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OGGETTO: Pratica num. 6/XX/2020 Nota con la quale il dott. XXX chiede se possa essere autorizzata dal CSM, come incarico extragiudiziario di un magistrato, l'attività di membro della

"Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari " della Repubblica di San Marino.

(delibera 22 luglio 2020)

Il Consiglio

- letto il quesito pervenuto in data 18 maggio 2020 da parte del dott. XXX;

- letti gli artt. 16 del regio decreto n. 12/1941 e 53 del d.lgs. n. 165/2001;

- letta la circolare n. 22581/2015 in tema di incarichi extragiudiziari:

osserva

Il dott. XXX ha chiesto al Consiglio <<se possa essere autorizzata dal C.s.m. - come incarico extragiudiziario di un magistrato - l'attività di membro della “Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari” della Repubblica di San Marino>>.

A tal proposito il dott. XXX ha esposto che: con legge costituzionale n. 1 del 26 gennaio 2012 la Repubblica di San Marino ha istituito una Corte competente sulla materia dei trust e dei rapporti fiduciari; l'art. 3 di tale legge stabilisce che il presidente ed i membri della Corte sono eletti a maggioranza dei due terzi, dal Consiglio grande e generale tra i candidati individuati dai Capitanti reggenti della Repubblica, e possono essere di cittadinanza sammarinese o estera; il decreto delegato n. 128 del 30 settembre 2013 stabilisce il trattamento economico ed il rimborso delle spese per i componenti della Corte; in ragione del numero di controverse sinora sottoposto alla Corte sammarinese, il prevedibile impegno orario richiesto è di 50 ore annue; la legge n. 1320/1939, tuttora in vigore, di ratifica della convenzione stipulata tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, stabilisce che i cittadini di ciascuno dei due Stati possono accedere al pubblico impiego a parità di condizioni con i cittadini nazionali; facendo perno su tale norma, il Consiglio, con delibera del 12 novembre 2003, ha autorizzato un magistrato allo svolgimento dell'incarico di membro supplente del Collegio garante della costituzionalità delle norme della Repubblica di San Marino.

Ciò premesso, il Consiglio ritiene che l'incarico extragiudiziario prospettato dal dott. XXX non possa essere autorizzato.

L'art. 3.5 della circolare consiliare n. 22581/2015 vieta l'assunzione di incarichi “di mediazione dei conflitti, anche come arbitro irrituale o terzo arbitratore”. Il concetto di mediazione dei conflitti è ampio e generale: esso si riferisce non soltanto alle attività arbitrali, o di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, ma riguarda qualunque attività volta a risolvere un conflitto tra due o più soggetti.

In altre parole, come testimoniato dal riferimento espresso all'arbitrato, la parola mediazione non va intesa nella sua accezione restrittiva, ossia come relativa alla sola attività volta a far accordare due o più contendenti ed a deporre così la lite tra loro esistente: in essa rientra anche l'attività di risoluzione dei conflitti, qual è l'attività di arbitrato irrituale (cfr. art. 808 ter c.p.c.). Se questo è vero, deve ritenersi a fortiori vietato, per un magistrato ordinario, lo svolgimento di una vera e propria attività giurisdizionale ulteriore rispetto a quella oggetto del rapporto di servizio, dovunque tale attività sia svolta, anche in uno Stato estero. In altre parole, ciò che l'art. 3.5 della circolare vieta ai magistrati ordinari, è lo svolgimento di ogni attività di composizione o risoluzione dei conflitti, nella giurisdizione statuale, nell'arbitrato, nella mediazione.

Né è rilevante il precedente consiliare citato dal dott. XXX, ossia la delibera approvata nella seduta del 12 novembre 2003: tale delibera venne approvata sotto il vigore della precedente circolare in tema di incarichi (n. 15207/1987), la quale, tra le attività vietate, non contemplava anche quella di mediazione dei conflitti, invece prevista dalla vigente circolare.

(2)

2 Pertanto, si

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che i magistrati ordinari italiani non possono svolgere incarichi di natura giudiziaria nella Repubblica di San Marino."

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