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S T A T U T O "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO" in sigla CDO BERGAMO Art. 1) DENOMINAZIONE - È costituita l'associazione senza scopo di

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S T A T U T O

"ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO"

in sigla CDO BERGAMO

Art. 1) DENOMINAZIONE - È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO"

in sigla "CDO Bergamo".

Art. 2) DURATA - L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3) SEDE - L'Associazione ha sede in Bergamo.

La decisione in merito al trasferimento della sede è di competenza dell'Assemblea dei soci; diversamente, la decisione in merito al trasferimento della sede sociale nell'ambito territoriale dello stesso Comune è riservato alla competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 4) SCOPO SOCIALE - L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, che trae origine e mantiene il proprio riferimento ideale negli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali.

In particolare l'Associazione intende favorire una modalità di conduzione e gestione di imprese e opere di qualsiasi natura in cui siano costantemente presenti le dimensioni della libertà, della solidarietà e del servizio vicendevole.

L'Associazione si può organizzare secondo settori di attività, così come di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo. In ogni caso al fine di meglio definire le problematiche e i servizi che riguardano i due gruppi di realtà, l'Associazione identifica due settori di attività:

a) il settore "Imprese", b) il settore "non profit".

Il settore "Imprese" si rivolge e ad esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi dimensione e natura, prettamente destinate alla produzione di beni o servizi e in particolare alle piccole e medie imprese. Il settore

"non profit" si rivolge e a esso partecipano tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura, prettamente destinate a svolgere attività di assistenza, socio sanitaria, di volontariato, culturale, educativa, sportiva e di tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e formazione professionale in particolare, di avviamento al lavoro. L'Associazione si rivolge inoltre alle persone fisiche afferenti alle realtà associate valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse.

L'Associazione si propone quindi, nei confronti di tutti i soci e per tutti i settori, di fornire adeguata assistenza favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino interlocutori. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà:

a) svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela dei soci;

b) stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;

c) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;

d) divenire interlocutore privilegiato nel mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;

e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse nazionale e internazionale; effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;

f) organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e in particolare delle piccole e medie imprese;

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g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) e informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;

h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;

i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;

l) fornire ai soci anche indirettamente servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa e ogni altro servizio che rientri negli interessi dell'Associazione e dei soci;

m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;

n) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;

o) organizzare anche tramite volontari attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;

p) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;

q) assumere partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci.

L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività e operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

L'Associazione nell'ambito dei propri fini potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali e internazionali.

Art. 5) SOCI - Nell'Associazione si distinguono: i soci ordinari e i soci fondatori e onorari.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le imprese, siano esse persone giuridiche, società di persone o ditte individuali, i liberi professionisti, enti e associazioni che ne condividono gli scopi.

Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo. È facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione nominare soci onorari, assimilati ai soci fondatori, che potranno essere persone o enti che si siano personalmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata Presidente del Consiglio Direttivo, il quale decide senza obbligo di motivazione: tale decisione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva; l'iscrizione comporta l'immediata assunzione dell'obbligo del versamento della quota associativa annuale. Previa delibera del Consiglio Direttivo, potranno divenire, di volta in volta e anche a titolo gratuito, soci ordinari dell'associazione "CDO Bergamo" i soci regolarmente iscritti ad altre associazioni locali "Compagnia delle Opere" o all'Associazione nazionale «Compagnia delle Opere».

Ai soci fondatori e onorari competono le medesime prerogative dei soci ordinari senza però l'obbligo di versare la quota associativa in virtù dei meriti acquisiti.

Previa delibera dei rispettivi organi direttivi potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni, consorzi, reti o raggruppamenti di imprese giuridicamente costituiti e aderenti a "CDO Bergamo" sulla base del versamento di una quota associativa collettiva.

È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione;

l'associazione a "CDO Bergamo" impegna il socio a tempo indeterminato, salve le cause di cessazione previste dall'art. 6.

Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'utilizzo dei servizi associativi spetta ai soci in regola con il versamento dei contributi dovuti. Le quote associative sono normalmente versate in via anticipata e consentono l'utilizzo dei servizi associativi fino al termine dell'anno sociale cui si riferiscono. Nel caso in cui il versamento dei contributi associativi avvenga in

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via posticipata, esso deve comunque perfezionarsi non oltre i tre mesi successivi al termine dell'anno sociale di riferimento.

Il Consiglio Direttivo, nell'ottica mutualistica e di sussidiarietà propria dell'Associazione, può stabilire quote differenziate in ragione del tipo sociale o della natura dell'ente, della dimensione, del volume d'affari, dell'ambito di attività o del luogo di attività del socio, senza che a tale diversificazione conseguano diversi diritti od obblighi da parte dei soci.

