LA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
AI SENSI DEL D. LGS. N.
231/2001
L’ESTENSIONE DELLA
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI ALL’ILLECITO COLPOSO:
LESIONI GRAVI E OMICIDIO COLPOSO DA INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
PROFESSIONALI
AI SENSI DELLA L. 123/07 E DEL D. LGS. 81/08
PRINCIPI GENERALI DEL D. LGS.
231/2001 IN TEMA DI RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.
SIGNIFICATO E CONSEGUENZE DELLA
ESTENSIONE AL COLPOSO DEL LAVORO
QUALI ADEMPIMENTI IN UN CONTESTO DI PMI. I MODELLI ORGANIZZATIVI.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
AZIENDE E MODELLI ORGANIZZATIVI. IL RUOLO DELLA PREVENZIONE
FONTI NORMATIVE
LEGGE DELEGA N.300/2000: ratifica di convenzioni internazionali e
comunitarie finalizzate a colpire la criminalità d’impresa
DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001:
istituisce per la prima volta una forma di responsabilità diretta della societas
per condotte illecite commesse all’interno dell’impresa che
a) non sono il risultato di un’iniziativa privata del singolo
b) rientrano nell’ambito di una diffusa politica aziendale
c) conseguono a decisioni di vertice dell’ente
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA SUI GENERIS
implica l’applicazione di sanzioni amministrative
consegue da un reato
viene accertata nell’ambito del
processo penale
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA’
Gli artt. 2 e 3 del Decreto richiamano due garanzie
fondamentali della responsabilità penale
principio di legalità
successione di leggi nel
tempo
PRINCIPIO DI LEGALITA’
“L’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato se la sua
responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le
relative sanzioni non sono
espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto ”
(art. 2)
PRINCIPIO DI LEGALITA’
NEL DECRETO 231/2001
l’ente non può essere ritenuto responsabile se non per un fatto costituente reato ai
sensi della legge penale
prima della commissione del fatto, la legge deve espressamente prevedere la
responsabilità amministrativa dell’ente in relazione a quel reato
tassatività delle ipotesi di responsabilità dell’ente
irretroattività della disciplina relativa alla responsabilità dell’ente, applicabile solo a
condizione che il reato presupposto sia commesso dopo la sua entrata in vigore
CASS. PEN. SEZ. II, 30.01.2006 n.
3615
Questione: applicabilità della responsabilità
ex d. lgs. 231/01 nei confronti di una società cui sia contestata una
fattispecie di
TRUFFA AI DANNI DELLO STATO PER PERCEZIONE INDEBITA DI
FINANZIAMENTI RATEIZZATI
concessione del mutuo anteriore all’entrata in vigore del decreto 231
percezione di alcune rate di mutuo successiva al varo del decreto
DECISIVA L’INDIVIDUAZIONE DEL TEMPUS COMMISSI DELICTI
Secondo la Cassazione la condotta incriminata
non è unitaria ma si fraziona nel tempo
REATO A CONSUMAZIONE PROLUNGATA
“ne discende che il momento consumativo coincide con la
cessazione dei pagamenti che segna anche la fine dell’aggravamento del
danno”
CONCLUSIONI
SE LA RISCOSSISONE DELL’ULTIMA RATA DEL
FINANAZIAMENTO INDEBITO E’
SUCCESSIVA ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA CHE
FONDA LA RESPONSABILITA’
DELL’ENTE LA SUA APPLICAZIONE E’ LEGITTIMA IN QUANTO
RELATIVA A FATTI DI REATO CHE SI CONSUMANO
SUCCESSIVAMENTE
SUCCESSIONE DI LEGGI
“L’ente non può essere ritenuto
responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è
più prevista la responsabilità
amministrativa dell’ente e, se vi è stata condanna, ne cessano
l’esecuzione e gli effetti giuridici” (art.
3, I comma)
“Se la legge del tempo in cui è stato commesso l’illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo
che sia intervenuta pronuncia irrevocabile”
(art. 3, II comma)
STESSA DISCIPLINA DI FAVORE PREVISTA DALL’ART. 2 C.P. PER
L’IMPUTATO PERSONA FISICA L’ENTE NON PUO’ ESSERE ASSOGGETTATO A SANZIONE
AMMINISTRATIVA
se l’illecito penale presupposto della sua responsabilità non è più
previsto dalla legge come reato
se per un fatto (che continui ad essere punito come reato) la
responsabilità dell’ente non è più prevista dalla legge
REATI COMMESSI ALL’ESTERO (ART.4)
APPLICABILITA’ DELLA
RESPONSABILITA’ EX D. LGS.
