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REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA L'ASSESSORE REGIONALE DELL AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

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Allegato “1” del DA 17/GAB del 25/05/2022

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CALENDARIO VENATORIO 2022/2023

ART. 1 – Luoghi di caccia

Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.

Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA. TT. CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare versamento di € 5,16 per ogni ATC.

La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, ha la possibilità di scegliere n. 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. L’attività venatoria deve essere praticata esclusivamente nelle forme previste dalla L. R. n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13 della Legge del 11/02/1992, n.

157.

ART. 2 – Documenti

Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di:

1) Libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;

2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;

3) Attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 ai sensi dell'art. 24 della legge 157/92;

(2)

4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30 L.R. 1 settembre 1997 n.33);

5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7 del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente ammesso oltre a quello di residenza;

6) Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;

7) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

8) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n.

33/97 e ss.mm. e ii.; si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. n.

1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;

9) Tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

I versamenti relativi ai punti 2) e 3) possono essere effettuati in unico bollettino. I versamenti relativi ai punti 4), 5), 6) possono essere effettuati in unico bollettino. su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino, il giorno e l'ambito territoriale di caccia (ATC) scelto all’inizio dell’attività venatoria giornaliera;

qualora nella stessa giornata esercita l'attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia (ATC), al fine di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni ATC prima di iniziare l'attività venatoria.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale e migratoria dovranno essere registrati subito dopo l’abbattimento.

Il cacciatore non residente in Sicilia, autorizzato ad esercitare l'attività venatoria in un ambito territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'esercizio dell’attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre regioni.

ART. 3 – Orari

La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Esclusivamente per la caccia alla beccaccia l’esercizio venatorio è consentito da un’ora dopo il sorgere del sole fino ad un’ora prima del tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

(3)

ART. 4 – Calendario (Specie e periodi di prelievo venatorio)

Negli ambiti territoriali di caccia, l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate.

PREAPERTURA

(giorni 01, 03 e 04 settembre 2022, nella sola forma dell’appostamento temporaneo) : a) Uccelli

Tortora (Streptopelia Turtur)

Dal punto di vista tecnico e scientifico si evidenzia quanto segue:

1) La popolazione di tortora nidificante in Italia è giudicata stabile dal 2000 al 2017 (Rete rurale Nazionale – Lipu, 2018). Ciò significa che nell’arco di 18 anni di monitoraggio, in cui la specie è sempre stata cacciabile in pre-apertura nella maggior parte delle regioni italiane, il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulla demografia della popolazione nidificante in Italia;

2) Uno studio recente, che ha analizzato tutte le ricatture e gli inanellamenti della specie tortora in Europa, ha stabilito che i cacciatori italiani prelevano in maggior parte i soggetti nati o riprodottisi in Italia (Marx e al., 2016). Ciò a riprova della validità di quanto espresso al punto precedente.

3) La popolazione di tortora nidificante in Sicilia è anch’essa giudicata stabile dal 2000 al 2017 (Rete Rurale nazionale LIPU, Sicilia), ossia in un arco temporale di 18 anni in cui si è sempre svolta la pre-apertura alla specie, spesso, in anni passati, con numero di giornate superiori a due.

Questo dato dimostra che il prelievo venatorio non ha influito negativamente sulla demografia della popolazione che si riproduce in Sicilia.

4) L’ulteriore aggiornamento di tale documento (Rete Rurale LIPU 2014-2020 SICILIA) evidenzia come la popolazione di tortora nella Regione sia in incremento moderato in controtendenza con i dati nazionali ed europei.

5) Per quanto concerne la popolazione in transito migratorio attraverso la Sicilia si fa presente che queste popolazioni provengono dalla “Flyway centro orientale”, le cui tendenze demografiche sono di stabilità, a differenza di quelle della “Flyway occidentale” in cui vi è un declino accertato. Per questo motivo il prelievo venatorio compiuto in Sicilia e in tutta l’Italia meridionale si svolge su popolazioni in uno stato di conservazione migliore di quello di altri Paesi UE, in cui comunque non sono in atto divieti di caccia ma limiti di prelievo che in Italia ed in Sicilia sono già in atto dal 2010.

6) A conferma di quanto rilevato il valore di CPUE (Catch per unit effort) relativo ai prelievi di tortore compiuti in Sicilia dimostra una stabilità-incremento dalla stagione 2014/15 alla stagione 2017/18, periodo nel quale sono stati messi in atto i limiti di prelievo proposti dall'ISPRA. Questo dimostra che le presenze in Sicilia non hanno subito diminuzione negli ultimi anni e che il prelievo è comunque compatibile con la conservazione favorevole della specie.

Fino alla stagione venatoria 2018/2019 l'ISPRA ha sempre ritenuto ammissibile il prelievo in preapertura per alcune giornate nella forma dell’appostamento.

(4)

Con riferimento a questa specie a livello europeo è stato approvato il “Piano di azione internazionale per la conservazione della Tortora selvatica (Streptopelia turtur) per il periodo 2018- 2028 – Commissione Europea” che prevede una gestione adattativa del prelievo (AHM) per assicurare che lo stesso sia sostenibile ed in linea con la Direttiva 2009/147/CE.

Tale meccanismo di gestione, che doveva iniziare dalla stagione 2021-2022, prevede che siano applicate a livello nazionale misure significative di miglioramento ambientale, che vengano effettuati adeguati controlli per il rispetto della normativa venatoria e che venga ridotto del 50% il prelievo massimo rispetto alla media degli abbattimenti nel quinquennio 2014-2018.

In Italia nella scorsa stagione, per la mancata formale approvazione del Piano di gestione nazionale della Tortora, ciò non è potuto avvenire e quindi il prelievo della specie non è stato effettuato.

Nel mese di marzo 2022, è stato ratificato in Conferenza Stato Regioni, (Rep.23/CSR del 02/03/2022) il Piano di Gestione Nazionale della Tortora selvatica che prevede espressamente la possibilità di consentire anche la preapertura fino ad un massimo di tre giornate da appostamento temporaneo al sussistere di determinate condizioni.

Pertanto, nel rispetto di quanto indicato nel Piano di gestione nazionale della Tortora, in Sicilia, dove si sono registrati una media di 6.600 abbattimenti nel quinquennio 2015-2019, il tetto massimno di catture è fissato in 3.300 capi. Inoltre, deve evidenziarsi come in Sicilia, attraverso l'attivazione delle azioni delle Misure agro-ambientali del PSR Sicilia 2014-2020 e delle Misure attivate nel corso della precedente programmazione, sia stata convertita a forme di conduzione migliorative degli agro-sistemi, in favore della specie in esame, una superficie equivalente a circa il 10% della S.A.U. della Regione.

