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COVID – 19: normativa di
riferimento
Le disposizioni in vigore
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COVID-19: normativa di
riferimento
Le disposizioni in vigore
Cattaneo Zanetto & Co.Premessa
Nel corso delle ultime settimane l’emergenza epidemiologica legata al virus COVID-19 ha occupato le prime pagine dei giornali e l’agenda di tutte le istituzioni del nostro Paese. La necessità di contenere la diffusione del cosiddetto “Coronavirus” ha portato all’emanazione di numerosi provvedimenti.
Il presente Dossier contiene l’analisi dei principali provvedimenti adottati sul Corona Virus e un quadro normativo riassuntivo di tutti i decreti, ordinanze e circolari delle Istituzioni competenti.
1. Il DL Cura Italia
Dopo lunghe trattive in seno alla maggioranza, il 16 marzo il Governo ha “varato” il c.d. DL Cura Italia (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo). Il Decreto stanzia 25
miliardi di euro per far fronte all’emergenza nazionale utilizzando dunque tutto il
margine di indebitamento concesso nelle passate settimane dal Parlamento. Tuttavia, sia il Presidente Conte che il Ministro dell’Economia Gualtieri hanno annunciato la predisposizione di un nuovo Decreto che verrà approvato nel mese di aprile 2020. Il Decreto, al momento all’esame della Commissione Bilancio del Senato e che vedrà (probabilmente) l’accorpamento agli altri decreti-legge in esame, prevede la distribuzione delle risorse su cinque assi:
o Quasi €3,5 miliardi per il SSN, la Protezione Civile e gli altri soggetti pubblici impegnati nel contrasto all’emergenza;
o Più di €10 miliardi di sostegno all’occupazione per la difesa del reddito e del lavoro, estendendo ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali, e altre forme di lavoro. Previsto un assegno di €600 per il mese di marzo. Si estendono il congedo parentale e il voucher babysitter, e si riduce il cuneo fiscale per i lavoratori per questo mese;
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Di seguito, l’analisi delle misure di maggiore interesse: Misure per il personale
➢ Incentivi personale dipendente del SSN: per il 2020, si incrementano i fondi
per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del SSN direttamente impiegato nelle attività di contrasto al COVID-19. In particolare, lo stanziamento è incrementato di 250 milioni di euro a valere sul Fondo Sanitario Nazionale. Inoltre, si stanziano ulteriori 100 milioni di euro, a valere sempre sul FSN del 2020, per l’assunzione con contratti di lavori autonomo di personale sanitario, così come previsto dal precedente decreto-legge (14/2020).
[Si ricorda che per tali finalità, il precedente provvedimento aveva già stanziato 660 milioni di euro, già ripartiti tra le Regioni con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato].
➢ Arruolamento infermieri militari: si autorizza l’arruolamento del personale
medico e infermieristico dell’esercito in servizio temporaneo per un anno e a domanda. In particolare, il Ministero della Difesa potrà selezionare: 200 sottoufficiali infermieri con il grado di maresciallo e 120 ufficiali medici con il grado di tenente.
➢ Assunzione infermieri INAIL: si stanziano 15 milioni di euro per l’anno 2020 per l'assunzione 100 infermieri e 200 medici, per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici;
➢ Permanenza in servizio del personale del SSN: le aziende e gli enti del SSN
fino al perdurare dell’emergenza, verificata la possibilità di non poter arruolare altro personale con le procedure ordinarie e quelle straordinarie previste dal Decreto sul potenziamento del SSN della scorsa settimana, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari e il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti di età per il pensionamento. Per i medesimi fini può rimanere in servizio anche il personale medico e sanitario della Polizia di Stato.
➢ Deroga riconoscimento qualifiche professionali sanitari: per la durata
dell’emergenza, è consentito l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare in Italia una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Occorre presentare istanza e certificazione del Paese di origine di iscrizione alle regioni che possono procedere al reclutamento del personale;
Misure per il lavoro
➢ Estensione durata permessi retribuiti ex legge 104: solo per marzo e aprile
la disposizione incrementa fino dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito. Per il personale sanitario – è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative legate all’emergenza COVID.
