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Eccedenze di personale e mobilità collettiva (articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni): determinazioni

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Verbale n. 51

Delibera n. 93

del 14/11/2017

pagina n. 1

OGGETTO: Eccedenze di personale e mobilità collettiva (articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni): determinazioni

LA GIUNTA CAMERALE

VISTO l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della legge n.

183/2011 “Legge di stabilità 2012” ed, in particolare:

• comma 1: impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti e di darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;

• comma 2: stabilisce che le Pubbliche amministrazioni non possano effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia di contratto, pena nullità degli atti posti in essere nel caso non adempiano alla ricognizione annuale;

• comma 3: la mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

• commi 4 e seguenti: stabiliscono le modalità per la messa in mobilità a seguito della dichiarazione di esubero;

TENUTO CONTO che la legge di cui trattasi impegna i dirigenti ad attivare suddetta procedura, ciascuno per la propria area di competenza;

PRESO ATTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato al di fuori della dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità di rispettare i vincoli normativi di spesa, ove presenti, e/o dalle esigenze funzionali e dalla situazione finanziaria dell'Ente;

ATTESO che, per le Camere di commercio, sino al 9 dicembre 2016, non erano presenti nel quadro normativo vigente limiti economici e/o tetti di spesa del personale, ad eccezione delle forme di personale flessibile (somministrazione lavoro, tempo determinato) e di collaborazione coordinata e continuativa, per le quali la spesa è fissata nel limite 50% di quella sostenuta nell'esercizio 2009 per le stesse finalità, così come disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge n. 183/2011;

RICHIAMATO l'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in merito alla delega al Governo per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276 che all’articolo 3 dispone, tra l’altro:

• comma 1 - entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle Camere di commercio entro il limite di 60;

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Delibera n. 93

del 14/11/2017

pagina n. 2

• comma 3 - la proposta deve prevedere, tra l’altro un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di riassetto degli uffici e dei contingenti di personale, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche e possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere ;

• comma 9 - fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;

CONSIDERATO che suddetto decreto è entrato in vigore il 10 dicembre 2016 e che, pertanto, a decorrere da tale data e sino al completamento delle procedure di razionalizzazione previste dall’articolo 3 dello stesso, non risulta possibile procedere ad alcuna tipologia di assunzione;

ATTESO che Unioncamere, in data 8 giugno 2017, ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico la proposta di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto di cui trattasi;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 8 agosto 2017 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2017, n. 219, che, tra l’altro, istituisce, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 219/2016, le nuove Camere di commercio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta camerale n. 12 del 23 febbraio 2016, con la quale è stato previsto nella dotazione organica del personale dirigente e non dirigente della Camera di commercio di Ferrara l'inserimento del dirigente con incarico di Segretario Generale, in quanto rientrante nei ruoli dirigenziali dell’Amministrazione e non più, come in passato, nei ruoli ministeriali, anche al fine di rendere più chiara e trasparente la dotazione organica ed il carico occupazionale;

VERIFICATO che, al 31 dicembre 2017, saranno in servizio 56 dipendenti (compreso il Segretario Generale), a fronte di una dotazione organica di 76 unità e che in nessuna delle categorie professionali risultano eccedenze rispetto alla rispettiva dotazione organica, mentre, viceversa, presenta ciascuna posti vacanti;

RICHIAMATO l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la relazione sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti elaborata dal Segretario Generale di questa Camera di commercio, unico dirigente in servizio, che tiene conto dell’evoluzione in corso nel sistema camerale a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 219/2016;

TENUTO CONTO che l'informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. è prevista, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del D.Lgs. n. 65/2001, solo in caso di situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale;

VISTO lo Statuto di questa Camera di Commercio;

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VERIFICATO che sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

a voti unanimi,

d e l i b e r a

• di approvare la relazione del Segretario Generale, quale unico dirigente, sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti di cui al documento allegato (1) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE Paolo Govoni

(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005) IL SEGRETARIO

Mauro Giannattasio

(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

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Allegato 1 alla deliberazione della Giunta camerale

RICOGNIZIONE ANNUALE

DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDENZA DEL PERSONALE L'articolo 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011

“Legge di stabilità 2012” impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale e dei dirigenti, stabilendo che le stesse non possano effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, nel caso non adempiano a tale ricognizione annuale.

La norma individua nei dirigenti i soggetti incaricati ad effettuare tale ricognizione, disponendo che, in caso di mancata attivazione delle procedure, i dirigenti responsabili siano valutati ai fini della responsabilità disciplinare.

Prima di procedere con la relazione, risulta necessaria una premessa che inquadri l’evoluzione normativa che nell’ultimo anno ha impattato sulle camere di commercio e sull’intero sistema camerale.

La legge 7 agosto 2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, all’articolo 10 prevedeva una specifica delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si è concretizzata con l’emanazione del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2016, n. 276.

Tale Decreto, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, è intervenuto non solo sul riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, ma anche sulla razionalizzazione dell’intero sistema camerale, prevedendo una riduzione da 109 a 60 camere di commercio sull’intero territorio nazionale, mediante procedure di accorpamento, anteposte da un Piano complessivo di razionalizzazione, predisposto da Unioncamere Nazionale e presentato al Ministero dello Sviluppo Economico l’8 giugno 2017.

Tale Piano prevede, come indicato dal decreto, procedure di razionalizzazione delle sedi, delle aziende speciali e del personale delle camere di commercio.

A seguito della presentazione e approvazione del Piano, il Ministro dello Sviluppo Economico ha proceduto con l’emanazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 2017 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2017, n. 219.

Tale decreto, oltre a nominare i Commissari ad acta responsabili delle fusioni, istituisce, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 219/2016, le nuove camere di commercio, tra le quali la “Camera di

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commercio di Ferrara e Ravenna”, che dovrà sorgere dalla fusione delle due singole camere di commercio, entro il mese di giugno 2018.

Premesso quanto sopra, risulta chiaro che la presente relazione avrà rilevanza temporale sino alla data di costituzione della nuova Camera di commercio di Ferrara e Ravenna.

Come avvenuto negli anni scorsi, si è ritenuto di procedere con una unica relazione, per entrambe le aree dirigenziali, relativa all'intera struttura organizzativa , in quanto dal mese di novembre 2014 questa Camera di commercio dispone di un solo dirigente, che ricopre anche gli incarichi di Segretario Generale e Conservatore del Registro delle Imprese.

La relazione si pone come obiettivo di valutare, come previsto dalla normativa sopra indicata, sia la condizione di soprannumero sia la condizione di eccedenza del personale e dei dirigenti.

A tal fine di evidenzia che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato al di fuori della dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità di rispettare i vincoli normativi di spesa, ove presenti, e/o dalle esigenze funzionali e dalla situazione finanziaria dell'Ente.

1. CONDIZIONE DI SOPRANNUMERO

La vigente dotazione organica è stata approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 12 del 23 febbraio 2016, che ha confermato in n. 76 unità la dotazione organica, compreso il Segretario Generale, ridotta a suo tempo, dalla Giunta camerale con deliberazione n. 134 del 25 ottobre 2006.

Si riporta, di seguito, il prospetto che confronta la dotazione organica con l'occupazione al 31 dicembre 2017:

Dotazione organica

Personale in servizio

31.12.2017 Posti vacanti Posti in soprannumero

SEGRETARIO GENERALE 1 1 0 0

DIRIGENTE 1 ( 1*) 0 (*) 0

CATEGORIA D3 5 2 3 0

CATEGORIA D1 13 8 5 0

CATEGORIA C 51 41 10 0

CATEGORIA B3 1 1 0 0

CATEGORIA B1 4 3 1 0

CATEGORIA A 0 0 0 0

TOTALI 76 56 (*) 19 (*) 0

(*) Si tratta del posto occupato dal dirigente, dott. Maurizio Pirazzini, nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova in febbraio 2011, e che non ha cessato il rapporto di lavoro dipendente con questa Camera di Commercio non avendo mai presentato le dimissioni, in forza di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 580/93.

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Si riporta, di seguito, la situazione dettagliata per area dirigenziale:

Segretario Generale

Dotazione organica

Personale in servizio

31.12.2017 Posti vacanti Posti in soprannumero DIRIGENTE (Segretario

Generale)

1 1 0 0

Area Promozione, Informazione economica, Risorse e Patrimonio – Segretario Generale

Dotazione organica

Personale in servizio

31.12.2017 Posti vacanti Posti in soprannumero

CATEGORIA D3 3 2 1 0

CATEGORIA D1 8 4 4 0

CATEGORIA C 26 21 5 0

CATEGORIA B3 1 1 0 0

CATEGORIA B1 4 3 1 0

CATEGORIA A 0 0 0 0

TOTALI 42 31 11 0

Area Anagrafe delle Imprese e Regolazione del Mercato – Segretario Generale Dotazione

organica

Personale in servizio

31.12.2017 Posti vacanti Posti in soprannumero

DIRIGENTE 1 1 (*) 0 (*) 0

CATEGORIA D3 2 0 2 0

CATEGORIA D1 5 4 1 0

CATEGORIA C 25 20 5 0

CATEGORIA B3 0 0 0 0

CATEGORIA B1 0 0 0 0

CATEGORIA A 0 0 0 0

TOTALI 33 25(*) 8(*) 0

(*) Si tratta del posto occupato dal dirigente, dott. Maurizio Pirazzini, nominato Segretario Generale della Camera di commercio di Padova in febbraio 2011, e che non ha cessato il rapporto di lavoro dipendente con questa Camera di commercio non avendo mai presentato le dimissioni, in forza a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 580/93.

Come si evince dai prospetti, non risultano posizioni di personale in soprannumero al 31 dicembre 2017 per nessuna delle categorie professionali, mentre, al contrario, risultano presenti posti vacanti per ciascuna categoria, con particolare riferimento alle categorie C1, D1 e D3.

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2. CONDIZIONE DI ECCEDENZA

La condizione di eccedenza deve essere valutata in base all'impossibilità di rispettare i vincoli normativi di spesa, ove presenti, e/o alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente.

Al riguardo si specifica che non sono presenti nel quadro normativo vigente, per le camere di commercio, limiti economici e/o tetti di spesa del personale. L'unica eccezione per le forme di personale flessibile (somministrazione lavoro, tempo determinato) e di collaborazione coordinata e continuativa, fissata nel 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2009, così come disposto dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge n. 183/2011.

A ciò si aggiunga il divieto assoluto di assunzione disposto dal comma 9 dell’articolo 3 del D.Lgs.

219/2016.

Si ritiene, in ogni caso, necessario indicare i costi del personale relativi agli anni 2016, 2017 e 2018:

a) anno 2016 (dato di consuntivo al Mastro “Personale”) accertati euro 2.567.631,63;

b) anno 2017 (dato di pre-consuntivo economico al Mastro “Personale”) si accerteranno circa euro 2.411.800,00;

c) anno 2018 (dato di preventivo al Mastro “Personale”) sono previsti euro 2.328.104,00.

I costi complessivi del personale presentano un trend in diminuzione, che si rappresenta:

Anno 2011 2.797.744,32

Anno 2012 2.778.668,87

Anno 2013 2.710.907,61

Anno 2014 2.643.785,63

Anno 2015 2.548.816,58

Anno 2016 2.567.631,63

Anno 2017 2.411.800,00

Anno 2018 2.328.104,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

costi personale Mean (costi personale)

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Sul versante organizzativo-funzionale si ritiene di dover precisare che la complessità istituzionale della Camera di commercio – nelle sue varie determinanti normative, organizzative, tecnologiche, economico-finanziarie – ed il contesto fortemente innovativo e dinamico, nel quale svolge la propria attività, richiedono all'Ente una costante capacità di adeguare la propria struttura organizzativa, affinché le strategie di intervento possano essere sempre coerenti con le attese del sistema imprenditoriale locale.

In tal senso anche l’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico che, nell’approvare il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2017 di aumento del 20% del diritto annuale delle camere di commercio, ha assegnato alle stesse la realizzazione di importanti progetti a grande impatto sul sistema economico nazionale e precisamente:

a) progetti a base nazionale, concordati da Unioncamere con il Ministero

- P.I.D. - Punto impresa digitale - a valere sul più ampio progetto nazionale “Industria 4.0”;

- Alternanza Scuola Lavoro;

b) progetti a base regionale, coordinati da Unioncamere Emilia Romagna - Internazionalizzazione;

- Turismo.

Per la realizzazione dei suddetti progetti, sono stati avviati dal mese di luglio 2017 e si protrarranno anche nei primi mesi del 2018, importanti percorsi di formazione e riqualificazione del personale camerale, dirigente e non.

Nel corso del 2017, come da previsioni inserite nel piano occupazionale relativo a tale anno, sono stati concessi nulla osta a procedure di mobilità volontaria finalizzate al trasferimento in altre pubbliche amministrazioni di personale di categoria C. A oggi risultano fuoriuscite per mobilità n. 3 unità di categoria C1.

Nel 2018, in attesa della definizione delle procedure di fusione, si continuerà a coprire le posizioni vacanti di categoria D, con incarichi ad ”interim” ai capi servizio e/o al Segretario Generale. Ciò comporterà significativi risparmi organizzativi con minor impatto, in termini di costo, sui vari procedimenti e sul bilancio dell'Ente.

Il 2018 rappresenterà, pertanto, un anno di forte cambiamento e di intenso lavoro, che porterà allo scioglimento e alla messa in liquidazione della Camera di commercio di Ferrara, per poi procedere mediante il processo di fusione, assieme alla Camera di commercio di Ravenna, alla costituzione della nuova “Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna”.

Premesso quanto sopra, il sottoscritto dirigente, anche nella sua qualità di Segretario Generale, dichiara che nell'ambito delle proprie aree di competenza, non sono presenti soprannumero e non sono state rilevate eccedenze di personale, in relazione sia alle esigenze funzionali sia alla situazione finanziaria di questa Camera di commercio, tenuto, peraltro conto, dell’ormai avviato processi di accorpamento.

Ferrara, 14 novembre 2017

Il Segretario Generale

dott. Mauro Giannattasio

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