231/01
l’Ente deve avere sede principale in Italia
il reato presupposto soggiace alla legge penale italiana ex artt. 7, 8, 9,
10 c.p.
nei confronti dell’Ente non deve procedere lo Stato del luogo in cui è
stato commesso il fatto
REATI COMMESSI IN ITALIA DA IMPRESE AVENTI SEDE ALL’ESTERO
“L’obbligatorietà della legge italiana non si ferma davanti alle
multinazionali”
Trib. Milano – Ufficio del GIP – 27 aprile 2004
In assenza di apposita previsione, ha concluso per l’applicabilità della
disciplina di cui al decreto 231/01 all’impresa straniera operante in Italia, che è tenuta al rispetto della
legge italiana, a prescindere dalla natura penale o amministrativa
della responsabilità ivi prevista
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
(ART.1) Rispondono:
enti privati forniti di personalità giuridica
società
associazioni anche non riconosciute
enti pubblici economici che agiscano iure privatorum
Non rispondono:
Stato ed enti pubblici territoriali
enti pubblici non economici
imprenditore individuale
ENTE RESPONSABILE IN CASO DI HOLDING
Questione: ipotizzabilità di una
responsabilità non della singola società nell’esercizio della cui attività è stato posto
l’illecito, ma della società capogruppo
TRIB. MILANO, 22.04.2004
Sì in presenza delle seguenti CONDIZIONI
holding con funzione imprenditoriale corrispondente a quella di direzione strategica e finanziaria presente in ogni
impresa
illecito commesso nell’interesse dell’intero raggruppamento
DECISIVA L’INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO DI RAGGRUPPAMENTO
SOCIETARIO ADOTTATO
a) HOLDING “PURA” mera attività di gestione delle partecipazioni
azionarie nelle società del proprio gruppo
b) HOLDING “OPERANTE”
direzione e coordinamento dell’attività di produzione e scambio delle società
controllate e /o collegate, ovvero
esercizio indiretto dell’attività d’impresa SOLO NEL MODELLO SUB b) SI
RICONOSCE LA RESPONSABILITA’
DELLA CAPOGRUPPO
CONCLUSIONE
“Nell’ambito di un gruppo di
società, l’attività corruttiva posta in essere dall’amministratore
della controllante, al fine di ottenere l’aggiudicazione o il
rinnovo di un appalto di servizi in favore di una controllata, implica
la responsabilità amministrativa della controllante ex art. 5 d.lgs.
8 giugno 2001 n. 231, in quanto preordinata al soddisfacimento
dell’interesse di gruppo”.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA
commissione di uno dei reati
presupposto contemplati dal Decreto
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente
da parte di esponenti aziendali, soggetti apicali o sottoposti all’altrui
direzione
colpevolezza dell’Ente
CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO
ARTT. da 24 a 25 OCTIES
REATI CONTRO LA P.A.
REATI SOCIETARI
FALSITA’ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO
CREDITO E IN VALORI DI BOLLO
DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO
DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITA’
INDIVIDUALE
DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’
INDIVIDUALE
ABUSI DI MERCATO
DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI MEDIANTE FRODE
REATI INFORMATICI
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E REIMPIEGO
REATI TRANSNAZIONALI
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (art. 316 bis c.p.)
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (art. 316 ter c.p.)
TRUFFA (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 640 bis c.p.)
CONCUSSIONE (art. 317 c.p.)
CORRUZIONE (artt. 318, 319, 319 ter, 320 c.p.) e ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (art. 322 c.p.) PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE,
ISTIGAZIONE ALLA CORRUSIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITA’ EUROPEE E DI
FUNZIONARI DELLE COMUNITA’ EUROPEE E DI STATI MEMBRI (art. 322 bis c.p.)
REATI SOCIETARI
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, anche IN DANNO DELLA SOCIETA’, DEI SOCI O DEI CREDITORI (artt. 2621 e 2622 c.c.)
FALSO IN PROSPETTO (art. 2623 c.c.) FALSITA’ NELLE RELAZIONI O NELLE
COMUNICAZIONI DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE (art. 2624 c.c.)
IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625, comma 2, c.c.) INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI
(art. 2626)
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O SULLE QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA’
CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629c.c.)
REATI SOCIETARI
OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI (art. 2629 bis c.c.)
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629c.c.)
OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI (art. 2629 bis c.c.)
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)
INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)
ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA (art. 2634 c.c.)
AGGIOTAGGIO (art. 2636 c.c.)
OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA’ PUBBLUCHE DI VIGILANZA
( art. 2638 c.c. )
ABUSI DI MERCATO
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (art. 184 D. Lgs. n. 58/98 – TUF)
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 185 D.Lgs. n. 58/98 – TUF)
UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI
RICICLAGGIO DI PROVENTI DI ATTIVITA’ CRIMINOSE
RICETTAZIONE (art. 648 c.p.)
RICICLAGGIO (art. 648 bis c.p.)
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648 ter c.p.)
DELITTI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA
SALUTE SUL LAVORO
OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.) LESIONI COLPOSE GRAVI E
GRAVISSIME
(art. 590, comma 3, c.p.)
Ex art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 applicabile ai fatti commessi a partire
dall’entrata in vigore della L. 123/07 ovvero
dal 25 agosto 2007
REATO COMMESSO
NELL’INTERESSE O A VANTAGGIO DELL’ENTE
INTERESSE
proiezione finalistica della condotta
VANTAGGIO
risultato concretamente conseguito CRITERI OGGETTIVI DI
IMPUTAZIONE ALTERNATIVI
ART. 5, COMMA 2
ESCLUSA LA RESPONSABILITA’
DELL’ENTE
PER REATI COMMESSI DALL’AGENTE NELL’
INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO O DI UN TERZO
situazione di manifesta estraneità dell’ente al fatto di reato
irrilevante l’accidentale vantaggio che l’ente abbia tratto dalla condotta
illecita
ART. 5, COMMA 1
RESPONSABILITA’ DELL’ENTE qualora
IL REATO SIA COMMESSO
a) “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo degli stessi”
(c.d. SOGGETTI APICALI)
b) “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla
lettera a)” (c.d. SOTTOPOSTI)
AUTORI MATERIALI DEL REATO PRESUPPOSTO
AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, DIRIGENTI, PREPOSTI E
DIRETTORI DI STABILIMENTO
DIRIGENTI DI FATTO
DIPENDENTI, COLLABORATORI ESTERNI CHE OPERANO A QUALSIASI TITOLO
NELLE AREE A RISCHIO REATO SOTTO IL CONTROLLO E LA VIGILANZA DEGLI APICI
COLPA DI ORGANIZZAZIONE CRITERIO SOGGETTIVO DI
IMPUTAZIONE
L’ENTE E’ RESPONSABILE SE IL REATO E’ IL RISULTATO
dell’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza
di una carenza a livello di
regolamentazione interna o della violazione di adeguate regole di
diligenza autoimposte e volte a prevenire il rischio da reato
di scelte di politica aziendale
TECNICHE DI ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA
ILLECITI REALIZZATI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE
I requisiti oggettivi e soggettivi a cui l’art. 5 collega la responsabilità
dell’Ente fondano una PRESUNZIONE RELATIVA
superabile, con effetti liberatori,
attraverso la prova di circostanze idonee a circoscrivere
l’affermazione di responsabilità in capo alla persona fisica che ha
agito
PROVA LIBERATORIA
EX ART. 6, I COMMA
“l’ente non risponde se prova che:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto , modelli di organizzazione e di gestione idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e
di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.
ILLECITI REALIZATI DA SOTTOPOSTI
ART. 7, I COMMA
“l’ente è responsabile se la
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza”
CIRCOSTANZA CHE DOVRA’
PROVARE IL PM SENZA CHE POSSA IPOTIZZARSI ALCUNA
PRESUNZIONE DI RIFERIBILITA’
DEL REATO ALL’ENTE
PROVA LIBERATORIA EX ART. 7, II COMMA
“
In ogni caso, è esclusa
l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente,
prima della commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi”
sintetizzando in un formula unitaria
…
FONDAMENTO DELLA
RESPONSABILITA’ DELL’ENTE è
La realizzazione di un reato da cui
emerge, salvo prova contraria, un fatto illecito di natura amministrativa
addebitabile all’Ente e consistente nella mancata predisposizione di strumenti di
prevenzione
– SCUDI PROTETTIVI –
potenzialmente idonei a ridurre il rischio di realizzazione dei reati più strettamente
legati alle dinamiche di gestione di imprese in forma collettiva
SCUDO PROTETTIVO DI
FONDAMENTALE IMPORTANZA E’ IL
MODELLO ORGANIZZATIVO
DI CUI AGLI ARTT.
6 e 7 D. LGS.
