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ELEZIONI COMUNALI 11/06/2017 PRESENTAZIONE DELLE LISTE

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Pag. 1

SERVIZIO DEMOGRAFICO Ufficio Elettorale

ELEZIONI COMUNALI 11/06/2017 PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Comuni > di 1000 ab. BALANGERO

CASELLE TORINESE GERMAGNANO

MAPPANO MATHI

SAN MAURIZIO CANAVESE Comuni < 1000 ab. CANTOIRA

Con richiami alle Istruzioni Ministeriali 2017 (Pubblicazione n. 5)

A cura della Dott.ssa Barbara GAZ

(2)

Pag. 2

DATA E ORA DI PRESENTAZIONE

1 Le liste vanno presentate al Comune

dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di Venerdì 12/05/2017 (30° giorno precedente)

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di Sabato 13/05/2017

(29° giorno precedente)

§ 2.2 - pag. 34

Il Segretario Comunale, nella distinta di trasmissione della lista alla Sottocommissione, DEVE dichiarare il giorno e ora di ricezione della lista in Comune.

Il Segretario Comunale NON PUO’ RIFIUTARSI di ricevere le liste pervenute oltre l’ora di scadenza, purché indichi l’ora della ricezione.

§ 2.3 – pag. 35

La COMMISSIONE dovrà ricusare le liste presentate oltre tale termine.

§ 3.4.1 – pag. 39

2 La presentazione materiale delle liste dei candidati viene fatta alla Segreteria del Comune. Può essere fatta dagli esponenti dei partiti o dei gruppo politici, ovvero da uno o più candidati, o dai delegati di lista.

§ 2.1 – pag. 34

Il Segretario Comunale può delegare l’attività di ricezione delle liste ad un impiegato del Comune, previo assenso del Sindaco e comunicazione alla Prefettura

§ 2.3 – pag. 36

3 Ogni lista entro il giorno in cui viene presentata deve essere portata alla Sottocommissione Elettorale Circondariale.

§ 2.3 – pag. 35

La Sottocommissione deve ultimare l’esame delle liste entro la domenica, cioè entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

§ 3.3 – pag. 38

(3)

Pag. 3

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA

1 Per la “Dichiarazione di presentazione della lista” la legge non prescrive una particolare formulazione.

Le istruzioni riportano un fac-simile

§ 1.3 – pag. 16 – fac-simile (pag. 73): Allegato 1 (Comuni inferiori a 15.000)

Deve riportare il contrassegno di lista e le generalità dei candidati a Sindaco e Consigliere (cognome/nome/luogo nascita/data nascita).

§ 1.2 – pag. 9

ATTO PRINCIPALE:

E’ quello che contiene tutte le indicazioni necessarie (contrassegno, generalità complete dei candidati a Sindaco e Consigliere, nomi dei due delegati, elenco della documentazione allegata alla Dichiarazione, firme dei primi presentatori con relativa autentica).

ATTI SEPARATI (solo per i Comuni superiori a 1000 abitanti):

Contengono il seguito delle firme dei presentatori, con relative autentiche.

§ 1.3.1 – pag. 16 – fac-simile Allegato , pag. 73

Devono essere numerati (Atto separato n.1, n. 2, ecc).

Ciascun Atto separato deve riportare il contrassegno e le generalità complete dei candidati a Sindaco e Consigliere

E’ legittima l’esclusione dalla competizione elettorale della lista le cui candidature siano state sottoscritte su fogli mobili, privi delle indicazioni del contrassegno di lista e del nome dei candidati (Consiglio di Stato,Sez. V, 30 giugno 1995, n. 965)

Per evitare errori nelle generalità dei candidati sugli atti separati, converrebbe predisporre un modello di “Atto separato” riportante le generalità dei candidati in modo corretto. Poi fotocopiarlo in tanti esemplari quanti sono gli atti separati necessari a includere tutte le firme dei presentatori.

(4)

Pag. 4 Per i comuni sotto i 1.000 abitanti (CANTOIRA, 554 abitanti), non sono previsti presentatori.

