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REGOLAMENTO CENTRO PER ANZIANI

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Conforme alle Direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Lazio n.542 del 14 luglio 2020

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

REGOLAMENTO CENTRO PER

ANZIANI

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

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ART.1 - PRINCIPI GENERALI

Il funzionamento del Centro per Anziani istituito dal Comune di Belmonte in Sabina (RI), nell’ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali, dalle vigenti normative nazionali e regionali è disciplinato dal presente Regolamento.

Il servizio del Centro per Anziani si ispira a principi sanciti dall’ONU, della partecipazione dell’indipendenza dell’autorealizzazione e della tutela della dignità dell’anziano, ed opera nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed alla loro presenza nel territorio come risorse attive.

Il Centro per Anziani fa parte della rete dei servizi sociali e deve quindi attenersi alle normative ed ai regolamenti vigenti in materia. Fermo restando che i centri sociali per anziani sono costituiti come

“servizi” del Comune, occorre realizzare la piena autogestione degli stessi per meglio conseguire l’obiettivo della partecipazione diretta degli anziani al conseguimento degli obbiettivi sociali e di solidarietà.

Esso costituisce a livello Comunale Ente di aggregazione e propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa dell’anziano. Promuove l’inclusione sociale dell’anziano nel territorio con altri interlocutori in campo sociale, sanitario, culturale. Il centro per anziani dipende funzionalmente e amministrativamente dal Comune nel quale è istituito.

ART.2 - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI

Le attività del centro per anziani, nell’ambito della propria autonomia di programmazione e decisione, e nel rispetto dell’individualità dell’anziano utente, possono essere:

a) Di tipo sociale che promuova la partecipazione a varie forme di socializzazione e volontariato rapportandosi con le realtà del territorio, volontariato sociale, la vigilanza presso scuole, biblioteche e quant’altro in raccordo con il servizio sociale comunale (per promuovere tra l’altro cure termali, ginnastica posturale ecc…per gli anziani), e con gli altri Enti territoriali.

b) Di tipo ludico-motorio, anche attraverso l’organizzazione di corsi per il benessere del corpo presso centri specializzati, sportivi, ricreativi;

c) Di tipo ricreativo-culturale e intergenerazionale;

d) Di tipo formativo e informativo, attraverso corsi di promozione della salute o su argomenti di interesse per gli anziani.

Le attività programmate sono riservate agli iscritti ed il centro può di volta in volta, consentire l’accesso ai non iscritti. (consulenti)

ART.3 - ATTIVITA’ SUPPLEMENTARI

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Centro anziani può svolgere attività supplementari, quali:

a) Attività somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche;

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b) Partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, corsi per l’apprendimento delle tecnologie informatiche, promozione di attività lavorative ed artigianali, cura degli orti urbani, etc., usufruendo dei benefici previsti dalla normativa vigente;

c) Attività di turismo, quali gite e soggiorni, senza scopo di lucro.

2. Il Centro Anziani, per svolgere le attività supplementari, dovrà avvalersi di un’Associazione Nazionale o di volontariato ovvero costituire presso il Centro stesso un’Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro. Gli Organi dell’Associazione coincidono nel Presidente, Vicepresidente, Comitato di Gestione e Collegio di Garanzia.

3. Le Associazioni, per la realizzazione dei servizi e delle iniziative del programma annuale, stipulano una convenzione con il Comune.

4. Lo scioglimento dell’Associazione istituita presso il Centro Anziani o il mancato rinnovo di adesione ad una Associazione Nazionale, non potrà comportare nessuna modifica di trasferimento di beni ad altri se non al Comune.

5. Tutte le eventuali risorse finanziarie, beni e suppellettili acquistati dalle Associazioni del Centro sono e rimangono proprietà del Comune.

6. Il Comune, inoltre, potrà definire e stipulare accordi con Enti quali la SIAE e la RAI per la regolarizzazione fiscale delle attività presso i Centri Anziani.

ART.4 - SPAZI PER LE ATTIVITA’

1. Il Centro Anziani localizzato in Strutture Comunali deve avere locali idonei per svolgere le molteplici attività in essi previste. Per quanto attiene la frequenza giornaliera del Centro Anziani, deve essere sempre considerata la capienza dei locali in rapporto al numero dei presenti e vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente.

2. Il Comune può utilizzare i locali destinati al Centro Anziani per la realizzazione di iniziative a favore degli anziani del territorio e dei cittadini, compatibilmente, con lo svolgimento delle attività programmate dai Comitati di Gestione del Centro medesimo.

