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PREZZO DI VENDITA = VAL.FINALE + IVA sul valore finale PREZZO DI VENDITA = VAL.INIZIALE + VAL. AGG. + IVA sul valore finale

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(1)

● Gettito totale

o T = t1a + t2(a+b) - t1a + t3(a+b+c) - t2(a+b) o T = t3(a+b+c)

● Prezzo finale = (a+b+c)(1+t3)

● Solo t3concorre alla determinazione del prezzo finale e del gettito totale (effetto rimborso delle imposte pagate negli stadi precedenti)

Valore del

bene IVA su vendite

(a debito) IVA su acquisti (a credito)

IVA DA

VERSARE Prezzo del bene = valore + IVA su vendite

Produzione a

Ingrosso a+b

Dettaglio a+b+c

t1a 0 t1a – 0 a(1+t1)

t2(a+b) t1a t2(a+b) - t1a (a+b)(1+t2) t3(a+b+c) t2(a+b) t3(a+b+c) -

t2(a+b) (a+b+c)(1+t3)

PREZZO DI VENDITA = VAL.FINALE + IVA sul valore finale

PREZZO DI VENDITA = VAL.INIZIALE + VAL. AGG. + IVA sul valore finale PREZZO DI VENDITA = PREZZO ACQUISTO + VAL.AGGIUNTO + IVA da versare

(2)

● Il metodo «imposta da imposta»

o Semplicità di calcolo e trasparenza

o «contrasto di interessi» dal meccanismo della detrazione: interesse per

l’acquirente alla corretta certificazione dell’Iva versata dal venditore per poterla poi vantare come Iva a credito

Vale per tutti gli stadi della filiera?

il problema del consumatore finale

o È quello adottato in Italia e in tutta l’Unione Europea

(3)

● Ipotizziamo una filiera con 4 fasi di produzione, calcolare il gettito IVA

Imposta del 15% sul valore aggiunto in ogni fase, da calcolare con «imposta da imposta»

● A volte le scelte di integrazione verticale degli stadi produttivi sono legati a convenienze fiscali

● Un’imposta «neutra» non incentiva modifiche «strategiche» alla struttura industriale

● Supponiamo che gli stadi III e IV si integrino, che succede?

Esercizio

Valore del

bene IVA su vendite

(a debito) (15% valore)

IVA su acquisti (a credito)

IVA DA

VERSARE Prezzo del bene = valore + IVA su vendite

Produzione1 100 0

Produzione2 120

Ingrosso 180

Dettaglio 200 GETTITO

15 15 115

138 18

27 30

15 3

18 27

9 3 30

207 230

(4)

● Verifichiamo la neutralità dell’imposta alle scelte di integrazione: se il terzo e il quarto stadio della filiera si integrano, che succede?

Valore del

bene IVA su

vendite (a debito) (15% valore)

IVA su acquisti (a credito)

IVA DA

VERSARE Prezzo del bene = valore + IVA su vendite

Produzione1 100 15 0 15 115

Produzione2 120 18 15 3 138

Ingrosso &

Dettaglio 200 30 18 12 230

GETTITO 30

(5)

● L’Iva è un’imposta di derivazione comunitaria (CEE)

principale tassa sui consumi in vista di un mercato unico europeo con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno.

● Art. 1 della Direttiva n 2006/112/CE, descrive il sistema comune dell’Iva:

applicare ai beni e ai servizi un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi scambiati

fino allo stadio del commercio al minuto incluso

che sia indipendente dal numero delle operazioni intervenute nella filiera produttiva e distributiva antecedente alla fase d’immissione.

In ciascuno stadio l’Iva, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile al bene o al servizio in questione, è esigibile previa detrazione dell’ammontare

dell’imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

● È la definizione di un’imposta plurifase sul valore aggiunto applicata con il metodo imposta da imposta .

Definizione comunitaria dell’IVA

(6)

● Con il metodo imposta da imposta, all’ «IVA sulle vendite» va detratta l’

«IVA pagata sugli acquisti».

● A seconda di come vengono trattati gli acquisti dei beni di investimento (es. macchinari), la base imponibile dell’IVA cambia.