231/01
N.B. LA SUA MANCATA ADOZIONE RENDE QUASI INEVITABILE PER
L’ENTE L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
PREVISTE DAL DECRETO
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
CHE COS’E’ ? Un complesso documento organizzativo di codificazione di procedure interne che, sulla base di concrete modalità di
attuazione dei fatti gestionali dell’ente, è in grado di prevenire la commissione dei reati in
relazione ai quali viene predisposto
E’ OBBLIGATORIO ? La sua adozione è FACOLTATIVA, ma è strumento organizzativo irrinunciabile attesa la funzione riconosciutagli
dalla legge
QUALE FUNZIONE ? Esclusione o attenuazione della responsabilità dell’Ente per i reati
presupposto commessi da dirigenti e personale, sempre che il giudice accerti sia l’astratta
idoneità preventiva del modello che l’effettività delle modalità concrete con cui esso è reso
operativo all’interno dell’Ente.
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DELL’ENTE
NON VIENE ESCLUSA
DA UN MODELLO GIA’
ASTRATTAMENTE INIDONEO, ANCHE SE SCRUPOLOSAMENTE ATTUATO
NE’
DA UN MODELLO DI PER SE’
ALL’ALTEZZA, MA LASCIATO DI FATTO SULLA CARTA
IMPIANTO SANZIONATORIO
STRUTTURA BIPOLARE SANZIONI PECUNIARIE (art. 10)
vengono sempre irrogate
nel quantum sono determinate in un numero di quote
(ciascuna di importo variabile da € 258 ad
€ 1549)
non inferiore a 100 e non superiore a 1000 SANZIONI INTERDITTIVE (art. 13)
sono applicate solo in relazione a taluni reati (ad es. non sono previste per i reati
societari)
in via temporanea o definitiva
COMMISURAZIONE SANZIONI PECUNIARIE
EX ART. 11 NUMERO DELLE QUOTE
gravità del fatto
responsabilità dell’Ente
attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze
adozione di misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti
IMPORTO DI CIASCUNA QUOTA
condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente
casi di importo fisso pari ad € 103 (reato nel prevalente interesse dell’agente e da cui l’ente non ha tratto vantaggio, particolare tenuità del danno patrimoniale)
CATALOGO DELLA SANZIONI INTERDITTIVE
Interdizione dall’esercizio dell’attività
Sospensione o revoca di
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito
Divieto di contrattare con la PA
Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o
revoca di quelli già concessi
Divieto di pubblicizzare beni o servizi
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
EX ART. 13
IL GIUDICE PUO’ APPLICARE UNA
SANZIONE INTERDITTIVA
SOLO SE
l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità dal reato la cui
commissione, se addebitabile a dei sottoposti, sia stata determinata o
agevolata da gravi carenze organizzative
(e cioè dalle concrete condizioni in cui l’Ente ha consentito ai sottoposti di agire)
oppure
vi è reiterazione degli illeciti
DURATA
TEMPORANEA
da 3 mesi a 2 anni
DEFINITIVA
facoltativa nei casi di cui all’art.
16, I e II
(condanna per almeno 3 volte nei 7 anni precedenti, da sola o congiuntamente al profitto di rilevante entità)
obbligatoria ex art. 16, III
(stabile utilizzo dell’Ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati)
SCELTA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA
EX ART. 14
CRITERI PER INDIVIDUARNE TIPO E DURATA
gravità del fatto
responsabilità dell’Ente
attività svolta per eliminare o attenuare le
conseguenze
adozione di misure idonee a prevenire la
commissione di ulteriori illeciti
l’idoneità della sanzione a prevenire condotte analoghe Con possibilità di applicarne più
congiuntamente
APPLICAZIONE IN VIA CAUTELARE
EX ART. 45
NELLE MORE DEL GIUDIZIO PER L’ACCERTAMENTO DELLA
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
PRESUPPOSTI
gravi indizi sulla responsabilità dell’Ente
fondati e specifici elementi di
pericolo concreto per la commissione di illeciti della stessa indole di quello
per il quale si procede
LA GIURISPRUDENZA …
CASS. PEN. SEZ. II, 26.02.2007, N.