Peraltro, allo scopo di raccogliere i dati degli abbattimenti consentendo di poter programmare il prelievo e di poterlo interrompere al raggiungimento delle quote limite, il cacciatore dovrà annotare il numero di Tortore abbattute, oltre che sul Tesserino Venatorio anche sul Modello A – Scheda Prelievi Tortora Selvatica Stagione 2022 (ALLEGATO A) che dovrà essere rilasciato in uno al tesserino venatorio regionale a tutti i cacciatori che ne facciano richiesta. I Comuni che rilasciano il Modello A – Scheda Prelievi Tortora Selvatica devono registrare il nominativo del cacciatore che lo ritira. Entro il 09 settembre 2022 tutti i cacciatori in possesso del Modello A – Scheda Prelievi Tortora Selvatica (anche in assenza di prelievi o se non sono andati a caccia) devono riconsegnare il suddetto modello ai Comuni di residenza anche per il tramite delle associazioni venatorie.

Inoltre, al fine di registrare in tempo reale il numero di prelievi effettuati, sarà disponibile sul sito del Dipartimento dello Sviluppo Rurale apposito link attraverso il quale i cacciatori dovranno inserire i dati degli abbattimenti giornalieri.

Al raggiungimento della soglia di 3.300 catture verrà pubblicato l’avviso di interruzione del prelievo della specie in tutta la Regione.

Non risulta condivisibile pertanto “l’opinione” espressa dall'ISPRA, nel parere prot. 23712 del 28/4/2022, in merito al fatto che la Sicilia non disponga di un sistema di controllo che garantisca che la quota limite di capi abbattibili non venga superata. Tale opinione, peraltro non motivata e che comunque non può ritenersi vincolante, risulta in contrasto anche con l’incremento dei controlli disposti dalla Regione attraverso il contributo erogato alle ex Province per concorrere alle spese di vigilanza venatoria svolte dalle stesse,

Con riferimento al parere dell’Ispra si osserva inoltre:

(5)

in Sicilia la caccia alla specie è stata autorizzata nella stagione 2018-2019 con la previsione di due giornate di preapertura come espressamente richiesto da ISPRA;

nella stagione 2019-2020 non è stato autorizzato alcun prelievo;

nella stagione 2020-2021 sono state autorizzate solo due giornate in preapertura e successivamente la caccia alla specie è stata totalmente sospesa;

nella stagione 2021-2022 la caccia alla specie è stata totalmente vietata.

In sostanza dal 2019 in Sicilia la caccia alla specie si è svolta esclusivamente per due giornate nel 2020 con una riduzione del prelievo pressoché totale.

Per tali motivi si ritiene di non recepire il parere dell’Ispra circa la mancata esistenza delle condizioni per consentire il prelievo della Tortora selvatica per la stagione 2022-2023.

(giorni 01, 03, 04, 10 e 11 settembre 2022, nella sola forma dell’appostamento temporaneo) :

b) Uccelli:

- Colombaccio (Columba palumbus)

Con riferimento al Colombaccio esistono specifiche condizioni biologiche che consentono di anticipare al primo settembre l’apertura della caccia a questa specie. Si osserva infatti come la stessa sia classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse ed è valutata in incremento forte, cioè un incremento significativamente superiore al 5% annuo;

- da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia.

Aggiornamento degli andamenti popolazione al 2013), per la specie, come popolazione nidificante in Italia, viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%;

 a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011);

 le Linee guida per la stesura dei calendari venatori redatte dall’ISPRA riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC);

 la popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria;

 l’areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell’arco di un trentennio, una notevole espansione;

 la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura i giardini ed i viali alberati non solo dei borghi rurali ma anche dei centri urbani delle città;

 alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunnale i contingenti migratori e/o svernanti provenienti dai Paesi dell’Europa centro-orientale;

 a latitudini meridionali come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo ed un’anticipazione del periodo di prelievo venatorio incide esclusivamente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione ottimale.

(6)

Anche l’ISPRA, negli ultimi pareri forniti sulle proposte di calendario venatorio della Regione Sicilia per le stagioni 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, ha sempre evidenziato la possibilità di prevedere nel mese di settembre l’apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse nella forma dello appostamento.

(giorni 01,03, 04, 10 e 11 settembre 2022) c) Mammiferi

- Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

L’Ispra espressamente prevede la possibilità di cacciare sin dalla preapertura il coniglio selvatico negli stessi giorni delle altre specie ornitiche migratrici, escludendone il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione della Lepre italica e della Coturnice siciliana.

A seguito dell’acquisizione dei dati riguardanti le attività di monitoraggio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), finalizzati alla determinazione della sussistenza della specie e alla possibilità di una gestione sostenibile del prelievo venatorio (ALLEGATO B).

L’ISPRA ha ritenuto particolarmente utile l’adozione del “Protocollo di monitoraggio del Coniglio selvatico” predisposto dalla Regione Siciliana.

Non si ritiene di accogliere il suggerimento dell'ISPRA sul divieto di impiego di munizioni contenenti piombo nella caccia al Coniglio selvatico nel mese di settembre per evitare fenomeni di saturnismo nel Capovaccaio. Non si può, infatti, non considerare, a fronte della solo ipotetica possibilità dei suddetti fenomeni di saturnismo, la concreta pericolosità dei pallini in ferro/acciaio, soprattutto laddove affiorano formazioni rocciose e/o di natura lavica, particolarmente diffuse nel territorio siciliano; i pallini in ferro/acciaio infatti, contrariamente a quelli di piombo, sono caratterizzati dalla mancata perdita di energia cinetica, e sono suscettibili, a seguito di rimbalzo, di assumere traiettorie quantomai casuali che, come evidenziato nella casistica europea, hanno determinato ferimenti ed uccisioni di persone.

APERTURA GENERALE

L’apertura della caccia al 18 settembre (terza domenica di settembre) è espressamente prevista dalla L. 157/92 e dalla L.R. 33/97. Risulta inoltre in piena armonia con la Direttiva 147/2009 CE. Tutte le specie di uccelli oggetto di caccia sono fuori dal periodo riproduttivo secondo il documento Key Concepts aggiornato nel 2021.

Questa Amministrazione ritiene non esistano argomentazioni riferibili alla realtà siciliana che possano avallare quanto sostenuto dall'ISPRA nei pareri relativi alle stagioni venatorie precedenti, circa l’esistenza di specie protette che potrebbero subire un disturbo dall’attività venatoria esercitata fra il 18 settembre ed il 1 ottobre, né la presunta possibilità di confusione con dette specie. Allo stesso modo si ritiene che l’attività di vigilanza non subirebbe differenze sensibili ritardando di alcuni giorni l’apertura generale della caccia.

Del resto quanto suggerito dall' ISPRA circa l’apertura generale della caccia al 1 ottobre, peraltro senza alcuna motivazione scientifica, è stato ritenuto da diversi TAR italiani come parere di merito non di competenza ISPRA e comunque sicuramente non vincolante per le Regioni (cfr.

sentenza TAR Marche n. 496/2020).