Base imponibile Reddito lordo: se non è ammessa in detrazione l'IVA pagata sui beni di investimento

Base imponibile Reddito netto: se è ammessa in detrazione l'IVA pagata sui beni di investimento solo in proporzione alla quota ammortizzata

Base imponibile Consumo: se è ammessa in detrazione l'IVA pagata sui beni di investimento (ammortizzati o meno)

● La base imponibile «consumo» è la modalità vigente in Italia

La base imponibile

(7)

● Finanziario: colpisce solo le operazioni che danno luogo a transazioni monetarie (vendite e acquisti)

Richiede il metodo imposta da imposta (Iva)

● Reale: si tiene conto della formazione del VA nel corso del processo produttivo e distributivo, prescindendo dagli effettivi movimenti monetari

Richiede l’adozione del metodo base da base (Irap)

● La differenza concerne il trattamento delle scorte e dei prodotti in

corso di lavorazione: la variazione positiva delle scorte entra nella base imponibile di tipo reale, ma non nella base imponibile di tipo finanziario

Riferimento dell’imposta

(8)

● Ai fini IVA, le operazioni di scambio di beni e servizi possono essere:

● operazioni imponibili: assoggettate a imposta sul loro intero valore secondo l'aliquota specificamente prevista per legge.

il prezzo è proporzionale all'aliquota applicata nello stadio finale.

● operazioni non imponibili: l’imposta è applicata con aliquota zero, le imposte afferenti ai precedenti stadi sono rimborsate.

Es.: esportazioni (vengono tassate all'aliquota del paese in cui sono vendute).

prezzo = valore del bene (come al solito: p=val.finale + iva, che è 0)

● operazioni esenti : non si applica alcuna imposta sul valore aggiunto creato. ATTENZIONE: Diversa formazione del prezzo!

prezzo = val.finale + IVA pagata su acquisti

Equivalentemente: prezzo = prezzo di acquisto + val. agg.

Il prezzo finale incorpora l’IVA generata nello stadio precedente

Es.: prestazioni di servizi creditizi, assicurativi e finanziari, di trasporto urbano, sanitari, previdenziali e di istruzione.

La classificazione delle operazioni

(9)

● L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e servizi

● Obbligo di rivalsa

il venditore di beni o prestatore di servizi deve aggiungere al prezzo di vendita l'imposta che viene quindi traslata in avanti o sull'acquirente imprenditore/professionista o sul consumatore finale, che è il soggetto formalmente colpito.

● Metodo: Imposta da Imposta

● Base Imponibile: di tipo consumo

● Riferimento: finanziario

● Aliquote:

Normale: 22%

Ridotte: 4%, 10% (beni di prima necessità/socialmente meritori)

5% per beni ANTI-COVID (es. saturimetri)

L’IVA italiana

(10)

● Classificazione delle operazioni:

o Operazioni imponibili:

cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni;

importazioni da paesi extra UE da chiunque effettuate (imprese e consumatori finali);

acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio di imprese, oltre che agli acquisti di mezzi di trasporto a titolo oneroso e agli acquisti per corrispondenza effettuati da consumatori finali.

o Operazioni non imponibili : esportazioni extra UE o Operazioni esenti :

servizi creditizi, assicurativi e finanziari, trasporti urbani, servizi sanitari, istruzione

(11)

L'impresa di Alessandra produce un bene intermedio del valore di 1000, utilizzando il solo fattore lavoro (valore aggiunto 1000)

L'impresa di Bianca, utilizzando il bene acquistato da Alessandra e il fattore lavoro, produce un bene finale del valore di 2000 (valore aggiunto 1000)

Imposta plurifase sul valore aggiunto: 10% sui beni intermedi, 20% sui beni finali.

IVA imposta da imposta. Calcolare IVA da versare, prezzi di vendita, e gettito

Esercizio 2

• A versa: 0.1(1000-0)=100

• B non applica l’IVA

• Gettito T=100

• p

A

= 1100

p

B

= 1100 + 1000 =2100 pr.acq+val.agg.

Vendita finale «esente IVA» Vendita finale «non imponibile IVA»

A versa: 0.1(1000-0)=100

B versa: 0*2000 – 0.1*1000 = -100

Gettito T=0

p

A

= 1100

p

B

= 2000 + 0

val.fin + IVA su vendite

p

B

= 1100 + 1000 -100 =2000

pr.acq+val.agg.+iva da versare

(12)

● Tipica frode:

L’impresa di Alessandra, grossista, emette fattura con IVA a Bianca, che ha un negozio al dettaglio (vendita di beni da A a B)

Alessandra incassa l'IVA da Bianca, è debitore di imposta. Deve pagarla allo Stato, portando in detrazione l’eventuale IVA su acquisti.

