6.1. PREMESSA
Il tema dei Fondi di solidarietà ha origini ben precedenti alla Legge di Bilancio 2022.
Già la Legge n. 92/2012 aveva infatti previsto di apprestare una tutela al reddito ai soggetti che operassero al di fuori dei contesti coperti dagli strumenti d’integrazione salariale in vigore.
La predetta normativa intendeva indurre le parti sociali alla costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali ovvero bilaterali alternativi a ciò preordinati e, in caso di inattività delle Parti, prevedeva la costituzione del Fondo di solidarietà residuale.
Nel vigore della normativa del 2012 lo strumento dei Fondi di solidarietà non si è par- ticolarmente sviluppato o comunque non ha avuto i risultati attesi e ciò in ragione prevalentemente di una certa inerzia delle parti sociali.
La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha delegato il Governo al riordino complessivo della materia degli ammortizzatori compreso il tema dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ed in attuazione della descritta delega, il Legislatore ha revisionato la disciplina dei Fondi di solidarietà.
La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) interviene nuovamente sul tema dei fondi estendendone l’ambito di applicazione e attribuendo alla disciplina dei Fondi di solidarietà la centralità necessaria per il raggiungimento di quell’universalismo diffe- renziato che è proprio dell’intento del legislatore.
In questo senso si registra l’obbligatorietà della costituzione dei fondi per i soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione ordinaria nonché la co- pertura anche per le aziende che occupino un solo dipendente.
Il Legislatore assegna il termine di un anno dall’entrata in vigore della Legge per l’ade- guamento dei fondi esistenti alla nuova disciplina decorso il quale i lavoratori rimar- ranno comunque tutelati nell’ambito del Fondo d’integrazione salariale (FIS) con il relativo trasferimento delle somme versate al Fondo c.d. residuale.
Anche da punto di vista del trattamento erogato i Fondi di solidarietà sono del tutto equivalenti alla Cassa integrazione, ma differiscono evidentemente per la durata.
Con riguardo all’effettività della partecipazione ai Fondi non può non registrarsi il col- legamento fra il versamento del contributo ordinario e l’emissione del DURC (Docu- mento di Regolarità Contributiva).
Il tutto evidentemente nel segno di garantire effettività ad un sistema di ammortizzatori sociali teso a tutelare, sebbene con differenti periodi di durata, tutte le realtà imprendi- toriali anche le più ridotte in termini di dimensioni, realtà che erano al di fuori dell’am- bito di applicazione della Cassa integrazione ed anche da quella dei Fondi di solidarietà nella sua precedente formulazione.
Qui in breve, rinviando per ogni approfondimento ai paragrafi successivi, si segnala come il “sistema” dei Fondi di solidarietà, come disciplinato dal Legislatore della ri- forma, continui ad essere ripartito:
i) in Fondi bilaterali (art. 26, D.Lgs. n. 148/2015) costituiti settorialmente in base ad accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e impren- ditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
ii) Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27, D.Lgs. n. 148/2015) per i settori dell’artigianato e della somministrazione, ove operano consolidati sistemi di bilateralità, le cui fonti istitutive siano già state adeguate alla novata disciplina;
iii) Fondo di solidarietà residuale (art. 28, D.Lgs. n. 148/2015) per i datori di la- voro che occupino più di 15 dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nella disciplina delle casse (di fatto confluito nel FIS a far data 1° gennaio 2016 ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015);
iv) Fondo di integrazione salariale (art. 29, D.Lgs. n. 148/2015), per i soggetti che occupano anche un solo dipendente, che non rientrano nell’ambito di applica- zione della CIGO e non sono coperti dai Fondi bilaterali, bilaterali alternativi o dal Fondo intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano.
6.2. FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE
Il Fondo di solidarietà residuale, istituito con D.I. n. 79141/2014, ha operato (pur senza che sia stato possibile percepire qualsivoglia benefico effetto) sino al 31 dicembre 2015 nei riguardi di imprese che occupavano mediamente più di 15 dipendenti, appar- tenenti a settori, tipologie e classi dimensionali:
• che non rientravano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
• in assenza di costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali (ex art. 26 del D.Lgs. n.
148/2015) o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (ex art. 27 del medesimo Decreto).
Il Legislatore del 2015, pur avendo abrogato con effetto dal 24 settembre 2015 le di- sposizioni dell’art. 3, Legge n. 92/2012 che ne fornivano la disciplina, all’art. 28 del D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto che detto Fondo potesse continuare temporaneamente ad operare sino al 31 dicembre 2015 conformemente alla regolamentazione dettata dal sopra citato Decreto interministeriale, prevedendo tuttavia (art. 39, D.Lgs. n. 148/2015) l’applicazione delle seguenti disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, dello stesso D.Lgs.
n. 148/2015:
• art. 1, commi 2 e 3 (dal 1° gennaio 2016) concernente la sussistenza del requisito, in capo al lavoratore beneficiario, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento;
• art. 2, comma 1, che include tra i destinatari dei trattamenti di integrazione sala- riale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
• art. 2, comma 4, che prevede la proroga del periodo di apprendistato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite;
• art. 4, comma 1, in base al quale, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata mas- sima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatta salva l’ipotesi di
ricorso alla causale del contratto di solidarietà, la cui durata si computa per la metà così come previsto dall’art. 22, comma 5;
• art. 7, commi da 1 a 4, in tema di modalità di erogazione e termini per il rim- borso delle prestazioni;
• art. 8, in tema di condizionalità e politiche attive.
