• Non ci sono risultati.

Città di Cantù REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANTÙ DI PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO RETRIBUITO CON BUONI LAVORO (VOUCHER)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Città di Cantù REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO PRESSO IL COMUNE DI CANTÙ DI PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO RETRIBUITO CON BUONI LAVORO (VOUCHER)"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Città di Cantù

REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO

PRESSO IL COMUNE DI CANTÙ DI PRESTAZIONI DI

LAVORO ACCESSORIO

RETRIBUITO CON BUONI LAVORO (VOUCHER)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25.11.2015

(2)

(5.11.2015)

Regolamento per lo svolgimento – presso il Comune di Cantù - di prestazioni di lavoro accessorio, retribuito con buoni lavoro (voucher).

Art. 1 – Definizione

Il lavoro accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa con duplice finalità:

- regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto 'accessorie', che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario;

- tutelare situazioni non regolamentate, assicurando le tutele minime previdenziali e assicurative (sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL).

Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio da prestare per il Comune di Cantù - Committente, con utilizzo di buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori, tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015.

Art. 3 - Finalità

II presente regolamento è lo strumento tramite il quale il Comune di Cantù vuole offrire un supporto alle persone residenti, in condizioni di temporanea fragilità economica o che soddisfino determinati requisiti di carattere sociale, impegnando i prestatori del lavoro in attività o mansioni accessorie, il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso.

Il ricorso al lavoro accessorio consente all’Ente committente di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di attività o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, nella completa legalità e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Il prestatore di lavoro può integrare le proprie entrate attraverso queste prestazioni, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, è cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari.

Art. 4 – Attività ed ambito d’applicazione

E’ consentito lo svolgimento di lavoro accessorio in favore del Comune - committente, per lo svolgimento di qualsiasi tipologia di attività coerente con i fini istituzionali dell’Ente, nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 81/2015, alle vigenti disposizioni in materia, alle Circolari INPS ed al presente Regolamento.

Il ricorso del Comune a prestazioni di lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Art. 5 – Soggetti che possono svolgere lavoro accessorio I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:

1. pensionati

(3)

titolari di trattamento minimo pensionistico in regime obbligatorio;

2. studenti nei periodi di vacanza

sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 18 anni di età.

Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;

c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

3. percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

4. altre categorie di prestatori

inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione.

Art. 6 – Limiti economici per il prestatore

L’art. 48 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 7.000,00 euro nel corso di un anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre) con riferimento alla totalità dei committenti (limite annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati).

Le prestazioni rese nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite complessivo di 7.000,00 euro annui, non possono comunque superare i 2.000,00 euro per ciascun singolo committente (compenso rivalutato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT con le modalità di cui al precedente comma).

Per prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o di misure di sostegno al reddito, il limite economico è di 3.000,00 euro complessivi per anno civile (compenso rivalutato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT con le modalità di cui al precedente comma 1).

Per eventuali compensi superiori a 3000,00 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000,00 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

Art. 7 - Avvio della procedura – Avviso

Il Dirigente dell’area che necessita di uno o più prestatori a cui affidare lo svolgimento di una determinata attività, presenterà al Dirigente dell’Ufficio Personale un progetto che descriva brevemente l'attività da svolgere, il numero di prestatori necessari, il relativo compenso - orario e/o complessivo dell'intera prestazione.

Il Responsabile del Servizio Personale, verificato il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno, come previsto dal precedente art. 4, approverà con propria determinazione un avviso pubblico per raccogliere domande da selezionare per lo svolgimento di tali attività, che sarà pubblicato nel sito internet del Comune per un periodo non inferiore a 15 giorni.

(4)

L’avviso dovrà stabilire un termine non inferiore a 15 giorni (che decorrono dal giorno successivo il termine della pubblicazione) entro cui presentare la domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il modello predisposto dal Comune ed allegato all’avviso, unitamente alla dichiarazione ISEE.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 5 potranno presentare domanda con le modalità indicate.

Art. 8 - Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modulo allegato all’avviso pubblico, dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro la data stabilita, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cantù, Piazza Parini n. 4 – 22063 Cantù (CO), o con raccomandata A.R. o con pec all’indirizzo: comune.cantu@pec.regione.lombardia.it .

Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre la data stabilita anche se spedite antecedentemente la stessa.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- la fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

- fotocopia modello ISEE in corso di validità;

- fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (esclusivamente per i cittadini extracomunitari).

La formale compilazione del modulo di domanda, costituirà per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta la nullità della stessa e la conseguente esclusione dalla selezione.

Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria

Ad ogni soggetto che abbia regolarmente presentato domanda di partecipazione per la selezione, si provvederà ad assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui alla seguente tabella (punteggio massimo 100):

Reddito da attestazione ISEE Punti assegnati

Da € 0,00 a € 2.500,00 20

Da € 2.501,00 a € 4.000,00 10

Da € 4.001,00 a € 5.500,00 5

Oltre € 5.500,00 0

Numero di familiari a carico Punti assegnati

Maggiori di 2 10

Minori o uguali a 2 5

(5)

Stato di disoccupazione e percepimento

delle relative indennità o somme simili Punti assegnati

Disoccupato che non percepisce 30

Disoccupato che percepisce 10

Durata della disoccupazione o della non

occupazione Punti assegnati

Oltre un anno 30

Inferiore ad un anno 15

Titoli specifici ed

esperienze lavorative attinenti Punti assegnati

Titoli specifici Max 5

Esperienze lavorative attinenti Max 5

Possesso dei requisiti di cui alla Legge

n. 68/1999 Punti assegnati

Si 5

No 0

Art. 10 - Modalità di selezione e formazione delle graduatorie

Le domande pervenute verranno esaminate da un’apposita Commissione esaminatrice composta dal Dirigente del settore richiedente, dal Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie e da un dipendente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie, che, in prima analisi, accerterà l’ammissibilità delle domande.

Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall’avviso e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti, con riferimento al precedente art. 5 ed alla vigente normativa in materia di pubblico impiego.

Saranno invece esclusi dalla selezione:

a) i candidati le cui domande siano pervenute oltre i termini stabiliti;

b) coloro che non risultino in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento;

c) coloro che non hanno sottoscritto la domanda.

La Commissione successivamente valuterà le domande sulla base dei “Criteri per la predisposizione della graduatoria” di cui al precedente art. 9.

Potranno essere richieste eventuali regolarizzazioni e/o integrazioni, attinenti ad elementi non essenziali. I candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine assegnato, verranno esclusi dalla selezione.

La Commissione redigerà verbale contenente l’elenco delle candidature pervenute, l’ammissione o meno delle stesse e l’attribuzione del relativo punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui ai “Criteri per la predisposizione della graduatoria”.

I candidati ammessi saranno inseriti in una graduatoria formulata in base alla valutazione dei citati criteri e, in caso di parità di punteggio verrà data preferenza alle seguenti situazioni, in ordine di priorità:

1) numero dei figli minori a carico;

2) in caso di parità del numero di cui sopra: maggiore età del richiedente.

La Commissione provvederà a selezionare i candidati sulla base di un colloquio attitudinale al

(6)

quale saranno invitati, in ordine di graduatoria, un numero massimo di candidati pari al doppio dei lavoratori necessari. Il colloquio si intenderà superato sulla base di una valutazione espressa in termini di idoneo/non idoneo.

La mancata presenza al colloquio costituisce rinuncia da parte dei candidati e comporta l’esclusione dalla selezione.

La graduatoria e l’elenco dei candidati idonei saranno pubblicati sul sito del Comune di Cantù (www.comune.cantu.co.it) e saranno visionabili presso l’Ufficio Personale del Comune a conclusione dell’iter di selezione.

L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e la verifica delle dichiarazioni rese dai candidati relativamente all’effettivo possesso dei titoli valutabili può comunque essere effettuato dall’Amministrazione comunale in qualsiasi momento della procedura selettiva e, nel caso in cui vengano accertate irregolarità, potrà essere disposta l’esclusione dalla selezione o la decadenza dalla prestazione lavorativa eventualmente intervenuta riservandosi altresì di inoltrare denuncia all’Autorità Giudiziaria per false dichiarazioni.

Lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. I candidati inseriti in graduatoria non maturano alcun diritto alle effettive prestazioni, che saranno disposte dal Responsabile d’Area solo al verificarsi della concreta esigenza lavorativa.

Art. 11 - Chiamata in servizio

Il conferimento della prestazione di lavoro accessorio compete all’Ufficio del Personale.

I candidati idonei saranno avviati alla prestazione seguendo l’ordine della graduatoria.

L’accesso all’attività sarà effettuato tramite chiamata telefonica a seguito della quale l’interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata. In caso di rinuncia si farà ricorso alla graduatoria.

Gli idonei chiamati, prima di prendere servizio, dovranno, a pena di decadenza, sottoporsi alla visita del medico competente del Comune di Cantù.

Art. 12 - Modalità di svolgimento del lavoro - Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

Il Dirigente dell’Area che, necessitando di prestatori, ha dato avvio al procedimento, impartirà al lavoratore disposizioni, orali o scritte, per dettagliare le modalità operative del lavoro da svolgere.