(7)

Per questi motivi si ritiene di non accogliere tale suggerimento pedissequamente reiterato anche nel parere Ispra del 28/4/2022.

Si precisa infine che la Regione Siciliana ha istituito nel corso degli anni numerose aree protette, parchi, oasi di protezione, riserve naturali statali, riserve regionali, fondi chiusi, in cui vige il totale divieto di caccia.

La Regione Siciliana, attraverso il vigente Piano Faunistico Venatorio ha inoltre previsto, unica Regione in Italia, il divieto di caccia nei Siti Natura 2000, SIC, ZSC e ZPS, tranne che in pochi casi in cui la caccia è consentita dal mese di ottobre. La molteplicità delle aree protette e la totalità delle zone umide di pregio, a diverso titolo totalmente precluse all’attività venatoria, consentono, quindi, una elevata tutela del territorio regionale, in cui le specie selvatiche cacciabili e protette non subirebbero alcun disturbo a causa dell’attività venatoria oggetto di regolamentazione attraverso il Calendario Venatorio 2022-2023 come di seguito articolato:

(dal 18 Settembre al 30 ottobre 2022 incluso – relativamente agli ambiti territoriali AG1, AG2, CL1, EN1, EN2, ME1, PA1, PA2, SR2, TP1 e TP2)

a) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

(dal 18 Settembre al 20 novembre 2022 incluso – relativamente agli ambiti territoriali CL2, CT1, CT2, ME2, RG1, RG2 e SR1)

a BIS) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)

Per questa specie, durante la stagione venatoria 2022/2023, L'USO DEL FURETTO, in ossequio al principio di precauzione, è vietato in tutto il territorio regionale.

b) dal 18 Settembre 2022 al 29 settembre 2023 incluso uccelli: Tortora (Streptopelia Turtur);

Subordinato al raggiungimento del piano di prelievo in periodo di preapertura.

c) dal 18 Settembre 2022 al 14 gennaio 2023 incluso uccelli: Colombaccio (Columba palumbus)

d) dal 21 settembre al 31 ottobre 2022 incluso uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix).

Con riferimento alla Quaglia deve rilevarsi come il documento ORNIS Key Concepts, ufficialmente adottato dall’Unione Europea e recentemente aggiornato, stabilisca che la stagione riproduttiva della specie termini nella seconda decade di settembre.

La Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, che nella predisposizione delle stagioni venatorie da parte degli Stati Membri è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo riproduttivo e l’inizio della stagione venatoria, ovvero come sia possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica.

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L’apertura al 21 settembre 2022 risulta quindi essere in piena armonia con la Direttiva 147/2009/CE ed i relativi documenti interpretativi.

I più recenti dati disponibili della European Red List of Birds, 2015, documento ufficiale della Commissione Europea, classificano la Quaglia “Least concern” (Minima preoccupazione) cioè la categoria delle specie comuni e non a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in condizione sfavorevole diversamente da quanto affermato negli ultimi pareri espressi che cita la classificazione SPEC, che non ha carattere ufficiale (vedi TAR Marche, Sezione 1^, n. 271/2017 e n. 496/2020). La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano in particolare la Sicilia è valutata favorevole (cfr. Red List – Bird Life International - Coturnix coturnix (Common Quail) European Red List of Birds 2015).

Dai dati più recenti aggiornati al 2014 (Progetto MITO2000: Rete Rurale Nazionale – LIPU (2014), Uccelli Comuni in Italia Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmlandbird Index 2000- 2015) anche la situazione della popolazione nidificante in Italia è di moderato incremento. Ciò significa che in anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di settembre e sempre protratta al 31 dicembre non vi è stata un’influenza negativa sulla popolazione italiana della specie.

Deve osservarsi inoltre che in Sicilia alla data del 21 settembre, la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord.

Pertanto la suddetta data del 21 settembre risulta essere in linea, oltre che con la legislazione nazionale e regionale, anche con i documenti redatti dall’Unione Europea e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key concepts” (2° decade di settembre).

Da ultimo deve notarsi come dai pareri espressi dall’ISPRA negli ultimi anni, compreso quello relativo alla presente stagione 2022-2023, non si evincano specifiche motivazioni tecnico- scientifiche a supporto della richiesta di posticipo della data di apertura alla specie al 1° ottobre.

La data di chiusura è stata prudenzialmente fissata al 31 ottobre in quanto assolutamente compatibile con il periodo di migrazione prenuziale come individuato dal documento “Key Concepts” e con quanto previsto dalla stessa Guida ISPRA dove si raccomanda, a fini prudenziali, l’adozione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 5 e 25 capi, da tempo recepito dalla Regione Sicilia.

e) dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 incluso (dal 18 al 29 settembre 2022 solo da appostamento temporaneo)

uccelli: Merlo (Turdus merula)

L’ISPRA espressamente ritiene accettabile l’apertura della caccia alla specie la terza domenica di settembre.

f) dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 incluso

uccelli: Gazza (Pica Pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius) g) dal 01 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023 incluso

mammiferi: Volpe (Vulpes vulpes)

(9)

h)

dal 18 settembre al 31 ottobre (vedi art.6) ; dal 02 novembre 2022 al 30 gennaio 2023 incluso mammiferi: Cinghiale (Sus scrofa) e sue diverse forme fenotipiche.

i) dal 01 ottobre al 31 dicembre 2022 incluso uccelli: Allodola (Alauda arvensis)

Nella Regione Siciliana per questa specie si è proceduto, attraverso diverse azioni finalizzate, alla sua conservazione. Con nota prot. 39642 del 28/05/2021 sono state inviate al MITE ed all'ISPRA le informazioni sullo stato di applicazione del Piano di Gestione dell’Allodola, in particolare:

- In linea con quanto previsto nel Piano di Gestione nazionale della specie, negli ultimi Calendari Venatori della Regione Siciliana (Stagioni venatorie 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022) il limite massimo stagionale di prelievo è stato ridotto, per singolo cacciatore, da 50 a 40 capi e ciò si prevede anche per la stagione venatoria 2022-2023;

- Nella Regione Siciliana attraverso l’attivazione delle azioni delle Misure agro- ambientali (Misura 10) del PSR Sicilia 2014-2020, l’obiettivo 1 del Piano nazionale di Gestione dell'Allodola e più precisamente. il miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi, per ridurre i fattori limitanti e le minacce per le popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti per l’Allodola, è stato perseguito facendo riferimento al valore degli indicatori per azione attivata.

l) dal 01 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023 incluso

uccelli: Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus)

La normativa vigente prevede come periodo di caccia per tutte e tre le specie l’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.

