• Non ci sono risultati.

L’eliminazione dell’area straordinaria

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "L’eliminazione dell’area straordinaria"

Copied!
15
0
0

Testo completo

(1)

L’eliminazione dell’area straordinaria

Luca Fornero

(Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)

(2)

Modifiche allo schema di Conto economico

Bilanci fino al 2015 Bilanci dal 2016 Modifica Informativa in Nota integrativa E.20) Proventi

straordinari E.21) Oneri

straordinari

– Eliminate a partire dai bilanci 2016

Indicazione dell’importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di

entità o incidenza eccezionali

(eliminato il riferimento ai proventi ed oneri straordinari)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio,

correnti, differite e anticipate

20) Imposte sul reddito dell’esercizio,

correnti, differite e anticipate

Nessuna (la voce è stata soltanto

rinumerata) 23) Utile (perdite)

dell’esercizio

21) Utile (perdite) dell’esercizio

Nessuna (la voce è stata soltanto

rinumerata)

(3)

L’OIC 12 (§ 115) reca i seguenti esempi di elementi di ricavo o di costo che, avendo carattere di eccezionalità, devono essere esplicitati in Nota integrativa; si tratta di:

picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;

 cessioni di attività immobilizzate;

 ristrutturazioni aziendali;

 operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, ecc.).

Componenti da indicare in Nota integrativa

(4)

Il documento OIC 12 (§ “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”):

 prevede la ricollocazione dei proventi e degli oneri straordinari nelle voci di Conto economico ritenute appropriate, nei casi in cui sia

possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione;

 demanda al redattore del bilancio il compito di individuare la corretta classificazione analizzando la tipologia di evento che ha generato il

costo o il ricavo, nei casi in cui la suddetta identificazione non sia possibile.

Criteri di riclassificazione

(5)

Ipotesi individuate dall’OIC 12

Fattispecie Attuale classificazione

Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito

La ristrutturazione del debito può dare origine a proventi finanziari da iscrivere nella voce C.16.d Plusvalenze e minusvalenze derivanti da:

operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni, ecc.) di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;

espropri o nazionalizzazioni di beni;

alienazione di immobili civili e beni non strumentali;

acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

I componenti positivi sono inclusi nella voce A.5.

I componenti negativi sono inclusi nella voce B.14.

(6)

Ipotesi individuate dall’OIC 12

Fattispecie Attuale classificazione

Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione/permuta di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobi- lizzati.

Il trasferimento genera componenti di reddito di tipo finanziario da iscrivere nelle voci C.15, C.16.b o C.17.

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o estranei alla gestione dell’impresa, quali:

rimborsi assicurativi per furti e ammanchi di beni di natura straordinaria o per perdite o danneggiamenti di beni da eventi naturali straordinari;

liberalità ricevute, in denaro o in natura, diversi dai contributi in conto esercizio;

multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali;

perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.

I componenti positivi sono inclusi nella voce A.5.

I componenti negativi sono inclusi nella voce B.14.

(7)

Ipotesi individuate dall’OIC 12

Fattispecie Attuale classificazione

Contributi erogati in occasione di fatti ec- cezionali (es. calamità naturali).

Tali componenti sono inclusi nella voce A.5

Imposte relative ad esercizi precedenti

Gli oneri per imposte relative agli esercizi precedenti (compresi i relativi oneri accessori quali sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati:

 nella voce “20 - Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate”, ove afferenti le imposte dirette;

 nella voce “B.14 - Oneri diversi di gestione”, ove

afferenti le imposte indirette.

(8)

Determinazione della base imponibile IRAP

Fattispecie Classificazione Rilevanza

Plusvalenze/minusvalenze da trasferimenti di

azienda o rami d’azienda A.5/B.14 No

Plusvalenze/minusvalenze relative a beni

strumentali e patrimoniali A.5/B.14 Sì

Indennizzi assicurativi A.5 Sì, salva correlazione a proventi e oneri non imponibili o indeducibili Contributi erogati a norma di legge A.5

Sì, salvo quelli correlati a costi

indeducibili o quelli la cui esclusione da IRAP sia stabilita dalla relativa legge

istitutiva

Sopravvenienze attive e passive A.5/B.14 Sì, salva correlazione a proventi e oneri non imponibili o indeducibili

Proventi da ristrutturazioni del debito C.16.d No

Incentivi all’esodo del personale B.9.e Sì, se c’è stata l’adesione al piano da

parte del dipendente

(9)

Dovrebbero essere escluse dalla base imponibile IRAP anche:

 le plusvalenze conseguite per la cessione di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa (C.M. 141/98, § 3.2.1.2, e 263/98, § 2.5);

 le plusvalenze realizzate per effetto di operazioni straordinarie, quali, ad esempio, i conferimenti (C.M. 141/98, § 3.2.1.2, e 263/98, § 2.5);

 gli indennizzi e gli oneri straordinari manifestatisi dopo il

trasferimento, ma sempre ad esso afferenti (es. proventi e oneri derivanti da clausole di earn out o di garanzia) [circ. Assonime

14/2017, § 4, doc. CNDCEC 30.10.2017, § 9.2).

Proventi e oneri da trasferimento di aziende

(10)

Dovrebbero concorrere alla formazione del valore della produzione netta le plusvalenze derivanti da operazioni di ristrutturazione o riconversione produttiva che sono assimilabili, in via di principio, a quelle afferenti

singoli cespiti (C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 3.2.1.2, e 12.11.98 n. 263/E, § 2.5) e non rientrerebbero tra quelle derivanti dal trasferimento di aziende.

Proventi e oneri da trasferimento di aziende

(11)

La diversa composizione delle voci dell’area ordinaria (macro classi A o B) e dell’area finanziaria (macro classe C) non influenza direttamente il

calcolo dell’imponibile IRES. Potrebbe esservi però un effetto “indiretto”

in termini di carico impositivo; il riferimento è alle disposizioni che:

 ricollegano un differente trattamento impositivo al raggiungimento o meno di determinate soglie di vitalità (es. riporto delle perdite da

fusione) o di operatività (regime delle società non operative);

 computano la deducibilità di taluni componenti in relazione a parametri legati alla classificazione di bilancio (spese di

rappresentanza).

Determinazione della base imponibile IRES

(12)

Determinazione della base imponibile IRES

Fattispecie Disposizione

Riporto delle perdite nel caso di trasferimento delle partecipazioni della società titolare di perdite fiscali e contestuale modifica dell’attività principale dell’im-presa (art. 84 co. 3 del TUIR).

Le perdite, le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE sono riportabili solo a fronte del superamento del “test di vitalità”

il quale pone, tra l’altro, a confronto l’ammontare dei “ricavi e proventi dell’attività caratteristica” dell’esercizio precedente con il 40% della media risultante dagli ultimi due esercizi anteriori.

Riporto delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione (artt. 172 co. 7 e 173 co. 10 del TUIR).

Il riporto delle perdite, degli interessi passivi e delle eccedenze ACE delle società partecipanti ad operazioni di fusione (e scissione) è subordinato al superamento del “test di vitalità” il quale pone, tra l’altro, a confronto l’ammontare dei “ricavi e proventi dell’attività caratteristica” con il 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori.

Deducibilità delle spese di rappresentanza (art.

108 co. 2 del TUIR).

La deducibilità delle spese di rappresentanza è commisurata alle soglie derivanti dall’applicazione delle percentuali normativamente previste in relazione agli importi di “ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica”.

(13)

Determinazione della base imponibile IRES

Fattispecie Disposizione

Deducibilità degli interessi passivi (art. 96 co. 2 del TUIR).

Gli interessi passivi sono deducibili, da parte dei soggetti IRES, nel limite degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL, quantificato come differenza tra il “valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell’art. 2425 c.c.”, con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda (art. 13-bis del DL 244/2016).

Status di società non operativa (art. 30 della L. 724/94).

Il test di operatività di cui all’art. 30 della L. 724/94 richiede il confronto dei ricavi minimi presunti con l’ammontare complessivo di

“ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non straordinari”.

Disciplina delle società in perdita

È causa di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica il conseguimento di un MOL positivo, inteso quale

(14)

Se, per errore, nel bilancio 2015 non è stato iscritto un costo “non

rilevante” (pari a 5.000,00 euro) e tale errore viene corretto nel bilancio 2017, ai fini fiscali occorre (circ. Agenzia delle Entrate 31/2013):

 presentare una dichiarazione integrativa per il 2015 e dedurre extra- contabilmente l’importo corretto;

 effettuare una variazione in aumento al fine di “depurare” l’utile dall’errore non rilevante nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017.

Correzione di errori contabili (tesi A.E.)

Anno Costo (bilancio) Costo (deducibiità) Variazioni in dichiarazione

2015 – – –

2015 (integrativa) – (5.000,00) Δ - : 5.000,00

2017 (5.000,00) – Δ + : 5.000,00

(15)

Se, per errore, nel bilancio 2015 non è stato iscritto un costo “non

rilevante” (pari a 5.000,00 euro) e tale errore viene corretto nel bilancio 2017, il principio di derivazione rafforzata dovrebbe permettere la

rilevanza fiscale dei componenti iscritti nell’esercizio 2017 (documento CNDCEC 30.10.2017, § 10.2).

Correzione di errori contabili (tesi CNDCEC)

Anno Costo (bilancio) Costo (deducibilità) Variazioni in dichiarazione

2015 – – –

2015 (integrativa) – – –

2017 (5.000,00) (5.000,00) –

Riferimenti

Documenti correlati

considerando, per primo il Rol dell’esercizio e poi quelli degli anni precedenti con la regola Fifo (a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente).. Definizione di

Viene previsto che, nell’ambito di un gruppo societario che ha aderito al consolidato fiscali, se una società del gruppo ha interessi indeducibili dovuti all’incapienza del 30% del

IL RUOLO E LE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI. P Il ruolo codificato del Collegio Sindacale dalla normativa in tema

successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel

“Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante

La decorrenza dei 30 giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea dei soci va riferita non solo alla data di iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle imprese ed

Pertanto qualora si intende realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il

In caso di esercizio del Diritto di Prelazione mediante invio della Comunicazione di Accettazione, il Trasferimento a favore del/i Soci/o Non Trasferente/i