10500
STRETTO COLLEGAMENTO TRA CAUTELE APPLICABILI IN VIA PROVVISORIA E
SANZIONI IRROGABILI IN VIA DEFINITIVA
“Le sanzioni interdittive, la cui
applicazione può essere anticipata in via cautelare, sono le stesse irrogabili all’esito del giudizio di merito e, correlativamente a
quanto accade per l’irrogazione della sanzione interdittiva con la sentenza di condanna, presuppongono la ricorrenza (anche) dei presupposti di cui all’art. 13
del decreto”
E cioè …
reiterazione degli illeciti o, in
alternativa, l’aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità
gravità indiziaria della
responsabilità dell’Ente per un reato rispetto al quale il tipo di sanzione
interdittiva da applicare in via cautelare rientri tra quelle espressamente previste come
irrogabili in via definitiva all’esito del giudizio di merito
verifica di uno dei due modelli di imputazione di cui agli artt. 6 e 7 (per cui, se si tratta di reato commesso da sottoposti all’altrui direzione, occorre accertare l’esistenza di gravi carenze
organizzative)
CASO CONCRETO
In applicazione di tali principi la Corte di cassazione ha annullato
senza rinvio l’ordinanza del
Tribunale del Riesame con la quale era stata ritenuta legittima
l’applicazione, in via cautelare, dell’interdizione dall’esercizio
dell’attività, sebbene tale sanzione, seppur prevista in via generale nel catalogo di cui all’art. 9 del decreto,
non è espressamente contemplata tra quelle che possono essere
irrogate in via definitiva ai sensi del l’art. 24, III comma, in relazione
all’ipotizzato reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.
CASS. PEN. SEZ. VI, 23.06.2006, N.
32626
VALUTAZIONE DEL PERICULUM IN MORA La valutazione della sussistenza del
pericolo concreto di reiterazione di illeciti della stessa indole richiede l’esame di due elementi:
modalità e circostanze del fatto
circostanza di carattere oggettivo che può risultare dalla gravità dell’illecito e
dalla entità del profitto
personalità dell’Ente
circostanza di natura soggettiva per il cui accertamento devono considerarsi la
politica di impresa attuata negli anni, gli eventuali illeciti commessi in precedenza e
soprattutto lo stato di organizzazione dell’Ente.
CASO CONCRETO
La Corte ha precisato che, nell’ipotesi di responsabilità derivante da condotte poste in
essere dai dirigenti dell’Ente, la sostituzione o l’estromissione
degli amministratori coinvolti possono portare a escludere la
sussistenza del ‘periculum’,
purché ciò rappresenti il sintomo del fatto che l’ente inizia a
muoversi verso un diverso tipo di organizzazione, orientata nel senso
della prevenzione dei reati … …
… ed ha aggiunto un’ultima
precisazione in ordine alla nozione di PROFITTO DI RILEVANTE ENTITA’
“Il giudizio circa la sussistenza del profitto di rilevante entità non
discende automaticamente dalla considerazione del valore del
contratto o del fatturato ottenuto a seguito del reato,
in quanto nella sua nozione rientra non solo il profitto inteso come utile
netto,
ma qualsiasi vantaggio, anche non immediato, comunque conseguito
attraverso la realizzazione dell’illecito”
Gravi le possibili conseguenze
dell’applicazione di misure cautelari
…
… a titolo esemplificativo
SE LA MISURA DEL
DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PA
VIENE APPLICATA GIA’ IN FASE DI INDAGINI PRELIMINARI
IN FUNZIONE CAUTELARE
ALLA SOCIETA’ SARA’
PRECLUSA LA
POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE A GARE PER L’AGGIUDICAZIONE DI
PUBBLICI APPALTI
ALTRE MISURE E SANZIONI
SEQUESTRO PREVENTIVO delle cose di cui è consentita la confisca, senza che vengano accertati i presupposti richiesti
per l’applicazione delle sanzioni interdittive (art. 53)
SEQUESTRO CONSERVATIVO dei beni, delle somme o cose dovute all’Ente (art.
54)
CONFISCA sempre obbligatoria del
prezzo e del profitto del reato, eseguibile anche per equivalente su beni, denaro ed
altre utilità prive di un rapporto diretto con il reato (art. 19)
PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (art. 18)
SANZIONE PECUNIARIA RIDOTTA
EX ART. 12
Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
a) l’Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato o si è adoperato
efficacemente in tal senso
b) l’Ente ha provveduto all’adozione ed all’attuazione di un modello
organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi
RIDUZIONE MAGGIORE SE CONCORRONO ENTRAMBE LE CONDIZIONI
SANZIONE INTERDITTIVA ESCLUSA
EX ART. 17
Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
a) l’Ente ha risarcito integralmente il
danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si è adoperato efficacemente in tal senso;
b) l’Ente ha eliminato le carenze
organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di un modello organizzativo;
c) L’Ente ha messo a disposizione il
profitto conseguito ai fini della confisca.
