuncia mediante il libretto personale.
Chi invece intendesse rinunciare al servizio in via definitiva, dovrà rivolgersi al Servizio del Comune.
Gli alunni che fossero rientrati a casa per la pausa pranzo potranno rientrare a partire da 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Anche l’attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa.
Per l’intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione.
Art. 27 - Uso dei laboratori, aule speciali e biblioteca
I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc…
Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in presidenza per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
All’inizio ed alla fine di ogni lezione l’insegnante avrà cura di ogni singola postazione e del materiale utilizzato, per verificarne l’integrità o di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile di sede, di laboratorio e al D.s.g.a.
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Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.Art. 28 – Uscite didattiche e viaggi d’istruzione
1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole italiane estere, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
2. Con riferimento alla C.M. 291/92 i viaggi d’istruzione ai quali possono essere interessati gli alunni frequentanti la scuola di base sono i seguenti:
a) VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE (punto 3.1. a della circolare) Tali viaggi possono essere effettuati in Italia o all’Estero (paesi CEE), hanno l’obiettivo di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese o constatare la realtà sociale, economica e tecnologica, artistica di un altro paese. In tale tipologia si possono comprendere viaggi per la partecipazione a manifestazioni culturali, e concorsi ed iniziative di gemellaggio.
b) LE USCITE DIDATTICHE (punto 3.1. c della circolare)
Tali visite si effettuano , nell’arco di mezza giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d’interesse storico – artistico, parchi naturali ecc…
c) VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITA’ SPORTIVE (punto 3.1 d C.M. 291/91) In tale tipologia rientrano sia le specialità sportive, sia le attività genericamente intese come “sport alternativi”, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola, la partecipazione a manifestazioni sportive.
d) USCITE DIDATTICHE O VIAGGI DI ISTRUZIONE CON MEZZO DI TRASPORTO in orario scolastico.
Tali uscite vanno programmate dai docenti ed autorizzate dal Consiglio d’Istituto, il quale può dare delega, rinnovabile di anno in anno, al Dirigente Scolastico.
e) USCITE DIDATTICHE SENZA USO DI MEZZO DI TRASPORTO in orario scolastico, per l’esplorazione dell’ambiente circostante la scuola. Tale esperienza va considerata come occasione
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diretta e immediata su cui si articola l’insegnamento e perciò può essere intesa come momento di iniziativa autonoma della normale attività didattica della scuola.È necessario che sia stata richiesta ai genitori degli alunni una autorizzazione scritta, per le uscite sul territorio circostante la scuola, valida per tutto l’anno scolastico e sia stata comunicata preventivamente alle famiglie.
Art. 29 – Durata dei viaggi di istruzione e periodi di effettuazione
1. Per ciascuna classe è consentito, complessivamente, un massimo di 6 giorni per la realizzazione di viaggi d’istruzione e visite guidate (p.7.1)
2. Tale limite potrà essere superato, previa specifica autorizzazione del Consiglio d’Istituto, in presenza di progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendano conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse.
3. Sono vietati i viaggi nell’ultimo mese di lezione, ad eccezione di quelli a carattere ambientale.
Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto.
4. Va evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi.
5. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non coincida con altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, impegni collegiali…)
6. I viaggi d’istruzione, avranno la durata stabilita dal Consiglio d’Istituto secondo le seguenti indicazioni, alle quali si potrà derogare solo di fronte a specifici e motivati progetti.
Scuola primaria
Classi Fino ad un massimo di giorni
Fino ad un massimo di pernottamenti
PRIME SECONDE TERZE QUARTE
UNO -
QUINTE DUE UNO
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Scuola secondaria di primo gradoClassi Fino ad un massimo di giorni
Fino ad un massimo di pernottamenti
PRIME DUE UNO
SECONDE DUE UNO
TERZE TRE DUE
7. Le iniziative dovranno essere programmate tenendo nella dovuta considerazione la distanza e la durata in modo da prevedere un tempo adeguato (almeno la metà della durata complessiva dell’iniziativa) alla conoscenza delle realtà territoriali, sociali e culturali diverse dalla propria.
Dovranno essere evitate partenze troppo mattiniere e rientri tardivi.
Art. 29 – Mezzi di trasporto
1. Si consiglia, quanto possibile, l’uso del treno o dei mezzi pubblici.
2. Possono essere utilizzati i mezzi di trasporto di proprietà degli Enti Locali (o della Ditta assegnataria del trasporto scolastico).
