SETTORE OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO SERVIZIO STRADE
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E RIDEFINIZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN
C
ORSOG
ARIBALDISCHEMA DI CONTRATTO
IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE Geom. Teodoro LAZZATI Architetto Fabrizio PONTIGIA
Art. I - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’esecuzione dei LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E
RIDEFINIZIONE DEI PERCORSI PEDONALI IN CORSO GARIBALDI
Art. II - AMMONTARE DEL CONTRATTO
1) L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 256.369,37 oltre IVA 20 %. . di cui a base di gara € 235.403,47 oltre a € 5.788,22 quale importo a corpo per oneri diretti per la sicurezza e così per un totale di € 241.191,70 dei quali € 225.538,70 per opere a corpo, e 15.653,00 per opere da valutarsi a misura oltre a € 15.177,68 per oneri specifici per la sicurezza da valutare anch’essi a misura; (vedi art VIII° comma 5).
Il capitolato speciale d’appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole lavorazioni costituenti l'appalto, indicando la categoria considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili a scelta del concorrente;
4) L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
5) Il contratto è stipulato parte a corpo fino alla concorrenza di € 225.538,70 e parte a misura fino alla concorrenza massima di lordi€ € 30.830,68 e così per un totale ivi
compresi gli oneri per la sicurezza di € 256.369,37 oltre a IVA Art. III - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
1) L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del DM 145/2000.
2) Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3) L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale che dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 106, comma 3, del DPR 207/2010
Art. IV - INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO
In pendenza della stipulazione del contratto, l’appaltante avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all’appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’appaltatore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato.
Art. V – CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI
LAVORI – PENALE PER RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui all’art 3 del capitolato speciale d’appalto è di giorni 195 (centonovantacinque) naturali e consecutivi.
L’esecuzione dei lavori è suddivisa in diverse fasi come disposto e specificato dall’art. 3 del capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell’art. 154 comma 6 del D.P.R. 207/2010, per ogni fase di lavoro potrà essere effettuata una consegna parziale e per ciascuna fase sono previsti i seguenti tempi utili di
esecuzione, decorrenti dal relativo verbale di consegna parziale:
Fase A ) Sottofase 1- 2 per complessivi gg 39 naturali e consecutivi Fase A ) Sottofase 3-4 per complessivi gg 43 naturali e consecutivi Fase A ) Sottofase 5-6 per complessivi gg 30 naturali e consecutivi Fase A ) Sottofase 7-8 per complessivi gg 43 naturali e consecutivi Fase A ) Sottofase 9 per complessivi gg 21 naturali e consecutivi E cosi per 177 gg arrotondato in 180 gg naturali e consecutivi Fase B ) 15 gg naturali e consecutivi
l’arco di tempo massimo entro cui dare compiute tutte le fasi di cui si compone
l’appalto non dovrà essere superiore a 365 giorni naturali e consecutivi.
E’ inteso come obbligo contrattuale la necessità di ultimare i lavori di ciascuna fase nel termine per essa indicato e decorrente dalla data della rispettiva consegna definitiva.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata per iscritto dall’appaltatore alla stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di effettuare un unica consegna dei lavori da cui decorrerà il termine per l’esecuzione dei lavori stessi.
La penale per il semplice ritardo, di cui all'art. 145 del D.P.R. 207/2010, è fissata nella misura giornaliera dello 0,1‰ dell’ammontare netto contrattuale, relativo alla sola o sole fasi di lavoro effettivamente consegnate e in corso di esecuzione
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori l’appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’appaltante, ad altri lavori o forniture, se esso appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’appaltante il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’appaltante stesso possa farne regolare contestazione.
Art. VI – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
1) I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (articolo 40 del DPR 207/2010 .) costituente documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo (art. 43 comma 10 del DPR 207/2010) che l’appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.
2) Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione Lavori in modo che l’opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
3) L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dal contemporaneo eseguimento di altre opere (spostamento di impianti da parte di Enti gestori di servizi ENEL SOLE AMGA SNAM etc) con le quali l’Appaltatore si impegna ad accordarsi sia per l’effettuazione del necessario coordinamento per la localizzazione dei sottoservi sia per coordinare eventuali interventi al fine del buon andamento dei lavori.
4) L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 28. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione vorranno impartire.
5) L’Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l’art. 27 del DM 145/2000.
6) La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell’esecuzione dei lavori senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere
compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Art. VII – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
1) È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi previsti dagli artt. 158 – 159 del DPR 207/2010.
2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall’art. 159 comma.4 secondo periodo del DPR 207/2010
4) E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’articolo 158 comma 7 e 159 comma 7 del DPR 207/2010.