3. È compito del Comune svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture alle normative vigenti in materia di istituzione dei Centri Sociali degli Anziani ed in particolare:

a) Dotare del minimo arredamento il sito;

b) Dotare il sito di acqua, luce, telefono, internet;

c) È facoltà del Comune l’eventuale copertura delle spese (parziale/totale) sostenute per le utenze sopra descritte;

d) Dotarsi di copertura assicurativa;

e) Adeguamento alle norme antinfortunistiche, abbattimento barriere architettoniche, di sicurezza, antincendio, etc.;

4. È compito del Centro Anziani:

a) svolgere tutti gli adempimenti necessari per mantenere i locali in ordine ed in condizioni igieniche e di decoro per l’utilizzo da parte degli utenti.

b) Nel caso di donazioni di eventuali arredi al Centro Anziani da parte di Terzi, ne deve essere preventivamente informato il Comune.

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ART.5 - REQUISITI PER LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni e la partecipazione delle attività del Centro Anziani sono consentite a tutte le persone residenti nel Comune di Belmonte in Sabina, che abbiano compiuto i 60 (sessanta) anni di età senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Regolamento, ne accettino le finalità e gli scopi e s’impegnino a partecipare alle attività sociali del Centro Anziani di Belmonte in Sabina e a osservarne il Regolamento, lo statuto e le Delibere degli Organi Sociali. Possono associarsi anche le persone minori di 60 (sessanta) anni di età, interessate alla funzione aggregativa e inclusiva del Centro Anziani, purché maggiori di 50 (cinquanta) anni di età e comunque nel limite massimo del 20% del totale dei soci. Possono associarsi anche persone non residenti nel Comune di Belmonte in Sabina, purché la percentuale dei soci residenti sia superiore al 70%.

Per i cittadini residenti che abbiano compiuto il 70° anno di età sarà rilasciata una tessera di iscrizione a titolo onorifico e gratuito.

ART.6 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE

1. Le iscrizioni sono gratuite, possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno presso il Centro Anziani e sono approvate dal Comitato di Gestione.

2. Le iscrizioni vanno richieste per iscritto al Comitato di gestione e rinnovate annualmente entro il 31 marzo.

3. Le iscrizioni sono raccolte in apposite schede che, oltre ai dati anagrafici dovranno riportare:

a) La data di iscrizione o di rinnovo tessera;

b) La firma per esteso dell’iscritto;

c) La norma dei trattamenti dei dati personali prevista dalle vigenti disposizioni;

d) La firma del Presidente o del componente del Comitato di Gestione da lui delegato.

4. Le schede di iscrizione dovranno essere conservate e trascritte in un registro del Comitato di Gestione ed i relativi elenchi trasmessi agli uffici comunali competenti. (Ufficio Servizi Sociali).

5. L’eventuale passaggio di iscrizione da un Centro Anziani ad un altro non può avvenire nello stesso anno di iscrizione e comunque, non più di una volta all’anno. Il passaggio dovrà essere effettuato attraverso esplicita disdetta al Centro di iscrizione e dovrà essere precedente alla nuova iscrizione.

ART.7 - RINNOVO DELLE ISCRIZIONI

1. Le iscrizioni devono essere rinnovate entro e non oltre 30 giorni antecedenti le elezioni degli Organi di Gestione;

2. Presso il Servizio Sociale del Comune sono conservati gli elenchi degli iscritti, da aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate dal Centro Anziani.

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ART.8 - ORGANISMI DI GESTIONE E COORDINAMENTO

1. Sono Organismi di Gestione del Centro Anziani atti a garantire la più corretta gestione a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e di controllo della efficienza dei servizi:

a) L’assemblea degli iscritti;

b) Il Comitato di Gestione;

c) Il Presidente ed il Vicepresidente;

d) Il Collegio di Garanzia;

e) Il Collegio Sindacale in caso di costituzione in Associazione interna per attività complementari (organo facoltativo).

ART.9 - ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1. L’Assemblea è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro Anziani;

2. L’Assemblea è convocata e presieduta da Presidente del Comitato di Gestione;

3. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata tramite scritto affisso nei locali del Centro 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento, tramite avviso su internet sul sito del Centro;

4. L’Assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più 1 degli iscritti, ed in seconda convocazione con i soli presenti.