➢ Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore
sanitario pubblico e privato accreditato: il bonus baby-sitting per assistenza
4 ➢ Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa: solo per marzo è riconosciuta un’indennità di 600
euro ai liberi professionisti iscritti solo alle gestioni separata/speciali;
➢ Bonus lavoratori dipendenti: si prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 che durante il periodo di emergenza sanitare abbiano continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020;
➢ Proroga e sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici: sospeso dal 23 febbraio al 1° giugno, il decorso dei
termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative INPS e INAIL. Inoltre, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, termini che riprendono a decorrere dal 10 giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi;
➢ Sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti: viene precluso
per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti;
Formazione
➢ Abilitazione all’esercizio della professione di medico e professione sanitaria:
o Professioni sanitarie: si adegua quanto già previsto per L/SNT/1,
infatti limitatamente alla sola seconda sessione dell’anno accademico 2018/2019, l’esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del MinSal e del MIUR del 30 settembre 2016. Per la durata dell’emergenza epidemiologica, la qualifica professionale verrà riconosciuta attraverso modalità a distanza anche a coloro che necessitano di superare la prova compensativa. È infine abrogato l’omonimo art. 29 del DL 9/2020 (Covid misure economiche);
o Medici: si stabilisce che la laurea magistrale in medicina e chirurgia
abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità previsto dal DM 58 del 2018.
➢ Misure a favore delle Università:
5 o Si chiarisce che durante il periodo di sospensione della frequenza delle
attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti svolte con modalità a distanza (inclusi l’orientamento, il tutorato, e gli esami), sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali e della valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale successiva. Lo stesso si applica anche ai ricercatori a tempo determinato.
o Si prevede inoltre che le attività formative erogate con modalità a distanza siano valide anche ai fini del computo dei crediti formativi (previo superamento del relativo esame) e ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria. Le attività a distanza sono computate ai fini degli scatti triennali e per l’attribuzione della classe stipendiale e valgono anche per i ricercatori a tempo determinato.
Potenziamento della Sanità
➢ Aumento FSN: viene aumentato il FSN di circa 1,410 miliardi di euro nonché quello per le emergenze nazionali di 1,650 miliardi.
➢ Potenziamento delle reti di assistenza territoriale:
o da privati accreditati, anche in deroga al limite imposto dal DL 95 (come modificato recentemente dal DL Fiscale 2020). In particolare, la deroga è consentita nel caso in cui i contratti già in corso si rivelino insufficienti rispetto agli obiettivi di potenziamento dell’assistenza. Nel caso la sottoscrizione di ulteriori contratti con privati accreditati non sia sufficiente, le Regioni potranno ricorre a contratti con le strutture private non accreditate, purché autorizzate all’attività sanitaria e socio-sanitaria. o nei casi di indisponibilità di medici per malattia o assenza legata al virus, si
prevede che le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle stesse strutture, richiesti dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
➢ Disciplina delle aree sanitarie temporanee: si consente l’attivazione da parte
delle Regioni, di aree sanitarie temporanee, sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell’emergenza. Per la misura, si stanziano 50 milioni di euro a valere sui fondi per l’edilizia sanitaria.
➢ Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare: viene sospesa (fino al 3 aprile, data indicata dal DPCM)
6 considerare causa di forza maggiore e non potrebbe dar luogo a motivo di licenziamento;
➢ Prestazioni individuali domiciliari: nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, le PA garantiscono prestazioni individuali domiciliari o a distanza, avvalendosi del personale disponibile anche dipendente di soggetti privati. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela;
➢ Requisizioni in uso o in proprietà: Il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere.
