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Allegato n. 2 Schema Contratto di mutuo

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Academic year: 2022

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Schema in corso di revisione

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Allegato n. 2 – Schema Contratto di mutuo

Regime fiscale di cui agli articoli 15 e ss. del D.P.R. 29.09.1973, n. 601

CONTRATTO DI MUTUO L'anno 2022 il giorno [●] del mese di [●], in Trento

tra

Cassa del Trentino S.p.A. (di seguito anche denominata “CdT” o “la parte mutuataria”), società per azioni soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia autonoma di Trento, con sede legale in Trento, Via Vannetti n. 18/a, capitale sociale di Euro 52.555.650,00 i.v., P.IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento n. 01948600224, in persona del [Presidente / Vice Presidente] del Consiglio di Amministrazione, [●], nato a [●], il [●], domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede della Società ed autorizzato alla stipula dello stesso in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del [●] 2022;

e

[●] (di seguito anche denominata la “Banca” o la “parte mutuante”), con sede legale in [●], capitale sociale di Euro [●] i.v., Codice Fiscale, P. Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di [●] n.

[●], iscritto all’Albo [delle Banche / dei Gruppi Bancari] al n. [●], in persona del signor [●], nato a [●] il [●], nella sua qualità di [●], autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù di [●],

(di seguito congiuntamente le “Parti”)

PREMESSO CHE

A. Cassa del Trentino S.p.A. è la società interamente controllata – e soggetta a direzione e coordinamento – della Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata “PAT”); CdT, dal 5 giugno 2019, risulta regolarmente iscritta nell’elenco delle società in house della PAT tenuto dall’ANAC ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Il rapporto tra CdT ed il socio unico PAT è disciplinato da apposita Convenzione comprensiva dei suoi due successivi atti aggiuntivi (di seguito anche denominata “Convenzione”);

B. Cassa del Trentino S.p.A., istituita con l’art. 8-bis della L.P. n. 13/1973 e s.m.i., è deputata, tra l’altro, a “reperire le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici” (art. 8-bis, primo comma); ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, CdT provvede - per conto della PAT - ad erogare a Comuni, Comunità di Valle ed altre entità pubbliche, società o fondazioni partecipate dalla PAT (di seguito anche denominati “Beneficiari Finali”) risorse destinate a finanziare investimenti del sistema pubblico provinciale. A tal fine la PAT assegna a CdT i corrispondenti contributi in conto capitale ed in conto annualità; CdT provvede ad attualizzare questi ultimi al fine di poter disporre delle risorse necessarie a finanziare la realizzazione di investimenti medio – piccoli di una pluralità di Beneficiari Finali (c.d.

modello one for all). Il presente mutuo è destinato al cofinanziamento, già autorizzato cdt-04/05/2022-0000827 - A03

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dalla PAT, del Depuratore Trento Tre, attualmente in corso di realizzazione a cura dell'Agenzia della Depurazione, con sede in Trento, Via Gilli n. 3 ("Depuratore");

C. Cassa del Trentino S.p.A., nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, ha deliberato di procedere ad un confronto concorrenziale, ai sensi ed in conformità degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per individuare l’operatore economico con il quale perfezionare il Contratto di mutuo per un importo massimo fino ad Euro 18.500.000,00 (Euro diciotto milioni e cinquecentomila/00) destinato a cofinanziare il Depuratore. In esecuzione a tale deliberazione, in data [●] aprile 2022 è stato pubblicato apposito l'Avviso con scadenza dei termini al [●] 2022;

D. con nota del [●] 2022 - Prot. n. [●] il Dipartimento Affari finanziari della Provincia autonoma di Trento ha comunicato a Cassa del Trentino S.p.A. l'importo massimo della garanzia rilasciabile a supporto del cofinanziamento del Depuratore;

