• Non ci sono risultati.

(1)Provvedimenti organizzativi da adottare in caso di magistrato con problemi di salute

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)Provvedimenti organizzativi da adottare in caso di magistrato con problemi di salute"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Provvedimenti organizzativi da adottare in caso di magistrato con problemi di salute.

(Risposte a quesiti del 14 maggio 2014)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 maggio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota a firma del Presidente del Tribunale per i minorenni di …, avente ad oggetto quesiti in materia di provvedimenti organizzativi da adottare in caso di magistrato con problemi di salute, osserva quanto segue.

“§ I. – Il Presidente del Tribunale per i minorenni di … ha formulato quesiti “sulla complessiva disciplina vigente in caso di malattia di magistrato in servizio e sul tipo di provvedimento da adottare, ed in particolare a) in ordine alla compatibilità delle condizioni di salute derivanti da una specifica malattia rispetto all’attività lavorativa che le funzioni effettivamente svolte impongono al magistrato in considerazione anche dell’impossibilità per il dirigente dell’Ufficio di una eventuale assegnazione a diverso settore in mancanza di domanda dell’interessato; b) in ordine agli accertamenti da disporre anche al fine di prevenire pregiudizi alla salute per causa di servizio.….”.

Il dirigente ha precisato che la questione prospettata con i quesiti si è posta perché un magistrato del suo ufficio aveva richiesto una riduzione delle assegnazioni degli affari a causa di una grave patologia da cui è affetto e in relazione alla quale è stato riconosciuto un handicap superiore ai due terzi, ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma primo.

Peraltro, anche un altro magistrato in servizio nello stesso settore civile cui è addetto il primo magistrato è affetto da una patologia comportante una invalidità del 100% e, in ragione di tale circostanza, “ha usufruito delle previsioni del punto 45.6 Circ. C.S.M. e, dunque, di misure organizzative che hanno reso compatibile il lavoro con le sue condizioni di salute”.

§ II - Il Consiglio ha già avuto modo di rilevare in passato come le questioni sollevate in sede di quesiti proposti all’organo di governo autonomo, qualora - come nel caso di specie - abbiano ad oggetto futuri provvedimenti tabellari, non possano costituire anticipazione della decisione sulla loro approvazione, ma unicamente rappresentare una lettura delle norme primarie e secondarie vigenti in relazione al caso concreto.

Passando all’esame delle questioni prospettate in questa sede, va detto che il paragrafo 45.2 della vigente circolare esclude che lo stato di malattia di un magistrato possa comportare una riduzione della attività lavorativa, “in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato”.

La norma richiamata è inserita nel paragrafo 45 che disciplina la organizzazione dell’ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.

Per quanto di interesse in questa sede, è previsto che nell’organizzazione degli uffici si debba tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio.

Il dirigente deve, quindi, adottare diverse modalità organizzative del lavoro che non “potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato”.

Le “diverse modalità organizzative ….devono essere individuate in relazione al caso concreto”. E così, “nel settore civile può essere prevista una riduzione del numero delle udienze o del loro orario ovvero delle assegnazioni privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione; nel settore penale il magistrato può essere inserito in processi prevedibilmente non di lunga durata, eventualmente riducendo il numero di udienze ma con una maggiore assegnazione di sentenze al medesimo; negli uffici GIP/G.U.P. il magistrato può essere esentato dai turni per gli affari urgenti e dalle udienze di convalida (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di sorveglianza l’esenzione

(2)

potrà riguardare i colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza”.

Il paragrafo 45.3, poi, prevede che, qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta un’organizzazione compatibile con le esigenze di salute dello stesso magistrato, questi a sua domanda può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell’ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

Partendo da tale ultima disposizione, in uno dei quesiti in esame si prospetta la “impossibilità per il dirigente dell’Ufficio di una eventuale assegnazione a diverso settore in mancanza di domanda dell’interessato”.

In effetti così non è.

