SANZIONI
(tabelle di sintesi)
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 5 - DLGS 471/1997 NOTE
Dichiarazione omessa:
− con IVA dovuta Da 120 a 240% dell’IVA dovuta
Minimo 258 euro
Se presentata entro 90 giorni:
• 21,50 euro (1/12) piu`
• sanzione ridotta eventuale omesso versamento
− senza IVA dovuta (IVA a credito o saldo a zero)
Da 258 a 2065 euro Se presentata entro 90 giorni dichiarazione valida per rimborso o de- trazione
Sanzione ridotta di 21,50 euro (1/12) Dichiarazione infedele con incidenza
sull’imposta
Da 100 a 200% della maggiore IVA a debito, o del minor credito IVA
Ridotta al 10% (1/10) se regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva La misura della sanzione minima e mas- sima è elevata del 10% nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunica- zione dei dati rilevanti ai fini dell’ap- plicazione degli studi di settore, non- ché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La maggiorazione non si applica se la maggiore imposta accertata o la mino- re imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione de- gli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata.
Dichiarazione irregolare senza incidenza sull’imposta, dichiarazione errata, inesat- ta o incompleta, redatta su modulo non conforme o che non consente l’individua- zione del contribuente o che non contiene altri elementi utili per i controlli
Da 258 a 2065 euro
Se regolarizzata entro la dichiarazione annuale successiva la sanzione e` ridot- ta a 25,80 euro (1/10)
Nessuna sanzione se non reca pregiu- dizio ai controlli
Dichiarazione con rimborso non dovu- to
Da 100 a 200% dell’IVA Difformita` tra i dati indicati nel model- lo VR e la dichiarazione
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE PERIODICA IVA
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 5 - DLGS 471/1997 NOTE
Dichiarazione omessa Da 258 a 2065 euro
L’obbligo di presentare la dichiarazio- ne periodica è stato abolito anche se la norma sanzionatoria è rimasta Dichiarazione infedele (con incidenza
sulla determinazione dell’imposta)
Da 258 a 2065 euro
Dichiarazione irregolare (errata, ine- satta o incompleta nei dati senza inci- denza sul tributo)
Da 258 a 2065 euro
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANAGRAFICA
VIOLAZIONE SANZIONI
ART. 5 - DLGS 471/1997 NOTE
Dichiarazione di inizio, variazione e cessione attivita`, omessa, tardiva o
inesatta Da 516 a 2065 euro
103 euro (1/5) se corretta entro 30 gg.
dalla richiesta dell’Ufficio
Nessuna sanzione se non reca pregiu- dizio ai controlli
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE
VIOLAZIONE SANZIONI
ART. 6 - DLGS 471/1997 NOTE
Fatturazione omessa o infedele di ope- razioni imponibili
Dal 100 al 200% dell’imposta non fat- turata
Minimo 516 euro
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazio- ne della dichiarazione annuale con mi- nimo 51,60 euro
Fatturazione omessa o infedele di ope- razioni:
• non imponibili
• esenti
Dal 5 al 10% del corrispettivo Minimo 516 euro
Se rileva ai fini del reddito
0,5% del corrispettivo (1/10 del mini- mo) se sanata entro il termine di presen- tazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro
Nessuna sanzione se non reca pregiudi- zio ai controlli
Da 258 a 2.065 euro
Se non rileva ai fini del reddito
25,80 euro (1/10) se sanata entro il ter- mine di presentazione della dichiarazio- ne annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiudi- zio ai controlli
Fattura con dati inesatti riferiti alla iden- tificazione delle parti
Da 258 a 2065 euro
25,80 euro (1/10) se sanata entro il ter- mine di presentazione della dichiarazio- ne annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiudi- zio ai controlli
Omessa autofatturazione ai sensi degli artt. 17 e 34 del D.P.R. n. 633 del 1972
Da 100 al 200% dell’imposta Minimo 516 euro
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro
Responsabilita` del cessionario o commit- tente
Sanzione del 100% dell’imposta non fatturata
Non e` dovuta l’imposta ma solo la san- zione
VIOLAZIONE SANZIONI
ART. 6 - DLGS 471/1997 NOTE
Minimo 258 euro Sanzione esclusa qualora provveda a re- golarizzare l’operazione con le seguen- ti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazio- ne dell’operazione, presentando all’uf- ficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un do- cumento in duplice esemplare dal qua- le risultino le indicazioni prescritte dal- l’articolo 21 del DPR n. 633/72;
b) se ha ricevuto una fattura irregola- re, presentando all’ufficio indicato nel- la lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registra- zione, un documento integrativo in du- plice esemplare recante le stesse indi- cazioni, previo versamento della mag- gior imposta eventualmente dovuta.
