ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE " G. P. CHIRONI "
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Amministrazione Finanza e Marketing- Sport –Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni internazionali –Logistica e Trasporti – - Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO- / Corso Serale AFM E SIA
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Circolare n. 50 Nuoro, 5 novembre 2020
Ai Docenti Alla DSGA, p.c.
All’ Albo Al Sito Oggetto: Richiesta di permesso breve – personale docente
L’art. 16 e l’art. 19 del CCNL regolamentano, rispettivamente, la concessione dei permessi brevi al personale docente:
con incarico a tempo indeterminato
con incarico a tempo determinato
Si precisano alcuni punti salienti del contratto:
1. la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio;
2. il permesso breve può essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze personali;
3. il permesso breve non può superare la metà dell’orario giornaliero e la durata di due ore;
4. i permessi si riferiscono ad unità oraria, e non possono superare le 18 ore nell’arco dell’anno scolastico;
5. il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, entro due mesi lavorativi successivi alla data di fruizione del permesso, dando possibilmente priorità, alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe ove avrebbe dovuto prestare servizio;
6. nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
Ciò premesso:
la richiesta di permesso breve va presentata all’ufficio Personale, tramite compilazione del modulo predisposto
le richieste di permesso debbono di norma essere presentate con un congruo anticipo (ALMENO 2 GIORNI);
in caso di assoluta necessità e di impossibilità di preavviso, i collaboratori del D.S.
possono richiedere il recupero di un permesso usufruito entro le ore 10.00 del giorno stesso nel quale deve essere prestato; un eventuale rifiuto dovrà essere motivato;
in caso di permessi brevi richiesti in concomitanza con attività non d’insegnamento, gli stessi vanno recuperati con modalità da concordare con la vicepresidenza;
il Docente che, non essendo a disposizione, sostituisce un collega in permesso, acquisisce un “credito” che potrà utilizzare se, a sua volta, avrà la necessità di richiedere un permesso;
Si specificano le modalità e l’iter procedurale per la concessione dei permessi brevi:
A] Permesso breve richiesto per motivi di salute (visite mediche, accertamenti diagnostici, terapie …):
la richiesta deve essere accompagnata da certificazione medica, con indicazione dell’orario della prestazione;
il permesso viene concesso senza obbligo di indicazione del sostituto;
in caso di permesso breve reiterato, richiesto per ciclo di terapie, il docente recupererà le ore non lavorate concordando con la vicepresidenza le modalità di recupero.
B] Permesso breve richiesto per motivi personali:
I permessi brevi richiesti per motivi personali vengono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio, pertanto, il Docente che richiede un permesso breve per motivi personali deve trovarsi il sostituto.
In caso d’imprevedibile necessità, il permesso breve sarà concesso, a domanda, anche senza obbligo d’indicazione del sostituto.
Iter procedurale
Il D.S. delega alla concessione dei permessi brevi, nel rispetto della norma e del precedente regolamento, i docenti collaboratori e così pure il Referente del Corso Serale.
Il Docente richiedente compila il modulo predisposto e lo consegna all’ufficio personale.
L’assistente amministrativo che riceve la domanda appone sulla stessa il pervenuto con la propria firma, e la trasmette con tempestività alla vicepresidenza.
Al fine di evitare malintesi, nonostante che tali disposizioni erano già pienamente indicate e conosciute, si ribadisce che:
Ogni Docente deve rispettare rigorosamente il termine sopra indicato entro il quale richiedere il permesso breve e ciò al fine di mettere in condizione il Dirigente Scolastico e i suoi Collaboratori (Proff. Salis, Selis e Pirisi) di poter effettuare le opportune determinazioni;
In difetto di quanto sopra il Dirigente Scolastico, ritenendo l’assenza non giustificata, procederà alla decurtazione del servizio non prestato;
Il mancato rispetto del suddetto termine, causato da imprevedibilità ed urgenza andrà adeguatamente giustificato e in tal caso non si procederà a decurtazione oraria;
Ogni Docente avrà cura di non inviare richieste di permesso breve in orari impropri e ciò nel rispetto al diritto alla disconnessione, operante anche per l’ufficio di vicepresidenza
Il Dirigente Scolastico Dr. Giuseppe Giovanni Carta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 3, del D.Lgs n. 39/93)