Una lettura organica della normativa tabellare consente di affermare che il dirigente dell’ufficio, verificata l’eventuale incidenza dello stato di salute del magistrato sull’organizzazione del settore cui è addetto, può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti organizzativi che possano contemperare le esigenze dello stesso magistrato e quelle di servizio.

In particolare, nel caso in cui il dirigente rilevi l’impossibilità di praticare modalità organizzative del settore compatibili con la tutela della salute del magistrato e per questo naturalmente incidenti sulla funzionalità dell’ufficio, può procedere al trasferimento d’ufficio di cui al paragrafo 50.1 lettera g della Circolare in materia di tabelle, che prevede, appunto, che il tramutamento d’ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso per comprovate esigenze di grave pregiudizio per la funzionalità dell’ufficio da indicare con specifica motivazione.

E’ ovvio che per l’adozione di tale provvedimento il dirigente debba anche verificare che ci sia nel proprio ufficio un settore cui destinare il magistrato nel quale possano essere adottati provvedimenti organizzativi a tutela dello stato di salute del magistrato e che non comportino una riduzione del suo lavoro non compensata da attività maggiormente compatibili con la sua condizione.

Ed è altrettanto ovvio che, se la patologia da cui è affetto il magistrato è tanto grave da inibirgli qualsiasi attività lavorativa presso l’ufficio, debba essere applicata la normativa dell’istituto della dispensa dal servizio per motivi di salute.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti indicati in premessa nel modo seguente:

- Nella Circolare in materia di tabelle è previsto che nell’organizzazione degli uffici si debba tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio.

- Il dirigente dell’ufficio deve adottare modalità organizzative del lavoro a tutela dello stato di salute del magistrato ma che non possono comportare una riduzione dello stesso lavoro, in quanto eventuali esoneri devono essere compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

- Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta un’organizzazione compatibile con le esigenze di salute dello stesso magistrato, questi, a sua domanda, può essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell’ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

- Verificata l’eventuale incidenza dello stato di salute del magistrato sulla funzionalità del settore cui è addetto, il dirigente può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti organizzativi che possano contemperare le esigenze dello stesso magistrato e quelle di servizio. In particolare, nel caso in cui il dirigente rilevi l’impossibilità di praticare modalità organizzative del settore compatibili con la tutela della salute del magistrato e per questo naturalmente incidenti sulla funzionalità dell’ufficio, può procedere anche al tramutamento d’ufficio previsto dal paragrafo 50.1 lettera g della Circolare in materia di tabelle.

(3)

- Se la patologia da cui è affetto il magistrato è tanto grave da inibirgli qualsiasi attività lavorativa presso l’ufficio, si deve fare ricorso all’istituto della dispensa dal servizio per motivi di salute.”

Riferimenti

Documenti correlati

I dati per la misurazione degli indicatori sono stati forniti dalla Direzione generale dell’Istituto, (lettera del 27/3/2020 prot.1802). I target degli indicatori sono stati

[r]

6 – STIMA DELLE MASSE GLACIALI TRAMITE MISURE DI SPESSORE - realizzate mediante rilievi GPR eliportati → input per modelli.. Morra di Cella – ARPA

OiRA è la piattaforma interattiva di valutazione del rischio progettata da Eu-Osha (l'agenzia d'informazione dell'Unione europea nel campo della sicurezza e della salute sul

Generalmente si è infatti indotti a pensare che le Regioni svolgano il loro compito di stimolo/sostegno/governo dei processi di sviluppo locale tramite

E’ vero che sono ormai passati nove anni, dal 1986, quando la Corte Costituzionale riconobbe dignità di diritto vivente all’istituzione del danno alla salute o

Solo in questo modo l’ambulatorio del generalista potrebbe diventare realmente un punto strategico nella gestione del territorio che potremmo raffigurare come un vero

di rispondere al quesito in oggetto nel senso che, in ordine alle misure da adottare con riferimento al processo civile telematico, con riguardo ai magistrati in particolari