● Gettito totale
o T = t1a + t2(a+b) - t1a + t3(a+b+c) - t2(a+b) o T = t3(a+b+c)
● Prezzo finale = (a+b+c)(1+t3)
● Solo t3concorre alla determinazione del prezzo finale e del gettito totale (effetto rimborso delle imposte pagate negli stadi precedenti)
Valore del
bene IVA su vendite
(a debito) IVA su acquisti (a credito)
IVA DA
VERSARE Prezzo del bene = valore + IVA su vendite
Produzione a
Ingrosso a+b
Dettaglio a+b+c
t1a 0 t1a – 0 a(1+t1)
t2(a+b) t1a t2(a+b) - t1a (a+b)(1+t2) t3(a+b+c) t2(a+b) t3(a+b+c) -
t2(a+b) (a+b+c)(1+t3)
PREZZO DI VENDITA = VAL.FINALE + IVA sul valore finale
PREZZO DI VENDITA = VAL.INIZIALE + VAL. AGG. + IVA sul valore finale PREZZO DI VENDITA = PREZZO ACQUISTO + VAL.AGGIUNTO + IVA da versare
● Il metodo «imposta da imposta»
o Semplicità di calcolo e trasparenza
o «contrasto di interessi» dal meccanismo della detrazione: interesse per
l’acquirente alla corretta certificazione dell’Iva versata dal venditore per poterla poi vantare come Iva a credito
▪ Vale per tutti gli stadi della filiera?
▪ il problema del consumatore finale
o È quello adottato in Italia e in tutta l’Unione Europea
● Ipotizziamo una filiera con 4 fasi di produzione, calcolare il gettito IVA
○ Imposta del 15% sul valore aggiunto in ogni fase, da calcolare con «imposta da imposta»
● A volte le scelte di integrazione verticale degli stadi produttivi sono legati a convenienze fiscali
● Un’imposta «neutra» non incentiva modifiche «strategiche» alla struttura industriale
● Supponiamo che gli stadi III e IV si integrino, che succede?
Esercizio
Valore del
bene IVA su vendite
(a debito) (15% valore)
IVA su acquisti (a credito)
IVA DA
VERSARE Prezzo del bene = valore + IVA su vendite
Produzione1 100 0
Produzione2 120
Ingrosso 180
Dettaglio 200 GETTITO
15 15 115
138 18
27 30
15 3
18 27
9 3 30
207 230
● Verifichiamo la neutralità dell’imposta alle scelte di integrazione: se il terzo e il quarto stadio della filiera si integrano, che succede?
Valore del
bene IVA su
vendite (a debito) (15% valore)
IVA su acquisti (a credito)
IVA DA
VERSARE Prezzo del bene = valore + IVA su vendite
Produzione1 100 15 0 15 115
Produzione2 120 18 15 3 138
Ingrosso &
Dettaglio 200 30 18 12 230
GETTITO 30
● L’Iva è un’imposta di derivazione comunitaria (CEE)
○ principale tassa sui consumi in vista di un mercato unico europeo con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno.
● Art. 1 della Direttiva n 2006/112/CE, descrive il sistema comune dell’Iva:
○ applicare ai beni e ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi scambiati
○ fino allo stadio del commercio al minuto incluso
○ che sia indipendente dal numero delle operazioni intervenute nella filiera produttiva e distributiva antecedente alla fase d’immissione.
○ In ciascuno stadio l’Iva, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o al servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare
dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.
● È la definizione di un’imposta plurifase sul valore aggiunto applicata con il metodo imposta da imposta .
Definizione comunitaria dell’IVA
● Con il metodo imposta da imposta, all’ «IVA sulle vendite» va detratta l’
«IVA pagata sugli acquisti».
● A seconda di come vengono trattati gli acquisti dei beni di investimento (es. macchinari), la base imponibile dell’IVA cambia.
○ Base imponibile Reddito lordo: se non è ammessa in detrazione l'IVA pagata sui beni di investimento
○ Base imponibile Reddito netto: se è ammessa in detrazione l'IVA pagata sui beni di investimento solo in proporzione alla quota ammortizzata
○ Base imponibile Consumo: se è ammessa in detrazione l'IVA pagata sui beni di investimento (ammortizzati o meno)
● La base imponibile «consumo» è la modalità vigente in Italia
La base imponibile
● Finanziario: colpisce solo le operazioni che danno luogo a transazioni monetarie (vendite e acquisti)
○ Richiede il metodo imposta da imposta (Iva)
● Reale: si tiene conto della formazione del VA nel corso del processo produttivo e distributivo, prescindendo dagli effettivi movimenti monetari
○ Richiede l’adozione del metodo base da base (Irap)
● La differenza concerne il trattamento delle scorte e dei prodotti in
corso di lavorazione: la variazione positiva delle scorte entra nella base imponibile di tipo reale, ma non nella base imponibile di tipo finanziario
Riferimento dell’imposta
● Ai fini IVA, le operazioni di scambio di beni e servizi possono essere:
● operazioni imponibili: assoggettate a imposta sul loro intero valore secondo l'aliquota specificamente prevista per legge.
