• Non ci sono risultati.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi " LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI "

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

— 1 —

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 176 24-7-2021

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 luglio 2021 , n. 106 .

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-leg- ge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i gio- vani, la salute e i servizi territoriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante mi- sure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoria- li, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, è abrogato.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2021.

3. Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, è abrogato.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 99 del 2021.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 2021 MATTARELLA

DRAGHI, Presidente del Con- siglio dei ministri FRANCO, Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 All’articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,» sono inserite le seguenti: «con- vertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,»;

al comma 4, le parole: «in 8.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 5.873 milioni»;

dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«25 -bis . Per le finalità di cui ai commi da 16 a 24 è destinata, in aggiunta a quanto previsto dal com- ma 25, un’ulteriore somma di 452,1 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’articolo 77»;

al comma 27, le parole: «previste dal comma 16 al comma 26» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi da 16 a 26»;

al comma 28, le parole: «dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo»;

al comma 29, le parole: «in 11.400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «in 9.273 milioni di euro»;

il comma 30 è soppresso;

dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

«30 -bis . In favore dei soggetti titolari di red- dito agrario ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all’articolo 85, com- ma 1, lettere o b) , o compensi di cui all’articolo 54, com- ma 1, del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigo- re della legge di conversione del presente decreto, in pos- sesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, è riconosciuto:

a) il contributo di cui all’articolo 1 del de- creto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, deter- minato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’am- montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fat- turato e dei corrispettivi dell’anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;

b) il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli inte- ressati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all’importo ottenuto ap- plicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispetti- vi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’am- montare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;

Riferimenti

Documenti correlati

Visto l’articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un

g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996 recante ûAttivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozonoý pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

INTERVENTI ANTICRISI Art. Al fi ne di incentivare la conservazione e la valoriz- zazione del capitale umano nelle imprese, in via speri- mentale per gli anni 2009 e 2010,

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni aOO¶HVHUFL]LR GL WDOXQH DWWLYLWj

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un

Con decreto del Ministro dell’università e della ricer- ca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio

b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici di- rettivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l’interdizione temporanea o permanente dallo svolgimen- to