La prestazione di lavoro occasionale dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive ed istruzioni fornite al lavoratore dal Dirigente del competente Servizio, nell’osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell’Ente committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazione di dette regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il Dirigente del Servizio competente può, dopo un preventivo richiamo scritto, procedere alla revoca dell’assegnazione dei “Voucher” al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio, liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.

La cessazione dell’attività prima del termine pattuito può avvenire anche a seguito di:

− accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per la partecipazione alla selezione e per lo svolgimento del lavoro;

(7)

− espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore;

− valutazione di inidoneità accertata successivamente all’entrata in servizio (a titolo esemplificativo: valutazione negativa da parte del Dirigente competente, anche a seguito di ritardi ripetuti rispetto all’ora stabilita, che potrà essere espressa dopo un periodo non inferiore a 8 ore lavorative effettivamente prestate; mancata presentazione all’ora e nel luogo stabilito per lo svolgimento della prestazione lavorativa, senza giustificato motivo) Al lavoratore non competono tutele per assenze dovute a malattia e maternità, né periodi di ferie, nè permessi retribuiti, né buoni pasto, ecc.

Al termine della prestazione regolarmente eseguita, il Dirigente di cui al precedente comma 1 comunicherà all’Ufficio Personale le ore effettuate da ogni singolo lavoratore ed il numero di voucher da erogare.

Art. 13 – Obblighi per il Comune committente - Coperture assicurative

Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio l’Ufficio Personale, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, dovrà comunicare alla Direzione Territoriale del lavoro competente - attraverso modalità telematiche - i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, oltre al luogo della prestazione lavorativa.

Il Comune committente, con l’attivazione di prestazioni di lavoro accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di carattere temporaneo da parte del “prestatore” del lavoro.

Il “Voucher” comprende l’assicurazione infortuni INAIL.

Il Comune di Cantù provvede, a proprie spese, alla a stipulare apposita assicurazione per i lavoratori contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 - Indicazioni inerenti ai voucher

Il pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio avviene attraverso il meccanismo dei “buoni”

(voucher), il cui valore nominale è pari a 10,00 euro e costituisce il compenso per un’ora di lavoro.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (pari al 13%) che verrà accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore di lavoro; di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (pari al 7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio (INPS) pari al 5%.

Il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è pari a 7,50 euro, quale corrispettivo per un’ora di prestazione.

I voucher verranno liquidati solo al termine dell’attività prevista per ogni beneficiario.

Si precisa che lo svolgimento di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. I beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro subordinato.

La retribuzione è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o Inoccupato.

Per l’acquisto dei buoni da parte del Comune – committente e la riscossione da parte del prestatore si rinvia alle specifiche circolari INPS in materia.

(8)

Art. 15 – Tutela della salute

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro di tipo accessorio, trovano applicazione il D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il comune di Cantù per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

Art. 17 – Entrata in vigore - Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché al titolo III, capo 1 del Codice Civile, laddove compatibili.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono automaticamente disapplicate nel caso di contrarie disposizioni normative sopravvenute nel tempo.

(9)

Regolamento per lo svolgimento – presso il Comune di Cantù - di prestazioni di lavoro accessorio, retribuito con buoni lavoro (voucher).

Art. 1 - Definizione Art. 2 - Oggetto Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Attività ed ambito d’applicazione

Art. 5 - Soggetti che possono svolgere lavoro accessorio Art. 6 - Limiti economici per il prestatore

Art. 7 - Avvio della procedura – Avviso Art. 8 - Presentazione della domanda

Art. 9 - Criteri per la predisposizione della graduatoria

Art. 10 - Modalità di selezione e formazione delle graduatorie Art. 11 - Chiamata in servizio

Art. 12- Modalità di svolgimento del lavoro - Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

Art. 13 - Obblighi per il Comune committente - Coperture assicurative Art. 14 - Indicazioni inerenti ai voucher

Art. 15 - Tutela della salute

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Art. 17 - Entrata in vigore - Norme finali e transitorie

Riferimenti

Documenti correlati

Delega per l’utilizzo delle procedure per il Lavoro Occasionale Accessorio - 1/2.. 276/2003 e successive modificazioni).

L’ Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili

I voucher acquistati presso i tabaccai sono riscuotibili presso il circuito dei tabaccai abilitati mentre quelli acquistati presso le banche sono riscuotibili esclusivamente

In tale contesto si inserisce l’obbligo per ogni pubblica amministrazione di redigere il Piano della Per- formance, ossia un documento programmatico triennale (aggiornato

I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili presso gli uffici postali dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro

Oggetto: Avviso pubblico per l’erogazione di buoni lavoro (voucher) per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio presso il Comune di Sant’Elena

Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in

Autorizza altresì, con la vigilanza degli educatori, gli eventuali spostamenti a piedi necessari per attività organizzate al di fuori della sede del Centro Estivo e che,