○ il prezzo è proporzionale all'aliquota applicata nello stadio finale.
● operazioni non imponibili: l’imposta è applicata con aliquota zero, le imposte afferenti ai precedenti stadi sono rimborsate.
○ Es.: esportazioni (vengono tassate all'aliquota del paese in cui sono vendute).
○ prezzo = valore del bene (come al solito: p=val.finale + iva, che è 0)
● operazioni esenti : non si applica alcuna imposta sul valore aggiunto creato. ATTENZIONE: Diversa formazione del prezzo!
○ prezzo = val.finale + IVA pagata su acquisti
○ Equivalentemente: prezzo = prezzo di acquisto + val. agg.
○ Il prezzo finale incorpora l’IVA generata nello stadio precedente
○ Es.: prestazioni di servizi creditizi, assicurativi e finanziari, di trasporto urbano, sanitari, previdenziali e di istruzione.
La classificazione delle operazioni
● L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e servizi
● Obbligo di rivalsa
○ il venditore di beni o prestatore di servizi deve aggiungere al prezzo di vendita l'imposta che viene quindi traslata in avanti o sull'acquirente imprenditore/professionista o sul consumatore finale, che è il soggetto formalmente colpito.
● Metodo: Imposta da Imposta
● Base Imponibile: di tipo consumo
● Riferimento: finanziario
● Aliquote:
○ Normale: 22%
○ Ridotte: 4%, 10% (beni di prima necessità/socialmente meritori)
■ 5% per beni ANTI-COVID (es. saturimetri)
L’IVA italiana
● Classificazione delle operazioni:
o Operazioni imponibili:
▪ cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni;
▪ importazioni da paesi extra UE da chiunque effettuate (imprese e consumatori finali);
▪ acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio di imprese, oltre che agli acquisti di mezzi di trasporto a titolo oneroso e agli acquisti per corrispondenza effettuati da consumatori finali.
o Operazioni non imponibili : esportazioni extra UE o Operazioni esenti :
▪ servizi creditizi, assicurativi e finanziari, trasporti urbani, servizi sanitari, istruzione
●
L'impresa di Alessandra produce un bene intermedio del valore di 1000, utilizzando il solo fattore lavoro (valore aggiunto 1000)
●
L'impresa di Bianca, utilizzando il bene acquistato da Alessandra e il fattore lavoro, produce un bene finale del valore di 2000 (valore aggiunto 1000)
●
Imposta plurifase sul valore aggiunto: 10% sui beni intermedi, 20% sui beni finali.
●
IVA imposta da imposta. Calcolare IVA da versare, prezzi di vendita, e gettito
Esercizio 2
• A versa: 0.1(1000-0)=100
• B non applica l’IVA
• Gettito T=100
• p
A= 1100
p
B= 1100 + 1000 =2100 pr.acq+val.agg.
Vendita finale «esente IVA» Vendita finale «non imponibile IVA»
•
A versa: 0.1(1000-0)=100
•
B versa: 0*2000 – 0.1*1000 = -100
•
Gettito T=0
•
p
A= 1100
•
p
B= 2000 + 0
val.fin + IVA su vendite
•
p
B= 1100 + 1000 -100 =2000
pr.acq+val.agg.+iva da versare
● Tipica frode:
○ L’impresa di Alessandra, grossista, emette fattura con IVA a Bianca, che ha un negozio al dettaglio (vendita di beni da A a B)
○ Alessandra incassa l'IVA da Bianca, è debitore di imposta. Deve pagarla allo Stato, portando in detrazione l’eventuale IVA su acquisti.
○ Alessandra si volatilizza e non versa l‘IVA
○ Bianca, in buona o mala-fede, vende il bene e chiede il rimborso dell'IVA a credito
● Lo Stato
○ non ha incassato l’IVA sul valore aggiunto di Alessandra
○ rimborsa a Bianca l’IVA mai pagata da Alessandra
● Possibile soluzione: lo Stato sceglie Bianca come debitore dell'imposta perché la ritiene più affidabile (il commerciante al dettaglio è rintracciabile ed ha un mercato reale).