Fornitura, produzione e distribuzione DPI
➢ Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e DPI: per
garantire la produzione e la fornitura di dispositivi medici e DPI, il Commissario Straordinario (Domenico Arcuri, recentemente nominato da
Conte) è autorizzato ad erogare finanziamenti mediante contributi a fondo
perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. Viene autorizzata, a tal fine, una spesa di 50 milioni di euro per il 2020. Si specifica, inoltre, che i DPI sono forniti in via
prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Fino al
termine dello stato di emergenza, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle norme vigenti. I produttori e gli importatori che intendono avvalersi di tale deroga dovranno seguire una procedura ad hoc che verrà valutata dall’ISS per le mascherine e dall’INAIL per i DPI, i quali li valuteranno rispettivamente nel giro di una settimana. Fino al termine dell’emergenza per tutti i lavoratori oggettivamente impossibilitati a mantenere un metro di distanza l’uno dall’altro possono utilizzare DPI e mascherine reperibili in commercio (così come gli operatori sanitari) anche prive di un marchio CE, previa valutazione dell’ISS. Allo stesso modo, anche i cittadini potranno utilizzare mascherine prive marchio CE o prodotte in deroga alla normativa vigente;
➢ Contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari: INAIL – con tale disposizione – deve trasferire entro il 30 aprile 50
milioni € ad Invitalia da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale;
➢ Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: si dispone che con DPCM venga nominato un commissario per
l’emergenza che, in raccordo con il Capo Dipartimento della Protezione civile, attui e sovrintenda a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria e preservi e potenzi le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza:
o organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza;
o programmando e organizzando ogni attività connessa;
7 o individuando i fabbisogni e procedendo all’acquisizione e alla
distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale;
o provvedendo al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere
o disponendo, ove necessario, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili
A tal fine, il Commissario potrà provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d’azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza. Il Commissario potrà avvalersi, inoltre, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche.
2. SANITA’: il potenziamento del SSN
Il Decreto-Legge varato nella notte del 10 marzo ha previsto 845 milioni per il potenziamento del SSN, di cui 660 per l’arruolamento del personale sanitario e 185 per l’acquisto di apparecchiature per la terapia intensiva. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei Deputati e assegnato in sede referente alla Commissione Affari Sociali per il suo esame (ma probabilmente verrà trasferito al Senato per l’esame congiunto con gli altri DL).
Nello specifico, prevede:
➢ Arruolamento personale sanitario: le aziende e gli enti del SSN, fino al
perdurare dello stato di emergenza, possono procedere al reclutamento delle professioni sanitarie e di medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso, anche fuori graduatoria, conferendo incarichi di lavoro autonomo di 6 mesi eventualmente prorogabili. Gli incarichi possono essere conferiti anche ai medici abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della cittadinanza italiana. Qualora fosse verificata l’impossibilità di assumere personale, le regioni possono conferire incarichi anche a personale medico e infermieristico in pensione per un massimo di 6 mesi e solo per la durata dell’emergenza. Agli incarichi conferiti non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.
➢ Reclutamento di MMG e PLS: per la durata dell’emergenza, al medico iscritto
al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il SSN. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati. Possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri gli iscritti al corso di specializzazione in pediatria.
➢ Superamento limite monte ore CCNL personale: non si applicano i limiti
massimi di ore prescritte dal CCNL di settore per tutto il personale impegnato per la gestione dell’emergenza COVID a meno che non ci siano casi di protezione già individuata mediante accordo quadro nazionale.
➢ Personale in sorveglianza: sospensione della quarantena per il personale
8 altresì la sospensione dell’attività sanitaria nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID.
➢ Triage: per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso dovrà
avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali.
➢ Incremento ore specialistica ambulatoriale: le aziende e gli enti del SSN
possono procedere per il 2020 a un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna fino ad una spesa di 6 milioni.
➢ Esame finale L/SNT1: per le professioni infermieristiche e solo per la seconda
sessione dell’anno accademico 2018-2019, nelle Regioni dove è disposta la sospensione delle attività di formazione superiore, l’esame finale dei corsi di laurea può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite, a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio.
➢ Unità speciali di continuità assistenziale: si dispone l’istituzione, entro 10
giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di un’unità speciale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Essa verrà istituita presso una sede di continuità assistenziale già esistente, ogni 50mila abitanti.
➢ Differimento prestazioni non urgenti: le Regioni possono rimodulare o
sospendere le attività di ricovero o ambulatoriali differibili e non urgenti, al fine di destinare il personale sanitario delle strutture pubbliche e private prioritariamente alla gestione dell’emergenza.
➢ Dispositivi medici ossigenoterapia: si dispone l’adozione, entro il 31 luglio
2020, di un decreto del MinSal - di concerto con il MEF, sentite le federazioni dei farmacisti privati e delle farmacie comunali e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni che definisca le modalità per rendere disponibile la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili che garantiscono l'ossigenoterapia.