3. In tali casi le garanzie di affidabilità della Ditta, di efficienza e di sicurezza dei mezzi di trasporto previste dalla norma in questione dovranno essere documentate dall’Ente Locale.
4. Modalità di prenotazione: tutti gli adempimenti connessi alla scelta della Ditta di trasporti sono di competenza del Consiglio d’Istituto.
Art. 30 – Programmazione
1. Le uscite didattiche vanno programmate dai docenti e/o dal Consiglio di Classe ed autorizzate dal Consiglio d’Istituto, il quale può dare delega, rinnovabile di anno in anno, al Dirigente Scolastico. Almeno una settimana prima dell’uscita, tramite libretto personale o apposito modulo, vengono comunicati alle famiglie la destinazione, il mezzo di trasporto previsto, la spesa, gli accompagnatori e le finalità didattiche. I genitori danno il proprio assenso firmando il permesso di uscita sul libretto personale.
2. Il Consiglio di Istituto, ai sensi del D.P.R. 416/74, determina i criteri generali per la programmazione e l’attuazione dei viaggi e delle visite guidate, delibera sulle richieste di viaggi in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
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3. Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina,verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente.
4. Risulta opportuno che le famiglie degli alunni vengano coinvolte e rese compartecipi delle varie fasi di programmazione delle iniziative in oggetto, sia per quanto riguarda l’aspetto più propriamente formale di autorizzazione della presenza del figlio, sia per l’aspetto didattico educativo di definizione degli scopi, di chiarimenti di contenuti, di documentazione e di rielaborazione dell’esperienza.
5. Tale programmazione deve essere predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico (entro i primi 4 mesi di scuola) fatta salva la possibilità di ulteriori programmazioni in corso d’anno sollecitate da eventi estemporanei.
6. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.
7. Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 60 giorni prima della data dell’uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola.
8. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi, 1 accompagnatore ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno o due alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Classe, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. È opportuno che i docenti accompagnatori appartengano alle classi frequentate dagli alunni. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.
9. Per la scuola dell’infanzia e per i viaggi all’estero è necessario 1 accompagnatore ogni 10 alunni.
10. Il docente referente, dopo l’approvazione del Consiglio di Interclasse o di Intersezione presenta al Coordinatore gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti al Coordinatore) almeno 30 giorni prima della data dell’uscita o del viaggio per dare modo al Consiglio di Istituto o alla Giunta Esecutiva di scegliere e approvare i preventivi di spesa. Qualora eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la partenza prevista.
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11. Si auspica la totale partecipazione della classe, evitando che gli alunni siano esclusi daiviaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Pertanto nel caso che la quota di partecipazione sia particolarmente elevata venga acquisito il parere favorevole dei genitori in forma riservata.
12. Il Consiglio dell’Istituzione Scolastica può provvedere su richiesta scritta e motivata ad un contributo (massimo il 50% di due quote di partecipazione).
13. Il consiglio di classe o interclasse e i docenti possono riservarsi la facoltà di non accettare la partecipazione di alunni che non diano sufficienti garanzie di aver cura di sé, degli altri e delle cose.
14. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari all’80% degli alunni frequentanti la classe. “Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte” fatte salve diverse disposizioni del Consiglio d’Istituto per viaggi, i cui partecipanti sono alunni di classi diverse e per viaggi per attività sportive.
15. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza. A norma di legge non è consentita la gestione extra – bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato, secondo le modalità impartire dalla segreteria. Per la mancata partecipazione all’iniziativa per la quale e’ stata versata anticipatamente la quota, e’ previsto il rimborso della quota ad esclusione di ciò che determinerebbe aggravio per i restanti partecipanti.
16. Tutti i partecipanti ai viaggi o visite guidate – alunni, docenti, collaboratori e genitori devono essere garantiti da polizza assicurativa.
17. I docenti accompagnatori al rientro devono consegnare le eventuali ricevute nominative dei pasti consumati per i quali si ha diritto al rimborso
18. Tutti gli alunni minorenni possono partecipare al viaggio previo consenso scritto dei genitori.
La richiesta di autorizzazione è assolutamente obbligatoria. Per gli alunni che non hanno ottenuto il consenso, da parte dei genitori, alla partecipazione alla “gita” si dovranno programmare attività didattiche a scuola, durante l’orario di lezione.
19. Tale organizzazione non sarà possibile nel caso tutto il plesso partecipi all’uscita
20. Tutti gli alunni che partecipano ai viaggi o visite di istruzione devono essere in possesso di un documento di identificazione o cartellino di riconoscimento.
