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Nome utente Password g f e d c Ricordami LOGIN Dimenticate le credenziali? Get the Flash Player to see this player. Lunedì 14 Aprile 2014 18:02 Scritto da com/mglDimensione carattere Stampa Email
(AGENPARL) Modena, 14 Apr Il decreto Poletti è ormai nel pieno dell’iter parlamentare e le diverse posizioni in merito di stanno delineando, come ADAPT ha mostrato nel recente Bollettino speciale n. 12 del 10 aprile. Oggi ADAPT presenta due Working Paper che affrontano i nodi principali della normativa. Non pochi i dubbi interpretativi che appaiono da una attenta lettura dei provvedimenti. I provvedimenti del decreto vanno infatti ad intrecciarsi con numerosi accordi contrattuali che prevedono clausole e disposizioni differenti dalla nuova legge. La mappatura effettuata sulla contrattazione collettiva di rilevanza nazionale e aziendale dai ricercatori ADAPT dimostra che i problemi sono tutt’altro che teorici. Solamente 3 contratti collettivi (Bancari, Agenzie per il lavoro, Metalmeccanici) sui 15 considerati non prevedono clausole di contingentamento del lavoro a termine. Negli altri settori, il limite percentuale oscilla da un minimo del 7% (Elettrici) ad un massimo del 35% (Autotrasporti). Inoltre, 9 CCNL prevedono una disciplina specifica delle causali, integrativa a quella precedentemente regolata dal d.lgs. 368/2001. La domanda allora sorge spontanea: le aziende possono applicare il nuovo impianto legislativo, oppure sono tenute ad osservare le previsioni e i limiti che permangono nei contratti collettivi? Con riferimento al tetto del 20%, considerata l’apertura della legge in favore della contrattazione collettiva, secondo il gruppo di lavoro ADAPT il rinvio deve considerarsi dinamico e quindi assorbe quanto definito dalle parti in sede negoziale precedentemente all’entrata in vigore del decretolegge n. 34/2014. Conseguentemente, la disciplina contrattuale dovrebbe prevalere anche se difforme al precetto legale. Rispetto alla disciplina delle causali da parte della contrattazione, la conclusione a cui giunge il gruppo di lavoro ADAPT è che il venir meno di un precetto legale, non può implicare la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che detto obbligo continuano a prevedere, in quanto si verrebbe ad alterare l’equilibrio raggiunto dalle parti in sede negoziale e l’autonomia funzionale che l’ordinamento riconosce alla contrattazione collettiva. Il secondo lavoro che presentiamo riguarda invece la semplificazione dell’apprendistato. secondo i dati raccolti su www.fareapprendistato.it più della metà degli accordi interconfederali, intese e rinnovi contrattuali contengano clausole di stabilizzazione degli apprendisti. Non solo. Quasi il 70% ha fissato come tetto una soglia al di sopra di quella del 50% imposta nel 2012 dalla l.n. 92/2012. La ricerca mostra come la presenza di clausole legali di stabilizzazione non sia un vero ostacolo per il rilancio dell'apprendistato e come la semplificazione del d.l. 34/2014 rischia di avere un impatto sulla realtà limitato e marginale. Per queste ragione è necessario chiarire rapidamente le questioni che poniamo in questi lavori, questo consentirà alle imprese di potersi muovere su un terreno più sicuro e, inoltre, aiuterà a dare un giudizio complessivo del decreto, alla luce della sua portata effettiva. Altro in questa categoria: « POLITICA COMMERCIALE: CALENDA INCONTRA IL SISTEMA ITALIA E LE PARTI SOCIALI PER DEFINIRE LA LINEA Pubblicato in ECONOMIA
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LAVORO: ADAPT,CONTRATTO A TERMINE E APPRENDISTATO, I
DUBBI INTEPRETATIVI DEL DECRETO POLETTI
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14-04-2014
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