Gli stessi candidati sottoscrivono la loro candidatura firmando la dichiarazione di accettazione della candidatura: non è necessario che firmino la dichiarazione di presentazione della lista.

§ 1.3.1 – pag. 17

PRESENTATORI

BALANGERO (popolazione legale 3.161 – S.O. n. 209 alla G.U. 294 del 18/12/2012)

CASELLE TORINESE (popolazione legale 13.389 – popolazione rideterminata in seguito alla costituzione del Comune di Mappano)

GERMAGNANO (popolazione legale 1.256 – S.O. n. 209 alla G.U. 294 del 18/12/2012)

MAPPANO (popolazione legale 7.012)

MATHI (popolazione legale 3.985 – S.O. n. 209 alla G.U. 294 del 18/12/2012)

SAN MAURIZIO CANAVESE (popolazione legale 9.646 – S.O. n. 209 alla G.U. 294 del 18/12/2012)

1 I presentatori devono essere:

25 - 50 Popolazione 1.000 – 2.000

GERMAGNANO 30 - 60 Popolazione

2.001 – 5.000

BALANGERO - MATHI 60 - 120 Popolazione

5.001 – 10.000

MAPPANO – SAN MAURIZIO CANAVESE 100 - 200 Popolazione

10.001 – 20.000

CASELLE TORINESE

§ 1.3.1 – pag. 16

La lista verrà RICUSATA qualora:

- il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge;

- le firme non risultino apposte sui prescritti moduli e con l’indicazione dei dati richiesti;

- ultimate le verifiche le firme dovessero risultare inferiori a quelle previste dalla legge.

§ 3.4.2 - pagg. 39, 40

2 I dati anagrafici dei presentatori devono essere rilevati dal documento d’identità con la massima cura e precisione.

I presentatori con generalità sbagliate (cioè diverse dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali) verranno depennati dalla Sottocommissione.

Si corre in tal caso il rischio che i presentatori scendano sotto il numero minimo.

3 Per i presentatori deve essere allegato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune (devono essere elettori del Comune).

§ 1.4 - pag. 26

(5)

Pag. 5 Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali DEVE essere collettivo e i nominativi indicati in ordine alfabetico.

Questo è INDISPENSABILE per consentire alla Sottocommissione di svolgere i controlli incrociati tra i presentatori delle varie liste (per accertare che nessuno abbia firmato più di una lista).

4 l’autentica della firma deve essere stata eseguita da uno dei soggetti abilitati (Legge 53/1990, art. 14). Vedasi elenco all’ultima pagina.

§ 1.3.3 - pag. 19 5

Le firme dei presentatori sono nulle se autenticate prima del 180° giorno precedente il termine per la presentazione delle candidature.

L’indicazione della data nell’autentica è quindi indispensabile per verificare l’osservanza di tale disposizione.

§ 1.3.1 – pag. 17

6 I candidati non devono figurare tra i presentatori delle liste.

Le loro eventuali firme devono ritenersi come non apposte (pertanto verranno depennate dalla Sottocommissione). (CdS, Sez V, n. 4993 del 6/10/2014)

§ 1.3.1 – pag. 17

7 E’ vietato sottoscrivere più di una lista. Chiunque sottoscrive due o più liste: è punito con ammenda da 200 a 1000 €.

§ 1.3.1 – pag. 17

Viene computato solo tra i presentatori della prima lista che è stata presentata; dalle altre liste presentate successivamente viene depennato.

§ 3.4.2 – pag. 39, 40

(6)

Pag. 6

SINDACO

Deve essere allegata la

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA § 1.5 – pag. 27

Fac-simile Allegato 4 (Comuni inferiori a 15.000), pag. 97.

Deve essere allegato il

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI (di qualsiasi comune italiano)

§ 1.6 – pag. 29

Controllare la Dichiarazione di accettazione della candidatura:

1 Che le generalità del candidato Sindaco corrispondano su:

- certificato di iscrizione nelle liste elettorali - dichiarazione di accettazione della candidatura - Dichiarazione di presentazione della lista

2 Che l’autentica della firma sia stata eseguita da uno dei soggetti abilitati (Legge 53/1990, art. 14). Vedasi elenco all’ultima pagina.