21. I docenti saranno forniti dell’elenco nominale degli alunni con un recapito telefonico per le comunicazioni urgenti alle famiglie e un foglio per la denuncia di eventuali infortuni.
22. I docenti accompagnatori sono tenuti “all’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza” degli alunni ed assumono la responsabilità di cui all’art.2047 del Codice Civile integrato dalla
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norma di cui all’art.61 della legge 11.7.80 n.312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. I docenti accompagnatori – a viaggio concluso – sono tenuti ad informare per iscritto il Capo d’Istituto degli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio anche in riferimento al servizio fornito dalla Ditta di trasporti.Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica.
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Regolamento di istituto e Carta dei servizi (seconda parte)
Capitolo 1 - Del personale direttivo, amministrativo e ausiliario
Art. 31– Ruoli, funzioni e compiti:
1. Il Dirigente Scolastico nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, e nell’attuazione di quanto previsto dal D.leg.vo 297/94, D.leg.vo 165/2001 e dal decreto Interministeriale 44/2001
a) assicura il funzionamento generale dell’unità scolastica, nella sua autonomia funzionale entro il sistema di istruzione e formazione,
b) promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico,
c) promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.
d) In particolare, sulla base e nel rispetto delle funzioni di indirizzo che spettano agli organi collegiali,
e) assicura la gestione unitaria dell’Istituzione;
f) ha la legale rappresentanza;
g) è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e h) è responsabile dei risultati del servizio;
i) ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;
j) organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficacia ed efficienza;
k) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
l) è titolare delle relazioni sindacali.
2 - Il Direttore Generale dei Servizi Amministrativi (DGSA)
a) Cura i rapporti con la presidenza, con il Consiglio d’Istituto, con il personale ATA e con i fornitori della scuola. Organizza i servizi amministrativi dell’Istituto ed èresponsabile del funzionamento degli stessi. Cura la segreteria della Giunta Esecutiva e ne predispone le proposte di delibera per il Consiglio d’Istituto.
b) in quanto responsabile degli aspetti organizzativi e di utilizzazione delle risorse di personale ATA, formula un prospetto propositivo dei servizi amministrativi e ausiliari, in relazione al POF dell’Istituzione scolastica (orario di lavoro, organizzazione e divisione dei compiti, flessibilità e
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turnazione, permessi e ferie, prestazioni aggiuntive). Il piano, dopo il confronto col Dirigente Scolastico, viene approvato ed emanato; ha durata per un anno scolastico.3 - Gli Assistenti Amministrativi (AA)
Gli Assistenti Amministrativi svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con il DGSA, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute, coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo in caso di assenza. Hanno autonomia operativa nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti relativi ai servizi amministrativi a loro assegnati. Hanno rapporti diretti con l’utenza e col restante personale.
4 – I Collaboratori Scolastici (CS)
a) Provvedono al controllo, alla sorveglianza e alla pulizia degli spazi interni ed esterni dei due edifici scolastici secondo il piano di riparto concordato con Direttore dei servizi; provvedono alla custodia degli arredi e allo spostamento delle suppellettili e dei materiali didattici.
b) Sono incaricati della vigilanza degli alunni in caso di temporanea assenza dei docenti.
c) Possono essere chiamati a supportare gli insegnanti nell’accompagnamento degli alunni nei trasferimenti dai locali della scuola ad altre sedi e, in via eccezionale, anche in visite guidate e /o gite scolastiche, compatibilmente con le esigenze di servizio.
d) Provvedono alla divulgazione delle circolari e dei comunicati interni dell’istituzione scolastica accertandone, in collaborazione con gli assistenti amministrativi, l’avvenuta presa visione di tutti gli interessati.
Art. 32 – Servizi amministrativi
1) I Servizi amministrativi provvedono a:
a) gestire le pratiche relative a tutto il personale e a tutti gli alunni;
b) tenere aggiornato il protocollo e l’archiviazione dei documenti;
c) supportare il DGSA per quanto riguarda la gestione amministrative e finanziaria;
d) gestire l’inventario dei beni;
e) supportano l’attività dei docenti nella fasi istruttorie ed esecutive delle attività parascolastiche ed extrascolastiche.