L’ISPRA, sulla scorta nel nuovo documento Key concepts 2021, nel parere del 28/4/2022, ritiene idonea la chiusura generale a queste specie il 10 gennaio 2023 uniformandola per tutti i turdidi.

La Regione Siciliana tuttavia non ritiene condivisibile questa scelta poiché un’analisi complessiva di tutta la letteratura recente pubblicata, nonché del nuovo documento Key concepts aggiornato con i dati di tutti i Paesi UE del bacino del Mediterraneo, pubblicato in data 14/12/2021 dalla Commissione Europea ed il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla stessa Commissione, stabiliscono in modo uniforme che la migrazione pre-nuziale avviene nel mese di febbraio per le tre specie.

Lo stesso ISPRA, del resto, rileva come “..la Commissione Europea abbia ripetutamente evidenziato una carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono nel bacino del Mediterraneo ed abbia espresso l’auspicio che si pervenga a metodologie comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo. Considerato che dal punto di vista della fenologia migratoria in alcuni casi non si ravvisano differenze tali da giustificare le discrepanze nelle date di inizio della migrazione prenuziale osservate nel KCD tra diversi Stati che confinano tra loro o che si trovano a latitudini analoghe, è ragionevole ritenere che tali differenze possano dipendere da disomogeneità metodologiche adottate dai vari Stati

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nell’acquisizione e soprattutto nell’analisi interpretativa dei dati, in ciò favorite dalla mancanza di precise indicazioni fornite al riguardo da parte della Commissione Europea”.

Deve notarsi infine come l’ISPRA abbia modificato, più volte negli ultimi anni, la propria posizione sull’inizio della migrazione pre-nuziale e di conseguenza sulla data di chiusura della caccia al tordo bottaccio e alla cesena. Tale incertezza porta inevitabilmente questa amministrazione a non ritenere attendibile la valutazione dell’ISPRA sull’argomento e ad analizzare autonomamente le fonti scientifiche disponibili in merito e che, peraltro, non sono state in alcun modo contestate nel suddetto parere del 28/4/2022.

Cesena

La specie è classificata “Least concern” dall’IUCN ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse.

I dati della telemetria satellitare, presentati recentemente al XX Congresso Nazionale di Ornitologia, confermano che le prime partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano nel mese di febbraio a partire dalla fine della prima decade (Morganti et al. 2019);

I dati della telemetria satellitare dell’inverno 2020 confermano l’assenza di movimenti migratori fino al mese di marzo (Università di Milano-Federcaccia Lombardia – Ufficio Studi e Ricerche Faunistiche e Agro Ambientali FIDC 2020)

I dati dei Key concepts aggiornati nel documento pubblicato dalla Commissione europea il 14/12/2021 di tutte le altre nazioni UE (Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States) sono tutti uniformi nell’identificazione del mese di febbraio o marzo quale inizio della migrazione pre-nuziale.

Sulla base di quanto sopra, la Regione Siciliana ritiene di poter stabilire la chiusura della caccia alla specie il 30 gennaio 2023 incluso.

Tordo bottaccio

La specie è classificata “Least concern” dall’IUCN ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse.

Sei lavori scientifici recenti compiuti in Italia centro-meridionale incluse Puglia, Calabria e Campania, pubblicati su riviste ornitologiche riconosciute, eseguiti mediante inanellamento scientifico standardizzato, con telemetria VHF o con metodo dell’avvistamento/ascolto, concordano tutti nell’identificare in febbraio (prima o seconda decade) l’inizio della migrazione pre-nuziale della specie (Scebba et al., 2014; Scebba et al., 2015; Muscianese et al., 2018; Scella & Olivieri del Castillo, 2017; De vita & Biondi, 2014; Tramontana et al., 2017).

Il sito Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea quale riferimento per le proposte sui KC, dimostra che le partenze per la migrazione pre-nuziale si verificano in febbraio inoltrato, in particolare nel quadrante europeo che include la Sicilia (Eurobirdportal.org);

I dati dei Key concepts aggiornati nel documento pubblicato dalla Commissione europea il 14/12/2021 di tutte le altre nazioni UE (Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States.

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Vol. 1) assegnano al mese di febbraio o marzo l’inizio della migrazione, in particolare i paesi di latitudine simile all’Italia (Spagna, Francia, Portogallo, Croazia, Grecia), cioè ritardate da 30 a 50 giorni rispetto ai dati forniti dall'ISPRA;

Altri studi e pubblicazioni scientifiche individuano il mese di gennaio come mese legato a spostamenti erratici in varie direzioni in tutto il bacino del Mediterraneo dovuti a ricerca di aree di alimentazione (“I tordi in Italia, ISPRA 2010”) e ad arrivi di nuovi contingenti, in area mediterranea provenienti dai paesi dell’Est Europa (“Payevsky VA, Vysotsky VG, Shapoval AP (2004) Demography and Spatial distribution during migrations of hunting thrushes Zool. Journ”).

Queste fonti d’informazione scientifica convergono tutte a identificare la data di inizio migrazione della specie in febbraio. Inoltre, dai dati relativi alla stagione invernale 2021-2022, svolti attraverso la telemetria, nell’ambito dello studio pilota “Dinamiche di migrazione del tordo bottaccio (Turdus philomelos) nel Mediterraneo centrale”, avviato in Sardegna dal Prof. D.

Rubolini dell’Università di Milano in collaborazione con l’Associazione Amici di Scolopax Onlus e la Federazione Italiana della Caccia, ha permesso di individuare con buona approssimazione nel periodo tra il 14 e il 16 marzo la data di partenza per la migrazione primaverile ( ALLEGATO C).

Di conseguenza la Regione Siciliana ritiene di poter fissare, nel rispetto della Direttiva 147/2009/CE ed in armonia con le specie cesena e tordo sassello, la chiusura alla specie il 30 gennaio 2023 incluso.

Tordo sassello

La specie a livello europeo è attualmente considerata in buono stato di conservazione.

Secondo i dati riportati in “Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F. 2001 – Redwing Turdusiliacus migration in Italy: an analiysis of ringinrecoveries. Ringing and migration, 20”, in riferimento all’inizio della migrazione pre-nuziale, gli autori, in base ad un’analisi delle catture e delle ricatture, rilevano che la specie abbandona l’Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo.

Nei dati riportati nella pubblicazione “Brichetti P. & Fracasso G. 2008 Ornitologia italiana Vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa” un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale porta gli autori ad affermare “Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio”.

L’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta: “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile”.

Il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei nuovi KC, dimostra che la migrazione del Tordo sassello comincia nel mese di febbraio inoltrato, in particolare nel quadrante europeo che include la Sicilia.