E. nel corso della seduta del [●] 2022 il Consiglio di Amministrazione di CdT - preso atto del positivo risconto del mercato alla pubblicazione dell'Avviso (Lettera C.) e delle indicazioni fornite dalla PAT (Lettera D.) - ha, tra l'altro, confermato l'importo del mutuo per cofinanziare il Depuratore in Euro 18.500.000,00 (Euro diciotto milioni e cinquecentomila/00) e disposto l'attivazione del confronto concorrenziale ex artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/2016 - mediante invio agli operatori economici pre-qualificati d i una lettera di invito ad offrire le migliori condizioni economiche per la concessione del citato mutuo, riservandosi di verificare la convenienza delle stesse con le condizioni economiche pubblicate sul sito istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la medesima tipologia di mutuo, nella settimana di presentazione e valutazione delle offerte vincolanti. Il Consiglio di Amministrazione ha subordinato l'esecutività della citata delibera all'adozione del provvedimento di Giunta provinciale di autorizzazione all'indebitamento di CdT;

F. la PAT con deliberazione di Giunta n. [●] del [●] 2022 (di seguito anche denominata

“Deliberazione”) ha autorizzato CdT a contrarre un’operazione di indebitamento per cofinanziare il citato Depuratore per un importo massimo di Euro 18.500.000,00; l’operazione avverrà attraverso la stipula di un Contratto di mutuo di Euro 18.500.000,00 (Euro diciotto milioni e cinquecentomila/00), da rimborsare in 20 (venti) anni, amortizing e regolato a tasso di interesse fisso. CdT provvederà al rimborso del mutuo mediante contributi annui autorizzati sul bilancio della PAT che saranno assegnati a CdT in via irrevocabile con successivi provvedimenti. Nell’approvare l’operazione di indebitamento la PAT ha autorizzato il rilascio, a garanzia del mutuo contratto da CdT, di una fideiussione a prima domanda per l’importo massimo omnicomprensivo di Euro 20.900.000,00 (venti milioni novecentomila/00) - di cui Euro 18.500.000,00 (Euro diciotto milioni e cinquecentomila/00) in linea capitale ed Euro 2.400.000,00 (due milioni quattrocento mila/00) per interessi (inclusi quelli eventuali di mora), spese ed oneri accessori;

G. Cassa del Trentino S.p.A. ha trasmesso agli operatori pre-qualificati la Lettera di invito ad offrire in data [●] 2022 - codice CIG [●] - con termine di scadenza per la presentazione delle offerte indicato nel [●] 2022;

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H. all’esito del confronto concorrenziale e delle verifiche con la quotazione di Cassa Depositi e Prestiti, in data [●] [●] 2022 è risultata aggiudicataria [●] S.p.A., avendo offerto un tasso fisso omnicomprensivo pari a [●]% nominale annuo, con la quale Cassa del Trentino S.p.A. intende, pertanto, procedere alla sottoscrizione del relativo Contratto di mutuo;

ovvero [all’esito del confronto concorrenziale e delle verifiche con la quotazione di Cassa Depositi e Prestiti, in data [●] 2022 è risultato aggiudicatario il costituendo Raggruppamento temporaneo di impresa tra [●] S.p.A.

(mandataria), [●] S.p.A. e [●] S.p.A. (mandante), avendo offerto un tasso fisso omnicomprensivo pari a [●]%

nominale annuo, con il quale Cassa del Trentino S.p.A. intende procedere alla sottoscrizione del relativo Contratto di mutuo];

I. solo in caso di RTI [in data [●] 2022, l’impresa mandataria ha trasmesso/consegnato a Cassa del Trentino S.p.A. l’atto di costituzione di raggruppamento temporaneo d’impresa e mandato collettivo speciale con rappresentanza in copia conforme notarile];

J. Cassa del Trentino S.p.A. opera nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n.

159/2011.

Tutto ciò premesso, come parte integrante del presente contratto (di seguito anche il

“Contratto”), le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

1. La Banca concede a titolo di mutuo a Cassa del Trentino S.p.A., che tramite il suo costituito rappresentante lo accetta, l’importo di Euro 18.500.000,00 (Euro diciotto milioni e cinquecentomila/00) destinato agli interventi di cui alla lett. B. delle Premesse del presente Contratto.

ARTICOLO 2

EROGAZIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

1. Le Parti convengono che l’erogazione del presente finanziamento sia effettuata in un’unica soluzione mediante bonifico bancario con data esecuzione [●][●] 2022 (“Data di erogazione del mutuo”) sul conto corrente bancario - codice IBAN [●] (di seguito il “Conto Cassa del Trentino”) - intestato a Cassa del Trentino S.p.A. ed aperto presso [●].