2) Garantiscono all’utenza:
a) un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze dell’utenza, comprendendo anche un’apertura pomeridiana;
b) la tempestività del contatto telefonico;
c) la distribuzione dei moduli per l’iscrizione, fatta “a vista” e in orario potenziato;
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d) il rilascio di certificati nel normale orario di apertura entro un termine massimo di tre giornidalla richiesta per i certificati di iscrizione e di frequenza, di cinque per quelli con i giudizi trimestrali o quadrimestrali;
e) attestati e documenti sostitutivi sono consegnati “a vista” a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati.
f) i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni di scrutinio.
3) Attraverso i seguenti fattori di qualità:
a) Celerità delle procedure e minimizzazione dei tempi di attesa agli sportelli;
b) Trasparenza;
c) Flessibilità degli orari di apertura al pubblico;
d) Massima informatizzazione;
e) ci si propone di garantire che il servizio sia: efficiente, regolare e continuo, garantendo obiettività ed equità senza alcuna discriminazione;
f) Sito internet.
Art. 33 – Organizzazione degli uffici amministrativi
L'ufficio di segreteria si divide nei settori : A) Segreteria alunni.
B) Ufficio del Personale di ruolo e non di ruolo.
C) Contabilità Stipendi e finanziaria.
D) Protocollo e relazioni esterne
Sono coordinati tra loro dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, al fine di semplificare gli iter procedurali e uniformare le informazioni all' utenza.
Art. 34– Servizi per l’utenza.
1 - Segreteria alunni.
a) Gli studenti verranno accolti sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. Gli studenti che intendessero iscriversi alla classe prima della secondaria di primo grado di altro Istituto o alla secondaria di secondo grado, devono comunque presentare domanda a questa segreteria entro la data stabilita dal Ministero. La stessa provvederà direttamente ad inviare la domanda di iscrizione agli Istituti interessati.
b) Se provenienti da atro Istituto al termine dell'anno scolastico, non appena la scuola di provenienza renderà disponibile l'attestato di superamento dell’anno frequentato, un genitore dello studente deve presentarsi presso la segreteria per perfezionare la domanda di iscrizione.
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c) Gli studenti dell'Istituto vengono iscritti d’ufficio alle classi successive, salvo domanda scrittadi trasferimento ad altra scuola. Il nulla–osta al trasferimento verrà rilasciato entro cinque giorni dalla domanda.
d) La Scuola fornisce i risultati scolastici degli alunni in occasione di ogni scrutinio e nel corso dei quadrimestri.
e) I risultati dello scrutinio finale sono riportati su appositi tabelloni distinti per classe ed affissi in sede centrale e nella sede staccata al termine delle operazioni di scrutinio di giugno.
f) La scheda di valutazione verrà consegnata ai genitori da un docente delegato in orario non coincidente con le lezioni, comunicato per tempo. Qualora nessuno dei genitori si presenti per il ritiro, il documento sarà consegnato dalla Segreteria alunni nel normale orario d’ufficio. La scheda del relativa al primo quadrimestre, dovrà essere riportata a scuola firmata da uno dei genitori in tempi brevi (massimo una settimana).
g) Tutti gli altri certificati vanno richiesti direttamente presso la segreteria della sede a cura di uno dei genitori.
h) Il tempo massimo richiesto per il rilascio è di tre lavorativi successivi alla data della richiesta.
i) Gli attestati e i certificati di licenza sono disponibili presso la segreteria centrale dopo cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati
j) I diplomi originali di licenza vengono rilasciati dalla segreteria della sede, una volta che il Ministero li rende disponibili. La segreteria provvede ad avvisare gli interessati non appena tali diplomi siano stati correttamente compilati e sottofirmati, affinché i genitori si presentino per il ritiro, che deve essere effettuato entro trenta giorni.
2 – Ufficio del Personale.
a) Le graduatorie dei docenti saranno esposte nelle apposite bacheche nei tempi e nei modi dettati dal Ministero della Pubblica Istruzione.
b) I contratti di assunzione del personale a tempo determinato verranno sottoscritti e consegnati a vista al momento dell' accettazione del servizio.
c) Tutte le certificazioni attestanti il servizio dei docenti vengono consegnate entro cinque giorni dalla formale richiesta dell'interessato.
d) Tutte le pratiche (domande di trasferimento, passaggi di cattedra, utilizzazioni o assegnazioni provvisorie, part-time), vengono inviate o entro cinque giorni dalla consegna da parte del personale interessato o nel termine stabilito dall’Ufficio Scolastico Regionale competente.
3 – Ufficio Contabilità
a) Stipendi