Alessandra si volatilizza e non versa l‘IVA

Bianca, in buona o mala-fede, vende il bene e chiede il rimborso dell'IVA a credito

● Lo Stato

non ha incassato l’IVA sul valore aggiunto di Alessandra

rimborsa a Bianca l’IVA mai pagata da Alessandra

● Possibile soluzione: lo Stato sceglie Bianca come debitore dell'imposta perché la ritiene più affidabile (il commerciante al dettaglio è rintracciabile ed ha un mercato reale).

● Meccanismo del Reverse Charge o Split payment: gli obblighi di Alessandra vengono 'spostati' in capo a Bianca, che diverrà, dopo la vendita dei

prodotti acquistati, il debitore dell’lVA.

Frodi IVA e reverse charge 2015

(13)

● Pubblica amministrazione acquista un servizio di valore 2000 da un’azienda (esempio:

servizi pulizie Lindo), che a sua volta acquista le materie prime da un fornitore (Unilever) a valore 1000.

● Se c’è split-payment per la vendita da Lindo a PA, con IVA 20%:

il fornitore Unilever vende un bene che vale 1000 a Lindo aggiungendo l’Iva (quindi a 1200 euro).

Lindo compra quindi a 1200 (IVA a credito =200) e lo utilizza per offrire servizi alla PA.

Il valore aggiunto di Lindo è 1000, il servizio finale vale 2000 e viene venduto a 2000, senza caricare IVA.

La sua IVA da versare è 0-200 = -200 . Lindo è in credito IVA verso lo Stato.

La PA compra a 2000, versa 2000 a Lindo e 400 (IVA) direttamente allo Stato.

● Senza split-payment

Lindo venderebbe a 2000+IVA = 2400 e verserebbe allo stato IVA pari a:

IVA da versare = 200 = 400 (a debito) – 200 (a credito)

● Lindo nel breve periodo perde liquidità (pari a 400) e aspetta (!) il rimborso dell’IVA acquisti da parte dell’Erario.

● Gli agenti economici soggetti a split-payment hanno protestato

http://www.linkiesta.it/reverse-charge-inversione-iva-conseguenze-su-supermercati;

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-01-25/split-payment-costruttori-fanno-ricorso- commissione-ue-132904.shtml?uuid=AEjjHsoD

Esempio con la pubblica amministrazione

(14)

Il reverse charge o split-payment:

o il debitore di imposta è l’acquirente o il committente o il cedente emette la fattura senza addebitare l’imposta.

o il cedente/prestatore diviene cronicamente creditore di Iva nei confronti dell’erario.

In Italia la reverse charge (DPR n. 633/72)

o vale nel commercio con l’estero

o Nel 2012 e nel 2015 è stata estesa ad altri settori:

o Some measures have been enacted with Legge di stabilità 2015 to improve VAT collection:

reverse charge in four sectors provided for in EU legislation (construction, cleaning, green certificates, and gas), as well as to the purchases made by the public administration (the so- called split payment)

Solo per vendite a soggetti passivi di imposta o Pubblica Amministrazione (NON per vendite ai consumatori finali).

o Per la grande distribuzione organizzata, a differenza degli altri ambiti, l’applicazione del reverse charge è stata BOCCIATA dall’UE nel maggio 2015

Problemi con il reverse charge o lo split-payment

o tempi lunghi di pagamento dei crediti IVA da parte dello Stato

Lievi miglioramenti. Rimborsi IVA «prioritari» entro 3 mesi (DM 29/04/2016) anche per operazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici.

o Incassare l’IVA vendite era una fonte di liquidità di breve periodo che ora verrà a mancare

(15)

● Commercio con paesi extra UE

principio di destinazione – l’imposizione avviene al passaggio della frontiera (dogana)

● Commercio con paesi UE fino al 1993:

Fino al 1993 come per i paesi extra UE

● Dopo il 1993 (mercato unico: abolizione controlli doganali)

Definito un Regime definitivo di tassazione (non ancora applicato)

In pratica esiste un Regime transitorio di tassazione tuttora vigente (prorogato ripetutamente)

IVA in Europa

(16)
(17)

● Principio di origine: regime «definitivo» di tassazione all'interno della UE (mai entrato in vigore)

o imposta afferisce al Paese produttore.

o Il Paese consumatore può tassare con l’aliquota nazionale solo il VA realizzato all’interno del Paese.

o Problemi:

distorsioni da differenziazione di aliquota

attribuzione del gettito al paese produttore VS natura iva (imposta sul consumo) o Soluzioni:

armonizzazione delle aliquote fiscali per evitare distorsioni nei flussi commerciali

stanza di compensazione per assegnare tutto il gettito al paese in cui il bene è consumato o organi europei in materia tributaria vs autonomie nazionali → il sistema non è mai

entrato in vigore

(18)

