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ORDINANZA DEL SINDACO n. 72 del 13/11/2020

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Academic year: 2022

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ORDINANZA DEL SINDACO n. 72 del 13/11/2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E

GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 63 DEL 16/10/2020.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista altresì la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che dispone che “ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus Covid – 19:

• Il D.L. n. 6 del 23/02/2020;

• Il D.P.C.M. 23/02/2020, il D.P.C.M. 25/02/2020, il D.P.C.M. 01/03/2020, il D.P.C.M 08/03/2020, il D.P.C.M. 09/03/2020, il D.P.C.M. 11/03/2020, il D.P.C.M. 22/03/2020;

• L’ordinanza del Ministro della salute 20/03/2020;

• Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25/03/2020;

• L’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20/03/2020;

• Il D.L. n. 18 del 17/03/2020;

• Il D.L. n. 19 del 25/03/2020;

Visti:

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• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con cui è stata prorogata fino al 13 aprile l’efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

• Visti altresì i DPCM del 18, 24 ottobre e 3 novembre 2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";

Viste:

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020;

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 38 del 4 aprile 2020;

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Ulteriori disposizioni”;

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 3 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Ulteriori disposizioni”;

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-

(3)

19.Ulteriori disposizioni”, con la quale sono state consentite dal 18 maggio 2020 le attività ivi specificate nel rispetto delle linee guida per la ripresa approvate dalle regioni e contenute nell'allegato n. 1 dell'ordinanza nonché nel rispetto delle linee guida adottate dalla Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare e veterinaria della Regione del Veneto e contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza;

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 23 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID- 19.Ulteriori disposizioni”;

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 13 giugno 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Ulteriori disposizioni”;

• l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 9/07/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Ulteriori disposizioni” che proroga l'efficacia dell'ordinanza 59 del 13/06/2020 fino al 31/07/2020

• l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 31/07/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Ulteriori disposizioni” che proroga l'efficacia dell'ordinanza 59 del 13/06/2020 con i relativi allegati dal 01 agosto fino al 15/10/2020;

• l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 151 del 12/11/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Ulteriori disposizioni” con effetto dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza regionale, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

Viste le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 08.10.2020 e riprodotte nell'allegato 9-Commercio al dettaglio su aree pubbliche del DPCM 03/11/2020 come di seguito specificato:

“ Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;

verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;

individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro. Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

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Misure a carico del titolare di posteggio

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.”

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 21 del 07/04/2020, n. 23 del 15/04/2020, n 28 del 28/04/2020 con cui sono stati approvati i piani di sicurezza per lo svolgimento dei mercati: allegato A) per per il mercato del sabato di Sarmeola e allegato B) per il mercato del mercoledì dei produttori agricoli, nonché la n. 32 del 20/05/2020, la n. 37 del 27/05/2020, la 42 del 16/06/2020, la 47 del 10/07/2020 e la 52 del 31/07/2020;

Vista altresì la propria ordinanza n. 63 del 16/10/2020 avente per oggetto: svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche fino al 31/01/2021;

Ritenuto col presente provvedimento di modificare la propria ordinanza 63 del 16/10/2020 fino al 22 novembre 2020 applicando il punto a)Misure di carattere generale/punto a.4 dell'Ordinanza Regionale n. 151 del 12/11/2020, che di seguito si riportano integralmente:

a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;

b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;

c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento

nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

Ricordato che tutti gli operatori dovranno, altresì, rispettare tassativamente la propria superficie di vendita come da concessione in loro possesso e di attenersi alle misure dettagliatamente indicate nelle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 08.10.2020 e riprodotte nell'allegato 9- Commercio al dettaglio su aree pubbliche- del DPCM 03/11/2020.

Visto l'articolo 50 D.Lgs. 267/2000

ORDINA

1) Le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2) Le seguenti prescrizioni per:

A) Mercato settimanale di Sarmeola nella giornata del Sabato:

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1) L'area del mercato di Sarmeola sarà perimetrata e suddivisa in due sotto aree:

- AREA1 fronte Regionale: l’accesso dei compratori nell’area 1 avviene esclusivamente da Viale Po, dalle ore 8.00 alle ore 13.15, con uscita lato opposto all'entrata. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso è costantemente presidiato e regolamentato da personale di Polizia Locale e da Volontari di Protezione Civile;

- AREA 2 area a parcheggio di viale Po e tratto di viale Po compreso tra via della Provvidenza e via Adige: l’accesso dei compratori nell’area 2 avviene esclusivamente da Viale Po lato regionale, dalle ore 8.00 alle ore 13.15, senso unico di marcia pedonale in direzione Nord nel tratto compreso tra via Ticino e via Adige e ritorno nel tratto attraverso area parcheggio lato biblioteca direzione Sud, con uscite da parcheggio di viale Po lato biblioteca e via Ticino. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso è costantemente presidiato e regolamentato da personale di Polizia Locale e da Volontari di Protezione Civile.

All’interno delle due aree è previsto il servizio di sorveglianza al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima di metri 1 e per prevenire assembramenti.

I venditori dovranno sgomberare le due aree entro le ore 14.15.

Le aree del mercato di Sarmeola saranno perimetrate dall'Amministrazione comunale con le modalità ritenute opportune.

2) Disposizione dei Posteggi: il personale di Polizia Locale al fine di evitare assembramenti provvederà allo spostamento mediante slittamento verso Nord dei posteggi n. 22/23 e 24 considerato il maggior flusso di persone trattandosi di area con posteggi del settore alimentare; nonché dei posteggi n. 44/45/46/47;

Si provvederà altresì allo spostamento temporaneo sentiti anche gli operatori interessati : - dei titolari del posteggio n. 41 al n. 42 e del posteggio n. 42 al n. 43 attualmente libero;

- del titolare del posteggio n. 38 al posteggio n. 26, del titolare del posteggio n. 55 al posteggio n.

41 lasciando liberi conseguentemente i posteggi n. 38 e n. 55 in modo da creare negli stessi un' area di attesa;

- i titolari dei posteggi n. 39/40 e 41 (ex 55) dovranno munirsi di numero contapersone per evitare il formarsi di assembramenti davanti ai banchi.

Verrà posizionata da parte del personale della Polizia Municipale apposita segnaletica per indirizzare i compratori.

B) Mercato dei Produttori Agricoli nella giornata del Mercoledì:

1) L'area del mercato dei produttori agricoli perimetrata è Piazza della Repubblica: l’accesso dei compratori nell'area avviene esclusivamente da via Brescia lato chiesa, dalle ore 14.00 alle ore 19.30, con uscita su via Brescia a sud del Monumento della Pace. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso è costantemente presidiato e regolamentato da personale di Polizia Locale e da Volontari di Protezione Civile;

All’interno dell'area è previsto il servizio di sorveglianza al fine di verificare il rispetto della distanza sociale minima di metri 1 per prevenire assembramenti.

I venditori dovranno sgomberare le due aree entro le ore 20.00.

L'area del mercato dei produttori agricoli sarà perimetrata dall'Amministrazione comunale con le modalità ritenute opportune.

3) La presente ordinanza modifica la propria ordinanza n. 63 del 16/10/2020 fino al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza regionale, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

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Avverte che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 con le modalità di cui all' art. 13 della Legge 689/81.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio on-line ed il suo invio alla Regione, alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine per assicurare la sua osservanza ed alle associazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative, nonché agli operatori stessi.

Rubano lì, 13/11/2020 IL SINDACO

SABRINA DONI / INFOCERT SPA

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