2. L’obbligo della Banca di effettuare l’erogazione è sospensivamente condizionato:

a) alla ricezione da parte di Cassa del Trentino S.p.A. della Fideiussione in originale, o di sua copia conforme, di cui al successivo art. 6;

b) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 9 del presente Contratto o l’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte da CdT ai sensi del presente Contratto.

3. Fermi restando gli obblighi di tracciabilità di cui al successivo art. 13, entro 24 ore dall'incasso della somma mutuata CdT rilascerà idonea quietanza alla Banca.

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4 ARTICOLO 3 RIMBORSO DEL MUTUO1

1. Cassa del Trentino S.p.A. si obbliga a rimborsare il mutuo mediante il pagamento di n. 40 rate semestrali posticipate costanti, scadenza il:

- 1^ rata: [●] 2022;

- rate successive: 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno;

( “Date di Pagamento”), a partire dal 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2042, incluso, la (“Data di Scadenza”).

2. La data di inizio ammortamento coincide con la Data di erogazione del mutuo (“Data di Inizio Ammortamento”).

3. Le rate di ammortamento sono costanti comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, come da Piano di Ammortamento allegato in originale al presente Contratto (Allegato

“A”).

ARTICOLO 4 INTERESSI

1. A partire dalla Data di erogazione del mutuo e fino alla Data di Scadenza (inclusa) maturano interessi al tasso fisso nominale annuo, omnicomprensivo di tutte le spese di istruttoria, onorari, commissioni ed ogni altro tipo di remunerazione (incluse le eventuali spese o commissioni di incasso rata), pari a [●]% (il “Tasso di Interesse”), come da offerta della parte mutuante prot. [●]

dell’[●][●] 2022 riportata come Allegato “B” al presente Contratto.

2. Gli interessi vengono computati sulla base della convenzione di calcolo 30/360 considerando ciascun semestre di 180 giorni e con formula unadjusted, come da piano di ammortamento allegato in originale al presente Contratto (Allegato “A”).

ARTICOLO 5 PAGAMENTI

1. Tutti i pagamenti a carico di Cassa del Trentino S.p.A. derivanti dal presente Contratto dovranno essere effettuati in euro, alle Date di Pagamento previste, alla Banca.

2. Resta inteso che qualora una Data di Pagamento cadesse in un giorno in cui non sia funzionante il sistema TARGET 2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System (“Giorno TARGET”)), questa sarà posticipata al Giorno TARGET immediatamente successivo, senza maggiorazioni.

3. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali.

ARTICOLO 6 GARANZIA

1. Il pagamento delle rate di ammortamento del presente finanziamento – per capitale e interessi – è garantito da fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla Provincia contestualmente

1 Le date saranno adeguate in ragione della effettiva Data di erogazione del mutuo.

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al presente Contratto (la “Fideiussione”) per l’importo complessivo di Euro 20.900.000,00 (venti milioni novecentomila/00) (l’”Importo Massimo”) - di cui Euro 18.500.000,00 (Euro diciotto milioni e cinquecentomila/00) in linea capitale ed Euro 2.400.000,00 (due milioni quattrocento mila/00) per interessi (inclusi quelli eventuali di mora), spese ed oneri accessori.

ARTICOLO 7 INTERESSI MORATORI

1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a Cassa del Trentino S.p.A., matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 2% (due per cento). I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.

2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia imputabile a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi di mora matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti.

3. Per le somme dovute con scadenza in un giorno che non sia un Giorno TARGET, gli interessi di mora sono dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo Giorno TARGET successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

4. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza bisogno di intimazione.

5. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

ARTICOLO 8 ESTINZIONE ANTICIPATA

1. È facoltà della parte mutuataria effettuare il rimborso anticipato totale o parziale del mutuo, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, purché siano trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dall’inizio dell’ammortamento e previa comunicazione scritta [da trasmettersi tramite PEC] che deve pervenire alla Banca almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta dalla parte mutuataria per il rimborso anticipato, con specifica indicazione dell'importo che si intende rimborsare anticipatamente ("Somma da Rimborsare Anticipatamente"). In caso di rimborso anticipato parziale, sarà cura della Banca trasmettere alla parte mutuataria il Piano di Ammortamento post Rimborso Anticipato Parziale determinato come indicato al successivo comma 3, la cui efficacia rimane subordinata all'effettivo pagamento della Somma da Rimborsare Anticipatamente alla Data di Pagamento.

2. In entrambi i casi di rimborso anticipato volontario (totale o parziale), alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, la parte mutuataria dovrà corrispondere alla Banca: (i) la Somma da Rimborsare Anticipatamente; (ii) l’intera rata (comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi) in scadenza a tale data; e (iii) ogni altro importo dovuto a qualsiasi titolo alla Banca, ai

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sensi del Contratto, che risulti a tale data scaduto ed esigibile.

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato parziale di cui al presente Articolo, a decorrere dalla Data di Pagamento successiva a quella prescelta per il rimborso, la parte mutuataria dovrà rimborsare il debito residuo secondo quanto previsto dal Piano di Ammortamento post Rimborso Anticipato Parziale; quest'ultimo sarà determinato sottraendo al residuo debito (come risultante dal Piano di Ammortamento di cui all'art. 3 - Allegato A. alla Data di pagamento prescelta) la Somma da Rimborsare Anticipatamente; nella determinazione del Piano di Ammortamento post Rimborso Anticipato Parziale restano invariate durata del rimborso del mutuo e tasso di interesse definite nel presente Contratto.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 che precede, a fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato totale o parziale, la parte mutuataria dovrà corrispondere alla Banca un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra: (i) la somma dei valori attuali delle rate residue relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti, a seconda che il rimborso sia totale o parziale, rispettivamente, dal Piano di Ammortamento o dal Piano di Ammortamento post Rimborso anticipato, con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso anticipato; e (ii) la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue relative all'Erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza saranno calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell’Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

5. Qualora il pagamento della Somma da Rimborsare non venga effettuato alla Data di Pagamento prescelta dalla parte mutuataria, la richiesta di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il predetto termine saranno restituite dalla Banca alla parte mutuataria.

ARTICOLO 9 RISOLUZIONE

1. Le Parti convengono espressamente che Cassa del Trentino S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

a) negligenza o frode da parte della Banca; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo

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7 art. 11;

b) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) cessione del Contratto a terzi.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), dopo la diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di 7 giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire a mezzo PEC (solo in caso di mal funzionamento via fax), a sanare le medesime, CdT provvederà alla risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.

3. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Cassa del Trentino S.p.A., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

4. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali CdT dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo di ammortamento del mutuo.

5. Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente Contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) mancato o ritardato pagamento da parte di CdT di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;

b) mancata ricezione da parte della Banca della Fideiussione in originale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di stipula;

c) verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni che la Banca ragionevolmente ritenga idonei – fornendo adeguata documentazione a supporto - a i.) pregiudicare in maniera rilevante e stabilmente la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di Cassa del Trentino S.p.A. ovvero ii.) compromettere in misura rilevante la capacità di Cassa del Trentino S.p.A. di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

6. In conseguenza della risoluzione del Contratto, CdT dovrà, entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca: (i) l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato; (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione e (iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento.

ARTICOLO 10

CESSIONE DEL CONTRATTO 1. É vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.

2. É ammessa la cessione del credito, solo se relativa all’intero credito residuo, previo consenso scritto di CdT.

3. La Banca, peraltro, anche senza il preventivo consenso di CdT, avrà la facoltà di trasferire e/o costituire in garanzia liberamente i propri diritti e le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto

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nell'ambito di operazioni di finanziamento concluse dalla stessa con la Banca Centrale Europea e/o con la Banca d'Italia.

ARTICOLO 11 INDENNIZZO

1. La Banca si obbliga ad indennizzare CdT e/o ogni amministratore e dirigente della stessa per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovessero subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate dalla Banca nel presente Contratto;

(b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall’esecuzione del presente Contratto o (c) dell’inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte della Banca, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave di CdT.

