Integrazione della delibera consiliare relativa alle linee programmatiche sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati per l'anno 2017, in ragione delle modifiche introdotte dal D.l. n. 168/2016, convertito nella Legge n. 197/2016.
(Delibera del 6 dicembre 2016)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha adottato la seguente delibera:
“Con delibera del 7 settembre 2016 il Consiglio superiore della magistratura ha approvato le Linee programmatiche sulla formazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati per l’anno 2017, indirizzate alla Scuola superiore della magistratura affinché la stessa ne tenesse conto nell’esercizio delle attribuzioni assegnatele dalla normativa in materia.
Nel capo IV di quella delibera sono state esplicitate le linee programmatiche e le direttive per la formazione dei magistrati di prima nomina in tirocinio (m.o.t.), chiarendo quali siano le figure ed i ruoli dei protagonisti di tale formazione e dando indicazioni circa il contenuto delle relativa attività;
nonché sottolineando come essa debba essere finalizzata a costruire lo spessore deontologico del magistrato, ad affinarne il senso di autoresponsabilità e di corresponsabilità di sistema, nonché a creare meccanismi che favoriscano un passaggio da un mero accrescimento di conoscenze nozionistiche all’acquisizione di capacità intellettuali multiformi.
In tale contesto, nel quale è stato pure posto l’accento su alcune “emergenze tematiche” da porre al centro della formazione dei m.o.t., sono state suggerite significative modifiche della scansione dei vari periodi di tirocinio, al fine di graduare in termini differenti il rapporto tra ‘pratica’ e
‘teoria’, per dare maggiore spazio al primo momento formativo rispetto al secondo.
All’epoca dell’adozione di quella delibera era entrata da poco in vigore la disposizione contenuta nell’art. 2, comma 3, del D.l. 31 agosto 2016, n. 168, che prevedeva una sensibile riduzione del periodo di tirocinio, portato da diciotto a dodici mesi, per i magistrati che sarebbero stati nominati all’esito delle procedure concorsuali bandite nel 2014 e nel 2015 (con esclusione di quelli nominati in relazione al concorso riservato per la provincia autonoma di Bolzano). Tale norma è stata poi ulteriormente modificata in sede di conversione, posto che nel testo della legge 25 ottobre 2016, n.
197, è stato definitivamente precisato che per i soli m.o.t. dei due anzidetti bandi (dunque, in via temporanea e straordinaria) la durata del tirocinio è stato fissato in dodici mesi, dei quali solamente uno dedicato al tirocinio teorico-pratico presso la Scuola superiore della magistratura.
Ferme restando le perplessità e le preoccupazioni già espresse dal Consiglio (in sede di rilascio di parere ex art. 10 della legge n. 195 del 1958) sugli effetti di tale scelta legislativa, si pone, comunque, oggi l’esigenza di adeguare, in relazione a tale specifica materia, le licenziate Linee direttrici per la formazione dei m.o.t. per l’anno 2017.
All’esito della proficua interlocuzione nell’ambito del Tavolo tecnico tra i componenti della Sesta Commissione consiliare ed i componenti del Comitato direttivo della Scuola, ritiene il Consiglio di dover modificare ed integrare la propria delibera dello scorso 7 settembre con le due considerazioni che seguono.
La prima riguarda le modalità di computo, in relazione al totale periodo di dodici mesi di tirocinio, del periodo di un mese dalla legge previsto per l’attività teorico-pratica da espletare presso la Scuola superiore della magistratura. Sul punto il Consiglio reputa che tale mese di tirocinio non debba essere necessariamente considerato in maniera unitaria, cioè concretizzarsi in un unico periodo continuativo, ma che debba essere lasciata al Comitato direttivo della Scuola la possibilità di suddividerlo in più brevi periodi di una o più settimane, da impiegare nell’arco degli undici mesi di durata della sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari.
La scelta di riconoscere al Comitato direttivo della Scuola il potere di eventualmente articolare in molteplici intervalli il periodo totale di quel mese, oltre che rispondere all’autonomia organizzativa di tale Ente, appare al Consiglio la soluzione più coerente al dettato legislativo che prevede una alternanza tra i momenti di formazione presso la Scuola e quelli di formazione presso gli uffici
giudiziari; e che assegna – secondo quanto dettagliatamente stabilito dall’art. 22 del D.Lgs. n. 106 del 2006 – al Comitato direttivo il compito di esprimere, al termine del periodo di tirocinio ordinario, un giudizio sulla idoneità di ciascun m.o.t. all’assunzione delle funzioni giudiziarie, in ragione “delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante ai fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio”. Compito, questo, che obiettivamente il Comitato direttivo può assolvere in maniera più efficace se, invece che concentrare il mese di tirocinio presso la Scuola in un unico periodo continuativo, la valutazione possa essere qualificata da verifiche periodiche che tengano conto anche del livello di preparazione conseguito da ciascun magistrato nel corso della graduale esperienza nel frattempo maturata negli uffici giudiziari.
La seconda considerazione riguarda l’aspetto contenutistico.
Una così drastica riduzione del periodo di tirocinio teorico-pratico presso la Scuola superiore della magistratura – portato, come si è detto, da sei mesi ad un mese – impone di rimodulare le modalità di espletamento della relativa attività formativa, che dovrà essere preferibilmente concentrata nella partecipazione a corsi organizzati presso la sede della Scuola. Ne consegue che, stante la ridotta entità di quel periodo, va immaginato solo come eventuale lo svolgimento di stage esterni alla Scuola, pure previsti dalla disciplina regolamentare sulla formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio.
D’altra parte, la sensibile contrazione cronologica del periodo di formazione teorico-pratica presso la Scuola – eccezionalmente fissata, nei termini indicati, per i soli m.o.t. nominati vincitori all’esito dei concorsi banditi nel 2014 e nel 2015 – suggerisce di valutare la possibilità di introdurre, in favore di tali magistrati e per un congruo periodo dopo la loro presa di servizio nelle sedi di esercizio delle funzioni giudiziarie, un criterio di preferenza da valorizzare in sede di selezione dei partecipanti ai corsi organizzati dalla Scuola e dedicati alla c.d. formazione permanente.
Tutto ciò premesso il Consiglio
delibera
di approvare l’integrazione della delibera consiliare relativa alla linee programmatiche sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati per l'anno 2017 nei termini indicati in parte motiva.”