● Meccanismo del Reverse Charge o Split payment: gli obblighi di Alessandra vengono 'spostati' in capo a Bianca, che diverrà, dopo la vendita dei
prodotti acquistati, il debitore dell’lVA.
Frodi IVA e reverse charge 2015
● Pubblica amministrazione acquista un servizio di valore 2000 da un’azienda (esempio:
servizi pulizie Lindo), che a sua volta acquista le materie prime da un fornitore (Unilever) a valore 1000.
● Se c’è split-payment per la vendita da Lindo a PA, con IVA 20%:
○ il fornitore Unilever vende un bene che vale 1000 a Lindo aggiungendo l’Iva (quindi a 1200 euro).
○ Lindo compra quindi a 1200 (IVA a credito =200) e lo utilizza per offrire servizi alla PA.
○ Il valore aggiunto di Lindo è 1000, il servizio finale vale 2000 e viene venduto a 2000, senza caricare IVA.
○ La sua IVA da versare è 0-200 = -200 . Lindo è in credito IVA verso lo Stato.
○ La PA compra a 2000, versa 2000 a Lindo e 400 (IVA) direttamente allo Stato.
● Senza split-payment
○ Lindo venderebbe a 2000+IVA = 2400 e verserebbe allo stato IVA pari a:
IVA da versare = 200 = 400 (a debito) – 200 (a credito)
● Lindo nel breve periodo perde liquidità (pari a 400) e aspetta (!) il rimborso dell’IVA acquisti da parte dell’Erario.
● Gli agenti economici soggetti a split-payment hanno protestato
○ http://www.linkiesta.it/reverse-charge-inversione-iva-conseguenze-su-supermercati;
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-01-25/split-payment-costruttori-fanno-ricorso- commissione-ue-132904.shtml?uuid=AEjjHsoD
Esempio con la pubblica amministrazione
●
Il reverse charge o split-payment:
o il debitore di imposta è l’acquirente o il committente o il cedente emette la fattura senza addebitare l’imposta.
o il cedente/prestatore diviene cronicamente creditore di Iva nei confronti dell’erario.
●
In Italia la reverse charge (DPR n. 633/72)
o vale nel commercio con l’estero
o Nel 2012 e nel 2015 è stata estesa ad altri settori:
o Some measures have been enacted with Legge di stabilità 2015 to improve VAT collection:
reverse charge in four sectors provided for in EU legislation (construction, cleaning, green certificates, and gas), as well as to the purchases made by the public administration (the so- called split payment)
●
Solo per vendite a soggetti passivi di imposta o Pubblica Amministrazione (NON per vendite ai consumatori finali).
o Per la grande distribuzione organizzata, a differenza degli altri ambiti, l’applicazione del reverse charge è stata BOCCIATA dall’UE nel maggio 2015
●
Problemi con il reverse charge o lo split-payment
o tempi lunghi di pagamento dei crediti IVA da parte dello Stato
▪ Lievi miglioramenti. Rimborsi IVA «prioritari» entro 3 mesi (DM 29/04/2016) anche per operazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici.
o Incassare l’IVA vendite era una fonte di liquidità di breve periodo che ora verrà a mancare
● Commercio con paesi extra UE
○ principio di destinazione – l’imposizione avviene al passaggio della frontiera (dogana)
● Commercio con paesi UE fino al 1993:
○ Fino al 1993 come per i paesi extra UE
● Dopo il 1993 (mercato unico: abolizione controlli doganali)
○ Definito un Regime definitivo di tassazione (non ancora applicato)
○ In pratica esiste un Regime transitorio di tassazione tuttora vigente (prorogato ripetutamente)
IVA in Europa
● Principio di origine: regime «definitivo» di tassazione all'interno della UE (mai entrato in vigore)
o imposta afferisce al Paese produttore.
o Il Paese consumatore può tassare con l’aliquota nazionale solo il VA realizzato all’interno del Paese.