2. Cassa del Trentino S.p.A. si obbliga ad indennizzare la Banca per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovesse subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate da CdT nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall’esecuzione del presente Contratto o (c) dell’inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte di CdT, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave della Banca.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO FISCALE

Per il presente C ontratto si opta per il regime fiscale sostitutivo di cui al D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, art. 15 e seguenti, il cui onere sarà sostenuto da Cassa del Trentino S.p.A..

ARTICOLO 13 TRACCIABILITA’

1. La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Banca comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti previsti nel presente Contratto sono i seguenti: [●] (il “Conto Corrente Dedicato”). Le generalità della persona delegata ad operare sul Conto Corrente Dedicato sono le seguenti: [●]. La Banca si impegna a comunicare a CdT ogni modifica relativa ai suddetti dati.

[in alternativa]

2. Tutti i pagamenti da effettuarsi in adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto saranno effettuati mediante addebito automatico nel conto corrente bancario intestato a CdT e detenuto presso la “Banca Mandataria”: a tal fine CdT rilascia apposito “Mandato di Addebito in Conto”, con indicazione del CIG, in base al quale la Banca è autorizzata a richiedere alla Banca Mandataria l’addebito nel citato conto corrente di tutti gli ordini di incasso inviati dalla Banca alla Banca Mandataria e contrassegnati con le coordinate della Banca indicate nel Mandato di Addebito in Conto.

3. La Banca, qualora si avvalga, ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto, di soggetti terzi, si impegna ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con tali soggetti terzi un’apposita clausola, a

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pena di nullità assoluta del contratto, con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4. La Banca si impegna altresì, qualora abbia notizia dell’inadempimento delle controparti terze di cui al comma 3 che precede agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136 e successive modifiche, a darne immediata comunicazione a CdT ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede CdT.

ARTICOLO 14 SPESE

Le spese di stipulazione del presente Contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per l’eventuale copia in forma esecutiva, sono a carico della Banca.

ARTICOLO 15 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Per Cassa del Trentino S.p.A.: cassadeltrentino@legalmail.it Per la Banca: [●]

ARTICOLO 16

DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

1. Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione.

2. Il presente Contratto è retto dalla legge italiana. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente Contratto, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Trento.

3. [se richiesto dalla Banca] Si allega al presente atto in originale (Allegato “D”) il “Documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali del presente mutuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

ARTICOLO 17

LEGGE APPLICABILE E REGISTRAZIONE

Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana e, agli effetti fiscali, sarà soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 e 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n.

131/1986, a carico della parte interessata.

ARTICOLO 18

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione al servizio di cui al presente Contratto, Titolare del trattamento è Cassa del Trentino S.p.A. e la Banca è tenuta al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n.

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2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, la Banca non è nominata Responsabile del trattamento dei dati.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, la Banca si impegna a segnalare tempestivamente a CdT ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione, ed in specifica connessione con esso, del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. La Banca inserisce negli eventuali contratti stipulati con ogni altro soggetto, che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del presente Contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Cassa del Trentino ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto, ed in specifica connessione con esso, nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell’espletamento del servizio oggetto del presente Contratto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice Etico e allegato Codice di comportamento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cassa del Trentino e visibile sul sito istituzionale di CdT, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI IN TEMA DI RISERVATEZZA

La Parti si danno reciprocamente atto della riservatezza di tutto il materiale, gli elementi e le informazioni ricevute in esecuzione del presente Contratto e convengono che non comunicheranno tali dati a terzi che non siano propri dipendenti o consulenti adottando procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni e tenendo conto della natura delle informazioni stesse; a questi ultimi si estende il citato obbligo di riservatezza su documenti / informazioni ricevute.

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

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11 [la Banca]

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Si approvano specificatamente le seguenti clausole: art. 2 (Erogazioni e condizioni sospensive), art. 6 (Garanzia), art. 8 (Estinzione anticipata), art. 9 (Risoluzione), art. 10 (Cessione del Contratto), art. 14 (Spese) e art. 16 (Foro competente).

CASSA DEL TRENTINO S.p.A.

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[la Banca]

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