Art. 6) CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO - Il rapporto associativo cessa per:

a) dimissioni, da presentarsi esclusivamente con lettera raccomandata che deve pervenire all'Associazione con almeno 6 (sei) mesi di preavviso;

b) espulsione, per una delle cause previste dall'art.17;

c) gravi inadempienze, quali la morosità nel pagamento della quota associativa oltre le due annualità, fatta salva l'efficacia di proroghe di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo;

d) cessazione dell'attività esercitata dal socio.

Art. 7) PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI - I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- dalle varie quote sociali comprese quelle una tantum e di ammissione;

- dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati.

Il patrimonio è costituito da quanto destinato a tale scopo dalle donazioni e dai lasciti che verranno fatti all'Associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio Direttivo nonché dagli eventuali utili di gestione e accantonamenti a riserva che l'assemblea delibererà di costituire.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo provvederà di anno in anno a stabilire il valore delle quote, anche variabile rispetto alla dimensione aziendale o al tipo di socio ai sensi del precedente articolo 5.

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere di anno in anno anche quote una tantum finalizzate a particolari scopi, e quote di ammissione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8) ORGANI SOCIALI - Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Comitato Esecutivo;

- il Presidente e due o più Vice-Presidenti;

- il Direttore Generale;

- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Presidente Onorario;

- altri organi, se nominati dal Consiglio Direttivo, eventualmente preposti a singoli settori.

Art. 9) L'ASSEMBLEA DEI SOCI - L'assemblea dei soci, composta da soci fondatori, onorari e ordinari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro socio.

Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

A ogni socio spetta un voto.

L'assemblea deve essere convocata entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un decimo dei soci. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

Le convocazioni dovranno essere diramate a tutti i soci e agli indirizzi risultanti presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni e dovranno essere effettuate entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l'assemblea in prima convocazione. Nel caso in cui all'ordine del

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giorno dell'assemblea sia prevista l'elezione del Consiglio Direttivo, le convocazioni dovranno essere diramate entro il trentesimo giorno antecedente a quello stabilito per l'assemblea in prima convocazione.

Gli strumenti idonei alla convocazione possono essere: la posta ordinaria, il fax, la posta elettronica ordinaria e la posta elettronica certificata.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci e le delibere siano prese a maggioranza di voti.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà a maggioranza semplice.

L'assemblea in particolare delibera sulla approvazione del bilancio, del regolamento elettorale, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni durante i quali dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Esso è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 25 (venticinque) membri, individuati tra i soci fondatori, soci onorari e soci ordinari, questi ultimi in regola con il versamento dei contributi associativi.

Il Consiglio Direttivo viene eletto a maggioranza semplice dalla Assemblea dei soci, che procede sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento elettorale.

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti fino a un massimo di 3 (tre).

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi consiglieri. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il Consiglio decade e l'assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, in caso di sua impossibilità da un Vice- Presidente, o dalla maggioranza dei consiglieri, per mezzo di raccomandata, posta elettronica o anche telefonicamente almeno tre giorni prima della data fissata.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio viene presieduto dal Vice-Presidente ovvero in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione della quale ha piena responsabilità di fronte a enti e a terzi.

Spetta al Consiglio Direttivo emanare regolamenti per l'attività dell'Associazione, nonchè istituire settori di attività oltre quelli previsti dallo statuto. Il Consiglio potrà nominare un comitato tecnico con funzione consultiva su ogni tema o materia di interesse per la vita associativa.

È fatto obbligo al Consiglio Direttivo redigere il rendiconto economico-finanziario per ogni esercizio sociale e sottoporlo all'approvazione annuale dell'Assemblea dei soci ai sensi del precedente articolo 9).

I Consiglieri decadono dalla loro nomina in caso di:

- assenze ingiustificate reiterate, considerando reiterata un'assenza continuativa ai Consigli Direttivi per almeno 6 (sei) mesi o mancando per almeno a numero 4 (quattro) Consigli Direttivi consecutivi;

- comportamento lesivo nei confronti dell'Associazione o di uno o più dei suoi membri, difforme o in contrasto con il presente statuto o con l'eventuale regolamento dell'Associazione;

- fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione, nonchè la sua condanna a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

La decadenza va comunque deliberata con la maggioranza almeno del 51% (cinquantuno per cento) dei membri eletti nel Consiglio Direttivo; con la decadenza da Consigliere decadono anche tutte le eventuali cariche e/o deleghe attribuite all'interno dell'Associazione.

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È inoltre facoltà del Consiglio Direttivo revocare in ogni momento a proprio insindacabile giudizio, sempre con la maggioranza prevista al punto precedente, le cariche e le deleghe attribuite ai Consiglieri stessi.