Qui in breve, si ricorda come, a norma dell’art. 4 del D.I. n. 79141/2014, il Fondo residuale garantisse (in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria) la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale - ridotto di un importo pari ai contributi pre- visti dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, pari a 5,84% - per un periodo massimo di 3 mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, sempre trimestralmente, fino ad un massimo complessivo di 9 mesi in un biennio mobile; a tale prestazione, e in generale agli interventi del Fondo, nei limiti della compatibilità si applicava la disci- plina in materia di Cassa integrazione guadagni.
Con effetto dal 1° gennaio 2016, la disciplina del Fondo è stata adeguata alle disposi- zioni del D.Lgs. n. 148/2015 in forza del Decreto n. 94343 del 3 febbraio 2016, suc- cessivamente modificato dal Decreto 25 febbraio 2022, n. 33, ed ha assunto la deno- minazione di Fondo di integrazione salariale.
La riforma del 2021 è di fatto intervenuta anche su quest’istituto per definire la fase terminale dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione riscrivendo il secondo comma dell’art. 28, che oggi recita: “2. Qualora gli accordi di cui all’art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore ri- entrano nell’ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costi- tuiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29[, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,] e garan- tiscono l’assegno di integrazione salariale di cui all’art. 30, comma 1. I contributi eventual- mente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla base delle stime effet- tuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 35”.
6.3. FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Il superamento del Fondo residuale ha dato luogo all’istituzione del Fondo di integra- zione salariale disciplinato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015 ed oggetto di rilevanti modifiche a seguito della riforma del 2021.
6.3.1. Datori di lavoro
Come previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro (anche non organizzati in forma di impresa) che occupano mediamente almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, ai Fondi di solidarietà alternativi di cui all’art. 27 e da ultimo al Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 40 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Appare da subito evidente come lo strumento si sia evoluto nel corso del tempo a favore di una platea di fruitori sempre più ampia.
Sotto questo aspetto si è passati da soglie dimensionali superiori ai 15 del Fondo di solidarietà residuale alla soglia dimensionale di almeno 5 dipendenti per gli altri Fondi nella formulazione del 2015, fino all’attuale formulazione per quale il sistema dei Fondi si applica anche ai datori di lavoro che occupino anche un solo dipendente quale stru- mento di chiusura del sistema per i datori di lavoro che occupino anche un solo lavora- tore.
L’estensione verso il basso della soglia dimensionale determina anche il superamento di tutta la tematica afferente il criterio di calcolo del personale impiegato.
Evidentemente, se un tema di dimensionamento può porsi nel residuale caso del datore di lavoro che occupi un solo dipendente con contratto a tempo parziale, è il caso di osservare che in tale ipotesi si applicherà il principio generale del computo in propor- zione all’orario di lavoro svolto, come accade nella diversa ipotesi dei lavoratori inter- mittenti o a chiamata.
Qualora dovessero essere sottoscritti accordi di costituzione dei Fondi di solidarietà bi- laterali ex art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015 - come peraltro previsto dalle norme nonché dal termine del 31 dicembre 2022 per l’adeguamento dei Fondi già istituiti, in riferi- mento a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali attualmente rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale - i datori di lavoro del relativo settore, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, rientreranno nell’ambito di applicazione di quest’ultimo e non più del Fondo di integrazione salariale senza che ciò, ovviamente, pregiudichi la fruizione delle prestazioni già deliberate dal Fondo di inte- grazione salariale; tuttavia, i contributi eventualmente già versati o dovuti, restano ac- quisiti al Fondo di integrazione salariale.
In altre parole, in caso di costituzione o adeguamento del Fondo alla normativa intro- dotta con la Legge n. 234/2021 i datori rientreranno nell’ambito di applicazione del nuovo o adeguato Fondo e non nel Fondo d’integrazione salariale.
Datori di lavoro destinatari FIS(1)
Datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 che occupano almeno un dipendente.
N.B. Nella normativa emergenziale, i suddetti datori di lavoro con dimensioni medie aziendali fino a 5 dipendenti sono stati in genere tutelati dalla Cassa integrazione in deroga (CIGD).
Datori di lavoro destinatari FIS(1)
Datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 con una dimensione aziendale inferiore alla soglia prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi, al 1° gennaio 2022.
N.B. La regola sussiste fino alla data di adeguamento del Fondo di settore, che deve intervenire entro il 31 dicembre 2022, ovvero fino a quella di superamento dei requisiti minimi dimen- sionali previsti dal medesimo Fondo.
(1) Schema tratto dalla circolare INPS n. 18/2022
6.3.2. Lavoratori
Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori as- sunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e ad eccezione di diri- genti e lavoratori a domicilio.
Analogamente a quanto visto in riferimento alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, i predetti lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento (tale requisito non è richiesto per gli eventi oggettivamente non evitabili)1.
L’anzianità dei lavoratori dipendenti, al fine del raggiungimento del citato requisito minimo, viene computata applicando i medesimi principi e criteri già precisati nei precedenti capitoli in tema di CIGO.
In particolare, andranno computati nei giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (do- menica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
Con riferimento al lavoratore che passa alle dipendenze di impresa subentrante nell’ap- palto, la sussistenza del requisito dei 30 giorni di anzianità deve essere valutata tenendo in considerazione l’intero periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’at- tività appaltata.
Analogamente, in ipotesi di trasferimento d’azienda, rileva ai fini del requisito dei 30 giorni di anzianità anche il periodo trascorso presso l’imprenditore cedente, in quanto, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il lavoratore trasferito conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato2.
Anche per quanto attiene la nozione di unità produttiva, si rinvia a quanto già esami- nato in tema di Cassa integrazione guadagni ordinaria, limitandoci in tale sede a ricor- dare l’importanza di tale “parametro di riferimento” in quanto necessario al fine di:
• verificare (o, meglio, “calcolare”) la sussistenza del requisito soggettivo dell’anzia- nità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni;
1 Circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18.
2 Circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18.
• verificare il rispetto del limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile stabi- lito per le prestazioni del Fondo;
• verificare il rispetto del limite di durata massimo delle singole prestazioni garantite dal Fondo;
• radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze. Sotto que- sto profilo la competenza spetta alla sede competente per l’unità produttivo ov- vero, in caso di pluri-localizzazione, alla sede competente per la sede legale ovvero quella presso cui il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento contributivo.
I datori di lavoro, pertanto, per poter beneficiare dell’intervento del Fondo di Integra- zione salariale, sono tenuti a procedere al corretto censimento delle unità produttiva.
6.3.3. Amministrazione del Fondo
Il Fondo di integrazione salariale è gestito da un Comitato amministratore composto, a norma delle previsioni di cui all’art. 4 del D.I. n. 94343/2016, da:
• 5 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
• 5 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
• 2 rappresentanti con qualifica di dirigente, di cui uno in rappresentanza del Mini- stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’altro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tutti i componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 148/2015; gli esperti designati dalle organizzazioni sin- dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro devono altresì essere in possesso dei requisiti di competenza e assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 37 del Decreto legisla- tivo medesimo.
Il Comitato amministratore rimane in carica per 4 anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Ciascun componente non può durare in carica per più di due mandati. Il presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comi- tato stesso tra i propri membri.
La partecipazione al Comitato è completamente gratuita.
Mentre per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno sette componenti su dodici del comitato aventi diritto al voto, le deliberazioni devono essere assunte a mag- gioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto del presidente). È ammesso a partecipare alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS nonché il direttore generale dell’Istituto o un suo delegato con voto consul- tivo.
L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di 5 giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479
e successive modificazioni; entro 3 mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla.
Trascorso il termine predetto la decisione diviene esecutiva.
I compiti del Comitato sono i seguenti (art. 5, D.I. n. 94343/2016):
• predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
• fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, al fine di assicu- rare il pareggio di bilancio;
• vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’eroga- zione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione;
• decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
• assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti;
• proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione sulla base delle analisi effettuate dell’INPS sull’utilizzo delle prestazioni da parte dei datori di lavoro.
6.3.4. Prestazioni
Il Fondo di integrazione salariale è preordinato a fornire tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori destinatari ed alle aziende. Tale finalità è realizzata dal Fondo per il tramite dell’assegno di integrazione salariale, il cui intervento è riconosciuto a fronte di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ed a cui si applicano - ove compatibili - le disposizioni vigenti in tema di integrazioni salariali ordinarie.
Gli interventi del Fondo di integrazione salariale non si sottraggono, come espressa- mente previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 148/2015, all’applicazione del limite di durata massima complessiva disciplinato dall’art. 4, comma 1.
6.3.4.1. Assegno di integrazione salariale
L’assegno d’integrazione salariale è riconosciuto per periodi di tempo differenziati in ragione della modifica dell’art. 29, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 ad opera della Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 207, Legge n. 234/2021).
In particolare, la tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria è garantita per il tramite dell’assegno di integrazione salariale, la cui disciplina generale è contenuta nell’art. 30 del D.Lgs. n. 148/2015.
Conformemente a quanto sopra, pertanto, l’assegno di integrazione salariale può oggi essere richiesto per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da una delle seguenti causali:
• eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
• situazioni temporanee di mercato;
• riorganizzazione aziendale;
• crisi aziendale;
• contratto di solidarietà.
L’assegno di integrazione salariale deve essere di importo almeno pari all’integrazione salariale e l’intervento di tale prestazione deve essere garantito per le seguenti durate:
Destinatari FIS (1) Durata Assegno di integrazione salariale Datori di lavoro non destinatari della Cassa inte-
grazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 5 dipen- denti nel semestre precedente
13 settimane in un biennio mobile
Datori di lavoro non destinatari della Cassa inte- grazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 5 dipendenti nel semestre precedente
26 settimane in un biennio mobile
(1) Si veda circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18.
In ordine alla determinazione della durata massima il messaggio INPS n. 1282 del 21 marzo 2022 ha avuto modo di fornire i seguenti chiarimenti: “In ordine al criterio di computo dei suddetti limiti temporali - considerato che al FIS si applicano le disposizioni in materia di Cassa integrazione ordinaria (CIGO), ove compatibili - si precisa che trovano applicazione le indicazioni contenute nella circolare n. 58 del 20 aprile 2009; conseguente- mente i limiti massimi come sopra individuati possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e consi- derando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interes- sato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.”
A norma dell’art. 30, comma 2, la domanda di accesso all’assegno di integrazione sa- lariale deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, alla struttura territoriale INPS competente in base all’unità produttiva, non prima di 30 giorni dall’inizio e non oltre il termine di 15 giorni della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La procedura è unica per tutti i Fondi compreso il FIS.
Datori di lavoro destinatari FIS(1) Causali per assegno di integrazione salariale
Datori di lavoro non destinatari della Cassa integra- zione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 che occu- pano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
Ordinarie e straordinarie
Datori di lavoro destinatari FIS(1) Causali per assegno di integrazione salariale
Datori di lavoro non destinatari della Cassa integra- zione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 che occu- pano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all’art.
20, comma 3-ter (Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate nonché imprese del sistema aeroportuale - Partiti e movimenti politici e le loro articolazioni e sezioni territoriali purché regolarmente registrate)
Ordinarie
(1) Tabella tratta dalla circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18.
L’ammontare dell’assegno è calcolato con le modalità previste per le integrazioni sala- riali e pertanto risulta essere pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore - nel rispetto del massimale unico annualmente determinato.
Il datore di lavoro intenzionato a richiedere l’intervento del Fondo e della prestazione in esame è tenuto a trasmettere apposita domanda di accesso alla struttura territorial- mente competente dell’INPS, individuata avendo a riferimento l’ubicazione dell’unità produttiva oggetto della domanda (in caso di aziende plurilocalizzate è competente la sede INPS ove è ubicata la sede legale del datore di lavoro ovvero presso la quale è stato richiesto l’accentramento della posizione contributiva):
• non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavo- rativa programmata e
• non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata oltre il termine, il datore di lavoro non decade dal diritto alla prestazione; tuttavia, il trattamento di integrazione salariale non potrà essere riconosciuto per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla data di effettivo invio della domanda.
Poiché all’assegno di integrazione salariale, per quanto compatibili, si applicano le norme vigenti in materia di integrazione salariale ordinaria, il datore di lavoro è tenuto al corretto adempimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale per essa prevista.
Sotto questo profilo si segnala che il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ha ritenuto ammissi- bile lo svolgimento del confronto sindacale anche per via telematica. Il Ministero del Lavoro3 sul punto ha chiarito che la locuzione “anche per via telematica” sta a indicare che l’espletamento di tale fase del procedimento può essere svolta anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.
L’adempimento che dovrà essere adeguatamente dimostrato allegando, all’istanza la comunicazione preventiva effettuata alle OO.SS/RSU/RSA, il verbale di esame con- giunto ovvero il verbale di accorso eventualmente sottoscritto (la tipologia di docu-
3 Circolare 18 marzo 2022, n. 6.
mento da allegare, ovviamente, varierà a seconda della causale di intervento dell’assegno ordinario su cui si basa la richiesta di intervento del datore di lavoro nel caso di specie).
Sul tema della presentazione della domanda e del confronto sindacale, nel periodo compreso dal 1°
gennaio al 31 marzo 2022, la Circolare del Ministero del lavoro n. 3 del 16 febbraio 2022 ha specificato che: “Pertanto, nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività.
Quindi, per tale periodo l’istanza potrà essere presentata all’Istituto anche in assenza della attestazione dell’av- venuto espletamento, in via preventiva, della comunicazione di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della nuova disciplina normativa (Legge 234 del 2021 e decreto legge n. 4 del 2022), fermo restando che, comunque, l’informativa deve essere espletata e comunicata all’Istituto e che l’INPS potrà richiedere in sede di istruttoria l’integrazione dell’istanza su questo aspetto (restando, quindi, salvaguardati i superiori e sopra richiamati in- teressi dei lavoratori)”.
La domanda verrà valutata dall’INPS con criteri differenti a seconda della causale di intervento invocata dal datore di lavoro ed infatti,
• ove la causale di riferimento nel caso di specie sia ascrivibile al novero delle causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria, i criteri che guideranno l’attività dell’Istituto sono quelli disciplinati dal D.M. 15 aprile 2016, n. 95442 di cui si è largamente avuto modo di dare conto nell’ambito del capitolo del volume relativo alla CIGO ed a cui si rimanda;
• ove la causale di riferimento sia, invece, ascrivibile al novero delle causali previste in materia di integrazione salariale straordinaria, i criteri che guideranno l’atti- vità dell’Istituto sono quelli disciplinati dal D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033.
Sotto questo aspetto, assumono particolare si segnalano le modifiche introdotte al D.M. n. 94033/2016 ad opera del D.M. n. 33 del 25 febbraio 2022 in materia di criteri di valutazione delle diverse causali connesse all’integrazione salariale straor- dinaria. In particolare, l’art. 2 prevede l’introduzione degli articoli 1-bis, 2-bis e 4-bis al Decreto ministeriale del 2016, che di seguito si riportano.
1-bis “Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di in- tegrazione salariale per la causale riorganizzazione”
“1. Sono adottati i seguenti criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale per la causale della riorganizzazione:
a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della strut- tura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o attraverso interventi idonei alla gestione di processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. Il programma deve contenere indicazioni relativi agli investimenti per l’attuazione degli interventi e indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione pro- fessionale dei lavoratori per la valorizzazione delle risorse interne. Il programma deve essere comunque finaliz- zato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenzia- mento delle competenze;
b) il datore di lavoro richiedente deve presentare un piano di sospensioni coerente con il programma di riorga- nizzazione;
c) il datore di lavoro deve presentare di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di per- sonale, anche attraverso la eventuale programmazione di attività di formazione e riqualificazione professio- nale.
2. Gli elementi di cui al comma 1, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, sono resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica - anche sulla base di modelli standar- dizzati messi a disposizione dall’INPS - resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”
2-bis: “Fondo di integrazione salariale. Criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale crisi”
“1. I criteri per l’esame delle domande di assegno di integrazione salariale per crisi sono i seguenti:
a) verifica della crisi dell’attività del datore di lavoro anche in considerazione degli effetti che tale situazione critica potrà produrre immediatamente dopo l’istanza. Una relazione resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 documenta la situazione critica derivante da una contrazione dell’attività e le motivazioni che la determinano e che possono coincidere con la diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse, decremento delle vendite, contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi o dati negativi relativi al bilancio e al fatturato con riferimento all’annualità precedente. La rela- zione, oltre ad attestare la situazione critica, potrà essere accompagnata da documentazione relativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante la negativa situazione economico finanziaria;
b) ridimensionamento o stabilità dell’organico nel semestre precedente la presentazione dell’istanza. Deve ri- scontrarsi altresì l’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contri- butive e/o finanziarie. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina e le finalità dell’assegno di integrazione sa- lariale;
c) previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e finalizzati alla continua- zione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
d) piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.
2. Gli elementi di cui al comma 1, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, sono resi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica - anche sulla base di modelli standar- dizzati messi a disposizione dall’INPS - resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
3. L’assegno di integrazione salariale può essere autorizzato anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro nella relazione deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro. In tal caso, la fattispecie è valutata pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo.”
4-bis: “Fondo di integrazione salariale. Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà”
“1. I datori di lavoro possono accedere all’assegno di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà. La riduzione concordata dell’orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto delle percentuali di riduzioni di cui all’art. 21 comma 5 del Decreto legislativo n. 148 del 2015 come sostituito dalla Legge n.
234 del 30 dicembre 2021 e secondo le modalità applicative di cui agli artt. 3 e 4 del presente Decreto per quanto compatibili anche in relazione alla previsione di comunicazioni da effettuarsi soltanto all’INPS in quanto ente che autorizza le prestazioni di assegno di integrazione salariale”.
La prestazione è autorizzata, dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva per come sopra definite.
6.3.4.2. Assegno di solidarietà
Il FIS garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano, per i periodi di sospensione e riduzione anteriori al 31 dicembre 2021, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ri- durre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giusti- ficato motivo oggettivo.
L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.
6.3.4.3. Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
Il datore di lavoro anticipa al dipendente, con riferimento ad ogni periodo di paga in- teressato, la prestazione a sostegno del reddito; l’importo anticipato, successivamente, è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il con- guaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Nel rispetto della già esaminata regola “generale” (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015), il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni anticipate corrisposte ai lavora- tori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento se successivo.
In circostanze eccezionali ed in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su richiesta di quest’ultimo la sede INPS competente può disporre autorizzare il pagamento diretto delle prestazioni.
Sul punto la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2022 ha specificato che “per quanto attiene alle ri- chieste di pagamento diretto, le difficoltà finanziarie del datore di lavoro, nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, potranno desumersi anche sulla base di una documentazione semplificata, ovvero una relazione che, facendo riferimento al fatto notorio della crisi pandemica in atto, indichi le ricadute nega- tive anche di natura temporanea sulla situazione finanziaria del singolo datore di lavoro che determina le difficoltà che giustificano la richiesta di pagamento diretto. Il datore di lavoro richiedente dovrà, quindi, esplicitare le ricadute del contesto generale emergenziale sulla propria situazione economico-finanziaria, tale da determinare la situazione di difficoltà finanziaria. Ovviamente, tali principi di semplificazione e snellimento delle procedure si applicheranno anche nella valutazione dei requisiti per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con riferimento alle diverse causali. In altri termini la situazione di difficoltà - si pensi, ad esempio, nel caso della causale ordinaria, alla mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato - potrà desumersi da una relazione che, alla luce della congiuntura economica innanzi indicata e delle conseguenze economiche direttamente connesse all’emergenza epidemiologica, si limiti ad esplicitare le ricadute di tale contesto, coeren- temente alla causale invocata, sulla situazione del singolo datore di lavoro. Limitatamente alla fase transitoria, coincidente con il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e in considerazione dell’ingresso di nuovi soggetti dal 1° gennaio 2022, si avrà, quindi, un affievolimento dell’onere in capo al datore di lavoro circa la presentazione di ulteriore documentazione probatoria attestante la situazione di difficoltà economico-finanzia- ria.”.
6.3.4.4. Finanziamento
Novità sono previste anche per il finanziamento delle prestazioni riconosciute dal Fondo di integrazione salariale.
È stato infatti modificato, a far data dal 1° gennaio 2022, il concorso tra contributo
“ordinario” e contributo “addizionale”; ai predetti contributi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ivi compreso quanto previsto dall’art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Ancor più nello specifico, il contributo ordinario è fissato in misura pari:
a) allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavora- tori dipendenti, degli apprendisti con contratto di apprendistato professionaliz- zante inclusi (ma esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), con riferimento ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti. L’onere di tale contributo è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore rispettivamente nelle misure di due terzi ed un terzo;
b) allo 0,80% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavora- tori dipendenti, degli apprendisti con contratto di apprendistato professionaliz- zante inclusi (ma esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), con riferimento ai datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 dipendenti. L’onere di tale contributo è ripartito tra datore di lavoro e lavoratore rispettivamente nelle misure di due terzi ed un terzo.
Il contributo addizionale, invece, è fissato in misura pari al 4% della retribuzione persa, intendendosi per tale la differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe ordinariamente percepito se avesse lavorato e quella effettivamente percepita per effetto della sospensione/riduzione orario di lavoro.
Per il solo anno 2022 è stata prevista una rimodulazione al ribasso delle aliquote della contribuzione ordinaria al fine di “mitigare l’impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori in termini di aumento del costo del lavoro conseguente al riordino della normativa in mate- ria di ammortizzatori sociali”.4
Contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) anno 2022
Destinatari Misura della contribuzione
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti 0,15% (0,50% ordinaria - 0,35% riduzione) Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti 0,55% (0,80% ordinaria - 0,25% riduzione) Datori di lavoro oltre 15 dipendenti 0,69% (0,80% ordinaria - 0,11% riduzione) Imprese commerciali (incluse logistica),
agenzie di viaggio e turismo, operatori turi- stici con oltre 50 dipendenti
0,24% (0,80% ordinaria - 0,56% riduzione)
4 Circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18.
Il contributo addizionale sarà ulteriormente ridotto come misura premiale a far data dal 1° gennaio 2025 nella misura del 40% nell’ipotesi in cui il datore di lavoro che occupi fino a 5 dipendenti non abbia fatto ricorso all’assegno di integrazione salariale per al- meno 24 mesi (art. 29, comma 8-bis, D.Lgs. n. 148/2015).
6.4. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
I Fondi di solidarietà bilaterali, soggetti privi di personalità giuridica, a norma dell’art.
26 del D.Lgs. n. 148/2015 sono istituiti presso l’INPS (di cui costituiscono gestioni) con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base di accordi o contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a li- vello nazionale5, per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
La novella introdotta con efficacia dal 1° gennaio 2022 prevede, all’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, che l’istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali sia obbligatoria per i datori di lavoro che occupino almeno un dipendente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della riforma (1° gennaio 2022) dovranno ade- guarsi alle modifiche normative entro la data del 31 dicembre 2022. In difetto di ade- guamento i datori di lavoro confluiranno nel Fondo di integrazione salariale unita- mente ai contributi versati presso il Fondo inadempiente.
In particolare, la riforma prevede che i Fondi dovranno adeguarsi a quanto previsto dal successivo art. 30 comma 1-bis secondo il cui: “1-bis. Per periodi di sospensione o ridu- zione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell’art. 3, comma 5-bis, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel ri- spetto delle durate massime complessive previste dall’art. 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In man- canza, i datori di lavoro, ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023”.
5 Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Fi- nanze deve essere adottare entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi in base ai quali i Fondi sono istituiti.
In aggiunta alla finalità connessa all’implementazione di fonti di sostegno del reddito in caso di riduzione dell’orario o di sospensione totale della prestazione, i Fondi di solida- rietà bilaterali possono essere preposti a:
• assicurare una tutela integrativa (sia sotto l’aspetto della durata che dell’importo) rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (sotto il solo profilo dell’im- porto);
• prevedere il riconoscimento in favore dei lavoratori di assegni straordinari nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo;
• contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riquali- ficazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea.
Da segnalare, peraltro, come le tre ultime finalità possano essere perseguite anche da Fondi di solidarietà bilaterali istituiti anche in relazione a settori di attività e classi di appartenenza di datori di lavoro che già rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione.
Gli accordi e i contratti collettivi istitutivi possono altresì definire che nel Fondo con- fluisca il Fondo interprofessionale eventualmente dalle medesime parti firmatarie isti- tuito, in tal modo determinando la destinazione al Fondo bilaterale anche del gettito relativo al contributo integrativo stabilito dall’art. 25, comma 4, della Legge 21 dicem- bre 1978, n. 845, e successive modificazioni.
Prima di esaminarne compiutamente la disciplina, è opportuno ricordare come alla data di scrittura del presente capitolo siano stati costituiti i Fondi di solidarietà bilaterali di seguito riportati:
• Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (D.M. 29 aprile 2016, n. 95581 e D.M. 9 gennaio 2015, n. 86986);
• Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (D.M. 27 dicembre 2019, n. 104125)6;
• Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di tra- sporto pubblico (D.M. 9 gennaio 2015, n. 86985 e D.M. 17 ottobre 2016, n.
97510 e D.M. 5 febbraio 2019, n. 102661);
• Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occu- pazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (D.M. 18 maggio 2017, n. 99296 e D.M. 9 gennaio 2015, n. 86984);
• Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione (D.M. 25 marzo 2016, n. 95074 e D.M. 17 aprile 2015, n. 89581);
• Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, D.M. 23 settembre 2016, n. 97220, D.M. 3 aprile 2017, n.
98998 e D.M. 26 luglio 2017, n. 99789);
6 Si veda da ultimo Messaggio INPS 14 marzo 2022, n. 1147 e circolare INPS 21 febbraio 2022, n. 29.
• Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (D.M. 9 agosto 2019, n. 103594)7;
• Fondo TRIS - Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico (D.M. 4 dicembre 2020, n. 108526);
• Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - SOLIMARE (D.M. 8 giu- gno 2015, n. 90401 e D.M. 23 maggio 2016, n. 95933 e D.M. 17 maggio 2017, n. 99295);
• Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (D.M. 18 aprile 2016, n. 95440);
• Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconver- sione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscos- sione dei tributi erariali (D.M. 18 aprile 2016, n. 95439);
• Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (D.M. 7 aprile 2016, n. 95269);
• Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato (D.M. 9 gennaio 2015, n. 86984);
• Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo (D.M. 20 giugno 2014, n. 82761e D.M. 3 aprile 2017, n. 98998);
• Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconver- sione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane (D.M. 26 novembre 2020, n. 108450 e D.M. 24 gennaio 2014, n. 78642);
• Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (D.M. 17 gennaio 2014, n.
78459).
In aggiunta a quanto sopra esposto, conformemente alle previsioni di cui all’art. 40 del Decreto di Riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, che riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di istituire un Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina previ- sta per i Fondi di solidarietà bilaterali (di cui agli artt. 26 e 35 del medesimo Decreto legislativo), sono stati istituiti:
• Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento (D.M. 1°
giugno 2016, n. 96077 e D.M. 9 agosto 2019, n. 103593);
• Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (D.M. 20 dicembre 2016, n. 98187)8.
6.4.1. Campo di applicazione
Una delle principali novità apportate dal Legislatore della riforma 2021 al sistema dei Fondi consiste nell’ampliamento della platea dei beneficiari delle prestazioni che questi sono preposti a garantire.
7 Si veda da ultimo circolare INPS del 7 marzo 2022, n. 37.
8 Si veda circolare INPS 19 marzo 2022, n. 42 e relativa allegata deliberazione 3 marzo 2022, n. 621.
Ed infatti, a norma dell’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, l’istituzione dei Fondi è prevista per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni - sia ordinaria che straordinaria - in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di un dipendente, compresi gli apprendisti; la soglia dimensionale prevista per la partecipazione al Fondo deve essere verificata men- silmente con riferimento alla media del semestre precedente.
Nell’ipotesi in cui le Parti sociali in un dato settore non provvedano alla costituzione dei Fondi in esame, con riferimento a detto settore diverrà pienamente operativo il Fondo di integrazione salariale di cui ai paragrafi precedenti.
6.4.2. Prestazioni, erogazione e finanziamento
In caso di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale verrà garantita l’erogazione dell’as- segno di integrazione salariale equivalente a quello previsto per il FIS.
La procedura per l’accesso è unica per tutti i Fondi. La domanda è anche in questo caso disponibile nel portale INPS.
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 148/2015, nei confronti dei Fondi di solidarietà bila- terale trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 7, commi da 1 a 4 e 8, in materia di modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di Cassa integra- zione guadagni; pertanto, il pagamento delle integrazioni salariali ai dipendenti aventi diritto è effettuato dall’impresa la quale, successivamente, recupererà l’importo a mezzo rimborso o conguaglio dall’INPS.
L’impresa, a pena di decadenza, deve chiedere il rimborso o conguaglio della presta- zione entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Si segnala, inoltre, che in occasione dell’intervento delle prestazioni dei Fondi di solida- rietà bilaterali, ai lavoratori sono estesi gli obblighi in materia di politiche attive previsti in caso di intervento della Cassa integrazione.
Le prestazioni dei Fondi sono finanziate:
• da un contributo ordinario la cui aliquota, ripartita tra datore di lavoro e lavora- tore nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, è determinata con i decreti istitutivi dei singoli Fondi;
• da un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, la cui aliquota è fissata dai decreti istitutivi in misura non inferiore all’1,5%.
6.4.3. Comitato amministratore
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 148/2015, alla gestione di ciascun Fondo provvede un Comitato amministratore composto da non più di dieci esperti designati dalle organiz- zazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del Fondo nonché da due rappresen- tanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politi- che Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il comitato è nominato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I membri del comitato devono possedere specifici requisiti di competenza e onorabilità individuati rispettivamente dagli artt. 37 e 38 del Decreto.
A tutti i componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rim- borso spese. Il presidente del Comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale o un suo delegato, con voto consultivo. Le decisioni del Comitato, assunte a maggioranza e con voto decisivo del presidente in caso di parità, possono essere sospese da parte del direttore generale, laddove evidenzino profili d’illegittimità.
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato entro 5 giorni e deve essere sotto- posto, con indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS che, entro 3 mesi, può stabilire se dare ulteriore corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Il Comitato amministratore, così definito, gestisce il relativo Fondo di competenza, con i seguenti compiti:
• predisporre, sulla base dei criteri di stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, di gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
• deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti;
• fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
• vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’eroga- zione dei trattamenti, nonché sull’andamento della gestione;
• decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
• assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
6.5. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ALTERNATIVI
Ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro che, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità, hanno già adeguato alla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015)9 la disciplina dei ri- spettivi Fondi bilaterali alla finalità di garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali pre- viste in tema di Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (art. 26, comma 1), si applicano le disposizioni di cui all’art. 27, indirizzate ai Fondi di solidarietà alter- nativi.
Con riferimento alla riforma derivante dalla Legge n. 234/21, si precisa che l’adegua- mento alle modifiche di cui all’art. 27, comma 1, dovranno avvenire entro il termine del 31 dicembre 2022 come nel caso dei fondi di solidarietà bilaterale di cui si è già detto. In assenza, i datori di lavoro confluiranno nel FIS (Assolavoro ha già provveduto a sottoscrivere con le OO.SS. un accordo di adeguamento in data 15 marzo 2022).
9 In caso di mancato adeguamento entro il 31 dicembre 2015, e con decorrenza dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti sarebbero confluiti al Fondo di integrazione salariale.
6.5.1. Prestazioni
I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, a norma dell’art. 27, comma 3, del D.Lgs. n.
148/2015 assicurano almeno una prestazione tra un assegno di integrazione salariale di durata e misura pari a quello previsto dall’art. 30, comma 1, del Decreto in esame.
È possibile che il Fondo persegua ulteriori finalità, a norma dell’art. 27, comma 5, lett.
f), deve essere prevista negli accordi o contratti collettivi di adeguamento alla disciplina dell’art. 27.
In particolare, ai sensi del rimando contenuto nel citato art. 27 alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 26, il Fondo potrà:
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, ri- spetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di la- voro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requi- siti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.
6.5.2. Contribuzione
Conformemente a quanto previsto dall’art. 27, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015 i Fondi, per garantire la tutela in costanza di rapporto di cui all’art. 26, comma 1, definiscono un’aliquota di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016; i criteri di ripartizione di detta aliquota tra datore di lavoro e lavoratore sono definiti con accordo tra le parti sociali.