5) L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 159 comma 9 del DPR 207/2010.
Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto dell’Appaltante, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 158, comma 8, del D.P.R. 207/2010
Art. VIII – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
1) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo IX del DPR 207/2010 .
2) La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito
documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari risultanti dalla lista delle categorie per i lavori da eseguirsi a misura.
3) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa lavorazione indicata dal capitolato speciale d'appalto all’art 2 nella colonna dell’incidenza. Le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6) Gli oneri specifici per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori a misura , con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.
Art. IX – PAGAMENTI
I pagamenti in acconto saranno effettuati a seguito di domanda scritta dell’appaltatore, ogniqualvolta il credito dell’Appaltatore raggiunga la cifra di € 150.000.000
(centocinquantamila,00) al netto del ribasso d’asta contrattuale.
L’ultimo acconto sarà corrisposto anche in difetto della cifra succitata.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 4 del D.PR 207/2010, sull’importo netto progressivo di tali pagamenti sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti preposti non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
Gli acconti saranno corrisposti fino alla concorrenza del 95% dell’importo delle
opere eseguite.
La rata a saldo, ai sensi dell’art. 141 comma 9 del D.Lgs 163/06 e degli art. 124 e 235 del DPR 207/2010 , sarà corrisposta dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o Collaudo provvisorio, previo deposito di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata a saldo dedotta la trattenuta per oneri assicurativi e maggiorata del tasso di interesse legale per l’intera durata della garanzia
Art. X – ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE
1) Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186 del DPR 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni , si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
2) Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Stazione Appaltante e
trasmesse all’appaltatore che avrà l’obbligo di pagare entro 15 giorni. L’ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare il 5% dell’importo complessivo netto dell’opera, a meno che l’appaltatore vi consenta.
Art. XI - INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE
PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
1) I pagamenti saranno effettuati con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante.
2) Ai sensi dell’art. 3.1b del Capitolato Generale, l’Appaltatore è tenuto a dichiarare la
persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell’art. 3 DM 145/2000.
3) L’Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al punto comma 3 del precedente articolo III°.
Art. XII - CONTO FINALE DEI LAVORI
Il conto finale dei lavori sarà compilato entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione.
Art. XIII - COLLAUDO
Le operazioni di collaudo dovranno, ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/2010 , essere compiute nel termine di sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori. Nei casi previsti dalla vigente legislazione, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione
Art. XIV - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, 8 del capitolato generale d'appalto LL.PP. e quelli
specificati nelle altri parti del presente capitolato, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta :
1. la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera;
2. la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale;
3. la recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire il facile accesso d’estranei nell’area di cantiere medesimo;
4. la sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
5. la guardia e la sorveglianza del cantiere, con personale munito dei necessari requisiti, fino all'approvazione del collaudo;
6. la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di locali a uso ufficio necessari per il personale di direzione e assistenza ai lavori;
7. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori.
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
8. la costruzione di un numero sufficiente di servizi igienici per gli operai;
9. le spese per strade di servizio, per passaggi, accessi carrai, occupazione di suoli pubblici e privati, ecc.
10. gli operai, attrezzi, macchinari, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo lavori;
11. la posa e manutenzione di un cartello indicante la denominazione dell’ente appaltante, l’oggetto dell’appalto, l’impresa appaltatrice, il nominativo del direttore dei lavori,
del coordinatore per la sicurezza (in caso di subappalto autorizzato), gli estremi della notifica preliminare e quant’altro sarà ritenuto opportuno dalla D.L.
12. la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari, e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori;
13. l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori, di materiali e di forniture che saranno richiesti dall’appaltante;
14. l’esecuzione presso istituti e laboratori ufficialmente riconosciuti, compresa ogni spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei lavori, sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi;
15. ogni spesa per il mantenimento, fino all’approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni ;
16. l’installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori; compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
17. le operazioni e gli oneri per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale, nonché di quelli forniti direttamente dalla stazione appaltante, anche se non conferiti direttamente in cantiere;
18. l’affidamento della direzione di cantiere ad un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, regolarmente iscritto nel relativo albo professionale, secondo le rispettive competenze;
19. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
20. l'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l’appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;
21. l’adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle cose e alle persone, restando comunque l’appaltatore responsabile di qualsivoglia danno arrecato;
22. la progettazione di ogni struttura resistente, restando stabilito che l’appaltatore, unitamente al progettista e al direttore di cantiere, rimane responsabile della stabilità delle opere a tutti gli effetti, nonostante l’esame e l’approvazione del progetto da parte dell’appaltante e il diritto di sorveglianza, direzione e collaudazione da parte dell’appaltante stesso;
23. l’esecuzione del collaudo statico dei manufatti da parte di professionista abilitato (compresi i relativi oneri di parcella), nonché l’effettuazione delle prove di carico e verifiche delle varie strutture che fossero ordinate dal direttore dei lavori o dal collaudatore, la fornitura dei materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, maestranze e ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti;
24. l’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell’appalto relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché la
tutela, protezione e assistenza dei lavoratori. Il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
L’appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori. Il suddetto obbligo vincola l’appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Se l’appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri enti pubblici, egli è inoltre soggetto all’obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell’art. 36 della legge 20 maggio l970 n. 300.