5. Le riunioni dell’Assemblea si distinguono in ordinarie e straordinarie:

a) Le sedute ordinarie si svolgono ogni 4 mesi;

b) Le straordinarie su richiesta delle seguenti figure:

➢ Presidente del Comitato di Gestione;

➢ Un terzo dei membri del Comitato di Gestione;

➢ 1/10 degli iscritti;

➢ Su richiesta del Collegio di Garanzia.

ART.10 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

1. È compito dell’assemblea degli iscritti:

a) Raccogliere le candidature o autocandidature a componente del Comitato di Gestione e componenti del seggio elettorale;

b) Indicare gli indirizzi programmatici dell’attività del Centro;

c) Approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi di tutte le entrate per qualsiasi titolo, suddivisi per finanziamenti comunali, proventi per attività supplementari e sottoscrizioni varie predisposti dagli organismi previsti. I bilanci approvati vanno consegnati dal Presidente al Comune di Belmonte in Sabina.

d) Decidere per lo svolgimento delle attività supplementari di cui all’articolo 3, di costituire un’Associazione di Promozione Sociale, ed aderire a una Associazione Nazionale riconosciuta.

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e) La decisione deve essere assunta con la maggioranza di 2/3 dei presenti all’assemblea e deve essere sottoscritta dal presidente congiuntamente al rappresentante del Comune di Belmonte in Sabina;

f) Le decisioni dell’Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui siano indicate maggioranze diverse.

ART.11 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione è composto da 5 (cinque) componenti per un numero di iscritti sino a 150;

2. Il Comitato di Gestione è composto da 7(sette) componenti per un numero di iscritti da 151 a 350;

3. Fa parte del Comitato di Gestione anche un dipendente o delegato del Comune di Belmonte in Sabina con diritto di parola ma senza diritto di voto;

4. Parimenti, alle riunioni partecipa con diritto di parola e non di voto il coordinatore del Comitato di Garanzia.

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei componenti;

6. Non possono essere eletti al Comitato di Gestione gli iscritti al Centro Anziani che abbiano rapporti di parentela fino al 4° (quarto) grado e affini fino al 2°(secondo) grado con Consiglieri, Assessori e Sindaco del Comune di Belmonte in Sabina.

ART.12 – CAND.TURE COMITATO DI GESTIONE-COLLEGIO DI GARANZIA

1. I candidati alla carica di componenti del Comitato di Gestione, di Presidente, di Vicepresidente e gli elettori, devono essere iscritti al Centro Anziani prima della data fissata per le elezioni;

2. I candidati al Collegio di Garanzia devono essere iscritti al Centro Anziani da 2 (due) anni;

3. I vicoli di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai Centri Anziani di nuova costituzione;

4. Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità in forma scritta durante lo svolgimento dell’Assemblea appositamente convocata, alla quale dovrà presenziare un incaricato del Servizio Sociale con compito di Segretario verbalizzante;

5. Sarà compito dell’incaricato del Servizio Sociale indicato, consegnare il verbale con le proposte nominate all’Ufficio Comunale competente di Belmonte in Sabina. Successivamente verrà predisposto l’elenco delle candidature.

6. Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto debbono essere affissi 15 giorni prima delle elezioni, presso:

a) Il Centro Anziani e nella sede comunale di Belmonte in Sabina;

b) Pubblicati sul sito internet del Centro Anziani e del Comune di Belmonte in Sabina;

ART.13 – ELEZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Comune di Belmonte in Sabina entro 60 giorni prima dell’espletamento delle votazioni;

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2. Il seggio può essere costituito presso il Centro Anziani o nell’Aula Consigliale del Comune di Belmonte in Sabina;

3. È compito del Comune di Belmonte in Sabina:

a) Designare il Presidente del seggio;

4. È compito dell’Assemblea del Centro Anziani:

a) indicare i nominativi componenti il seggio con numero variabile da 3 a 5 unità, tra gli iscritti del Centro non candidabili.

5. Le votazioni avvengono con voto segreto presso le strutture indicate dal presente articolo al 2° comma, in un solo giorno dalle ore 09:00 alle ore 19:00;

6. Non sono ammesse deleghe per il voto, altresì in caso di malattia o impedimento fisico è possibile delegare al voto un parente entro il 1°, esibendo delega e fotocopia del documento del delegante;

7. Gli elettori possono esprimere preferenze fino ad 1/3, arrotondato al numero superiore del numero dei componenti del Comitato di Gestione;

8. Le preferenze saranno espresse apponendo il segno della croce a fianco del prestampato del candidato/a;

9. La stampa delle schede, con i nomi dei candidati in ordine alfabetico, sarà effettuata dal Comune di appartenenza o dal comitato elettorale;

10. Lo spoglio delle schede deve avvenire:

a) In seduta pubblica;

b) Senza alcuna interruzione;

c) Subito dopo la chiusura del seggio.

