NOTA CHE DALLA SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA DI NAVIGAZIONE...
Società anonima
italiana dinavigazione adriatico-orientale
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NOTA
DALLA SOCIETÀANONIMA ITALIANAj DINAVIGAZIONEABRIATICD-ORIEHTALE
ORLI.RLORO ECCELLENZE1SIGNORIMINISTRI
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NOTA
DALLA SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
tiNAVIGAZIONE ADIIITICOORIEHTUE
II
FMBNIGi18».-Tip. «I e;.B.utu.
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Inseguitoadunadiscussioneche trattòadun tempo della necessità di unire Veneziaall'Egittome- dianteunserviziodinarodiì'.:ivignai0:10:ivapore, e delmodocon cui vione fatto dallaSocietàAdria- tico-Orientaleilservizio attualmenteattivatotraBrin- disied Alessandria, laCameradeiDeputati nella sua seduta del13giugno 1807,La votatounordine del giorno così concepito.
-LaCamera invitandoilMinisteroastudiarei
*mezzionde stabilireunacomunicatone tra Venezia
•ed Alessandria d'Egitto passa all'ordine del giorno.- Lo scopo che quisipropone la Società Adriatico- Orientalenon ùpuntodirimettereinevidenzale ragionichemilitanoinfavoredell'organamento di questo servizio.Queste ragionivennero sviluppate con benmaggiore autorità dal Municipio c dalla Camera diCommercio di Venezia in diverse note presentate alGoverno,edaglionorevoliDeputatiVenetinella seduta del 13Giugno;elaSocietàsilimita11ripro- durre in allegato alla pi-esenteNotalememorie indi- rizzatealGovernoil4dicembre18GG,e18marzo 18ti7.dalMunicipio di Venezia,come pureildiscorso
pronunciato allaCamerail13giugno dall'Onorevole Maurogonato.
Scopo unico di questa nota ò di richiamare1'at- tenzionesopraun punto speciale della questione che ladiscussione del 13giugnononha posto chiaramente inluce eche la Società Adriatico -Orientalo hailpiù grande interesse edildirittoilpiù legittimo dinon lasciarneh"ombra.
LaConvenzione edilQuaderno d'oneri in data 2 gennaio18(12approvato dallaLegge del 3 agosto se- guente,edilcuitestoè allegato, dannotutte le con- dizionidelcontrattoche lega sino al 1878,ilGoverno elaSocietàAdriatico -Orientale.
Atermini di questi accordi la Società è obbligata sottodeterminate clausole e condizioni ad eseguire per quindicianniun serviziodinavigazioneavaporetra l'Italiael'Egitto(art.1°dellaConvenzione).
IlcontrattodàalGoverno la facoltàdisoppri- mere degli approdi e stabilirne dei nuovi seniprechò nonsiprolnngld la via (art. 2" delQuaderno d'oneri);
fissaAnconacomestazionedipartenzaprimitiva, permette alGoverno che ha usatodiquesta facoltà, ditrasferirlaa Brindisi (articolo 4° della Convenzione) ononstipula pelGoverno alcunobbligodi fissare piùtardiquestopuntodipartenzaa Venezia o in qualunque altro porto,magliinterdicoformalmente -tìiaccordareawinizìo niafavi/readolirecompatirne
diNavigazione che percorronofaslessalineadai por(i d'Jlaììaad Alrwndriad'Egitto»adeccezioned'una lineachesìrokwstohdire fraifioriidiGenova e Lì- rornn ad Alessandriad'Egitto.
Risultada queste chiarissime disposizioni, e senza lequaliiconcessionarj della linead'Egittonon avreb-
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beromai acconsentito a trattare, cheilGovernonon puòfavorirealcunaconcorrenzacontrolaSocietà Adriatico-Orientale.
GliegliimpegnidiquestaSocietànon applican- dosiadun servizio tra porti determinati,maadun serviziotral'Italiae l'Egitto, lastessaè obbligata mediante le clausole e condizioni del suo contratto a trasportareilsuopuntodipartenzainquelporto ItalianochoilGoverno crederàconvenientediscO' gliere.
Risulta infineclieilGovernononliaalcunobbligo ditrasportareinun altro porto Italianoilpunto di partenza del servizio di cui la Società Adriatico-Orien- taleèconcessionaria;mache s'eglicredebenedi creareuna comunicazione tra l'Egitto ed un porto Italianoqualunque diverso da Genova e Livorno, esso non haildirittofinchedureràlaconcessione della Società-Adriatico-Orientaleditrattareperciòcon altraSocietà.
IlGoverno òdunquo legato in questi termini sino al1878,e finoaquest'epoca eglinon può trattare con nessuna altra Società sonon colla Adriatico-Orien- taleper lo stabilimontod'un servizio diretto tra Ve- nezia e l'Egitto.
Questi diritti dellaSocietànon potevano essere e non furono direttamente contestati da nessuno nella discussione del13 giugno,malaSocietànon potè ve- dere senzaprenderombracheerano lasciati da parte eche nessuno se ne occupò.
Egliiiperciòche laSocietàbìòpermessa diri- chiamare nellapresentonotal'attenzionedelMini- stero o della Camera su questopunto speciale o che ilPrecidente delConsiglio di Direzione negli interessi
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degliAzionistiha fattosignificavogiudizialmente al Governo1'attoindata27Giugno1867chesi allega.
Lasituazioneeliorisultadagliimpegni reciproci da noi qui sopra rammentati semplifica di molto, come sivede,lostudiodemandato al Governodall'ordine delgiorno del13giugno.
Trattasiinfattosemplicemente di calcolarequale spesa,aterminidellaconvenzione2gennaio 1862, porteràilprolungamento sinoa Veneziadellalinea diBrindisi,e di calcolare sequesta spesa moderatis- simaè,omeno, in proporziono coi vantaggi che pos- sono ricavarsi dal commercio Italiano, dallo sviluppo dellaricchezza pubhlica, dallapercezione dello imposte d'ognigenere che frutterà allo Stato quel servizio, o dalrendereaVeneziaimezzi di comunicazionema- rittima dei qualil'amministrazioneAustriaca l'hasi- stematicamente privata a profitto di Trieste, coi quaìi mezzi l'Austria ha fondato la prosperità commerciale diquest'ultima città.
La Società-Adriatico -Orientalehada sua parte fatto quanto le era possibile per1'organizzarono progettata, offrendosinodal 3ottobre18tìGalGoverno di ac- consentireaduna importante diminuzione sui prezzi portatidalcontratto.
LaSocietàha di più offerto allastessaepoca di cominciareilservizioasuo rischio e pericoloappena avesseottenuto dal Consiglio dei Ministril'impegno dipresentareilrelativo progetto di legge.
Èscorsotantotempo dacché laSocietà,ha for- mulato questa offerta,eliolasua accettazione è oggidì ilsolomezzo di cominciareilserviziointempoutile.
Infattil'apertura delBrennero è vicina,e,come lo fece
rimarcareconmolta ragionol'onorevole BenibOj se all'epoca dì questa apertura la strada marittima per 1'Orientenon ò attivata,iltransito sulqualeVenezia ha diritto di contaropuò essergli tolto, el'Ammini- strazione Austriacalaqualenessun sacrifìcio rispar- niieràa questo scopo avràiltempo d' attirare a Trie- stequestomovimento commerciale, ed in questo caso, presane1'abitudine,riusciràbendifficilea ricondurlo allasua via naturale.
Mancaoggigiornoiltempo materiale per la pre- sentazioneodilvoto del Parlamento, prima dell'aper- turadelBrennero,disiprogettodilegge necessario per prolungare sino aVeneziailserviziopostale d'Egit- to.Sipotrebbe attivare intempo utile alla sola coe- dizioneckoilGoverno accetti l'offerta della Società dì farlo,sotto lasua responsabilità,primadellaap- provazione della Legge.
Per incoraggileilMinisteroinquesta via,clieò lasolachepossasalvare inquesta materiagl'inte- ressidiVenezia,sarebbeopportunoelioideputati diquellanobileprovinciaprovocassero dallaCamera un nuovo ordine del giornocolqualeilMinistero fosseautorizzatoafarocotestoservizioprovvisorio tinoallavotazione della Legge,dellaqualeilparla- mento potrebbe riservarsi1'approvazione.
Aquesto sistemanon potrebbero ossero di ostacolo ilamenti mossi contro la Società nella interpellanza dell'onorevoleIlixio.Sugli addebitidatiallaSocietà sull'adempimento digli obblighi assunti col quaderno dioneri,idocumenti stessi che deve aver presentati ilsignorMinistroavrannoaquest' oraconvinta la Camerael'onorevoleDeputato della loro insussisten- za;ed in ogni casonon potrebbero mai costituire ra-
—8— gionc(liscioglimento del contratto o degli obblighi in essoassunto dalGoverno verso la Società.
LaSocietànon insìsto suciò,perchedesideraeliti lalucesifacciaa suapienagiustificazione;però fa rifletterechel'ordine delgiornoproposto nulla pre- giudicherebbe ìn proposito, reatriitpendosiad incorag- giareunsemplice servizio provvisorio o rinviando tutte loquestioniall'epocadelladiscussionedellaLegge relativa.
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FIRENZE,'1887.—Tipografin Ai ti.Dardèbs.
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