➢ Semplificazione acquisto DM: si autorizza il Dipartimento della Protezione
Civile all’apertura di un conto corrente bancario per facilitare la regolazione delle transazioni legate alle forniture dei DPI necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19;
➢ Acquisto dispositivi di assistenza ventilatoria: si autorizza il Dipartimento della
Protezione Civile, tramite la CONSIP, ad acquistare cinquemila impianti di ventilazione assistita e i materiali per il funzionamento degli stessi. Per tale misura, sono stanziati 185 milioni di euro per il 2020.
➢ Assistenza a persone con disabilità: le Regioni possono istituire unità speciali
per garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio per soggetti affetti da disabilità con condizioni di fragilità e comorbilità.
➢ Compatibilità volontariato: fino alla fine del periodo emergenziale, non si
9 Nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo è stata pubblicata la tabella contenente la
ripartizione fra le Regioni dei 660 milioni di euro previsti dal Decreto-Legge (Link).
3. ECONOMIA: le misure a sostegno delle imprese
Il Governo ha emanato lo scorso 2 marzo un Decreto-Legge per far fronte alle esigenze economiche dei territori maggiormente colpiti. Le misure adottate non trovano però più corrispondenza in base alla zona di contagio (prima infatti si distingueva tra zona rossa e gialla) perché oramai a seguito dell’emanazione del DPCM del 9 marzo in tutta Italia il livello di emergenza è il solito (c.d. zona arancione).
Le misure, che senza scendere nel dettaglio riguardano la cassa integrazione in deroga, il sostegno ai lavoratori autonomi e misure per le PMI, saranno probabilmente ricalibrate ed estese a tutto il territorio nazionale. Il testo contiene però anche alcune disposizioni di rilievo per la sanità e che in parte si ritrovano nel DL Sanità. In particolare:
➢ l’articolo 23 rubricato “Misure urgenti per personale medico e
infermieristico” dispone che al fine di garantire i LEA, e nel rispetto dei vincoli
finanziari, le Regioni e le Province autonome debbano verificare l’impossibilità di utilizzare o assumere personale in graduatoria; solo a quel punto sarà possibile conferire incarichi di lavoro autonomo a infermieri e medici collocati in quiescenza. Il contratto non potrà avere durata superiore a 6 mesi e comunque non potrà superare la cessazione dello stato di emergenza. Si tratta della stessa norma del DL Sanità la cui analisi è riportata nel paragrafo precedente.
o Pertanto, durante l’esame parlamentare di questo Decreto-legge economico sarà più che ipotizzabile un suo stralcio per permettere la trattazione omogenea dei temi sanitari nell’apposito Decreto.
➢ l’art. 34 del Decreto economico e relativo all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. La norma legittima la Protezione Civile ad acquistare con priorità e in deroga al Codice degli appalti i dispositivi necessari (pagando in anticipo i fornitori). Questa è una norma parzialmente sovrapponibile a quella del DL Sanità che specifica in tre articoli separati l’acquisto di dispositivi medici e, in particolare, legittima gli acquisti in deroga al codice degli appalti soltanto per gli impianti di ventilazione assistita e la strumentazione necessaria. Rimangono invece sovrapponibili le norme di acceleramento burocratico ed esenzione da responsabilità finanziarie per gli acquisti effettuati con tali modalità semplificate. Una caratteristica dell’articolo relativo al DL economico è però la legittimazione per gli operatori sanitari di poter ricorrere a mascherine chirurgiche come dispositivi validi per la protezione individuale, anche senza marchio CE (disposizione assente nel DL Sanità).
4. Il Decreto Misure restrittive
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e trasmesso alla Camera, il Decreto Legge recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, c.d. DL Sanzioni, entrato in vigore da giovedì 26 marzo.