Art. 11) IL COMITATO ESECUTIVO - Il Comitato Esecutivo, che è un organo facoltativo, è composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 11 (undici). Ne fanno parte di diritto, sempre se nominato, il Presidente e i Vice-Presidenti del Consiglio Direttivo. Gli altri membri sono nominati al suo interno dal Consiglio Direttivo che determina i poteri del Comitato all'atto della nomina. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza da uno dei Vice-Presidenti. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Esso delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 12) PRESIDENTE - Il Presidente dirige l'Associazione con i poteri e le attribuzioni conferitegli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuirà, nonché per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario e ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificare da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può mediante delega incaricare i Vice-Presidenti o membri del Consiglio Direttivo collegialmente o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni; allo stesso modo può in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio revocare le deleghe conferite.

Al Presidente potranno inoltre essere conferite, sempre dal Consiglio Direttivo, le prerogative spettanti al Direttore Generale.

È facoltà del Presidente istituire un Ufficio di Presidenza che lo assista e lo coadiuvi nella conduzione dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 13) PRESIDENTE ONORARIO - L'Assemblea dei soci può conferire la nomina di Presidente Onorario a una o più personalità particolarmente meritevoli che si sono distinte per il proprio impegno nei confronti dell'Associazione.

Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, e assumere impegni su mandato degli stessi Organi.

Il Presidente Onorario rappresenta l'Associazione negli interventi esterni, concordati con il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo.

Il Presidente Onorario decade per decisione personale o su richiesta del Consiglio Direttivo.

In ogni azione e comportamento, il Presidente Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell'Associazione con riferimento allo statuto.

Art. 14) DIRETTORE GENERALE - Il Consiglio Direttivo all'atto del suo insediamento può nominare il Direttore Generale ed eventualmente un Vice-Direttore; questi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Direttore Generale coadiuva il Consiglio del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi.

Partecipa senza diritto di voto alle assemblee e al Consiglio Direttivo; collabora alla gestione finanziaria e all'amministrazione dell'Associazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Al Vice-Direttore spettano le funzioni del direttore generale in caso di sua assenza o impedimento, nonché quelle espressamente delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 15) SETTORE IMPRESE E SETTORE NON PROFIT - I settori "Imprese" e "non profit", così come definiti dall'art. 4, sono presieduti da un Vice-Presidente destinato a ciascun settore all'atto della sua nomina.

I Vice-Presidenti hanno funzioni organizzative e di coordinamento dei settori che rispettivamente presiedono e agiscono nell'ambito delle deleghe loro conferite dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso almeno un terzo delle persone partecipanti agli organi direttivi deve essere scelta tra persone che partecipano al Consiglio Direttivo.

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Art. 16) ESERCIZIO SOCIALE - La gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il Presidente sottopone all'assemblea generale ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; nonché la relazione dell'Organo di Revisione.

Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione potranno essere inviati a incrementare il Patrimonio dell'Associazione e/o devoluti anche parzialmente dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza, in particolare a fondazioni, associazioni e ogni tipo di attività che operi per rendere presenti nella società i valori della fede e della carità cristiana così come sono trasmessi dalla tradizione della Chiesa.

Art. 17) REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI - L'assemblea nomina il Revisore Unico o un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti che dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti, con il compito di vigilare sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano la proposta di bilancio preventivo e consuntivo e relazionano all'assemblea dei soci in merito, effettuano le verifiche di cassa.

Art. 18) COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo e che non coprano nessuna carica all'interno degli organi dell'Associazione: essi durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

Essi hanno il compito di dirimere insindacabilmente ogni diatriba che dovesse sorgere in seno all'Associazione, in merito all'applicazione del presente statuto e di tutte le regolamentazioni di cui l'Associazione riterrà opportuno dotarsi.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, a cui l'incarico è assegnato in base all'anzianità d'iscrizione all'Associazione, è obbligato a riferire al Consiglio Direttivo il risultato di ogni intervento del Collegio stesso.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce, previa convocazione del suo Presidente, ogni volta che necessiti del suo intervento: il suo giudizio è inappellabile.

Art. 19) ESPULSIONE DEI SOCI - In caso di comportamento di un socio lesivo dell'Associazione o di uno o più dei suoi membri, difforme o in contrasto con il presente statuto o con l'eventuale regolamento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione dell'socio senza obbligo di liquidazione alcuna sia per gli eventuali conferimenti che per le quote versate.

Art. 20) DELEGAZIONE E UFFICI STACCATI - Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero delegazioni e uffici staccati nominandone il responsabile. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Al Consiglio Direttivo spetta, in ogni caso, la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici staccati.

Art. 21) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere costituito un comitato tecnico scientifico composto da persone di provata competenza che condividono lo scopo dell'Associazione, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo dell'Associazione e di valorizzare e promuovere l'attività dell'Associazione stessa in ogni settore. La deliberazione del Consiglio direttivo dovrà precisare la durata e il funzionamento del comitato tecnico scientifico.

ART. 22) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE – In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 23) CLAUSOLE FINALI - Per quanto non previsto nel presente statuto resteranno in vigore le disposizioni di legge in materia e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

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