• Non ci sono risultati.

Regol@mento per la disciplina dei procedimenti di cui all’articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 conseguenti ad ordinanze sindacali contingibili urgenti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Regol@mento per la disciplina dei procedimenti di cui all’articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 conseguenti ad ordinanze sindacali contingibili urgenti"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

.. . . .

. . . . . . . . . .

Comune di Spoleto

Direzione Progettazione e Interventi sul Territorio

Regol@mento per la

disciplina dei procedimenti di cui all’articolo 54 comma 4

del Decreto Legislativo 267/2000 conseguenti ad ordinanze sindacali

contingibili urgenti

Il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti di cui all’articolo 54 comma 4 del

Decreto Legislativo 267/2000 conseguenti ad ordinanze sindacali contingibili

urgenti” è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 26 del 26

aprile 201

(2)

. .

Regolamento per la disciplina .

dei procedimenti di cui

all’articolo 54 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 conseguenti ad ordinanze sindacali contingibili urgenti

Il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti di cui all’articolo 54 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 conseguenti ad ordinanze sindacali contingibili urgenti”è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 26 del 26 aprile 2010.

Il 28 maggio 2010 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e pubblicato a cura della segreteria generale – nell’ambito dell’attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali – al solo fine di agevolare la leggibilità dell’opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell’ente. Resta invariato il valore e l’efficacia dell’atto deliberativo che ha adottato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è inserito nel “FASCICOLO 2010 – 1.1.1/000007” e può essere consultato in qualsiasi momento.

L’UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO Il vicesegretario generale

Dott. Vincenzo Russo

Articolo 1 - Ambito di applicazione...3

Articolo 2 - Competenze e responsabilità ...3

Articolo 3 - Definizioni: Inagibilità ...3

Articolo 4 - Provvedimenti amministrativi...4

Articolo 5 - Oneri a carico dei proprietari ...4

Articolo 6 - Obblighi...5

Articolo 7 - Sanzioni previste dalla normativa vigente ...5

Articolo 8 - Varie...5

Articolo 9 - Criteri di accesso al servizio di emergenza abitativa e di compartecipazione alle spese di pernottamento nelle strutture alberghiere convenzionate con il Comune di Spoleto ...5

Articolo 10 - Rinvio ...6

(3)

. . .

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti inerenti gli immobili, le strutture di qualsiasi natura e destinazione compresi muri, pali, vegetazione, ed altro elemento che può, anche a seguito di non corretta gestione e/o manutenzione, costituire un pericolo contingibile e urgente per l’incolumità dei cittadini.

2. Segnalata la pericolosità, il Comune di Spoleto agisce anche con l’azione congiunta del Comando dei Vigili del Fuoco e degli organi di polizia e di pubblica sicurezza oltre che di imprese ritenute idonee al tipo d’intervento, nel caso ciò si rendesse nell’immediato necessario.

3. La responsabilità delle condizioni di sicurezza, agibilità e decoro degli immobili privati è ad esclusivo carico dei relativi proprietari. Gli interventi di cui al presente regolamento effettuati su chiamata diretta o su segnalazione dei proprietari/possessori di immobili privati vengono effettuati a titolo oneroso. Sono esenti solo nel caso in cui sussistano gravi pericoli che minacciano “gli interessi della generalità dei cittadini” (quali ad esempio quelli conseguenti a eventi sismici, alluvioni, dissesti idrogeologici, ecc.).

4. Non si configurano cause di pericolo per l’incolumità dei cittadini quando risulti evidente che il reclamo sia strumentale ad un contenzioso in essere tra i privati proprietari, tra locatori e conduttori di immobili, tra condomini.

Articolo 2 - Competenze e responsabilità

1. Il proprietario di un immobile o di una struttura di qualsiasi natura e destinazione è responsabile delle vicende della stessa, in quanto è tenuto e risponde ad una corretta manutenzione al fine di evitare pericoli, ai sensi degli articoli 2051 e 2053 del Codice Civile. Negli edifici condominiali l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone incombe innanzitutto sull'amministratore del condominio, il quale, avvalendosi dei poteri riconosciutigli dagli articoli 1130 e 1135 del Codice Civile, deve attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza.

2. Qualora, per qualunque ragione, sia richiesto l’intervento del Comune, fermo restando le responsabilità in capo ai soggetti di cui al comma precedente, spetta alla direzione competente l’accertamento della pericolosità, a supporto tecnico dell’eventuale emissione del provvedimento di cui all’articolo 54 del Decreto Legislativo 267/00, e della procedura d’intervento da attuarsi per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

3. A seconda dei casi il tecnico della direzione incaricato di procedere all’accertamento, rilevato il pericolo per l’incolumità dei cittadini, provvede a redigere un rapporto tecnico, con l’eventuale indicazione del tipo di provvedimento da emettere nel caso in cui se ne ravvisi la necessità per la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

Articolo 3 - Definizioni: Inagibilità

1. L’inagibilità, parziale o totale, di un immobile deriva da un degrado fisico strutturale sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale volti a ripristinare l’iniziale stato di “agibilità”.

2. Si ritengono inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;

(4)

. .

3. Lo stato di inagibilità può essere accertato :

.

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario/possessore interessato dell'immobile;

b) mediante perizia giurata da parte di tecnico abilitato all’uopo incaricato dal proprietario/possessore interessato dell'immobile con spese a carico del medesimo interessato dell'immobile.

Articolo 4 - Provvedimenti amministrativi

1. Il tecnico della direzione competente, riscontrato il pericolo per l’incolumità dei cittadini, provvede ad individuare il tipo di provvedimento:

a) nel caso di pericolo contingibile ed urgente, Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, nei confronti del responsabile, per prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

b) nel caso di pericolo solo potenziale, qualora si tratti di manufatti o altre strutture di dimensioni trascurabili e/o con caratteristiche ritenute marginali, Invito ad attivarsi.

Articolo 5 - Oneri a carico dei proprietari

1. Nel caso d’intervento dei tecnici del Comune per accertare la contingibilità e urgenza e/o per eliminare le cause o il pericolo o, qualora possibile, limitare il rischio ricorrendo all’interdizione dell’area pericolosa, sono a carico dei proprietari i seguenti oneri:

a) costo medio della prestazione connessa alla struttura comunale che in modo diretto o indiretto è coinvolta nell’immediato per l’intervento in maniera non programmata comprensiva anche delle spese generali per un importo complessivo che verrà definito dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale. In sede di prima applicazione per l’anno 2010 tale tariffa è pari a €. 250,00. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento sul c.c. n°11398062 intestato a Comune di Spoleto – Servizio Tesoreria – Causale: “prestazione inerente la richiesta di sopralluogo del Sig. ______ in via/Loc.______ per accertamento pericolo”. A tal fine l’obbligo di pagamento verrà inserito nel verbale di sopralluogo. Per la richiesta di sopralluogo, sia che avvenga da parte dei VV.F., su segnalazione del proprietario/amministratore o direttamente da parte di questi ultimi, il versamento dovrà essere effettuato dai soggetti di cui sopra entro 30 giorni dalla data di effettuazione dello stesso. Nell’eventualità che il proprietario/amministratore non ottemperi nel termine anzidetto al pagamento, verrà applicata una penale pari allo 0,5% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni. Trascorsi 30 giorni l’ufficio Recupero Crediti si attiverà per il recupero delle spese, aumentate degli interessi legali;

b) costo di eventuali interventi immediati da eseguirsi nel corso del sopralluogo (quali ad esempio puntellature, ecc.), il cui importo sarà determinato attraverso perizia redatta dal tecnico che ha effettuato il sopralluogo;

c) costo per l’esecuzione dell’intervento in danno qualora il proprietario/amministratore non ottemperi all’ordinanza nei tempi in essa contenuti; il Comune invierà una unica comunicazione attestante l’avvio della procedura per l’effettuazione dei lavori in danno con l’indicazione dell’importo presunto degli stessi; l’importo definitivo verrà comunicato a consuntivo al termine dei lavori;

d) regolarizzazione della posizione presso il SUIC – Tema Entrate ai fini dell’occupazione di suolo pubblico pari all’area occupata dalla delimitazione apposta per il tempo necessario e pagamento della relativa tassa entro tre (3) giorni dalla notifica dell’ordinanza. L’accertamento dell’avvenuto pagamento verrà effettuato d’ufficio da parte del SUIC – Tema Entrate;

e) oneri per la realizzazione del transennamento fisso e per il relativo nolo giornaliero con le modalità di pagamento di cui al punto a). Tale costo viene addebitato solo se il nolo è superiore a 30 giorni.

2. Spetta alla direzione il cui tecnico ha effettuato il sopralluogo l’acquisizione dei dati di cui ai punti b) e c), se ricorre il caso che li trasmetterà all’Ufficio Recupero Crediti dell’ente, mentre i dati di cui al punto d) verranno determinati congiuntamente dal personale della direzione competente e dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto e inseriti nel verbale di sopralluogo. I dati di cui alla lettera e) saranno a cura della Polizia Municipale, che provvederà a trasmetterli all’Ufficio Recupero

(5)

. .

Crediti per il recupero delle somme presso i responsabili.

.

Articolo 6 - Obblighi

1. Compete ai privati, responsabili degli interventi, attivarsi nei tempi indicati nell’ordinanza al fine di predisporre quanto necessario per eliminare il pericolo per l’incolumità dei cittadini, sotto la direzione di un tecnico abilitato che dovrà:

a) comunicare l’inizio dei lavori alla Direzione competente;

b) trasmettere, ad ultimazione dei lavori, la dichiarazione di avvenuta eliminazione del pericolo alla Direzione competente.

2. Il proprietario/amministratore, o tecnico da lui delegato, rimarrà unico responsabile della gestione del transennamento dal momento della realizzazione da parte del Comune o dei VV.F. fino all’eliminazione del pericolo.

3. E’ facoltà del proprietario/i/amministratore sostituire le transenne con proprie opere, purché l’efficacia dell’intervento eseguito venga certificata da un tecnico abilitato e autorizzata dal Comune.