10 ➢ Misure urgenti e prorogabili: si possono adottare, su specifiche zone o sulla
totalità del territorio nazionale, le seguenti misure, prorogabili e modificabili su base mensile fino al 31 luglio 2020:
o Limitare la circolazione delle persone e l’allontanamento da residenza, domicilio o dimora, e divieti di allontanamento o ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
o Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville, giardini pubblici e simili, oltre a limitazione o sospensione di manifestazioni, cerimonie, eventi, riunioni, assembramenti, congressi, iniziative di qualsiasi natura, pubbliche o private, compresi luoghi di culto, cinema, teatri, luoghi di aggregazione e ludici, culturali, sportivi, ricreativi; o Quarantena precauzionale e quarantena in seguito a positività al virus; o Limitazione o sospensione attività all’aperto o in luoghi aperti al
pubblico, sospensione o riduzione o soppressione di servizi trasporto di persone e merci (automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, in acque interne, di linea e non, TPL);
o Sospensione o chiusura servizi educativi per l’infanzia, scuole di ogni ordine e grado, università e istituzioni di formazione superiore, corsi professionali svolti da qualsiasi ente, fatte salve le attività formative a distanza;
o Sospensione di viaggi di istruzione e simili;
o Limitazione alla presenza fisica dei dipendenti negli uffici pubblici – eccetto erogazione servizi essenziali e indifferibili - e concorsi e selezione, fatta salva la valutazione dei candidati su basi curriculari e a distanza;
o Limitazione o sospensione attività commerciali di vendita al dettaglio (eccetto generi alimentari e prima necessità), bevande e alimenti, bar e ristoranti, attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo eccezion fatta per servizi necessari;
o Limitazione o chiusura fiere e mercati, garantendo comunque la reperibilità dei generi alimentari;
o Limitazioni o divieti per accompagnatori in ospedali, PS, strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, e simili;
o Obblighi di comunicazione al SSN per coloro che transitano o sostano in zone a rischio epidemiologico;
o Misure di informazione e prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
o Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
o Titolari, gestori e datori di lavoro devono assumere misure appropriate per sicurezza di clienti e lavoratori.
11 interessate o il Presidente della Conferenza delle Regioni e la Protezione Civile. I decreti possono essere altresì adottati su proposta dei Presidenti
delle Regioni interessate, nel caso in
cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, o del Presidente della Conferenza delle Regioni, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della Salute, il Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri Ministri competenti per materia. Si precisa infine che in casi di estrema necessità e urgenza, le misure illustrate all’art. 1 possono essere adottate anche con Decreto del MinSal, con efficacia limitata fino all'adozione del DPCM.
➢ Misure regionali: le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario all’interno del loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica a livello nazionale. I Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare l’emergenza che siano in contrasto con le misure statali. Tali disposizioni valgono anche per atti su questioni sanitarie.
➢ Sanzioni: a meno che non si verifichino delitti penali, il mancato rispetto delle disposizioni è punito con sanzione amministrativa da €400 a €3.000. Vengono inoltre fatte le seguenti precisazioni:
o nel caso in cui la violazione avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
o nel caso interessi la mancata chiusura di attività o esercizi, vi è anche la chiusura da 5 a 30 giorni;
o se la violazione viene reiterata, la sanzione viene raddoppiata e quella accessoria applicata nella misura massima;
o le nuove disposizioni introdotte che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Decreto, ma in questi casi sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
o I Prefetti, in caso di necessità, possono attribuire alle forze armate la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
5. Le misure di contingentamento adottate su tutto il territorio
nazionale
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta il 10 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le c.d. “aree a contenimento rinforzato” (DPCM 8 marzo 2020) fino al prossimo 3 aprile. Di conseguenza, si prevede:
12 ➢ Congedi ordinari del personale sanitario e tecnico: sono sospesi affinché siano
necessarie a gestire le unità di crisi regionali. ➢ Organi collegiali: sono sospese le riunioni.
➢ Raccomandazioni per il personale sanitario: il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute.
➢ Attività didattica: è sospesa fino al 3 aprile. Si ricomprendono le scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, a meno che non venga svolta a distanza. La disposizione non si applica ai corsi di specializzazione medica e ai tirocini delle professioni sanitarie.
➢ Modalità di lavoro: si raccomanda il rilascio di ferie e congedi, nonché di lavorare in modalità “smart-working” anche se non prevista dai contratti. Si prevede altresì di adottare modalità di riunione a distanza, laddove possibile, soprattutto se riguardano le strutture sanitarie e socio-sanitarie.
➢ Mobilità: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.
➢ Persone con sintomi influenzali o fragili: è fortemente raccomandato per le persone con sintomatologia respiratoria e febbre (maggiore ai 37.5°) di rimanere presso il proprio domicilio.
➢ Persone in quarantena o positivi al virus: divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione.
➢ Farmacie e parafarmacie: dovranno restare aperti consentendo tuttavia il rispetto della distanza di sicurezza. Stessa misura per i negozi e catene alimentari.