ART.14 – PROCEDURA PER L’INSEDIAMENTO COMITATO DI GESTIONE

1. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze;

2. Nell’ipotesi che più candidati ottengano lo stesso numero di voti, sarà eletto il più anziano di età;

3. Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato di Gestione vengono eletti direttamente dall’Assemblea degli iscritti con espressione di preferenza;

4. Risulterà eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze;

5. Risulterà eletto Vicepresidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Presidente;

6. Il Consiglio Comunale approva la costituzione del Comitato di Gestione e del Consiglio di garanzia, entro 30 giorni dall’avvenuta elezione;

7. Il Presidente eletto entro 10 giorni dall’adozione del provvedimento di cui al comma 6 del presente articolo, convoca gli eletti per l’insediamento del nuovo Comitato di Gestione e del Collegio di Garanzia.

ART.15 – VALIDITA’ SEDUTE COMITATO DI GESTIONE

1. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente il 60% dei suoi componenti, aventi diritto al voto;

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2. Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti;

3. I verbali redatti dalle sedute del Comitato di Gestione devono essere rese pubbliche così come i verbali delle assemblee.

ART.16 – COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione, oltre alle competenze nelle materie previste dal presente Regolamento, svolge i seguenti compiti:

a) Predispone, d’intesa con il Collegio di Garanzia, dopo le dovute consultazioni con l’assemblea degli iscritti, un regolamento interno che contenga norme specifiche (non in contrasto con il presente Regolamento);

b) Il Regolamento approvato dal Collegio di Garanzia del Centro deve essere approvato anche dal Consiglio Comunale;

c) Pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del Centro in base alle finalità espresse nel corrente Regolamento, costituendo, se necessari. gruppi di lavoro;

d) Stabilisce l’orario di apertura e chiusura del Centro e di conseguenza se ne assume la responsabilità;

e) Copia della chiave del Centro Anziani deve essere depositata presso il Comune di Belmonte in Sabina;

f) Assicura durante l’orario di apertura del Centro la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso;

g) Ha l’obbligo di promuovere la convocazione delle assemblee degli iscritti almeno ogni 4 mesi o tutte le volte che si ritenga necessario, con gli stessi termini di cui all’articolo 9 del presente Regolamento e con apposito Ordine del Giorno;

h) Avanza proposte in merito all’organizzazione, all’ampliamento e al potenziamento delle attività;

i) Per le attività supplementari, il Centro si avvale di Associazioni Nazionali, Associazioni Sociali e di volontariato costituite nel Centro stesso, gli Organi di Gestione anche in questo caso saranno concomitanti con gli incarichi elettivi del Centro;

j) Provvede a trasmettere agli Uffici Comunali competenti i Regolamenti adottati per l’approvazione in Consiglio Comunale;

k) Programma annualmente le attività del Centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall’Assemblea degli iscritti;

l) I programmi delle attività relativi all’anno successivo devono pervenire ai competenti Uffici Comunali per gli adempimenti di competenza entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;

m) Indicazione delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall’Amministrazione Comunale di Belmonte in Sabina, per le attività socio-culturali, istituzionali e supplementari del Centro;

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n) Vigila sull’attuazione dei programmi da realizzare, nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del Centro;

o) Provvede ad inoltrare ai competenti Uffici Comunali eventuali richieste per interventi di manutenzione, riguardanti il complesso adibito al Centro Anziani, nonché qualsiasi richiesta che comporti l’utilizzo di vari servizi esperiti al Comune;

p) Predispone annualmente il consuntivo dell’anno precedente entro il mese di marzo dell’anno corrente, sia per quanto riguarda le attività istituzionali sia per quelle supplementari, che devono essere sottoposte alla valutazione dell’Assemblea;

q) I bilanci consuntivi di cui il precedente comma vanno trasmessi al Comune di Belmonte in Sabina e affissi alla bacheca del Centro Anziani, inoltre devono essere pubblicati su entrambi i siti internet;

r) Concorda con i Sindacati dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani, forze Sociali dei Sindacati stessi;

s) Promuove l’attività supplementari-culturali (al di fuori del comma a dell’art.3), socialmente utili e di volontariato;

t) Provvede alla raccolta e all’informazione agli iscritti delle notizie inerenti i vari servizi, la loro dislogazione ai quali l’Anziano può essere strettamente interessato e collabora con il Servizio Sociale per ogni eventuale intervento di interesse sociale;

u) Per le attività supplementari i componenti del Comitato di Gestione ne assumono l’incarico;

v) Il Comitato di Gestione, qualora lo ritenesse necessario, potrà avvalersi della collaborazione dei soci che si rendono disponibili;

w) Nomina tra i membri del Direttivo il cassiere competente con esclusione del Presidente e Vicepresidente.