TALI CIRCOSTANZE DEBBONO CONCORRERE
RESPONSABILITA’ EX DECRETO 231/2001
E
REATI COLPOSI
ART. 9 LEGGE 3 agosto 2007, n. 123
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
ESTENSIONE DELL’AMBITO DEI REATI IN DIPENDENZA DEI QUALI PUO’
SCATTARE
LA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
AGLI ARTT. 589 E 590, III COMMA C.P.
ART. 300 D. LGS. 81/2008
Dopo pochi mesi dalla sua introduzione, l’
ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001
(OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO)
viene modificato dall’art. 300 del T.U. della sicurezza sul lavoro, con graduazione della risposta sanzionatoria in relazione a tre ipotesi
1. In relazione al delitto di cui
all’articolo 589 del codice penale,
commesso con violazione dell’art. 55, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, si
applica una sanzione pecuniaria in misura pari a mille quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno”.
2. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno”.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.
NOVITA’
LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE ANCHE IN DIPENDENZA DI
DELITTI COLPOSI
amplia notevolmente per
SOCIETA’ ASSOCIAZIONI ED ENTI il rischio di essere sottoposti
all’applicazione delle misure
cautelari e sanzionatorie previste dal D. lgs. 231/01 … …
… … e ciò perchè
I DELITTI DI OMICIDIO E LESIONI COLPOSE
puniscono
CONDOTTE LESIVE INVOLONTARIE consistenti in
VIOLAZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTI, ORDINI O
DISCIPLINE oltre che di
NORME CAUTELARI DI ORDINARIA DILIGENZA, PRUDENZA E PERIZIA
… …
… ovvero
FATTI
DI FACILE VERIFICAZIONE NELL’AMBITO DI
ORGANIZZAIONI COLLETTIVE
PIU’ O MENO COMPLESSE
OMICIDIO COLPOSO ex art. 589 c.p.
si configura quando
taluno cagiona involontariamente la morte di una persona per effetto di
una condotta consistente nella
violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e
perizia, ovvero nell’inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi,
regolamenti, ordini o discipline
CIRCOSTANZA AGGRAVANTE ex 589, II COMMA
per l’ipotesi in cui l’evento morte sia conseguenza della violazione della normativa per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
LA CONDOTTA COLPOSA PUO’
ESSERE
sia ATTIVA che OMISSIVA …
… ma per la configurabilità dell’
OMICIDIO MEDIANTE OMISSIONE è necessario che sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del
reato un particolare obbligo
giuridico di impedire l’evento morte:
è questo il caso dell’imprenditore datore di lavoro, o del soggetto da
questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l’integrità e la salute
psico-fisica dei propri lavoratori.
LESIONI COLPOSE ex art. 590 c.p.
punisce
Il fatto di chi cagiona colposamente in altri una malattia nel corpo o nella mente.
E’ sufficiente qualsiasi condotta idonea a cagionare una
qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche
generali.
LESIONE GRAVE se dal fatto deriva
una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni
l’indebolimento permanente di un senso o di un organo
LESIONE GRAVISSIMA se il fatto produce
una malattia certamente o probabilmente insanabile
la perdita di un senso
la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la
perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una
permanente e grave difficoltà della favella
la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
SANZIONI
SOLUZIONI DRASTICHE
SANZIONE PECUNIARIA
SANZIONI INTERDITTIVE ampio ventaglio di divieti, ivi
compresa l’interdizione dall’esercizio dell’attività, che potranno colpire
l’Ente per un periodo che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1
anno
fino ad incidere sulla sopravvivenza stessa dell’impresa
I POSSIBILI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO
TUTTI I SOGGETTI DAI QUALI DIPENDE L’ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E
SICUREZZA SUL LAVORO
datore di lavoro strettamente inteso (legale rappresentante nelle PMI)
soggetto individuato come tale ai sensi del D. Lgs. 626/94 (es. membro del CdA munito
di delega)
direttore di stabilimento per effetto di specifica procura
dirigente e/o preposto con funzioni di coordinamento e controllo sulle maestranze
APPLICABILITA’ DELLA
NOZIONE DI INTERESSE O VANTAGGIO
PROBLEMATICA L’EFFETTIVA
CAPACITA’ DI QUESTI CRITERI DI IMPUTAZIONE
idonei a ricondurre all’Ente illeciti dolosi commessi nel suo ambito
A FUNGERE DA
INDICI DI COLLEGAMENTO
TRA ENTE ED ILLECITI COLPOSI
PER
ILLECITI COLPOSI
realizzati in violazione di norme che devono presiedere allo svolgimento
dell’attività d’impresa,
un’affermazione di responsabilità a carico dell’ente richiede un
COLLEGAMENTO TRA
ATTIVITA’ D’IMPRESA
(in cui il fatto colposo si inserisce) E INTERESSE/VANTAGGIO DELLA
SOCIETA’
Nonostante il testo normativo
risultante dal combinato disposto dell’
art. 5, I comma, del D. Lgs. 231/2001
“L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio”
con l’art. 9 della L. 123/2007
che ha introdotto la responsabilità degli Enti anche per i delitti
“di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.”