● Regime transitorio di tassazione all'interno della UE

o Acquisti effettuati da soggetti IVA (imprese): principio di destinazione con reverse charge (=operazioni non imponibili)

L’esportatore vende senza caricare IVA (reverse charge)

l’impresa acquirente (importatore) non paga l’IVA al momento dell’acquisto

L’importatore applica la reverse charge (inversione contabile): ZERO IVA SU ACQUISTI (si registra contemporaneamente l’IVA tra gli acquisti e le vendite in modo da neutralizzare il versamento)

quando i beni saranno venduti sul mercato sarà applicata l’IVA nazionale vigente (graverà sul valore pieno perché iva a credito = 0)

le dogane vengono sostituite dallo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei due paesi sull’identità di cedente/acquirente

o soggetti non passivi d'imposta ovvero i consumatori: principio di origine

Eccezione: acquisto di mezzi di trasporto e vendite per corrispondenza per cui vale il principio di destinazione (senza dogane). Ratio: tutelare autonomia impositiva

minimizzando acquisti transfrontalieri

(19)

Esempio: regime transitorio

• 2 paesi: A, B con t

A

=10% e t

B

=20%

• l'impresa α produce in A un bene del valore di 200

• l'impresa β acquista da α e produce in B un valore aggiunto di 100.

Valore finale = 300

Paese A: Impresa α

IVA a credito = 0; IVA a debito = 0; IVA da versare = TA = 0; p

I

= 200 Paese B: impresa β allo scambio acquista senza IVA: IVA a credito = 0 Quando l’impresa β vende il bene finale (€300):

IVA a debito = 60; → IVA da versare= 60;

p = 360; T = 60 (bene finale)

(20)

Frodare l’IVA in scambi intra-UE

ITALIA 1 non versa l’IVA su vendite = 18

ITALIA 2 vende a valore 95 → prezzo di vendita = 95*1,2 = 114. IVA da versare = 19-18 = 1 cioè chiede

(21)

● ITALIA1 acquista beni da un fornitore comunitario DE. Nella fattura di acquisto non è esposta l’IVA (regime transitorio, reverse charge). ITALIA1 quindi non ha IVA a credito.

● ITALIA1 vende sul territorio nazionale ad un valore inferiore a quello di acquisto (90<100), e fattura a ITALIA2 applicando l’IVA (20%).

o Pur vendendo in perdita da un punto di vista economico, ITALIA1 incassa 108, cioè più dell’esborso effettuato in sede di acquisto (100)

o ITALIA1 NON effettua alcun versamento dell’IVA dovuta (18) e realizza un “guadagno” pari alla differenza tra il prezzo di vendita comprensivo di IVA (108) e il prezzo di acquisto (100)

● ITALIA2 rivende il bene a valore 95 (COMUNQUE MENO DEL VALORE INIZIALE 100).

o Prezzo di vendita = 95*1,2 = 114

o Paga IVA = IVA su vendite = 95*0,2 – 90*0,2 , cioè porta in detrazione l’IVA che ITALIA1 non ha mai versato allo Stato.

o ITALIA2 consegue un notevole vantaggio concorrenziale, potendo immettere sul mercato la merce ad un prezzo (114) considerevolmente inferiore a quello normalmente praticato dagli altri operatori (100*1,2=120)

(22)

● Lo Stato italiano:

Non incassa l’IVA da ITALIA1 (pari a 18 se il prezzo di vendita è 90)

Paga un rimborso IVA di 18 a ITALIA2

● ITALIA1 è tipicamente un interposto, un prestanome:

ha generalmente natura giuridica di società di capitali (società a responsabilità limitata) con capitale minimo

è spesso amministrato da persone nullatenenti

opera in maniera esclusiva o prevalente con operatori comunitari

effettua acquisti intracomunitari di importi notevoli concentrati in un arco temporale ristretto (generalmente 18-24 mesi)

i redditi dichiarati dai soci in annualità precedenti fanno ipotizzare una capacità finanziaria non idonea a poter effettuare investimenti consistenti

non è dotato né di locali idonei all’esposizione od al commercio dei beni né di collaboratori, necessari all’interno di una struttura commerciale.

● Soluzione: applicare il reverse charge per gli scambi tra ITALIA1 e ITALIA2

(23)

Ludovico Carrino

Senior Lecturer (Assistant professor), University of Trieste

Visiting Professor, Department of Global Health & Social Medicine, King’s College London External consultant, WHO Centre for Health Development

https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ludovico.carrino.html ludovico.carrino@units.it

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