ART.17 – DURATA DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque fino all’insediamento del nuovo Comitato;

2. I componenti del Comitato di Gestione decadono alla carica per:

a) Dimissioni volontarie;

b) Per assenza prolungata non giustificata (4 assenze continuative).

3. La sostituzione avviene con il primo in graduatoria dei non eletti;

4. La nomina per i nuovi eletti deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni;

5. Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria, sarà necessario procedere alla elezione dei componenti mancanti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del Comitato di Gestione;

6. Qualora il Sindaco e Giunta Comunale, ravvedano motivazioni tali che il Comitato di gestione non è in grado di funzionare regolarmente o commette violazioni di norma/e Leggi e Regolamenti, ne dispone lo scioglimento nominando un Commissario tra i dipendenti del Comune di Belmonte in Sabina d’intesa con il Collegio di Garanzia che provvede:

a) All’ordinaria amministrazione del Centro Anziani;

b) Al disbrigo delle questioni urgenti;

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c) Fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni, entro 3 mesi successivi allo scioglimento del Comitato di Gestione.

7. I candidati del Comitato di Gestione non potranno essere eletti per più di 2 mandati consecutivi.

8. Le assemblee in casi eccezionali potranno derogare solo per un altro mandato successivo con decisione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea. La decisione deve essere sottoscritta dal Presidente congiuntamente al rappresentante del Comune ed il Verbale deve pervenire agli Uffici Comunali per la predisposizione delle liste.

ART.18 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE COMITATO DI GESTIONE

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Comitato di Gestione vengono eletti direttamente dall’Assemblea degli iscritti con espressione di preferenza;

2. Risulterà eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze;

3. Risulterà eletto Vicepresidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Presidente;

4. In caso di pari preferenze sarà eletto il candidato più anziano;

5. Nel caso di dimissioni o rinuncia all’incarico di Presidente, il Vicepresidente ne assume la carica ed il primo degli eletti assumerà di conseguenza la carica di Vicepresidente, ciò in attesa di nuove elezioni che dovranno svolgersi entro 6 mesi dalla rinuncia;

6. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono assumere più di due mandati consecutivi;

7. Le assemblee in casi eccezionali potranno derogare solo per un altro mandato successivo con decisione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea. La decisione deve essere sottoscritta dal Presidente congiuntamente al rappresentante del Comune ed il Verbale deve pervenire agli Uffici Comunali per la predisposizione delle liste.

ART.19 – COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente eletto dura in carica per l’intero mandato del Comitato di Gestione;

2. Rappresenta legalmente il Centro;

3. Il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente in caso di malattia;

4. Provvede alla convocazione del Comitato di Gestione e dell’Assemblea degli iscritti in base a quanto stabilito dal presente Regolamento e di entrambi gli Organismi ne presiede le sedute;

5. Con la conversione in Associazione e per lo sviluppo delle attività supplementari, il Presidente ed il Vicepresidente ne assumono l’incarico;

6. Il Presidente, il Vicepresidente ed il coordinatore del Collegio di Garanzia, possono essere revocati previa presentazione di una mozione di sfiducia da almeno il 25% degli iscritti.

Tale mozione dovrà essere votata entro 30 giorni, la mozione si terrà approvata se riporterà il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;

7. Nel caso di sfiducia congiunta del Presidente e del Vicepresidente, il Comitato di Gestione convocato e presieduto dal coordinatore del Collegio di Garanzia espleterà la riunione dell’Assemblea degli eletti per l’elezione delle nuove cariche.