Responsabilità del cessionario o com- mittente per l’acquisto dei mezzi tec- nici di cui all’articolo 74, primo com- ma, lettera d), del DPR n. 633/72 per i quali gli sia stato rilasciato un docu- mento privo dell’indicazione della de- nominazione del soggetto passivo che ha assolto l’imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere
Sanzione pari al 20% del corrispettivo dell’acquisto non documentato rego- larmente.
Sanzione esclusa qualora provveda, en- tro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presen- tare all’ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all’operazione irregolare.
Fattura con dati inesatti che non in- fluenzano la determinazione dell’impo-
sta Da 258 a 2.065 euro
25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichia- razione annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiu- dizio ai controlli
Mancata integrazione del documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, let- tera d), del DPR n. 633/72 con la de- nominazione e la partita IVA del sog- getto passivo che ha assolto l’imposta.
Sanzione pari al 20% del corrispettivo della cessione non documentato re- golarmente.
Minimo 516 euro
Qualora le indicazioni siano non veri- tiere, le sanzioni sono aumentate al 40 per cento.
Mancata indicazione della denomina- zione e la partita IVA di chi ha assolto l’imposta da parte del soggetto che rea- lizza o commercializza i mezzi tecnici e i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi di cui all’articolo 74, primo com- ma, lettera d), quarto periodo, del DPR n. 633/72.
Sanzione amministrativa pari al 20%
del valore riportato sul supporto fisi- co non prodotto regolarmente.
Minimo 516 euro
VIOLAZIONE SANZIONI
ART. 6 - DLGS 471/1997 NOTE
Mancato assolvimento dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabi- le
Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta minimo 258 euro
Qualora l’imposta sia stata assolta, an- corché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto al- la detrazione, la sanzione amministra- tiva è pari al 3% dell’imposta irregolar- mente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 eu- ro per le irregolarità commesse nei pri- mi tre anni di applicazione. Al paga- mento delle sanzioni nonché al paga- mento dell’imposta, sono tenuti soli- dalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo del- l’inversione contabile.
Applicazione dell’imposta in fattura nei casi in cui è previsto il meccanismo del- l’inversione contabile con omissione del versamento.
Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta minimo 258 euro
Mancata emissione della fattura nei ca- si in cui è previsto il meccanismo del- l’inversione contabile
Sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta minimo 258 euro
Il cessionario o committente ha l’ob- bligo di regolarizzare l’omissione ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs.
471/97 applicando, comunque, il mec- canismo dell’inversione contabile
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DI REGISTRAZIONE
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 6 - DLGS 471/1997 NOTE
Mancata, tardiva o errata registrazione:
− dei corrispettivi imponibili
− delle fatture emesse imponibili
− delle note di variazione in aumento con imposta inferiore
Dal 100 al 200% dell’imposta non re- gistrata
Minimo 516 euro
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazio- ne della dichiarazione annuale con mi- nimo 25,80
Mancata, tardiva o errata registrazione di operazioni non imponibili o esenti
Dal 5 al 10% del corrispettivo Minimo 516 euro
Se rileva ai fini del reddito
0,5% del corrispettivo (1/10 del mini- mo) se sanata entro il termine di presen- tazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro
Nessuna sanzione se non reca pregiu- dizio ai controlli
Da 258 a 2.065 euro (da 500.000 a 4.000.000, di lire)
Se non rileva ai fini del reddito
25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichia- razione annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiu- dizio ai controlli
Detrazione indebita Sanzione del 100% imposta detratta 10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazio- ne della dichiarazione annuale
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI EMISSIONE RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 6 - DLGS 471/1997 NOTE
• Mancata o inferiore emissione di:
− ricevuta fiscale
− scontrino fiscale
• Mancata annotazione nel registro di emergenza
100% dell’imposta corrispondente Minimo 516 euro
Sanzione accessoria: sospensione della licenza da 3 giorni a 1 mese se vengono accertate in 5 anni ed in giorni diversi 4 distinte violazioni. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecuti- vo. Se l’importo complessivo dei corri- spettivi omessi è superiore a 50.000 eu- ro la sospensione è disposta per un pe- riodo da un mese a sei mesi.