Sulla base di quanto sopra riportato la Regione Siciliana ritiene di poter stabilire la chiusura della caccia al 30 gennaio 2023, incluso, in armonia con le specie tordo bottaccio e cesena.

m) dal 01 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023 incluso

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Alzavola (Anas crecca), Beccaccino (Gallinago gallinago), Canapiglia (Mareca strepera), Codone (Anas acuta), Fischione (Mareca penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Germano reale (Anas platyrhyncos), Mestolone (Spatula clypeata), Porciglione (Rallus acquaticus).

La Legge 157/92 stabilisce che tutti gli uccelli acquatici sono cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

L’ISPRA nel parere del 28/4/2022, sulla scorta del nuovo documento Key concepts 2021, ritiene idonea la chiusura generale a queste specie il 20 gennaio 2023 uniformandola per tutti gli anatidi, rallidi e limicoli.

Tuttavia anche con riferimento alle date di inizio della migrazione pre-nuziale per tali specie l’ISPRA ammette le incongruenze tra le date fornite dai vari Stati già richiamate per i turdidi, incongruenze scientificamente non giustificate ribadendo “…la necessità di più chiare indicazioni circa la metodologia di interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione delle date di inizio migrazione prenuziale” da parte della Commissione Europea.

Ciò detto la chiusura al 30 gennaio è in piena armonia con i principi della direttiva Uccelli poiché tutte le specie, per la gran parte dei vari Stati facenti parte del bacino del Mediterraneo, cominciano la migrazione pre-nuziale dopo tale data, ad eccezione di cinque: alzavola, codone, canapiglia e folaga, che cominciano la migrazione nella terza decade di gennaio ed il germano reale che la inizia nella prima decade di gennaio. Per l’alzavola, codone, canapiglia e folaga si applica la decade di sovrapposizione, prevista esplicitamente da ISPRA quale facoltà delle Regioni, dalla Guida alla disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, mentre per il germano reale si applica quanto stabilito dalla stessa Guida ai paragrafi 2.7.5, 2.7.6, 2.7.12, 3.4.31, 3.4.32, 3.4.33, e 3.4.34. In questi paragrafi è esaminata la particolare situazione del germano reale, le cui popolazioni europee sono spesso caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, per cui la Guida stessa ammette la sovrapposizione di più decadi, esistente in molti paesi UE. Tale posizione è motivata dal fatto che si ritiene preferibile uniformare la chiusura di tutte le specie di anatidi portando quella del germano in avanti al fine di ridurre la pressione su specie meno abbondanti del germano stesso.

Con riferimento all’alzavola si fa presente inoltre che uno studio recente, condotto con la telemetria satellitare e pubblicato su una rivista scientifica di alto valore ornitologico a livello mondiale, ha stabilito che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia comincia nella prima decade di febbraio (Giunchi et al., 2018), in linea peraltro con i dati forniti da diversi paesi UE nel documento KC aggiornato sopra richiamato

L’ISPRA ritiene che la chiusura per l’avifauna acquatica debba avvenire al 20 gennaio, ciò al solo fine di “evitare rischi di confusione e/o disturbo per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria.”. Sul punto deve tuttavia evidenziarsi come in Sicilia tutte le aree umide di pregio siano state, a vario titolo, interdette alla caccia e che conseguentemente l’attività venatoria nei confronti degli Anatidi nella regione si svolge in via residuale in piccoli laghetti artificiali di irrigazione o in acquitrini occasionalmente formatisi in seguito a persistenti piogge. Pertanto il grado di protezione degli Anatidi in Sicilia è pressoché assoluto e le preoccupazioni mosse dall'ISPRA appaiono assolutamente infondate.

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L’ISPRA in ogni caso non esplicita su quali specie protette si indurrebbe il disturbo nel periodo 1-31 gennaio e particolarmente dal 20 al 31 gennaio.

Caccia a fauna acquatica in forma vagante in gennaio

L'ISPRA propone la caccia vagante dal giorno 1 al 20 gennaio a Beccaccino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone e Canapiglia limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro i 50 metri da questi.

La Regione Siciliana da anni stabilisce come misura di mitigazione per la caccia vagante nel mese di gennaio, nel calendario venatorio all’art. 12 del presente allegato “A”, la prescrizione che segue: “ Dall’1 al 30 gennaio 2023 incluso, l’attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d’acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.” La Regione Siciliana considera idonea questa misura di mitigazione, unita alla pianificazione territoriale con la quasi totalità di zone umide protette e ciò trova conferma nei dati della popolazione delle specie acquatiche oggetto di caccia i cui dati CPUE dimostrano una situazione soddisfacente delle presenze nel territorio regionale.

Limitatamente agli ATC RG2 e SR2 il prelievo delle suddette specie è posticipato al 02 novembre e protratto fino al 30 gennaio 2023 incluso ed è vietato per tutta la stagione il prelievo della specie Alzavola (Anas crecca) al fine di tutelare l’Anatra marmorizzata.

In merito all’ATC TP2 non si ritiene di imporre delle ulteriori limitazioni in quanto come si evince dai dati dei censimenti di acquatici invernali trasmessi annualmente dai monitoratori ISPRA non risultano da più di 14 anni avvistamenti di Anatra marmorizzata e anche quelli avvenuti prima del 2008 si riferiscono a soggetti di transito in migrazione primaverile.

Anche il Giudice Amministrativo ha ritenuto legittimo sul punto il CV della stagione 2021-2022.

Per quanto sopra questa amministrazione ritiene di consentire nell’ATC TP2 l’attività venatoria nei confronti dell’Alzavola anche per la stagione venatoria 2022/2023.

n) dal 01 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023 incluso Beccaccia (Scolopax rusticola)

L'ISPRA ritiene idonea la chiusura della caccia alla specie al 31 dicembre con una possibile estensione sino al 10 gennaio, periodo ritenuto di inizio della migrazione prenuziale.

La Regione Siciliana ritiene possibile discostarsi da questi suggerimenti sulla base di informazioni tecniche frutto della più recente analisi della letteratura scientifica nazionale ed internazionale e dei dati elaborati dai propri uffici.

La data di chiusura della predetta specie scaturisce pertanto da alcuni studi e progetti di ricerca:

 studio sulla migrazione della Beccaccia, eseguito con la tecnologia della telemetria satellitare presentato al Congresso Internazionale del gruppo di lavoro su Beccaccia e Beccaccini di Wetlands International “Migration and movements of Eurasian Woodcock – Scolopax rusticola…” con la quale viene dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla terza decade di febbraio;

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 pubblicazione scientifica di A. Tedeschi, M. Sorrenti & altri – “Interindividual variation and consistency of migratorybehavior in the EurasianWoodcock” che riassume i dati dello studio con la telemetria satellitare aggiornati al 2018 sulle beccacce svernanti in Italia riconferma che non si verificano partenze per la migrazione pre-nuziale prima della fine di febbraio;

 progetto di monitoraggio della specie attuato dalla Regione Siciliana e avviato durante il periodo di svernamento e di migrazione pre-nuziale, con dati riscontrati con quelli dei capi abbattuti. Per tale attività di monitoraggio si è pertanto ritenuto di operare in adesione al progetto proposto dalla Federazione delle Associazioni Nazionali Beccacciai del Paleartico Occidentale (FANBPO), attraverso la stipula di una convenzione, al fine di uniformare la raccolta dei dati in ambito regionale a quella effettuata nelle altre Regioni italiane che hanno aderito al Progetto.