o Problemi:
▪ distorsioni da differenziazione di aliquota
▪ attribuzione del gettito al paese produttore VS natura iva (imposta sul consumo) o Soluzioni:
▪ armonizzazione delle aliquote fiscali per evitare distorsioni nei flussi commerciali
▪ stanza di compensazione per assegnare tutto il gettito al paese in cui il bene è consumato o organi europei in materia tributaria vs autonomie nazionali → il sistema non è mai
entrato in vigore
● Regime transitorio di tassazione all'interno della UE
o Acquisti effettuati da soggetti IVA (imprese): principio di destinazione con reverse charge (=operazioni non imponibili)
▪ L’esportatore vende senza caricare IVA (reverse charge)
▪ l’impresa acquirente (importatore) non paga l’IVA al momento dell’acquisto
▪ L’importatore applica la reverse charge (inversione contabile): ZERO IVA SU ACQUISTI (si registra contemporaneamente l’IVA tra gli acquisti e le vendite in modo da neutralizzare il versamento)
▪ quando i beni saranno venduti sul mercato sarà applicata l’IVA nazionale vigente (graverà sul valore pieno perché iva a credito = 0)
▪ le dogane vengono sostituite dallo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei due paesi sull’identità di cedente/acquirente
o soggetti non passivi d'imposta ovvero i consumatori: principio di origine
▪ Eccezione: acquisto di mezzi di trasporto e vendite per corrispondenza per cui vale il principio di destinazione (senza dogane). Ratio: tutelare autonomia impositiva
minimizzando acquisti transfrontalieri
Esempio: regime transitorio
• 2 paesi: A, B con t
A=10% e t
B=20%
• l'impresa α produce in A un bene del valore di 200
• l'impresa β acquista da α e produce in B un valore aggiunto di 100.
Valore finale = 300
Paese A: Impresa α
IVA a credito = 0; IVA a debito = 0; IVA da versare = TA = 0; p
I= 200 Paese B: impresa β allo scambio acquista senza IVA: IVA a credito = 0 Quando l’impresa β vende il bene finale (€300):
IVA a debito = 60; → IVA da versare= 60;
p = 360; T = 60 (bene finale)
Frodare l’IVA in scambi intra-UE
ITALIA 1 non versa l’IVA su vendite = 18
ITALIA 2 vende a valore 95 → prezzo di vendita = 95*1,2 = 114. IVA da versare = 19-18 = 1 cioè chiede
● ITALIA1 acquista beni da un fornitore comunitario DE. Nella fattura di acquisto non è esposta l’IVA (regime transitorio, reverse charge). ITALIA1 quindi non ha IVA a credito.
● ITALIA1 vende sul territorio nazionale ad un valore inferiore a quello di acquisto (90<100), e fattura a ITALIA2 applicando l’IVA (20%).
o Pur vendendo in perdita da un punto di vista economico, ITALIA1 incassa 108, cioè più dell’esborso effettuato in sede di acquisto (100)
o ITALIA1 NON effettua alcun versamento dell’IVA dovuta (18) e realizza un “guadagno” pari alla differenza tra il prezzo di vendita comprensivo di IVA (108) e il prezzo di acquisto (100)
● ITALIA2 rivende il bene a valore 95 (COMUNQUE MENO DEL VALORE INIZIALE 100).
o Prezzo di vendita = 95*1,2 = 114
o Paga IVA = IVA su vendite = 95*0,2 – 90*0,2 , cioè porta in detrazione l’IVA che ITALIA1 non ha mai versato allo Stato.
o ITALIA2 consegue un notevole vantaggio concorrenziale, potendo immettere sul mercato la merce ad un prezzo (114) considerevolmente inferiore a quello normalmente praticato dagli altri operatori (100*1,2=120)
● Lo Stato italiano:
○ Non incassa l’IVA da ITALIA1 (pari a 18 se il prezzo di vendita è 90)
○ Paga un rimborso IVA di 18 a ITALIA2
● ITALIA1 è tipicamente un interposto, un prestanome:
○ ha generalmente natura giuridica di società di capitali (società a responsabilità limitata) con capitale minimo
○ è spesso amministrato da persone nullatenenti
○ opera in maniera esclusiva o prevalente con operatori comunitari
○ effettua acquisti intracomunitari di importi notevoli concentrati in un arco temporale ristretto (generalmente 18-24 mesi)
○ i redditi dichiarati dai soci in annualità precedenti fanno ipotizzare una capacità finanziaria non idonea a poter effettuare investimenti consistenti
○ non è dotato né di locali idonei all’esposizione od al commercio dei beni né di collaboratori, necessari all’interno di una struttura commerciale.
● Soluzione: applicare il reverse charge per gli scambi tra ITALIA1 e ITALIA2
Ludovico Carrino
Senior Lecturer (Assistant professor), University of Trieste
Visiting Professor, Department of Global Health & Social Medicine, King’s College London External consultant, WHO Centre for Health Development
https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ludovico.carrino.html ludovico.carrino@units.it