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ART.20 – COLLEGIO DI GARANZIA

1. Gli iscritti al Centro Anziani eleggono con voto segreto in concomitanza con il rinnovo dei Comitati di Gestione, 3 (tre) componenti effettivi, più 1(uno) supplente del Collegio di Garanzia tra gli iscritti al Centro Anziani con una anzianità di due anni;

2. Non possono essere candidabili nel Collegio di Garanzia chi ha altre cariche nell’ambito del Centro;

3. Si potrà esprimere una sola preferenza;

4. Il Collegio di Garanzia procede su istanza degli iscritti al Centro Anziani o degli Organi di Gestione a sindacare le regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti illegittimi, intervenendo inoltre nella decisione come seconda istanza nei casi di sanzioni verso gli iscritti;

5. Il Collegio di Garanzia è invitato permanentemente alle riunioni del Comitato di Gestione senza diritto di voto. In caso di inadempimento, la partecipazione la partecipazione viene espletata da un suo delegato;

ART.21 – COLLEGIO SINDACALE

1. Vista la conversione in Associazione, il Centro Anziani potrà dotarsi di un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi più 1 (uno) supplente;

2. Il Presidente di Collegio Sindacale viene nominato dal Comune di Belmonte in Sabina;

3. Gli altri componenti verranno nominati dall’Assemblea degli iscritti in base alle norme vigenti.

ART.22 – COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI

1. Tutti gli iscritti al Centro Anziani sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso nei confronti:

a) Degli altri iscritti;

b) Dei locali messi a disposizione;

c) Del materiale di cui in Centro è dotato;

d) Del presente Regolamento Comunale;

2. In caso di gravi e persistenti violazioni di norme contenute nel presente Regolamento comunale e da atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione alle attività del Centro e della vita civile, il Comitato di Gestione a maggioranza di 2/3 può decidere delle sanzioni da comminare, che possono essere:

a) Richiamo verbale;

b) Richiamo scritto;

c) Sospensione temporanea;

d) Radiazione;

3. Le ipotesi di cui al comma 2 alle lettere b,c,d, devono essere notificate all’interessato per iscritto, anche tramite e-mail, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del procedimento.

4. L’interessato coinvolto nel procedimento può presentare al Collegio di Garanzia del Centro scritti difensivi;

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5. È compito del Collegio di Garanzia del Centro acquisire ed esaminare gli elementi necessari per deliberare la decisione definitiva.

ART.23 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le attività del Centro Anziani sono così finanziate:

1. Eventuali contributi messi a disposizione dal Comune di Belmonte in Sabina per le attività istituzionali del Centro Anziani con i quali viene realizzato il programma approvato e proposto dal Comitato di Gestione e dall’Assemblea degli iscritti;

a) Tali contributi saranno attribuiti con Delibera del Consiglio Comunale;

b) Annualmente il Comune di Belmonte in Sabina definisce l’eventuale quantificazione economica da destinare al Centro Anziani in occasione del Bilancio annuale;

c) Da eventuali contributi messi a disposizione da altri Enti Pubblici per iniziative istituzionali promosse dal Centro Anziani;

d) Da eventuali sottoscrizioni volontarie da parte dei cittadini e dagli iscritti del Centro;

e) Dagli eventuali introiti provenienti dalle attività supplementari promosse e gestite dall’Associazione formata.

ART.24 – DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

1. Al fine di tutelare gli utenti del Centro Anziani e i loro nuclei familiari da rischio di contagio, dovranno essere applicate tutte le misure disposte al contrasto e il

contenimento della diffusione del virus COVID-19;

2. Le attività del Centro Anziani dovranno svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché, delle specifiche misure di protezione e contenimento del contagio definite per i Centri Anziani dalle Linee Guida inerenti alle riaperture delle attività

economiche, produttive e sociali allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00047 del 13 giugno 2020;

3. Dovranno essere applicate le ulteriori disposizioni dettate per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 dall’Ordinanza del

Presidente della Regione Lazio n.Z00030 del 17 aprile 2020 che dispone l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti di età ≥65 anni a decorrere dal 15

settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini.

4. Il suindicato provvedimento prevede che l’obbligo di vaccinazione deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.

5. È fatto obbligo ai singoli Centri richiedere ai soci ultrasessantacinquenni l’autocertificazione di avvenuta vaccinazione;

6. La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può

comportare, a titolo di sanzione il divieto di ingresso al Centro o la partecipazione ad

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eventi organizzati da Centro anche all’esterno, nei casi non ci sia la possibilità di garantire il distanziamento sociale necessario.

ART.24 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani;

2. Con effetto della data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART.25 –ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del Regolamento stesso;

2. Il Comitato di Gestione, se attualmente in scadenza, sarà prorogato fino all’entrata in vigore del presente Regolamento.

ART.26 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Tutti gli adempimenti relativi all’attuazione del Regolamento approvato saranno predisposti dal Sindaco, in qualità di Commissario del Centro Anziani e dall’Ufficio Servizi Sociali, fino all’elezione ed all’insediamento del nuovo Comitato di Gestione.

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