3 Che l’ autentica della firma in calce alla dichiarazione:

- riporti le generalità del Candidato perfettamente uguali a quelle indicate nella dichiarazione;

- sia completa in ogni sua parte (non siano lasciati campi in bianco)

- ci sia la firma dell’autenticatore, il timbro tondo dell’Ente cui appartiene, la data 4 Che il Candidato dichiari:

- di non essere attualmente Sindaco o Consigliere in altro Comune (salvo il caso di elezioni contestuali)

- di non aver accettato la candidatura a Sindaco in altro Comune (Tuel 267 art. 56 c. 2) 5 Che il candidato dichiari di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità

previste dall’art. 10 del D. Lgs. 235/2012

§ 1.5 pag. 28

6 Che la dichiarazione sia completata in ogni sua parte

(il “domicilio” non è un dato rilevante, anche se talvolta viene indicato)

Pinzare dietro la dichiarazione di accettazione della candidatura del Sindaco il relativo certificato di iscrizione nelle liste elettorali

CONSIGLIERI

Deve essere allegata la

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA § 1.5 – pag. 27

Fac-simile nell’Allegato 7 (per tutti i Comuni)

Deve essere allegato il

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI (di qualsiasi comune

(7)

Pag. 7 italiano)

§ 1.6 – pag. 29

ATTENZIONE:

Non si può accettare l’autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali

§ 1.4 – pag. 25, 26

I Comuni devono rilasciare i certificati elettorali (anche collettivi) entro 24 ore dalla richiesta.

§ 1.4 – pag. 26

I certificati dopo la scadenza del termine possono essere prodotti al Segretario Comunale se non ha ancora rimesso la documentazione alla Sottocommissione, oppure possono essere prodotti direttamente alla Sottocommissione.

§ 3.4.2 – Nota a pag. 39

Fare due plichi:

a) Plico dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali (pinzati nello stesso ordine in cui i candidati sono riportati nella Dichiarazione di presentazione della lista)

b) Plico delle dichiarazioni di accettazione della candidatura (pinzati nello stesso ordine)

Controllare:

1 Che sulla Dichiarazione di presentazione della lista i candidati abbiano il numero d’ordine progressivo (1,2,3…..)

Il numero serve al fine di fissare un ordine all’interno della lista per l’eventuale precedenza, a parità di cifra individuale.

2 Che il numero di candidati sia compreso:

§ 1.2.1 – pag. 10

tra 7 e 10 fino a 3.000 abitanti CANTOIRA GERMAGNANO tra 9 e 12 da 3.001 a 10.000 abitanti BALANGERO

MAPPANO MATHI

SAN MAURIZIO CANAVESE tra 12 e 16 da 10.001 a 15.000 abitanti CASELLE TORINESE

(il numero è stabilito in base alla popolazione legale al censimento).

§ 1.2.1 - pag. 10

Se il numero di candidati fosse inferiore al minimo (o scendesse sotto il numero minimo, per effetto della cancellazione di qualcuno di essi) la lista verrà RICUSATA.

§ 3.4.2. - pag. 40

3 Che le generalità dei candidati (cognome, nome, luogo e data di nascita) siano perfettamente corrispondenti su:

- certificato di iscrizione nelle liste elettorali - dichiarazione di accettazione della candidatura - Dichiarazione di presentazione della lista

CANDIDATI NATI ALL’ESTERO Deve essere indicato anche lo Stato

(8)

Pag. 8 es: NERI Giovanni nato a Darlinghurst (Australia) il 2/1/1974

COGNOME DONNE CONIUGATE (es: ROSSI Maria in BIANCHI)

Per le donne coniugate, l’indicazione (se la vogliono) del cognome del marito deve comparire in entrambi i documenti:

- dichiarazione di presentazione della lista

- dichiarazione di accettazione della candidatura .