➢ Eventi, manifestazioni e fiere: sono sospesi, così come sono state chiuse palestre e centri sportivi (ad eccezione per l’attività agonistica di interesse nazionale). ➢ Attività commerciali: sono aperti ma con il rispetto della distanza di sicurezza,
così come per bar e ristoranti che potranno restare aperti solo tra le 6:00 e le 18:00. Le medie e grandi strutture di vendita dovranno chiudere nel weekend. Il prefetto territorialmente competente dovrà monitorare ed assicurare l’attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti.
La Protezione Civile e il Ministero dell’Interno, già a seguito delle misure di contenimento adottate lo scorso 8 marzo, hanno pubblicato alcuni chiarimenti:
➢ Persone fisiche: potranno comunque spostarsi sul territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità e salute. A tal riguardo, il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione un modello di autodichiarazione per la necessità degli spostamenti.
➢ Controlli: lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture dei trasporti saranno attuati controlli mirati a livello stradale, ferroviario (anche con controllo dello stato di salute tramite termoscan) e aereo.
13 DPCM 8 marzo 2020. Il personale controllerà quindi che gli spostamenti in deroga al divieto di circolazione siano supportati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. A tal fine il traffico transfrontaliero sarà rallentato.
6. Il quadro normativo: tabelle di sintesi provvedimenti adottati
5.1 Decreti-Legge, DCPM, delibere e ordinanze
Dl Coronavirus
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 –
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Convertito in legge Dl Misure economiche Coronavirus DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n.9 – Misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo è in corso di
conversione in legge in prima lettura al Senato DL Attività giudiziaria Coronavirus DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da
COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria
Pubblicato in GU l’8 marzo, è in vigore dal 9 marzo. Il testo è stato trasmesso al Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge
Dl Misure sanitarie
DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del
Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.
Pubblicato in GU del 9 marzo, è in vigore dal 10 marzo.
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DL Cura Italia
DECRETO-LEGGE 17 MARZO, n. 18 - recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Pubblicato in GU del 17 marzo, è in vigore dal 18 marzo.
Il testo è stato trasmesso al Senato per la conversione in legge. DPCM Zone arancioni e territorio nazionale DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
In vigore dall’8 marzo al 3 aprile 2020. Note esplicative • Ordinanza Dipartimento protezione civile N.645* • MAECI – MIT – MISE – chiarimenti su transfrontalieri e merci • MIPAAF - Movimentazione prodotti agroalimentari DPCM Estensione zona arancione a tutto il territorio nazionale DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
In vigore dal 10 marzo al 3 aprile 2020
Ulteriore stanziamento di risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2020 – Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario
15 connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile
Sospensione rate mutui per la “zona rossa” Lombarda e Veneta, individuata dal DPCM
23 febbraio 2020
ORDINANZA 29 febbraio 2020 - Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. N.642
Ordinanza interpretativa DPCM 8 marzo 2020
ORDINANZA 8 marzo 2020 - Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili N.646*
Altre ordinanze
ORDINANZE 13 FEBBRAIO – 8 MARZO 2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
N.635 – N.637 – N.638 – N.639 – N.640 – N.641
– N.643 – N.644 – N.645
Bando 500 infermieri Fonte
5.3 - Provvedimenti ministeriali
Ministero della Salute
ORDINANZA 21 febbraio 2020 – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19
CIRCOLARE 9 marzo – Aggiornamento della definizione di caso
DECRETO 17 marzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della salute
16 CIRCOLARE 16 marzo del Ministero della Salute Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19
CIRCOLARE del Ministero della Salute
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARSCoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2
CIRCOLARE 18 marzo del Ministero della Salute Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI
CIRCOLARE del Ministero della Salute
COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2
ORDINANZA del Ministero della Salute 22 marzo Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Ministero dell’Economia e delle finanze
DECRETO del 24 febbraio 2020 – Sospensione dei
termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto per la “zona
rossa” Lombarda e Veneta, individuata dal DPCM 23 febbraio 2020
Ministro per la Pubblica amministrazione
17 Ministero dell’Interno
DIRETTIVA n. 14606 del 08 03 2020 – Direttiva ai prefetti sui controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”
INPS
Circolare 19 marzo 2020
Non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo