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REGIONE PIEMONTE. Protocollo d intesa

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Academic year: 2022

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REGIONE PIEMONTE

Consiglio regionale Giunta regionale

Protocollo d’intesa

tra la Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale

e la Direzione Affari istituzionali e processo di delega della Giunta regionale

“Flusso integrato dei testi degli atti normativi”

Torino, 24 maggio 1999

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In data 24 maggio 1999 la Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale e la Direzione Affari istituzionali e processo di delega della Giunta regionale, d’intesa con le Direzioni Processo legislativo e Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, sistemi informativi e informatica, concordano il flusso procedurale e le regole sul drafting, contenuti nel presente protocollo d’intesa, per la gestione integrata del flusso dei testi degli atti normativi, sulla base delle motivazioni sotto indicate.

Considerato e ritenuto che:

Ø le premesse alla presente intesa sono contenute nel documento “Standard per la redazione e la strutturazione dei testi normativi: rapporto finale” (1995) 1 , nel quale si prospettava l’estensione del flusso dei testi delle leggi regionali al Settore Segreteria della Giunta regionale (ora Direzione Affari istituzionali e processo di delega) allo scopo di:

• assicurare la coerenza fra il testo approvato della legge, quello promulgato, quello pubblicato nel Bollettino Ufficiale e infine quello memorizzato nella banca dati Arianna;

• convogliare i flussi documentali senza generare ridondanze di dati e di processi e quindi realizzare efficienza ed economie gestionali;

• integrare i sistemi informativi del Consiglio e della Giunta regionale;

• individuare una soluzione tecnica che consenta il trasferimento elettronico dei testi tra Consiglio e Giunta regionale;

Ø con la realizzazione delle operazioni di cablaggio strutturato dei palazzi della Giunta e del Consiglio e con l’avvio del servizio di posta elettronica è ora possibile realizzare la gestione del flusso integrato dei testi sia nelle strutture del Consiglio che in quelle della Giunta regionale, assumendo come riferimento organizzativo le Direzioni ed operando con la gradualità necessaria in relazione alle risorse tecniche esistenti;

Ø il flusso integrato oltre alle innovazioni tecnologiche consente di introdurre anche innovazioni procedurali funzionali non solo alla gestione coerente ed efficiente dei testi, ma anche alle innovazioni legistiche e legimatiche (ad es. la generazione del “dossier virtuale” - o faldone - degli atti normativi) che implicano un’estensione dell’utilizzo del software di supporto alla redazione dei testi e degli interventi formativi per l’alimentazione e la fruizione del sistema di informatica giuridica. 2 Inoltre, il flusso integrato sollecita un’attenzione anche ai processi connessi all’introduzione della firma digitale;

Ø con il processo integrato il flusso originariamente circoscritto all’iter consiliare (o di formazione degli atti normativi) può essere esteso anche alle altre fasi dell’iter, dando priorità di attivazione alla fase di promulgazione e pubblicazione che coinvolge la Direzione Affari istituzionali e processo di delega (e nello specifico i Settori Attività giuridico-legislativa e Protocollo ed archivio generali cui fa capo il Bollettino Ufficiale) 3 per estendere, in seguito, il flusso anche alla

1 Vedi progetto banca dati “Arianna” delle leggi regionali, dicembre 1995.

2 In questo contesto, per atti normativi si intendono sia le leggi e i regolamenti, sia gli atti deliberativi consiliari (questi ultimi nell’attuale processo gestionale della banca dati Arianna sono trattati limitatamente ai dati, in seguito dovranno essere implementati anche come testi).

3 Si è già dato avvio sperimentale al nuovo flusso tra Direzione processo legislativo - Settore Assemblea regionale del Consiglio e Direzione Affari istituzionali e processi di delega – Settore Legislativo della Giunta verificando l’adeguatezza tecnica del servizio di posta elettronica.

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fase di progettazione, che coinvolge le Direzioni della Giunta regionale e le strutture dei gruppi consiliari;

Ø un primo nucleo di prassi introdotte, in particolare nel riscontro di eventuali difformità, refusi ed errori materiali nel testo e nel caso di promulgazione parziale dell’atto normativo, può essere codificato, in modo da costituire e implementare un corpo di regole procedurali sul c.d drafting nelle diverse fasi,

la Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale e la Direzione Affari istituzionali e processo di delega,

d’intesa con la Direzione Processo legislativo e con la Direzione Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, sistemi informativi e informatica,

concordano quanto segue:

a) dal 1° luglio 1999 è avviata la gestione integrata del flusso dei testi degli atti normativi nella fase di promulgazione e di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti come descritta nel primo paragrafo relativo al flusso procedurale dal n. 5) al n. 7);

b) alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega, in raccordo con la Direzione Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane per le competenze nell’ambito dei sistemi informativi e informatica, è demandata la sperimentazione del flusso dei disegni di legge e delle proposte di regolamento, per la trasmissione dei testi mediante posta elettronica in sostituzione dei dischetti, partendo dalla fase di presentazione del testo al Consiglio regionale ed estendendo via via il flusso alla fase della progettazione con individuazione delle strutture e dei referenti incaricati dalle Direzioni della Giunta come descritta nel primo paragrafo relativo al flusso procedurale ai n. 1) e 2);

c) alla Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale è demandata la verifica della fattibilità della trasmissione dei testi mediante posta elettronica in sostituzione dei dischetti da parte dei Gruppi consiliari, per estendere il flusso integrato - come descritto nel primo paragrafo relativo al flusso procedurale al n. 3) - attraverso una fase sperimentale con individuazione dei referenti anche al fine di favorire l’applicazione delle regole legistiche

d) dal 1° luglio 1999 sono applicate le regole procedurali sul drafting come descritte nel secondo paragrafo e da implementare gradualmente.

I - Flusso procedurale

Per la gestione del flusso sono previsti i seguenti step da implementare gradualmente 4

1) trasmissione del ddl (strutturato secondo gli standard definiti) 5 dalle Direzioni della Giunta alla Direzione Affari Istituzionali e processo di delega - Settore Legislativo della Giunta (che provvede al filtro legistico in raccordo con le Direzioni competenti e i referenti legistici)

4 La gestione del flusso comprende operazioni di:

a) strutturazione del testo secondo il modello Redlex.dot per la marcatura ed il controllo b) immissione delle note

c) memorizzazione centralizzata del testo.

Con l’utilizzo del servizio di posta elettronica sono anche definiti gli eventuali gruppi di indirizzo se costituiti da più soggetti.

La rappresentazione grafica del flusso e dei soggetti coinvolti è contenuta in apposita appendice

5 Il software per il trattamento del testo secondo gli standard redazionali definiti, è in fase di sperimentazione presso le strutture del Consiglio regionale e sarà distribuito presso le Direzioni della Giunta all’avvio della sperimentazione graduale da parte dei referenti legistici e delle strutture preposte.

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2) trasmissione del ddl (strutturato secondo gli standard definiti) dalla Direzione Affari Istituzionali e processo di delega - Settore Attività giuridico-legislativa - alla Direzione Segreteria della Assemblea regionale - Settore Affari Istituzionali (che provvede all’analisi di ricevibilità e all’assegnazione del testo alla/e commissione/i di competenza e alla classificazione per materia) e Settore Sistema Informativo consiliare (che provvede all’immissione in banca dati Arianna) 3) trasmissione del pdl (strutturato secondo gli standard definiti) dai Gruppi consiliari alla Direzione

Segreteria della Assemblea regionale - Settore Affari Istituzionali (che provvede all’analisi di ricevibilità e all’assegnazione del testo alla/e commissione/i di competenza e alla classificazione per materia) e Settore Sistema Informativo consiliare (che provvede all’immissione in banca dati Arianna)

4) trasmissione del ddl e del pdl (strutturati secondo gli standard definiti) dalla Direzione Segreteria della Assemblea regionale alle Commissioni consiliari (che provvedono con i referenti legistici all’istruttoria e al controllo formale del testo licenziato) e da queste al Settore Assemblea regionale (che provvede con i propri referenti legistici in raccordo con quelli delle Commissioni al controllo formale del testo approvato dal Consiglio) e trattamento dei testi da parte dei referenti banca dati Arianna

5) trasmissione del testo dell’atto approvato dal Consiglio regionale, contestualmente alla trasmissione al Commissario di Governo, dalla Direzione Processo Legislativo alla Direzione Affari Istituzionali e processo di delega - Settore Attività giuridico-legislativa - (che provvede al controllo formale del testo prima del visto 6 funzionale alla promulgazione, in raccordo con i funzionari competenti delle Direzioni di Giunta e delle Commissioni consiliari)

6) trasmissione del testo dell’atto normativo dal Settore Attività giuridico-legislativa della Giunta (che provvede all’immissione degli estremi dell’atto e delle formule di promulgazione7 ) al Settore Protocollo ed archivio generali cui fa capo il Bollettino Ufficiale (che provvede alla trasmissione alla tipografia incaricata alla stampa del Bollettino)

7) trasmissione del testo dell’atto normativo come pubblicato nel Bollettino Ufficiale dal Settore Attività giuridico-legislativa della Giunta al Settore Studi e documentazione legislativi del Consiglio (che provvede all’immissione dei dati di vigenza) e al Settore Sistema Informativo consiliare (che provvede alla validazione finale del testo, all’immissione in banca dati Arianna, all’inserimento dei riferimenti normativi, all’elaborazione automatica del testo e costruzione del formato ipertestuale per la successiva presentazione su Internet e alla correzione del testo per il trattamento di eventuali avvisi di rettifica e errata corrige).

II - Regole procedurali sul drafting Sezione I. Disposizioni generali

1. Il testo cartaceo deve corrispondere a quello elettronico (anche in vista della firma digitale e del valore legale del testo elettronico).

Fino all’attivazione della firma digitale il testo legale è quello cartaceo.

6 Il nuovo flusso anticipa i tempi di trasmissione del testo dell’atto normativo dal Settore Assemblea al Settore Attività giuridico-legislativa della Giunta per consentirne il controllo già nel periodo intercorrente tra l’invio agli organi di controllo e la comunicazione del visto. Attualmente il controllo è svolto dopo il visto.

7 Nel nuovo flusso si razionalizzano le operazioni di immissione degli estremi e delle formule, svolte in precedenza dal Settore Studi e documentazione legislativi del Consiglio, e le operazioni di correzione formale ex post del testo memorizzato, svolte in precedenza dal Settore Sistema informativo consiliare - Banca dati Arianna, semplificando così tempi e procedure.

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2. Gli atti normativi promulgati e pubblicati devono essere conformi al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale.

Per il controllo formale del testo approvato, per gli errori occorsi nella promulgazione e nella pubblicazione delle leggi e per la promulgazione parziale di atti normativi valgono le disposizioni della sezione V.

Sezione II. Drafting in fase di progettazione

3. Rinvio al manuale di legistica e alle prassi interne da codificare.

Sezione III. Drafting in ingresso (fase di presentazione dei ddl, pdl e regolamenti)

4. Regole da definire anche in vista della firma digitale e del valore legale del testo elettronico.

Sezione IV. Drafting in fase istruttoria

5. Rinvio al manuale di legistica e al regolamento interno del Consiglio regionale per il coordinamento finale del testo.

Sezione V. Drafting in fase di promulgazione e di pubblicazione

6. Il testo approvato dal Consiglio regionale è trasmesso anche mediante posta elettronica dal Settore Assemblea regionale al Settore Attività giuridico-legislativa della Giunta contestualmente alla trasmissione al Commissario di Governo, per consentire il controllo del testo dell’atto normativo funzionale alla promulgazione ed alla pubblicazione.

I testi che contengono allegati non memorizzabili sono trasmessi comunque mediante posta elettronica segnalando nella trasmissione la presenza di allegati non memorizzabili, per la pubblicazione del testo integrale nel Bollettino Ufficiale.

7. Qualora dal controllo d’ufficio del Settore Attività giuridico-legislativa della Giunta, o su segnalazione delle strutture competenti del Consiglio e della Giunta, emergano prima del visto errori materiali o difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio, viene data comunicazione al Commissario del Governo da parte della Presidenza del Consiglio. In tal caso, il testo dell’atto è pubblicato già corretto nel Bollettino Ufficiale.

Qualora gli errori materiali emergessero dopo il visto e in fase di promulgazione, il testo dell’atto normativo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale contestualmente all’avviso di rettifica come definito al n. 9).

8. In caso di promulgazione parziale dell’atto normativo resta immutata la sistematica dell’articolato. La disposizione dichiarata illegittima o abrogata è soppressa dal testo e segnalata con nota.

9. L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale.

10. L’errata corrige rimedia ad errori di stampa nel Bollettino Ufficiale.

11. La redazione dell’avviso di rettifica e dell’errata corrige è predisposta dal Settore Attività giuridico-legislativa della Giunta. Dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale il testo

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relativo all’avviso di rettifica e all’errata corrige viene memorizzato nella banca dati Arianna apportando le correzioni nel testo dell’atto normativo.

12. I rapporti fra il Settore Attività giuridico-legislativa e il Settore Protocollo ed archivio generali della Giunta, anche ai fini del flusso integrato, sono regolati dalle prassi interne da codificare.

La Direzione Segreteria La Direzione Affari istituzionali

dell’Assemblea regionale e processo di delega

(Maria Rovero) (Giuliana Bottero)

d’intesa con:

La Direzione Processo legislativo (Adriana Garabello)

La Direzione Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, sistemi informativi e informatica

(Sergio Crescimanno)

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