Mancata installazione misuratore fiscale Da 1.032 a 4.131 euro Sanzione accessoria: sospensione della licenza da 15 giorni a 2 mesi e in caso di recidiva da 2 a 6 mesi
Mancata richiesta interventi misuratore fiscale
Da 258 a 2.065 euro
Chiunque
− manomette o altera i misuratori fiscali
− consente l’utilizzazione di misuratori manomessi
− forma o utilizza stampati documenti o registri sostitutivi manomessi
Da 1.032 a 7.746 euro Norma introdotta dall’articolo 24 del D.L. n. 74/2000 emesso a seguito della depenalizzazione
VIOLAZIONI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI
VIOLAZIONE SANZIONI
ART 7 - DLGS 471/1997 NOTE
Mancata prova delle esportazioni diret- te e triangolari (art. 8, 1° comma, lett.
a)
Dal 100 al 200% dell’IVA relativa Minimo 516 euro
La sanzione va commisurata sull’impo- sta che sarebbe dovuta
Mancata esportazione nei termini da parte del cessionario non residente
− art. 8, 1° comma, lett. b)
− art. 38-quater
Dal 50 al 100% dell’IVA relativa La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi alla scadenza si rego- larizza la fattura e si “versa” l’imposta
Cessioni senza imposta in mancanza di dichiarazione d’intento
Dal 100 al 200% dell’IVA
Acquisti e importazioni senza paga- mento di imposta in mancanza dei re- quisiti ovvero in caso di superamento del limite
Dal 100 al 200% dell’IVA Mancata esportazione nei termini in caso di “plafond vincolato”:
• sanzione dal 50 al 100%
• nessuna sanzione se si regolarizza entro 30 giorni dal termine Errate indicazioni di dati all’esportazio-
ne per eccedenze quantitative superio- ri al 5%
Dal 100 al 200% dell’IVA La sanzione va commisurata sull’impo- sta che sarebbe dovuta
• Omessa numerazione, annotazione e conservazione delle dichiarazioni di intento rese o ricevute
• Omessa annotazione dell’andamento del plafond relativo al secondo mese precedente
Da 516 a 2.582 euro
Le sanzioni precedenti non sono state abrogate
51,60 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichia- razione annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiu- dizio ai controlli
VIOLAZIONE SANZIONI
ART 7 - DLGS 471/1997 NOTE
Mancata comunicazione dei dati della dichiarazione di intento ricevuta
Dal 100 al 200%, dell’IVA non appli- cata
Inoltre, il fornitore è ritenuto respon- sabile in solido con l’esportatore abi- tuale dell’imposta evasa, se la stessa è correlata alla infedeltà della dichiara- zione ricevuta
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO RELATIVO ALLA CONTABILITA`
VIOLAZIONE SANZIONI
ART. 9 - DLGS 471 del 1997 NOTE
• Irregolare o mancata tenuta o con- servazione dei registri IVA
• Mancata esibizione libri, registri e scritture o sottrazione alla verifica
Da 1.032 a 7.746 euro
Da 2.065 a 15.493 euro Se l’evasione IVA e` superiore a 51.645,69 euro per esercizio 516 euro Se le irregolarita` sono di scarsa rilevanza e
senza ostacolo all’accertamento
• Contribuenti minori
• Agricoltori: mancato rispetto degli obblighi per superamento limite fi- no al 50%
Da 258 a 2.582 euro
Mancata denuncia da parte degli orga- ni di controllo che sottoscrivono la di- chiarazione, della mancata istituzione delle scritture contabili
Da 2.065 a 10.329 euro
Mancata sottoscrizione della dichiara- zione da parte degli stessi organi
Da 258 a 2.065 euro Se la mancata sottoscrizione e` senza giustificato motivo
ALTRE VIOLAZIONI
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 11 - DLGS 471/1997 NOTE
− Mancata restituzione di questionari
− Inottemperanza all’invito di compa- rizione
Da 258 a 2.065 euro
25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichia- razione annuale
Omessa Comunicazione Annuale Dati Iva o invio della stessa con dati incom- pleti o inesatti
Da 258 a 2.065 euro
Non è possibile effettuare il ravvedi- mento
VIOLAZIONI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 11 - DLGS 471 del 1997 NOTE Mancata prova cessione intracomuni-
taria
Dal 100 al 200% dell’IVA relativa Minimo 516 euro
La sanzione va commisurata sull’impo- sta che sarebbe dovuta
• Mancata o infedele annotazione ac- quisiti intracomunitari
• Omessa comunicazione al fornitore comunitario del proprio numero di identificazione IVA
Dal 100 al 200% dell’IVA dovuta Minimo 516 euro
Illegittima detrazione IVA su acquisto intracomunitario
100% dell’imposta detratta Anche se non e` stata comunicata la partita IVA e l’operazione e` stata as- soggettata in altro Stato membro Pubblici ufficiali che immatricolano
mezzi di trasporto senza IVA
Da 258 a 2.065 euro
Enti non commerciali e agricoltori eso- nerati:
• Omessa o inesatta dichiarazione mensile acquisti (mod. intra 12)
Dal 120 al 240% dell’imposta dovuta Da 258 a 2.065 eurosenza debito d’im- posta
Minimo 258 euro
• Omesso o parziale versamento 30% importo non versato 2,5% o 3% in caso di ravvedimento
• Omessa presentazione anteriore ac- quisto (mod. intra 13)
Da 258 a 2.065 euro
VIOLAZIONI MODELLI INTRASTAT
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 11 - DLGS 471 del 1997 NOTE Omessa presentazione di ciascun mo-
dello
Da 516 a 1.032 euro Ridotta a 1/10 del minimo (euro 51,60) se presentata entro il termine di pre- sentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata commes- sa la violazione
(ris. n. 20/E, 16.2.2005).
