• Non ci sono risultati.

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI QPA VIII – Settore Fitosanitario e dei Fertilizzanti

Prot. n. 33462 del 04 AGO. 2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento politiche comunitarie

Piazza Nicosia, 20

00186 ROMA

Ministero della salute

Gabinetto del Ministro

Lungo Tevere Ripa

00100 - ROMA

Oggetto: Chiarimenti sull’applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n.217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

./.

Ministero dello sviluppo economico

Gabinetto del Ministro

Via Molise, 2 00187 - ROMA

Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane

Area verifiche e controlli

Tributi doganali e accise

Laboratori chimici – Uff. VI

Via M. Carucci, 71 00143 ROMA

Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio

Gabinetto del Ministro

Via Cristoforo Colombo, 44

00184 ROMA

(2)

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI QPA VIII – Settore Fitosanitario e dei Fertilizzanti

Istituto Superiore di Sanità

Laboratorio di igiene ambientale Viale Regina Elena, 299

00161 ROMA

Agenzia per la Protezione

dell’Ambiente Servizi Tecnici

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 ROMA

Ispettorato Centrale Repressione Frodi

SEDE

Al Direttore Generale Del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura

Via Nazionale, 82 00187 ROMA

Confagricoltura

Corso Vittorio Emanuele II, 101 00186 ROMA

COLDIRETTI

Via XXIV Maggio, 43 00187 ROMA

CIA

Via Mariano Fortuny, 20

(3)

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI QPA VIII – Settore Fitosanitario e dei Fertilizzanti

00196 – ROMA

Assofertilizzanti Viale Pasteur, 10 00144 ROMA

UNIONCHIMICA

Via della Colonna Antonina, 52 00186 ROMA

Istituto per il controllo della qualità dei fertilizzanti

Via Giovanni da Procida 11 20149 MILANO

ASSOMETAB

Via Calcinaro, 2085

47023 Martorano di Cesena

Consorzio Italiano Compostatori

Via Daniele Manin, 69

00185 ROMA

Oggetto: Disposizioni applicative del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernenti la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

./.

Il decreto legislativo in oggetto, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006, ha abrogato la legge 748/84 ed ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (Reg. CE 2003/2003).

(4)

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI QPA VIII – Settore Fitosanitario e dei Fertilizzanti

Più nello specifico il nuovo decreto legislativo prevede:

9 per i concimi minerali la collocazione soltanto negli allegati relativi ai concimi CE, eliminando così i concimi minerali nazionali presenti anche come concimi CE;

9 la regolamentazione di nuove tipologie di prodotti quali: substrati, prodotti ad azione specifica, compresi i biostimolanti;

9 la regolamentazione dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica;

9 l’introduzione della tracciabilità ;

9 l’obbligatorietà dell’iscrizione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti”;

9 l’obbligatorietà dell’iscrizione al “Registro dei fertilizzanti”, quest’ultimo limitato ai prodotti nazionali;

9 una specifica gestione del predetto registro dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica;

9 l’istituzione di una tariffa per l’iscrizione di nuovi prodotti da inserire negli allegati del decreto legislativo n. 217/06;

9 l’adozione di un sistema sanzionatorio graduale in funzione della gravità delle irregolarità riscontrate;

9 le definizioni di fabbricante (art. 2 comma 2, lett. i)

Appare quindi opportuno dettare disposizioni specifiche per l’attuazione del decreto legislativo in questione.

A partire dal 5 gennaio 2007 tutti i fabbricanti dei prodotti conformi al Reg. CE 2003/2003 ed al D.lgs 217/2006 devono dimostrare agli Organismi preposti al controllo, mediante conservazione e presentazione di appositi documenti di registrazione, l’origine dei fertilizzanti per tutto il periodo dell’immissione degli stessi sul mercato e per altri due anni dalla cessata immissione in commercio.

Per la cessata immissione in commercio fa fede la data di inoltro del modulo di aggiornamento del Registro dei fertilizzanti convenzionali o consentiti in agricoltura biologica di cui all’allegato 13 del D.lgs 217/2006, comprovata dal timbro postale.

A tal fine, i fabbricanti devono adottare un “Registro sull’origine dei fertilizzanti”, conforme alla modulistica allegata alla presente circolare, è disponibile sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – www.politicheagricole.it, debitamente vidimata dall’Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente per territorio, nella quale devono essere riportate le informazioni indispensabili per assicurare la rintracciabilità delle materie prime impiegate e dei prodotti finali ottenuti.

(5)

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI QPA VIII – Settore Fitosanitario e dei Fertilizzanti

Entro la stessa data del 5 gennaio 2007, tutti i fabbricanti di fertilizzanti già immessi sul mercato prima del 5 luglio 2006, devono inoltrare istanza per l’iscrizione nel “Registro dei fabbricanti dei fertilizzanti” e nel “Registro dei fertilizzanti”.

Le suddette domande di iscrizione devono essere effettuate impiegando l’apposita modulistica prevista negli allegati 13 e 14 del D.lgs 217/2006 e disponibili in formato elettronico sul sito web di questo Ministero.

Per l’iscrizione al Registro dei fertilizzanti le domande devono essere corredate di un fac- simile dell’etichetta del fertilizzante di cui si chiede l’iscrizione.

Le domande devono essere inoltrate su supporto sia cartaceo che informatico ai seguenti indirizzi:

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari Ufficio QPA VIII

Via XX Settembre, n. 20 00187 Roma

- QPAVIII@politicheagricole.it

e, per conoscenza:

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Via XX Settembre, n. 20 00187 Roma

- icrf.dgt.4t@politicheagricole.it

Analoga procedura di iscrizione nei registri deve essere seguita per i fabbricanti che iniziano la loro attività dopo il 5 luglio 2006 o che intendono iscrivere prodotti dopo la predetta data. In questo caso la domanda di iscrizione nel Registro dei fertilizzanti deve essere corredata oltre che del fac- simile dell’etichetta anche del “Rapporto di Prova” emesso da un laboratorio di analisi conforme ai requisiti di cui all’allegato 11 del D.lgs 217/2006.

(6)

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA’ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI QPA VIII – Settore Fitosanitario e dei Fertilizzanti

L’Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, organo preposto al controllo ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. 217/2006, provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale competenti a verificare la conformità dei fertilizzanti.

Lo stesso Ispettorato provvede alla notifica alla Commissione Europea dell’elenco dei laboratori competenti a verificare la rispondenza dei Concimi CE.

F.to IL MINISTRO

(7)

Registro sull’origine dei fertilizzanti art. 8 D.Lgs 217/2006

Azienda...

Sede legale via/piazza ...

CAP ...Città... Prov. ...

C.F.-P.IVA: ...

Iscritta al “Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti” al n. ...

Stabilimento sito in via/piazza ...

CAP ...Città... Prov. ...

Attività svolta/e:

Produzione Importazione Deposito Confezionamento

NOTE: in caso di ditte con attività dislocate in diversi stabilimenti occorre predisporre un registro sull’origine per ogni stabilimento.

(8)

Registro sull’origine dei fertilizzanti art. 8 D.Lgs 217/2006 pag.

Riferimenti

Documenti correlati

La parcella viticola è identificata graficamente dal produttore in coerenza con l’articolo 17, comma 1, del regolamento (UE) n. 99707 del 1 marzo 2021, che stabiliscono

c) gli enti e gli organismi pubblici e privati richiedenti presentino una dichiarazione (ai sensi dell’art. 445/2000), sottoscritta dal capo panel responsabile dell’attività

34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il “Fondo per le foreste italiane” e il comma

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo

CE 834/07, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo assicura che nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui

117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” ed in particolare 1’articolo 8, comma

L’esigenza del Piano regolazione offerta, rispetto agli anni precedenti, diviene ancor più rilevante alla luce della modificazione intervenuta nel contesto di mercato ed in

di pressione della fitopatia; i dati sono forniti dall’oracolo per le coordinate geografiche della coltura. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle