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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE

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Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 3 Sentenza del 13/10/2017 n.1465

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente I. S. N. S.D. C. D. B. P., in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, depositavatempestivamente in data 09/12/2014 alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Genova ricorso volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento di cui in epigrafe con cui il Comune di Genova richiedeva il pagamento della maggiore imposta I.C.I. per ? 11968,00 comprese sanzioni e interessi di legge a seguito del mancato riconoscimento dell'esenzione ex art. 7, comma i), D.Lgs 504/92 in relazione ad immobili di proprietà dell'ente, evidenziando la propria natura di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con finalità esclusivamente assistenziali ed educative, esponendo che l'accertamento verte su un unico complesso costituito da un edificio principale destinato ad abitazione delle Suore, al culto, all'ospitalità di una ONLUS, la quale si occupa di ragazze minori affidate dal Tribunale dei Minori, e tre piccoli alloggi, destinati all'accoglienza di ragazze madri o soggetti in difficoltà economiche. Argomentava inoltre di aver provveduto alla denuncia di variazione catastale in data 26/05/2017 secondo l'utilizzazione degli spazi e che l'Ente non è mai stato soggetto passivo ICI. In subordine richiedeva la sola imposizione del tributo allo spazio adibito ad accoglienza delle studentesse. Il Comune di Genova si costituiva ritualmente in giudizio depositando atto di controdeduzioni richiedendo il rigetto del ricorso e la consequenziale conferma della legittimità del proprio operato, insistendo sulla motivazione e legittimazione dell'accertamento non sussistendo le condizioni richieste per legge ai fini dell'applicazione dell'esenzione; l'Ufficio esponeva che è a carico dell'Ente fornire la prova dell'effettiva utilizzazione per attività di natura religiosa ed assistenziale, eccepiva la carenza di prova circa la sussistenza delle condizioni per godere della esenzione ex art. 7, comma i), D.Lgs 504/92 e per contro la sussistenza della prova circa l'utilizzazione commerciale, e che gli immobili nell'anno 2010 erano accatastati in cat. B3 e A4 e che la variazione è intervenuta nel 2014, citando costante giurisprudenza di Cassazione circa la necessaria condizione di esclusività di destinazione ad attività meritevoli non produttive di reddito ai fini dell'agevolazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova con decisione n. 1255/01/2016 depositata in data 27/05/2016, respingeva il ricorso con condanna alle spese, ritenendo

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che la denuncia di variazione catastale è intervenuta nel 2014, mentre l'accertamento è relativo all'anno 2010 e quindi occorre far riferimento alla situazione al gennaio 2010;

rilevando inoltre che per godere dell'agevolazione occorra l'utilizzo totalitario ed esclusivo per le attività ex art. 7, comma i), D. Lgs 504/92, tenuto conto dell'accatastamento in classe B3 e A4; ritenendo che per lo spazio destinato alla Onlus non possa riconoscersi l'esenzione malgrado la finalità di pubblico interesse della stessa; mancando il requisito dell'utilizzazione diretta, e che l'ospitalità delle studentesse è attività svolta dietro corrispettivo economico in linea con i prezzi concorrenziali di mercato; ritenuto il difetto del requisito oggettivo stabilito ex art. 7, comma i), D. Lgs 504/92.

Il contribuente in data 17/01/2017 depositava tempestivamente alla competente Commissione Tributaria Regionale di Genova atto di appello avverso la sentenza 1255/2016 richiedendone l'integrale riforma ed il consequenziale annullamento dell'atto impugnato, richiamando le difese formulate in primo grado circa la natura di ente riconosciuto, insistendo sulla natura religiosa e socialmente orientata del contribuente.

Eccepiva la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 e dell'art. 2697 c.c.per la mancata valutazione della prova non avendo il giudice di primo grado ritenuto sussistere i requisiti oggettivi e soggettivi; esponendo nel merito che, trattasi nel caso di specie di immobili che non hanno finalità lucrativa ma destinati a casa con ospitalità rivolta a studenti fuori sede e attività di accoglienza di ragazze madri e/o famiglie disagiate, che dette attività non sono rivolte ad un pubblico indeterminato, che l'opera di accoglienza gestita al di fuori dei normali canali commerciali risponde a finalità sociali e religiose nonché l'assenza di fine di lucro non avendo la CTP considerato che la retta giornaliera applicata agli studenti da parte dell'ente, è notevolmente inferiore al mercato alberghiero; Eccepiva inoltre la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 e dell'art. 2697 c.c. non avendo il giudice di prime cure riconosciuto la sussistenza dell'esenzione relativa all'immobile destinato alla ONLUS non avendo tenuto conto della coincidenza soggettiva tra il proprietario dell'immobile e il soggetto utilizzatore considerato che la ONLUS che è ospitata presso la struttura istituzionale dell'istituto contribuente è essa stessa istituzionale promanazione dell'organizzazione religiosa in cui è ospitata.

Eccepiva in ultimo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 e dell'art. 2697 c.c. non avendo il giudice di prime cure considerato la prova documentale (autocertificazione) con cui si era offerto in primo grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'esenzione della porzione immobiliare adibita

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ad alloggio delle Suore. Formulava in ultimo istanza di sospensione ex art. 47 comma 1 del D. Lgs. 546/92, della sentenza impugnata esponendo che l'importo di C 13.968,00 cagionerebbe grave nocumento tale da non poter realizzare concretamente la propria missione di fornire comunità-alloggio per minori ed offrire una residenza\rifugio per soggetti particolarmente disagiati (donne maltrattate, donne, vittime della tratta, giovani madri con bambini, bambine abusate) e che in data 01/08/2016 è stata notificata cartella esattoriale per ?28.977,72 relativa alle imposte ICI 2010 e 2011, producendo gli ultimi due bilanci.