Se in uno dei due documenti compare il cognome del marito e nell’altro non compare, verrà richiesta una dichiarazione della candidata (o del delegato di lista) che chiarisca il cognome da riportare in lista e sul manifesto dei candidati.

CANDIDATI CON PIU’ NOMI (es: VERDI Giuseppe Antonio)

L’indicazione dei due nomi (se li vogliono) deve comparire in entrambi i documenti:

- dichiarazione di presentazione della lista - dichiarazione di accettazione della candidatura

Se il doppio nome compare solo nell’uno e non nell’altro, verrà richiesta una dichiarazione del candidato o del delegato di lista che chiarisca il nome da riportare in lista e sul manifesto dei candidati.

CANDIDATI CON PSEUDONIMO (es: ROSSI Giovanni detto Nanni)

Sulla Dichiarazione di presentazione della lista è possibile indicare per i candidati anche uno pseudonimo.

Non si possono indicare titoli accademici o nobiliari (es: cav.- dott.- ecc)

DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA:

Controllare:

1 Che l’autentica della firma sia stata eseguita da uno dei soggetti abilitati.

(Legge 53/1990, art. 14). Vedasi elenco all’ultima pagina.

2 Che l’ autentica della firma in calce alla dichiarazione:

- riporti le generalità del Candidato perfettamente uguali a quelle indicate nella dichiarazione;

- sia completa in ogni sua parte (non siano lasciati campi in bianco)

- ci sia la firma dell’autenticatore, il timbro tondo dell’Ente cui appartiene, la data

3 Che il Candidato dichiari di non aver accettato la candidatura per altre liste nel Comune 4 Che il Candidato dichiari:

- di non essere consigliere in carica in altro Comune (TUEL art. 56 c. 1 /1.5 pag. 28) - di non essersi presentato candidato in altro Comune; oppure di essersi

presentato anche nel Comune di …..) (TUEL art. 56 c. 1 /1.5 pag. 28)

La legge consente infatti di accettare la candidatura al massimo in due comuni.

Se non si candida in nessun altro comune barra il relativo campo.

5 Che il Candidato dichiari di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D. Lgs. 31/12/2012, n. 235.

(9)

Pag. 9 Attenzione: la Commissione cancella dalla lista i nominativi dei Candidati che non abbiano reso la dichiarazione di candidabilità

§ 3.4.3.2 – pag. 43

6 Che la dichiarazione sia completata in ogni sua parte

(il “domicilio” non è un dato rilevante, anche se talvolta viene indicato)

CASO PARTICOLARE: Candidato che rinunci alla propria candidatura.

Se per il candidato è stata depositata la Dichiarazione di accettazione della candidatura, la rinuncia deve essere formalizzata con una Dichiarazione contraria (con la stessa modalità e entro lo stesso termine). Eventuali rinunce presentate dopo la scadenza dei termini non incidono più sulla composizione della lista (ma solo sul diritto all’elezione del candidato rinunciatario).

§ 1.5 - pag. 29

CANDIDATI CITTADINI STRANIERI

Possono candidarsi a Consigliere comunale anche gli stranieri, purché i cittadini dell’Unione Europea (D. Lgs. 197/1996).

Gli stessi non possono però candidarsi a Sindaco.

Per ciascun candidato cittadino UE, devono essere presentati:

o il certificato di iscrizione nelle liste aggiunte per il Sindaco

La domanda di iscrizione va presentata entro il 5° giorno successivo alla affissione del manifesto di convocazione dei comizi (D.Lgs. 197/1996 art. 3 comma 1 e art. 5), cioè entro il 2 maggio;

eventuali iscrizioni effettuate sulla base di domande pervenute oltre il termine del 5°

giorno non sono valide (Cons. di Stato – sentenza 1193/2012)

§ 1.7 – pag. 30

Al momento della presentazione della lista, per Candidati non ancora iscritti nella lista aggiunta, deve essere allegato un certificato del Comune attestante che hanno presentato la domanda di iscrizione nella lista aggiunta entro il termine del 5° giorno.