senza adattare i criteri di imputazione del reato
alla natura delle fattispecie colpose
… …
INTERPRETAZIONE RAGIONEVOLE sembra quella che consente di poter
ritenere
COMMESSE NELL’INTERESSE O A VANTAGGIO DELL’ENTE
le violazione della normativa
antinfortunistica e/o quella sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro, ma
NON L’EVENTO DI MORTE O LESIONI che sia eventualmente
conseguito alla condotta in violazione di regole cautelari
SISTEMATICHE VIOLAZIONI DI NORME CAUTELARI TOLLERATE O ADDIRUTTURA RICONDUCIBILI AI
VERTICI AZIENDALI
potranno ritenersi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente in quanto
implichino un
CONTENIMENTO DEI COSTI AZIENDALI
Lo stesso criterio potrebbe rilevare qualora la mancata osservanza da parte dei sottoposti corrisponda ad
una inadeguata organizzazione di preposti addetti al controllo ed alla
vigilanza
ART. 300 D.LGS. N. 81/2008
In materia di sicurezza sul lavoro In sintesi
Vengono MODIFICATE LE SANZIONI previste dall’art. 25 septies nei termini
che seguono
per il delitto di cui all’art. 589 c.p., commesso in violazione dell’art. 55, comma 2, del D. Lgs. attuativo della L.
123/07 (omessa valutazione dei rischi nelle aziende a rischio), si applica una
sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote, nonché le sanzioni
interdittive per una durata non
inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno
in relazione al delitto di cui all’art.
589 c.p., commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, sia applica una sanzione
pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500, nonché sanzioni
interdittive sempre da 3 mesi ad 1 anno;
in relazione al delitto di cui all’art.
590 c.p. commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, sia
applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e le
sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi.
QUALI ADEMPIMENTI IN UN CONTESTO DI PMI. I
MODELLI ORGANIZZATIVI.
L’ORGANISMO DI
VIGILANZA
GLI ADEMPIMENTI PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI
a) definizione della lista dei reati configurabili in una data azienda osservata, in virtù delle specificità della sua gestione e dei suoi peculiari profili di rischio di reato;
b) mappatura dei processi aziendali, per articolare in fasi singolarmente separabili, osservabili e controllabili la complessa gestione dell’azienda;
c) selezione dei processi sensibili ai fini delle ipotesi di reato predefinite e graduazione dei processi medesimi secondo una scala di priorità di esposizione ai rischi in questione;
d) descrizione delle modalità di possibile commissione dei reati ipotizzabili nell’ambito di ciascun processo, al fine di una maggiore evidenziazione delle circostanze che necessitano di idonei presidi;
e) attribuzione di responsabilità univoche di manager aziendali in ordine ai processi individuati;
f) progettazione, definizione e implementazione di un modello organizzativo adeguato, costituito da un insieme di strumenti integrati tra loro, quali protocolli, flussi informativi, supporti e meccanismi di controllo:
strumenti destinati a disciplinare i processi sensibili in ordine alle finalità del d.lgs. n. 231/2001;
g) redazione di un codice etico composto da un sistema di valori e di prescrizioni che vogliono permeare la cultura d’impresa, informando i comportamenti individuali dei dipendenti e di stabili partners dell’azienda (terzisti, subfornitori, consulenti) all’osservanza della legalità e della correttezza amministrativa;
h) informazione a tutto il personale del contenuto del codice etico e del modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati;
i) informazione al management e ai dipendenti, per quanto di loro competenza, sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento del modello organizzativo;
j) previsione di modalità di informazione e di segnalazione, da parte del personale, di criticità e di fatti rilevanti sul piano delle responsabilità di reato;
k) definizione di un sistema disciplinare atto a sanzionare i comportamenti lesivi del codice etico e delle procedure previste dal modello organizzativo;
l) costituzione di un apposito organismo di controllo, che vigili sul corretto funzionamento del modello organizzativo e sulla sua adeguatezza nel tempo.
LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO ADEGUATO
►L’adeguatezza è il criterio fondamentale per la realizzazione del modello organizzativo richiesto dal d.lgs. n.
231/2001.