L’appaltatore è responsabile, in solido con i subappaltatori, dell’osservanza delle norme suddette da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere all’appaltante, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lettera c) del D. Lgs. 81/2008, prima dell’inizio dei lavori, o comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono inoltre trasmettere, con
cadenza quadrimestrale, all’appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’appaltante medesimo comunicherà all’appaltatore e, se del caso, anche all’ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, o altro maggior cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni all’appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
L’appaltatore sarà responsabile nei confronti della stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente capitolato, fatta comunque salva, in questa ipotesi, l’applicazione da parte della stazione appaltante delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.
Art. XV -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO
DELL’APPALTATORE - ESECUZIONE D'UFFICIO
1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all’articolo 138 del D.Lgs 163/06 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi
a) In tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/06;
b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) Proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81;
e) Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
f) Penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale.
2) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3) E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs 163/06. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall’appaltante e non potrà essere invocata dall’appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.
Art. XVI - PATTI SPECIALI
Si richiama quanto stabilito dalle norma di esecuzione e valutazione dei lavori di cui agli Art. 14 e 15.4.11) del “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”, nonché delle “Prescrizioni tecniche per l’esecuzione di impianti di P.I”. precisando che le eventuali detrazioni da effettuarsi saranno operate esclusivamente in forma percentuale sulla singola lavorazione individuata nell’elenco dei prezzi di cui all’art 119 comma 7 del DPR207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni .
Art. XVII - RISERVE E CONTENZIOSO
La disciplina delle riserve è quella contenuta nel regolamento approvato con il D.P.R.207/2010. Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs 163/06.
Per tutte le controversie insorte tra l'ente appaltante e l’appaltatore sia durante il corso dei lavori che al termine del contratto che non si siano potute definire in via amministrativa è ammesso, a scelta della parte attrice, il ricorso al giudice ordinario o, in alternativa, a un collegio arbitrale, così come indicato dall’art. 242 del D.Lgs 163/06, e successive modifiche e integrazioni.
Art. XVIII - CAUZIONE E GARANZIA
La cauzione a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, da presentare contestualmente all'offerta, è pari al 2 per cento dell'importo dei lavori.
Essa potrà essere costituita anche con idonea fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società in possesso dei requisiti di legge.
La garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento è pari al 10 per cento dell'importo dei lavori.
In caso di ribasso d'asta superiore al 20 per cento, tale garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
Essa potrà essere costituita con idonea fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, oltre alla garanzia fidejussoria, una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione, valevole sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
ART. XIX - DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE
1) Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’oneredel ripristino o risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 165 del DPR 207/2010
2) L’appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come da art. 129 del D.Lgs 163/06.
3) Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/06, da trasmettere alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.
ART. XX - DANNI DI FORZA MAGGIORE.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme degli artt. 166 del DPR 207/2010
ART. XXI - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO.
Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice; essa è altresì regolata dall’art. 117 del D.Lgs 163/06 e dall’art. 3.3 e 3.4 del DM 145/2000.
Art. XXII - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 137 del DPR 207/2010, fanno parte del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
IL PRESENTE SCHEMA DI CONTRATTO
- il CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- il CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
- le PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI IMPIANTI DI P.I.
- gli ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI;
- L'ELENCO DEI PREZZI UNITARI formulato ai sensi dell’art 119 comma 7 del DPR 207/2010;
- L’ELENCO DEI PREZZI RELATIVO AI COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA; - il PIANO DELLA SICUREZZA;
- il CRONOPROGRAMMA;
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati
Art. XXIII - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il Decreto del Presidente della Repubblica 20 Settembre 2010 n. 207 e, il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel capitolato speciale d’appalto.
3. Per le specifiche norme tecniche l’appaltatore, oltre a quanto prescritto nel capitolato speciale, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal capitolato per l’esecuzione di pavimentazioni bituminose
Art. XXIV - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.