Il Comune di Genova si costituiva ritualmente in giudizio depositando in data 14/03/2017 atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio, richiedendo il rigetto dell'appello formulato dal contribuente e la consequenziale legittimità della sentenza impugnata, eccependo la carenza di prova circa la sussistenza del requisito oggettivo imposto dalla norma esimente, ed in particolare la carenza in prova circa l'effettiva natura dell'attività svolta nei locali di qui è oggetto; eccepiva inoltre ex art 58 del D.Lgs. 546/92 in merito alla autocertificazione di residenza delle suore esponendo che tale documento non sarebbe stato prodotto nel giudizio di primo grado in quanto il documento prodotto non può essere considerato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; insistendo circa la necessaria utilizzazione esclusiva e diretta da parte dell'Ente Ecclesiastico di ciascuno immobile ai fini del riconoscimento dell'esimente e sul mancato raggiungimento della prova relativa a dette condizioni; eccepiva in ultimo la mancanza di requisito soggettivo dell'esimente stante la non coincidenza tra soggetto proprietario e soggetto utilizzatore relativamente alla porzione di immobile destinato all'ospitalità della Onlus.

Il contribuente in data 17/03/2017 depositava Memoria sulla richiesta di sospensione richiamando le difese formulate con l'atto di appello ed esponendo circa la sussistenza del fumus boni juris che è stata ampliamente dimostrata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggetti per l'applicazione dell'esimente, richiamando la natura dell'ente, l'attività svolta nei locali de qua, la coincidenza soggettiva tra l'Ente proprietario e la Onlus utilizzatrice nonché l'assenza di fine di lucro; esponendo circa la sussistenza del periculum in mora che richiamando le difese già formulate circa lo stato finanziario attuale ed argomentando che l'eventuale non sospensione impedirebbe all'ente di svolgere la propria attività assistenziale. All'udienza del 06/04/2017 la Commissione Tributaria Regionale di Genova, esaminati gli atti, la documentazione prodotta e sentite le parti costituite, ritenuti sussistere i requisiti di fumus boni juris e di periculum in mora, sospendeva la sentenza impugnata. Il

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contribuente in data 11/09/2017 depositava memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs 546/1992 eccependo che l'onere della prova circa la non sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'esenzione gravi sull'ufficio ai sensi dell'art. 2697 c.c. citando illustre giurisprudenza a sostegno di questo argomento; richiamando, circa la destinazione d'uso non commerciale degli immobili de qua, la sentenza emessa da questa stessa Commissione Tributaria Regionale di Genova n. 975/2017; insistendo sulla coincidenza tra l'istituto religioso e la sua emanazione in forma di Onlus legittimante l'esenzione ICI stante la natura assistenziale esercitata nella forma di Onlus per motivi di migliore organizzazione dovendosi riconoscere la coincidenza sostanziale e richiamando la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n. 578/04/2015.

All'Udienza Pubblica del 21/09/17 La Commissione Tributaria Regionale di Genova, esaminati gli atti, vista la documentazione prodotta, sentite le parti costituite rilevato che dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 stabilisce che sono esenti dall'imposta gli immobili "destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"; rilevato che l'Ente contribuente ha natura religiosa e svolge attività socialmente orientata, riconosciuta dallo Stato; rilevato che l'accertamento verte su un unico complesso ma che vi sono tre zone distinte su cui si discute: la zona adibita ad ospitalità della Onlus, la zona adibita ad abitazione delle Suore, la zona adibita all'accoglienza di studenti fuori sede e attività di accoglienza di ragazze madri e/o famiglie disagiate; considerato che la Onlus in questione è una promanazione dell'Ente contribuente stesso, con cui esso stesso svolge attività di pubblico interesse; ritenuto pertanto che per quanto riguarda detta porzione del complesso sussistono i requisiti ex lege previsti, vale a dire l'utilizzo diretto stante l'identità soggettiva tra l'Ente contribuente e la Onlus, e la natura assistenziale dell'attività svolta, e dunque che per tale porzione dell'immobile si debba riconoscere l'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92; rilevato che la porzione del complesso adibito ad abitazione delle Suore è da ritenersi rientrante nelle ipotesi di esenzione in quanto ospita membri di un ordine religioso; rilevato in ultimo che la porzione dell'immobile adibito all'accoglienza di studenti fuori sede e attività di accoglienza di ragazze madri e/o famiglie disagiate non produce un lucro posto che l'attività svolta in esso non è rivolta a un pubblico indeterminato, ma a precise categorie di soggetti meritevoli di assistenza e accoglienza per via del loro stato di bisogno, e che le somme che percepisce l'Ente contribuente per detta accoglienza sono inferiori a quelle del mercato concorrenziale e che hanno più valore simbolico che economico; ritenuto pertanto che l'attività svolta in detta porzione

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dell'immobile è da ritenersi rientrante in quelle per cui la legge prevedere l'esenzione dell'imposta; ritenuti sussistere giustificati motivi, stante l'incertezza normativa, per la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

In riforma dell'impugnata decisione, in accoglimento dell'appello, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.

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