►Adeguatezza e adattabilità nel tempo sono dunque i due principali requisiti di progettazione e di correzione del modello organizzativo in questione.
STRATEGIE→STRUTTURE→SISTEMI→STRUME NTI
► l’esposizione specifica dell’azienda a potenziali rischi di reato (imprese di costruzione, banche, aziende di servizi di pubblica utilità, società destinatarie di finanziamenti pubblici);
►la dimensione dell’impresa in termini di numero di dipendenti, estensione e dispersione nel territorio dei siti produttivi, volume del fatturato ed entità del capitale investito;
VARIABILI DI COMPLESSITA’
DELL’AZIENDA DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN MODELLO
ORGANIZZATIVO
►la complessità organizzativa in termini di ampiezza del portafoglio di business gestiti, struttura manageriale, varietà di aree geografiche anche all’estero, numerosità dei clienti e dei fornitori, volumi produttivi;
►l’importanza raggiunta dalla dimensione finanziaria della gestione aziendale, come finanziamenti attinti per dimensioni e tipologie, impieghi realizzati in beni produttivi e investimenti in prodotti finanziari, emissione di titoli, detenzione di partecipazioni e possesso di titoli.
LA COMPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
►una mappa dei processi sensibili ai rischi di reato, individuati nell’analisi e nella scomposizione della gestione aziendale;
►una struttura delle responsabilità degli organi aziendali ai vari livelli in ordine ai processi sensibili definiti nella mappa sopra precisata;
I principali elementi compositivi del sistema per il presidio dei rischi di reato sono così individuabili:
(segue)
►una serie di protocolli, ciascuno volto a descrivere e a prescrivere le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali nell’ambito dei processi individuati in fase di mappatura, sotto la responsabilità degli organi aziendali ad essi preposti formalmente;
►un codice di comportamento volto ad esplicitare i fondamentali valori etici e comportamentali che devono informare gli obiettivi aziendali e le decisioni ed azioni del management e del personale a tutti i livelli, con estensione anche alle relazioni dei principali partners esterni (consulenti, agenti, fornitori);
(segue)
►un sistema sanzionatorio che preveda adeguati provvedimenti a carico del personale, in caso di commissione di illeciti e di inosservanza al codice di comportamento;
►un organismo di vigilanza dedicato, con imparzialità ed autonomia di poteri, all’attività di controllo sul funzionamento sul funzionamento del modello organizzativo complessivamente inteso;
►un sistema informativo atto ad alimentare flussi di informazioni verso l’organismo di controllo da parte della struttura e di trasmettere indicazioni e determinazioni dell’organismo verso i diversi organi dell’azienda;
(segue)
►una dotazione di risorse, umane, tecnologiche, documentali, adeguate per fornire il necessario sostegno all’attività dell’organismo di vigilanza;
►il supporto di funzioni aziendali con professionalità specifiche, utili a sostegno dell’organismo di vigilanza (internal auditing, legale, controllo di gestione).
LE FASI DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROTOCOLLI
►mappatura dei processi e delle attività aziendali;
►individuazione delle attività sensibili rispetto ai rischi di commissione dei reati e loro graduazione in una scala di esposizione al rischio;
►descrizione delle tipiche modalità di potenziale commissione dei reati per le diverse attività sensibili;
►definizione delle corrette modalità operative in ordine a detta attività di prevenzione;
(segue)
►individuazione dei soggetti che intervengono a presidio di tali attività, nei ruoli auspicabilmente distinti sia di esecutori, sia di controllori, ai fini di una segregazione dei compiti di gestione e di controllo;
►indicazione dei responsabili delle attività o dei processi (nel caso di più attività riunite sotto la giurisdizione di un comune responsabile), secondo il requisito della unicità del preposto alla funzione;
►individuazione di metodologie e di strumenti che assicurino un adeguato livello di monitoraggio e di controllo, sia di linea (o diretto), sia a distanza (o indiretto), essendo il primo tipo affidato
prevalentemente agli operatori specifici di una data attività ed al preposto; il secondo tipo tipicamente dal management e dall’organismo di vigilanza;
(segue)
►precisazione dei supporti informativi per il supporto e la tracciabilità delle attività di monitoraggio e di controllo (schede, memorie informatiche, tabulati cartacei, registri, modulistica, rapporti, autorizzazioni, visti, autovalutazioni, test);
►strutturazione del reporting dell’attività di monitoraggio e controllo, ai fini della comunicazione verso il management e l’organo di vigilanza, per quanto di loro competenza, dei risultati di dette attività e per la segnalazione di anomalie e di carenze.