Articolo 7 - Sanzioni previste dalla normativa vigente

1. Per le violazioni dei regolamenti comunali e le ordinanze del comune si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 bis Decreto Legislativo n° 267/2000, consistenti nel pagamento di una somma di denaro. Il pagamento in misura ridotta per tutte le violazioni, è disciplinato dal comma 1 dell'articolo 16 della legge 689/81.

2. Il proprietario/amministratore è sottoposto alle sanzioni, ai sensi degli articoli 30 e 31 del Codice della Strada.

3. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 650 C.P. nei casi ivi previsti.

Articolo 8 - Varie

1. Gli introiti derivanti dalle prestazioni di cui al punto 1) dell’articolo 5 confluiranno in un apposito capitolo di spesa che potrà essere utilizzato per attività inerenti provvedimenti di pronto intervento su immobili di proprietà comunale.

Articolo 9 - Criteri di accesso al servizio di emergenza abitativa e di compartecipazione alle spese di pernottamento nelle strutture alberghiere convenzionate con il Comune di Spoleto

1. Il servizio di emergenza abitativa consiste nell’alloggiamento da parte del Comune di persone e loro familiari prive di soluzioni abitative immediate in strutture recettive a carattere economico presenti sul territorio già individuate e convenzionate con il Comune.

2. Possono accedere al servizio di cui al comma 1 cittadini e nuclei familiari, che alla data della richiesta risultino: residenti nel Comune di Spoleto, in condizione di emergenza abitativa a causa di ordinanza di sgombero, comunque privi di soluzioni alloggiative alternative, così come dagli stessi autocertificato.

3. Possono accedere in via eccezionale al servizio anche cittadini non residenti nel Comune di Spoleto, comunque ivi docimiliati, in regola con la normativa vigente in materia di permesso di soggiorno se cittadini non appartenenti all’U.E., qualora si riscontrino condizioni di particolare urgenza, con l’invio, da parte dell’ufficio preposto, di tempestiva comunicazione al comune di residenza ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 della Legge n° 328/2000.

4. La durata massima del periodo di pernottamento nelle strutture di cui al comma 1 è di sette giorni.

5. Coloro che intendono avvalersi del servizio di cui al comma 1 beneficiano delle agevolazioni sui costi del servizio in proporzione alla fascia di appartenenza dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 come di seguito riportato:

(6)

. .

.

Fasce ISEE Percentuali di agevolazioni

0,00 - 8.000,00 100 %

8.001,00 – 16.000,00 60 %

16.001,00 – 25.000,00 20 %

6. Il dirigente della direzione competente può disporre deroghe in merito alla durata di cui al comma 4 fino ad un massimo di complessivi 15 giorni ed una ulteriore agevolazione economica, nella misura di seguito specificata, su relazione dell’assistente sociale redatta tenendo conto degli elementi acquisiti attraverso il colloquio nonché attraverso la certificazione sanitaria e dello stato di invalidità, dello stato di disoccupazione o di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in deroga), della verifica anagrafica e di stato civile, per situazioni di particolare gravità relative a:

a) gravi condizioni psico-fisiche e di disabilità della persona;

b) grave stato di salute personale;

c) abbattimento del reddito nel periodo successivo a quello cui si riferisce l’ultima dichiarazione dei redditi e/o perdita del lavoro e/o grave indigenza economica;

d) nuclei familiari composti esclusivamente da anziani ultrasessantacinquenni;

e) nuclei familiari con figli minori.

7. Sussistendo le condizioni sopra indicate, previa acquisizione degli elementi di cui al precedente comma 6, le agevolazioni economiche saranno incrementate, limitatamente ad una delle seguenti casistiche:

a) del 50% per gravi condizioni psico-fisiche e di disabilità della persona;

b) del 50% per grave stato di salute personale;

c) del 50% a causa di abbattimento del reddito nel periodo successivo a quello cui si riferisce l’ultima dichiarazione dei redditi e/o perdita del lavoro determinante una condizione di indigenza economica;

d) del 30% per nuclei familiari composti esclusivamente da anziani ultrasessantacinquenni;

e) del 30% per nuclei familiari con figli minori.

Articolo 10 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore.

Riferimenti

Documenti correlati

3. Sul sito istituzionale del Comune di Spoleto e presso gli uffici individuati è disponibile inoltre l’informativa concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza,

4 L'articolo 1-bis è stato introdotto dalla delibera di consiglio comunale n° 21 del 20 aprile 2010.. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti

445 è data la possibilità al funzionario responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta

successivamente in almeno altre due sedute da tenersi a distanza di non più di otto giorni l'una dall'altra. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza

I pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale, ma in ogni caso debbono essere portati a conoscenza della Conferenza dei Capigruppo prima delle

f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione od esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione. Il bando di gara per le

Si evidenzia al riguardo che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. 16477), con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha

La modifica dell'orario di apertura e chiusura di singoli esercizi costituisce “misura adeguata a rimuovere l'occasione dei rumorosi assembramenti o delle altre