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OGGETTO: Pratica num. 645/VV/2020 - Quesito in merito alla possibilità che un'applicazione infradistrettuale di un magistrato disposta dal Presidente della Corte di Appello venga meno al momento della presa in possesso a seguito di trasferimento dello stesso magistrato.
(delibera 11 marzo 2021)
Il Consiglio
“- rilevato che con nota del 5 novembre 2020 il Presidente del Tribunale di XXX ha rappresentato che la dott.ssa XXX, è stata applicata al Tribunale del capoluogo del distretto dal Presidente della Corte di appello sino al 2.2.2021 e che, nelle more, con delibera del 7 ottobre 2020, è stata trasferita al medesimo Tribunale di XXX come giudice; ha, quindi, chiesto se detta applicazione infradistrettuale sia destinata a cessare al momento della presa di possesso del magistrato applicato all’ufficio ad quem, o se, invece, perduri fino all’originaria scadenza;
- letta la circolare del 20 giugno 2018 “in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative”;
- considerato, in particolare, che l’art. 14, comma 2 della predetta circolare, definendo l’istituto della “Applicazione infradistrettuale”, ha previsto che “essa comporta l’inserimento, in via contingente e temporanea, per un periodo non superiore, di regola, nel massimo a due anni, di uno o più magistrati all’interno di un ufficio diverso da quello di appartenenza”;
- rilevato, altresì, che tutta la disciplina del titolo V della circolare in materia di “Applicazione infradistrettuale” (artt. 83-108) presuppone che vi sia una concreta distinzione tra l’ufficio di provenienza e quello di destinazione del magistrato1, dovendosi peraltro evidenziare che il ricorso all’applicazione endodistrettuale è consentito solo in quanto non sia possibile sopperire alle vacanze dell’organico con risorse interne all’ufficio, anche attraverso l’assegnazione ex art. 44 e ss. della circolare;
- considerato che le esigenze sottese all’applicazione infradistrettuale non vengono meno con il mero tramutamento del magistrato applicato all’ufficio beneficiario dell’applicazione, persistendo fino a quando tale tramutamento non diventi operativo con la presa di possesso;
- ritenuto al contempo che, per la natura stessa dell’istituto, l’applicazione endodistrettuale non può che cessare, indipendentemente dalla durata originariamente fissata, laddove, a seguito del disposto tramutamento, il magistrato prenda possesso presso l’ufficio ove era in precedenza applicato da altro ufficio del distretto;
- evidenziato, quindi, con riferimento al caso concreto, che l’applicazione della dott.ssa XXX dovrà intendersi caducata allorchè la stessa prenderà possesso presso il Tribunale di XXX, quale giudice, a seguito del tramutamento disposto dal C.S.M con delibera del 7 ottobre 2020.
Tanto premesso,
1 Si considerino, ad esempio:
l’art. 83 ove stabilisce che l’applicazione infradistrettuale può essere disposta, tra l’altro, “quando le esigenze di servizio dell’ufficio di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell’ufficio di provenienza”;
l’art. 84, laddove precisa che nei casi di cui al comma 2 l’applicato deve svolgere esclusivamente le stesse funzioni esercitate nell’ufficio di provenienza;
l’art. 89 che, in relazione all’applicazione a tempo parziale, prevede che il magistrato applicato esercita le funzioni proprie dell’ufficio di provenienza e di destinazione;
l’art. 101, comma 2, che stabilisce la necessità di indicare nel decreto le esigenze imprescindibili e prevalenti dell’ufficio di destinazione e la ponderazione delle esigenze dell’ufficio di destinazione e di provenienza.
2 delibera
di rispondere nel senso che l’applicazione infradistrettuale cessa, indipendentemente dalla scadenza originariamente fissata, laddove il magistrato venga trasferito all’ufficio ove era applicato e vi prenda possesso”.