Si raccomanda comunque al Comune di richiedere SUBITO il certificato penale, in modo da poter effettuare l’iscrizione nella lista aggiunta prima della presentazione delle liste.

o una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello stato di origine

§ 1.7 – pag. 30

o un attestato dell’autorità amministrativa competente dello stato membro di origine, in data non anteriore ai tre mesi, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità (art. 5, D.Lgs. 197/1996).

E’ da ritenere sufficiente, per la ricevibilità del documento, che lo stesso sia stato rilasciato dall’autorità amministrativa estera e sia accompagnato dalla traduzione confermata dal Consolato competente. (Circ. Prefettura n. 1711 del 16/04/2011).

(10)

Pag. 10 Nella Dichiarazione di presentazione della lista, a fianco del nome dei candidati stranieri deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini (es: ALLER Marian – cittadina tedesca)

§ 1.2 – pag. 9

CANDIDATI PRESENTI IN PIU’ LISTE

La sottocommissione CANCELLA dalla lista i candidati compresi in altra lista già presentata.

Se per effetto delle cancellazioni la lista si riducesse sotto il numero minimo, deve essere RICUSATA.

§ 3.4.3.4 - pag. 48

QUOTE ROSA

§ 3.4.3.5 - pag 48 e seguenti Comuni

sotto i 5.000 ab.

“Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”

(TUEL art. 71 comma 3-bis).

Sotto i 5000 abitanti non sono però previste quote minime, né sanzioni.

pag. 48 e 49

BALANGERO CANTOIRA GERMAGNANO MATHI

Comuni

tra 5.000 e 15.000

Ciascun genere deve essere rappresentato da almeno 1/3 di candidati.

9 candidati: 1/3 = 3,00 = 3 10 candidati: 1/3 = 3,33 = 4 11 candidati: 1/3 = 3,66 = 4 12 candidati: 1/3 = 4,00 = 4 13 candidati: 1/3 = 4,33 = 5 14 candidati: 1/3 = 4,66 = 5 15 candidati: 1/3 = 5,00 = 5 16 candidati: 1/3 = 5,33 = 6 Se la proporzione non è rispettata

(es: su 10 candidati ci sono solo 2 donne), La Commissione cancella i candidati del genere eccedente (partendo dall’ultimo in lista) fino a riequilibrare la proporzione.

La riduzione si arresta nel momento in cui la lista ha raggiunto il numero minimo di candidati.

pag. 49 e 50

MAPPANO SAN MAURIZIO C.S.E

Candidati: 9-12

CASELLE T.SE Candidati 12-16

DELEGATI DI LISTA

I delegati sono gli unici soggetti cui la legge conferisce il diritto di:

1) assistere al sorteggio

2) nominare i rappresentanti di lista presso i seggi (art. 30, ultimo comma, D.P.R.

570/60).

I delegati di lista hanno anche la facoltà di prendere cognizione delle contestazioni fatte e delle modificazioni apportate alla lista.

Nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, se non sono indicati i due delegati, questo non invalida la dichiarazione di presentazione della lista, ma preclude alla lista stessa di far assistere qualcuno al sorteggio e di nominare i rappresentanti di lista.

(11)

Pag. 11 Possono essere indicati come delegati anche candidati della lista stessa, o il candidato Sindaco.

§ 1.3.4 - pag 21

I due delegati devono essere presenti e disponibili durante la presentazione delle liste (la Sottocommissione può contattarli e richiedere che si presentino personalmente a Ciriè durante l’esame delle liste per fornire eventuali dichiarazioni che dovessero rendersi necessarie). Inutile indicare persone che in quei giorni sono in vacanza, fuori sede, ecc.

ATTENZIONE: Annotare sulla Dichiarazione di presentazione della lista, vicino ai nomi dei delegati, il loro recapito telefonico per consentire alla Sottocomissione di contattarli in caso debbano sanare qualche anomalia della lista.