L’attività di monitoraggio è stata avviata nella stagione venatoria 2018-2019 ed è proseguita nel 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 basandosi sull’indagine demografica del prelievo (classi d’età, peso e decadi di prelievo) a caccia aperta e sull’indagine dell’abbondanza (calcolo dell’Indice Cinegenetico di Abbondanza – ICA) sia durante il periodo venatorio e sia a caccia chiusa su aree vocate per lo svernamento della specie (ALLEGATO D).

Tutti i dati vengono aggiornati annualmente dal 2018. Gli ultimi dati relativi alla stagione 2021-2022 sono stati trasmessi all’ ISPRA che ne ha preso atto nel parere del 28/4/2022.

Dall’elaborazione dei dati provenienti dal monitoraggio realizzato nelle due fasi (a caccia aperta e a caccia chiusa), dati raccolti attraverso l’applicazione BECCAPP utilizzata da cacciatori di tutta Italia aderenti al progetto e attraverso lo studio Ali d’Italia (caratterizzazione dello stato della popolazione dall’analisi delle ali delle beccacce prelevate), che dal 2013 ha il patrocinio di ISPRA, è risultato che la specie gode di buono stato di salute e che il periodo di migrazione pre-nuziale ha inizio dalla prima decade di febbraio e si esaurisce alla fine di marzo, con un picco nella terza decade di febbraio che si è evidenziato in tutte le annate di studio. Tali dati non sono stati in alcuno modo contestati da ISPRA che nel parere citato si è limitata ad invitare l’Amministrazione a seguire più attentamente le indicazioni del Protocollo operativo del 2018.

Tali risultati permettono, pertanto, di affermare che la data di chiusura della caccia alla Beccaccia in Sicilia può essere estesa al 30 gennaio 2023 incluso, con la precauzione di un PMA (Prelievo Massimo Autorizzato) specifico del mese di una beccaccia giornaliera e prelievo massimo di numero 6 capi nel mese di gennaio.

Tali conclusioni peraltro, corrispondono a quanto evidenziato dallo stesso ISPRA nell’Atlante delle Migrazioni, pag. 515 figura 3, da dove si evince che la migrazione prenuziale inizia la terza decade di febbraio.

Inoltre, dai dati relativi alla stagione invernale 2021-2022 nell’ambito dello studio:

“Comportamento della Beccaccia (Scolopax rusticola) nel corso del ciclo autunnale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare”, avviato dall’Università di Milano (Prof. D. Rubolini) in collaborazione con l’Associazione Amici di Scolopax Onlus e la Federazione Italiana della Caccia, risulta che le partenze della specie per la migrazione primaverile, sono avvenute tra l’11 e il 29 marzo (ALLEGATO E).

Quanto sopra risulta essere pienamente confermato dal documento di revisione dei Key concepts pubblicato dalla Commissione Europea il 14/12/2021. Con riferimento alla Beccaccia infatti la Commissione scrive espressamente che la migrazione prenuziale inizia a febbraio negli

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Stati mediterranei (pag. 105), di fatto smentendo la posizione ISPRA e la tabella in cui per l’Italia (unico Paese di tutta la UE) è segnalata la seconda decade di gennaio come inizio della migrazione.

Al fine di contrastare la caccia da appostamento a questa specie, già vietata per legge, l’esercizio venatorio è consentito da un’ora dopo il sorgere del sole fino ad un’ora prima del tramonto.

Si evidenzia, infine, che nella Regione Siciliana la posta alla Beccaccia è punita con una sanzione amministrativa di € 416,00 ed il ritiro del tesserino venatorio fino all’intera stagione venatoria.

Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la caccia a questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia previsti nel nuovo “Protocollo gelo”

messo a punto da ISPRA quali:

 bruschi cali di temperature minime (<10°C in 24 ore);

 temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;

 temperature minime giornaliere molto basse;

 temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);

 durata dell’ondata di gelo stimata in 6-7;

 definizione dell’”ondata di gelo” entro il terzo giorno.

Il controllo dei citati parametri attraverso il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e il Centro allerta Meteo della Protezione civile Regionale, permetterà l’emissione di provvedimenti amministrativi di sospensione e riapertura del prelievo alla specie, attraverso l’immediata pubblicazione sui siti Istituzionali.

L’annuncio del termine dell’ondata di gelo” avverrà dopo 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse.

o) dal 24 ottobre al 30 novembre 2022 incluso Lepre Italica (Lepus corsicanus)

Prelevabile solo ed unicamente nelle aree individuate ai fini dell'attuazione degli interventi di gestione attiva, secondo le previsioni e le indicazioni del Progetto triennale “Verso il prelievo venatorio sostenibile della Lepre italica (Lepus corsicanus) in Sicilia buone pratiche e azioni di monitoraggio”, presentato dalla Federazione Italiana della Caccia e prorogato con nota del Servizio 3 del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, prot. n. 107413 del 15/10/2020, anche per gli anni 2021 e 2022.

Con successivo decreto saranno individuate le aree interessate al prelievo sperimentale, nonché, il numero di capi prelevabili in ciascun ambito territoriale.

A cura delle Ripartizioni Faunistico Venatorie saranno individuati i cacciatori, appositamente formati ad effettuare detti prelievi sperimentali, secondo le modalità previste in progetto, gli stessi, saranno appositamente autorizzati su disposizione che verrà adottata dal Dirigente dell'Ufficio dei Servizi per il Territorio. Si avverte che l'attuazione del progetto rimane comunque subordinato e

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condizionato dall’esistenza e consistenza della specie, in ciascun distretto individuato all’interno degli Ambiti territoriali di Caccia.

ART.5 - Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della Volpe (Vulpes vulpes) dal 02 ottobre al 31 dicembre 2022 è consentito sia in forma libera (da uno a tre cacciatori) che in forma collettiva con squadre formate da più cacciatori con l’ausilio dei cani. La caccia in forma collettiva è consentita con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana ed è regolamentata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni Faunistico Venatorie entro il 15 settembre 2021.

Dal 01 al 30 gennaio 2023 la caccia alla Volpe in forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie, è consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio di cani.

Dal 01 al 30 gennaio 2023 la caccia alla Volpe in forma collettiva con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana è consentita a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio in aree circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca disturbo ad altre specie ed in special modo alla Coturnice (Alectoris graeca whitakeri) ed alla Lepre italica (Lepus corsicanus).

