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CONCLUSIONI

Le considerazioni svolte nel corso del lavoro hanno evidenziato come il principio della prevalenza sulla forma sia, nell’ordinamento giuridico-contabile italiano, un principio contingente, nel senso che opera parzialmente e in ambiti circoscritti.

La dottrina tende ad evidenziare come, a metà del primo decennio del XXI secolo, la riforma del diritto societario e l’adozione dei principi contabili internazionali abbiano dato l’impressione di un’accelerazione nel processo di adozione dell’approccio anglosassone. Si è parlato, infatti, del graduale passaggio da una situazione ibrida, caratterizzata dal primato della forma, a un nuovo scenario contabile, connotato dal primato della sostanza.

In realtà questa svolta non si è verificata. Il legislatore continua a guardare con una certa diffidenza il principio della prevalenza, come si è cercato di dimostrare soprattutto nella sezione dedicata al leasing. Per quanto concerne la contabilizzazione del leasing finanziario, il metodo rispondente alla natura del contratto dovrebbe essere in teoria (e secondo la practice internazionale) il metodo finanziario (che considera il leasing un finanziamento e non un noleggio, come invece l’operational lease, orientato al godimento più che alla traslazione). Il bene, quindi, dovrebbe essere iscritto nel bilancio del locatario già nel corso della locazione, in conformità al principio della prevalenza della sostanza economica (effettiva disponibilità economica del bene) sulla forma giuridica dell’operazione (assimilabile, solo in apparenza, a una “locazione”). Al contrario la pratica tradizionale e il diritto interno non hanno voluto, per diverse ragioni anche ambientali che si è cercato di evidenziare nel corso del lavoro, fare proprio questo approccio.

Nello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, presentato nel 2011, si sottolinea in

particolare che «il principio della prevalenza della sostanza sulla forma fa

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sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale»

Tra i principi generali del bilancio degli enti locali viene citato, come diciottesimo (e ultimo) principio quello della prevalenza. Si afferma che se l’informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l’esercizio, è necessario che «essi

siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale». La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni di

gestioni rappresenta, infatti, «l’elemento prevalente per la contabilizzazione,

valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti nei documenti del sistema di bilancio».

E’ evidente come, ancora una volta, il legislatore mostra segnali di apertura verso il principio della prevalenza. In Realtà, come evidenzia la dottrina, non sono stati eliminati i numerosi ostacoli di natura fiscale che impediscono la diffusione del metodo finanziario. La situazione generale, in sostanza, non sembra prospettare la possibilità che, almeno a breve, vengano introdotte disposizioni dirette a rendere effettivo e ampiamente utilizzato il principio della prevalenza.

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