§ 2.3 - pag 35

CONTRASSEGNO DI LISTA

Controllare:

§ 1.8 – pag. 31

1 Che ci siano n. 3 contrassegni di diametro cm. 10 2 Che ci siano n. 3 contrassegni di diametro cm. 3

3 Che non siano in fotocopia (tenuto conto che verranno riprodotti in modo identico sul manifesto dei candidati e sulle schede)

4 Che siano perfettamente - uguali tra di loro

- uguali a quello presente sulla Dichiarazione di presentazione della lista.

(in caso di contrassegno colorato, i colori devono essere tutti perfettamente corrispondenti).

Non ritagliare o pinzare i contrassegni in alcun modo: così come sono, metterli in una busta trasparente all’interno della lista.

Se il contrassegno riproduce simboli (o elementi di simboli) utilizzati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, occorre in aggiunta:

una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito, firmata:

- dal Presidente o Segretario nazionale del partito/gruppo politico;

o

- dal Presidente/Segretario regionale o provinciale, la cui qualifica risulti da attestazione del rispettivo Presidente/Segretario nazionale

ovvero

- da rappresentanti incaricati con mandato autenticato da notaio.

§ 1.3.3 pag. 18

La Sottocommissione RICUSA:

- i contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (croce, Madonna, Santi, ecc)

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Pag. 12 - i contrassegni confondibili con quello di altra lista presentata in precedenza (è

importante l’ordine di presentazione delle liste)

- i contrassegni confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici

- i contrassegni che usano simboli propri del Comune

§ 1.8 - pag. 31

Se la Sottocommissione dovesse RICUSARE un contrassegno, ne dà notizia agli interessati e li invita a presentarne uno diverso entro 48 ore (per i Comuni fino a 15.000 abitanti)

§ 3.4.4. - pag. 52

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Il Programma Amministrativo DEVE essere presentato insieme alla Dichiarazione di presentazione della lista.

§ 1.3.5 - pag. 22

Prima dell’invio degli atti alla Commissione occorre fare una fotocopia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per poterla poi pubblicare all’Albo Pretorio successivamente all’approvazione della lista stessa

§ 2.3 - pag 35

L’art. 3, della Legge 25 marzo 1993, n. 81, non prescrive che il programma amministrativo della lista debba essere firmato (è sufficiente la semplice presentazione del documento con la lista dei candidati a garantire la sua riferibilità alla lista stessa).

BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA

E’ obbligatorio per legge solo nei Comuni superiori a 50.000 abitanti.

Alcuni Comuni lo prevedono nel proprio statuto, anche se inferiori.

Il bilancio preventivo di spesa viene pubblicato all’Albo Pretorio.

SOGGETTI ABILITATI AD AUTENTICARE LE FIRME

(Legge n. 53/1990 art. 14)

(§. 1.3.3 - pag. 18 e successive) Possono autenticare le firme:

Notai

Giudice di Pace

Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’Appello, dei Tribunali e loro sezioni distaccate

Segretari delle Procure della Repubblica

Presidenti delle Province

Sindaci

Assessori Comunali e Provinciali

(13)

Pag. 13 Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali

Presidenti e Vice-presidenti dei Consigli circoscrizionali Segretari Comunali e Provinciali

Funzionari incaricati dal Sindaco

Funzionari incaricati dal Presidente della Provincia

Consiglieri Comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco (1)

Consiglieri Provinciali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia (1)

Il consigliere comunale è competente a eseguire le autenticazioni anche nel caso si presenti come candidato (§. 1.3.3 – pag. 20)

I consiglieri comunali e gli assessori comunali possono autenticare solo per le elezioni comunali del Comune in cui sono in carica. (§. 1.3.3 – pag. 20 e 21)

I funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le firme solo per le elezioni Comunali del proprio Comune. (§. 1.3.3 – pag. 20 e 21)

Città Metropolitana: i Consiglieri Metropolitani possono autenticare solo in quanto Consiglieri Comunali per le elezioni del proprio Comune; i funzionari metropolitani non possono autenticare. (Circolare Prefettura 3 marzo 2016)

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