Può essere definita un’aliquota superiore a quella indicata nell’ipotesi in cui le parti so- ciali, con accordo o contratto collettivo, prevedano la possibilità di far confluire al Fondo quota parte del contributo previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003 per i Fondi bilaterali delle società di somministrazione; in tale ipotesi, deve essere prevista un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto Fondo a esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Le parti istitutive possono altresì definire, avendo a riferimento l’andamento del settore così come l’esigenza di equilibrio finanziario del Fondo, l’adeguamento dell’aliquota oppure l’adeguamento delle prestazioni in relazione alle erogazioni effettuate/da effet- tuarsi.
6.6. CONTRIBUZIONE CORRELATA
A norma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 148/2015, per i periodi di erogazione delle presta- zioni di assegno ordinario, i Fondi di cui agli artt. 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi) e 28 (Fondo residuale che dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale), provvedono a ver- sare alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
Per le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27, la contri- buzione correlata è versata all’INPS dal datore di lavoro, che potrà successivamente ri- valersi sul Fondo.
Il versamento della contribuzione correlata alla prestazione alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato può essere prevista, dai decreti istitutivi, anche in relazione alle prestazioni ulteriori erogate dai Fondi di solidarietà e disciplinate dai decreti istitutivi dei Fondi (prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa; assegni straordinari per il sostegno al reddito; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconver- sione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazio- nali o della UE).
La contribuzione dovuta è computata ai fini pensionistici in base a quanto previsto dall’art. 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
Di particolare rilevanza è la previsione di cui all’art. 40-bis introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) in materia di connessione fra la contribuzione ai Fondi ed il documento di regolarità contributiva (DURC). Sotto questo profilo la norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, che ai fini della concessione del DURC si terrà conto della regolarità della contributiva ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.
In altre parole, si fa passare il finanziamento ai Fondi attraverso una contribuzione che di fatto è obbligatoria.
6.7. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRESTAZIONI Riferimento
normativo Tipologia
Fondo Numero
dipendenti Prestazione Durata massima Art. 26, D.Lgs.
n. 148/2015 Fondo Solidarietà bilaterale
>1 Assegno
Integrazione salariale
Variabile in relazione alla causale di intervento in- vocata ed al numero di dipendenti:
13 settimane perle aziende fino a 5 dipen- denti con causali ordina- rie e straordinarie
26 settimane per le aziende da 5 a 15 dipen- denti con causali ordina- rie e straordinarie 26 settimane per causali ordinarie per le aziende con più di 15 dipendenti 24 mesi per causale CIGS riorganizzazione per le aziende con più di 15 dipendenti
12 mesi per causale CIGS crisi aziendale per le aziende con più di 15 dipendenti
36 mesi per causale CIGS contratto di soli- darietà per le aziende con più di 15 dipendenti Art. 27, D.Lgs.
n. 148/2015 Fondo Solidarietà Bilaterale alternativo
>1 Assegno
Integrazione salariale
Variabile in relazione alla causale di intervento in- vocata e per il numero di dipendenti impiegati Art. 29, D.Lgs.
n. 148/2015 Fondo Integrazione salariale
>1 Assegno di Integrazione salariale
13 settimane nel biennio mobile per le aziende con meno 5 dipendenti 26 settimane nel biennio mobile per le aziende con più di 5 dipendenti
6.8. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA CONTRIBUZIONE Riferimento
normativo Tipologia
Fondo Numero
dipendenti Contribuzione
Art. 26, D.Lgs.
n. 148/2015 Fondo Solidarietà bilaterale
>1 Contributo ordinario
Determinata dal Comitato Amministratore di ogni singolo Fondo
Contributo addizionale
Non inferiore all’1,5% delle retribuzioni perse
Art. 27, D.Lgs.
n. 148/2015 Fondo Solidarietà Bilaterale alternativo
>1 Contributo ordinario
Non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale
Art. 29, D.Lgs.
n. 148/2015 Fondo Integrazione salariale
Fino a 5
dipendenti Contributo ordinario
0,50% delle retribuzioni erogate mensil- mente
Contributo addizionale
Pari al 4% della retribuzione persa Da più di 5
dipendenti Contributo ordinario
0,80% delle retribuzioni erogate mensil- mente
Contributo addizionale
pari al 4% della retribuzione persa
6.9. GIURISPRUDENZA
Di seguito si riportano le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia di Fondi di solidarietà.
T.A.R. Roma, (Lazio) Sez. III, 24 dicembre 2020, n. 13962
La decisione in esame definisce una controversia promossa davanti al giudice ammini- strativo da talune aziende artigiane non aderenti a FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato) e riguarda la determinazione delle condizioni di spettanza, in favore delle medesime e dei relativi lavoratori, delle prestazioni di sostegno del red- dito per le sospensioni/riduzioni di attività correlate alla emergenza Covid di cui all’art.
19, comma 6, D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia). Nel prendere in considerazione la decisione è necessario premettere taluni aspetti di contesto in ordine alla configurazione del sistema degli ammortizzatori sociali, il quale, ai sensi della ri- forma del Jobs Act, comprende, oltre alla Cassa integrazione guadagni (artt. 1 e ss. D.
Lgs. n. 148/2015), i Fondi di solidarietà bilaterali per i Settori economici non coperti da quella (artt. 26 ss., D.Lgs. n. 148, cit.), il Fondo di integrazione salariale quale stru-