I regolamenti per la caccia alla Volpe in forma collettiva sono predisposti dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:

1) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio, organizza e dirige la squadra, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti, controlla l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, assegna le poste prima dell’inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.

2) la caccia in squadra può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un’ora prima dell’alba. L’inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

3) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;

4) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine della caccia.

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ART. 6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale

Nelle more dell’approvazione del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)” (PRIU) e per rendere più efficaci le misure di contrasto alla diffusione della PSA Legge n° 29 del 07/04/2022, sentito ISPRA, per la stagione 2022/2023, eccezionalmente, la caccia al Cinghiale (Sus scrofa) e sue diverse forme fenotipiche, può essere esercitata dal 18 settembre al 31 ottobre 2022 solo da appostamento temporaneo, senza l’ausilio dei cani.

Dal 02 novembre 2022 al 30 gennaio 2023 nelle seguenti forme:

- dal 02 novembre al 31 dicembre 2022 può essere esercitata sia in forma libera che collettiva con l’ausilio di cani da seguita e da cerca;

- dal 01 al 30 gennaio 2023 in forma collettiva, quest’ultima con la formazione di squadre iscritte presso la Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio e con l’ausilio di cani da seguita;

- dal 01 al 30 gennaio 2023 la caccia al cinghiale in forma libera è consentita solo da appostamento temporaneo, ed esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato senza l’ausilio dei cani.

La caccia collettiva con l'ausilio dei cani, è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Al fine di contrastare la massiva presenza del predetto selvatico nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e sabato per due battute la settimana, sempre nel rispetto del limite di tre giornate di caccia a settimana per ogni singolo cacciatore.

La caccia al Cinghiale in forma collettiva a squadre, è regolamentata con provvedimento da emanarsi entro il 03 ottobre 2022 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

1) in tutti gli ambiti territoriali di caccia della Sicilia, al fine di contrastare la massiva presenza dell'ungulato e i danni che esso comporta al settore agricolo, possono essere autorizzate fino a dieci squadre per giornata di caccia; tale numero può salire a venti negli ATC ME1, ME2 e PA2 . 2) le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un

massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l’elenco dei partecipanti, controlla l’apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;

b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia

c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti.

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3) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un’ora prima dell’alba. L’inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;

5) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l’esercizio dell’attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la fauna migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio dal funzionario comunale incaricato al rilascio, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 per ambito.

Il cacciatore può scegliere l’ambito territoriale di caccia per la sola fauna migratoria anche successivamente al ritiro del tesserino venatorio, previa esibizione del versamento di € 5,16 al funzionario comunale preposto.

Il versamento per gli ambiti prescelti per la migratoria può essere effettuato cumulativamente alla tassa di concessione regionale ed alla tassa di ammissione in ATC di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICREDIT s.p.a cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA. TT. CC. Scelti”.

Sul punto, oggetto di ricorso nella scorsa stagione venatoria, si è pronunciato il Giudice Amministrativo, sia di primo che di secondo grado, ritenendo pienamente legittimo quanto disposto da questa Amministrazione. Si ritiene pertanto di non accogliere i rilievi formulati da ISPRA nel parere trasmesso.

ART. 8 - Attività venatoria all'interno delle Aziende agro – venatorie

Nelle aziende agro-venatorie è consentito l'utilizzo, a fini venatori, del Coniglio da allevamento (Oryctolagus cuniculus), della Quaglia (Coturnix coturnix), del Fagiano (Phasianus colchicus) e della Starna (Perdix perdix)

Gli animali provenienti da allevamenti autorizzati e provvisti di certificazione sanitaria, possono essere immessi all’inizio della giornata venatoria in numero pari ai capi abbattibili dai cacciatori presenti durante la giornata. Ai fini del raggiungimento del numero massimo di capi di selvaggina abbattibili i capi di Fagiano e Starna non fanno cumulo.

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I capi non abbattuti o feriti dai cacciatori debbono essere recuperati a cura del concessionario al più presto e comunque entro la fine della giornata. Il mancato recupero degli animali comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista.

La reiterazione del suddetto mancato recupero comporterà la revoca della concessione.

In linea con quanto suggerito da ISPRA, il recupero dei capi non abbattuti o feriti è infatti essenziale:

a)al fine di evitare il rischio di immissioni di specie alloctone per la Sicilia come la Starna (in conformità alla Direttiva Habitat di cui al D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03);

b)al fine di prevenire la naturalizzazione del Fagiano nell’isola o evitare la diffusione di patologie comuni alla Coturnice e l’eventuale competizione tra le stesse specie.

Per quanto concerne la Quaglia, così come indicato da ISPRA, si ritiene opportuno che l’immissione di taxa ibridati con forme domestiche dovrebbe essere consentita solo in presenza di opportune strutture idonee ad impedire la fuoriuscita in natura degli individui.

ART. 9 – Piano di prelievo

Il cacciatore può prelevare, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:

LIMITE MASSIMO GIORNALIERO

PER SPECIE

LIMITE MASSIMO STAGIONALE PER SPECIE

Quaglia - Merlo 5 25

Beccaccia 3

Mese di Gennaio massimo 1 capo

20

Di cui massimo 6 capi nel mese di Gennaio

Allodola 10 40

Codone, Beccaccino, Mestolone 5 25

Tortora 5 15

Coniglio 1 15

ART. 10– Allenamento e addestramento cani

L’attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio e senza possibilità di sparo, dalle ore 05,00 alle ore 18,00 nelle tre settimane che precedono la preapertura della caccia, con l’esclusione dei due giorni precedenti la preapertura stessa.

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ART. 11 - Cacciatori extraregionali

I cacciatori non residenti in Sicilia, in regime di preapertura, non sono autorizzati ad esercitare l’attività venatoria negli Ambiti Territoriali di Caccia. Gli stessi, potranno esercitare l’attività venatoria, nelle giornate previste in preapertura, nelle aziende agro venatorie e faunistico venatorie.

E’ fatto obbligo ai cacciatori extraregionali, entro 30 giorni dalla chiusura della stagione venatoria, di comunicare i dati relativi ai prelievi effettuati nel territorio della Regione Siciliana, pena l’esclusione dalle graduatorie nella stagione successiva.

ART. 12 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia

Dal 01 al 30 gennaio 2023 incluso, l’attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d’acqua, laghi o laghetti naturali o artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri.

Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani.

Per la caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita.

Per la caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca.

ART. 13 – Siti Natura 2000 e I. B. A. (Important Bird Areas)

L’attività venatoria è vietata nei Siti Natura 2000 e nel rispetto dell’articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall’articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ad eccezione di quelle dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV) 2013/2018, nonché, dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e s.m.e i.

Nei Siti Natura 2000 dove l'attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018, sarà regolamentata con specifici provvedimenti.

In ossequio al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. (Important Bird Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale (ZPS), vengono applicati i “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone di protezione speciale (ZPS)” previsti dal DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare.

Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l'attività venatoria è consentita dal 01 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023. Nel mese di gennaio, la caccia al Cinghiale e alle altre specie per cui il presente provvedimento ne prevede il prelievo venatorio in tale mese, è consentita esclusivamente, nei giorni di sabato e domenica:

IBA 152 Isole Eolie IBA 153 Monti Peloritani IBA 154 Nebrodi

(21)

IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina IBA 156 Monte Cofano

IBA 157 Isole Egadi

IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani IBA 162 Zone Umide del Mazarese

IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto IBA 164 Madonie

IBA 166 Biviere e Piana di Gela

IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie

Ai fini della consultazione cartografica dei “Siti Natura 2000” e delle I.B.A. (Important Bird Areas) si riportano successivamente i link che rimandano ai siti ufficiali, secondo la seguente formulazione:

Siti Natura 2000 - “Per la individuazione dei confini, delle coordinate geografiche e della cartografia di tutti i Siti Natura 2000 (che comprendono le zone SIC, ZSC e ZPS) istituiti in Sicilia, si rimanda alla banca dati Natura 2000 ufficiale, disponibile al link:

www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie,

ovvero tramite visualizzatore del Geoportale della Regione Siciliana- SIF https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/apps/webappviewer/index.html?

id=5d6a5d41a8134a9092f20d9566bd07dd

I.B.A. - “Le cartografie delle aree IBA e ZPS sono consultabili sul sito:

http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura .”.

ART. 14 – Limitazione nell’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo

Per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, nonchè per adempiere all’accordo internazionale (legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è consentito l’esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati. Tale accordo, stipulato nell’ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una

(22)

serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in adempimento a quanto previsto dall'art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

ART. 15 - Divieti e prescrizioni

È vietata la caccia da appostamento alla Beccaccia e al Beccaccino.

È vietata l'attività venatoria nelle aree percorse da incendi ad esclusione delle stoppie, degli incolti e degli erbai e di tutte quelle zone non rientranti in specifiche norme di legge-

Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere il posto di caccia con l'arma scarica e in custodia.

L'attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche con l'arma montata, purché scarica.

E’ vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere, per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento; ciò anche al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con specie cacciabili.

La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e in tutti i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km dai loro confini, anche nel rispetto dell’art. 1 comma 5 bis della legge 157/92 e ss.mm e ii., introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010.

ART. 16 - Aree di divieto di caccia

a) La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani

Valico Elevazione

ms.l.m Coordinate geografiche 1.Portella Colla (Isnello – PA) 1.425 37° 52’ 04’’ N – 14° 00’ 18’’ E 2. Portella di Mandarini (Petralia

Soprana - PA)

1.208 37° 51’ 34’’ N – 14° 05’ 59’’ E 3. Portella Colle Basso (Cesarò -

ME)

1.335 37° 53’ 21’’ N – 14° 35’ 27’’ E 4. Portella Biviere (Cesarò – ME) 1.281 37° 57’ 18’’ N – 14° 42’ 35’’ E 5. Portella della Busica (Tortrici -

ME)

1.228 37° 58’ 31’’ N – 14° 17’ 51’’ E 6. Portella Zilla (Roccella

Valdemone - ME)

1.165 37° 58’ 59’’ N – 14° 59’ 54’’ E

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7. Contrada Cardone (Antillo - ME) 811 37° 59’ 34’’ N – 15° 12’ 14’’ E

b) Nell’ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l'attività venatoria è vietata sulle aree interne alle dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell'area interna alla Piana del Signore;

c) L'attività venatoria è vietata nelle zone di cui all'allegato “2” del presente Decreto.

d) L’attività venatoria è vietata nelle aree interessate da incendi, così come previsto dal comma 1 lett i) dell’art.21 della L.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i, nonché dall’art. 10, comma 1 della Legge n. 353/2000 e, comunque, in tutte le aree percorse dal fuoco. Per agevolare l’individuazione delle aree interessate dal fuoco, può essere consultata la geolocalizzazione individuata sul portale S.I.F. della Regione Siciliana al seguente link:

https://sifweb.regione.sicilia.it/portalsif/apps/webappviewer/index.html?

id=5d6a5d41a8134a9092f20d9566bd07dd

ART. 17 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:

1) L. 157/92 e ss.mm e ii. – L. R. 33/97 e ss.mm e ii. - in materia di tutela della fauna selvatica, attività venatoria e tutela delle aree percorse da incendi;

2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse da incendi;

3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria).

Al fine di implementare l’attività di vigilanza contro eventuali atti di bracconaggio e la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistica, durante la stagione venatoria 2022-2023 i soggetti indicati all’art. 27 della L. 157/1992 e all’art. 44 della L.r. 33/1997, ai quali è affidata la vigilanza sull’applicazione delle medesime leggi, dovranno rafforzare l’attività di cui si tratta per garantire le più ampie forme di controllo del territorio di rispettiva competenza.

Palermo, lì 25/05/2022

L’ASSESSORE Antonino Scilla*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

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Allegato “2” del DA 17/GAB del 25/05/2022

PROPOSTA CALENDARIO VENATORIO 2022/2023 L’attività venatoria non è consentita:

● nelle zone indicate all'art. 13, dell'Allegato A al presente Decreto;

● nelle zone del Demanio forestale;

● nei fondi chiusi di cui all’art. 24 della L.R. 33/97;

● nei centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti di cui all'articolo 38 della L.R. 33/97;

● nelle aree a gestione privata della caccia aziende faunistico-venatorie e agro- venatorie;

● nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani di cui all'articolo 41 della L.R. 33/97;

● nei giardini nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) “Foce del Fiume Platani”(AG1);

2) “Maccalube di Aragona”(AG2);

3) “Torre Salsa” (AG1);

4) “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” (AG2);

5) “Monte San Calogero (Kronio)” (AG1);

6) “Isola di Lampedusa” (AG3);

7) “Isola di Linosa e Lampione” (AG3).

8 ) Riserva naturale orientata Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio 9) Riserva naturale orientata Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco 10) Riserva naturale orientata Monte Cammarata

b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:

1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana e Montallegro (AG1);

2) “Lago Gorgo”, ricadente nel territorio del Comune di Montallegro (AG1).

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:

a) Riserve naturali:

1) “Monte Conca” (CL1);

2) “Lago Sfondato” (CL1);

3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri” (CL1);

4) “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” parte ricadente nel territorio comunale di Caltanissetta (CL1);

5) “Lago Soprano” (CL1);

6) “Sughereta di Niscemi” (CL2);

7) “Biviere di Gela” (CL2).

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