Omissione parziale, irregolarita` e ine- sattezza di ciascun modello
Da 516 a 1.032 euro Nessuna sanzione in caso di integra- zione dei dati anche a seguito di ri- chiesta
DATI STATISTICI ART. 34 COMMA 5 - D.LGS. 41/95 NOTE Omissione irregolarita` o inesattezze
commesse da:
• persone fisiche
• enti e societa`
Da 206 a 2.065 euro Da 516 a 5.164 euro
Le sanzioni sono erogate dall’ufficio ISTAT
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 13 - DLGS 471 del 1997 NOTE
• Omesso o insufficiente versamento periodico IVA
• Omesso o insufficiente versamento annuale IVA
Sanzione amministrativa unica pari al 30% dell’imposta non versata o versata in meno
2,5% (1/12) se il versamento e` ese- guito entro 30 giorni dalla data di sca- denza
3% (1/10) se il versamento e` eseguito dopo 30 giorni dalla scadenza ma en- tro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al pe- riodo in cui e` stata commessa la vio- lazione
10% (1/3) se il versamento e` eseguito entro 30 giorni dalla richiesta dell’uf- ficio a seguito di controllo formale (art. 2 D.Lgs. 462 del 1997) Compensazione con crediti inesisten-
ti
Sanzione pari al 30% dell’importo inde- bitamente compensato
Per le violazioni commesse fino al 28 novembre 2008
Sanzione dal 100 al 200% dell’importo indebitamente compensato
Per le violazioni commesse dal 29 no- vembre 2008
Sanzione pari al 200% dell’importo in- debitamente compensato
Per le violazioni commesse dall’11 feb- braio 2009 qualora l’ammontare sia per ciascun anno solare superiore a cinquantamila euro.
RAVVEDIMENTO
(ART. 13 D.LGS. 472/1997 MODIFICATO DAL D.L. 185/2008)
VIOLAZIONE
SANZIONI
RIDUZIONI NOTE
Omesso versamento periodico, annua- le o di acconto
2,5% entro 30 giorni dal termine di ver- samento;
3% oltre 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
10% se pagata entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio a seguito di con- trollo formale (Art. 2 D.Lgs. 462 del 1997)
Omessa presentazione della dichiara- zione annuale
21,50 euro (1/12 di 258 euro) se sanata entro 90 giorni (oltre i 90 giorni la di- chiarazione e` omessa)
Il ravvedimento non opera sul cumulo delle irregolarita`
La sanzione prodromica assorbe quel- la successiva
L’omesso versamento e` sempre sanzio- nato
Se l’errore non viene sanato ma e` ri- levato dall’ufficio, la sanzione puo` ri- dursi ad 1/4 (con applicazione del cu- mulo giuridico) per mancata impugna- zione dell’atto
Irregolarita` sostanziali su operazioni imponibili (fatturazione e registrazio- ne, certificazione superamento pla- fond, ecc.)
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se sanate entro il termine di presentazio- ne della dichiarazione annuale con mi- nimo di 51,60 euro (1/10 di 516,00 eu- ro)
Dichiarazione annuale infedele (con incidenza sull’imposta)
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se la dichiarazione annuale viene integra- ta entro il termine di scadenza e della dichiarazione annuale successiva Irregolarita` formali (rilevabili d’uffi-
cio):
− operazioni non imponibili o esenti
− ogni altra violazione che non com- porta rettifica o accertamento di maggiore imposta anche relativa al- la dichiarazione annuale
25,80 euro (1/10 del minimo) se l’irre- golarita` viene sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione an- nuale (attenuante)
Nessuna sanzione se l’irregolarita` non reca pregiudizio ai controlli (esimente)
Omessa presentazione della dichiara- zione periodica
21,50 euro (1/12 di 258 euro) se sanata entro 30 giorni (oltre i 30 giorni la di- chiarazione e` omessa)
L’obbligo di presentare la dichiarazio- ne periodica è stato abolito anche se la norma sanzionatoria è rimasta
D.LGS N. 74/2000
VIOLAZIONE VALORE
RECLUSIONE
DA A
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fat- ture o altri documenti per operazioni inesisten- ti
− Art 2 −
Inferiore a 154.937,07 euro 6 mesi 2 anni
Pari o maggiore a 154.937,07 euro 18 mesi 6 anni
Dichiarazione fraudolenta mediante altri arti- fici diversi dai precedenti di cui sopra
− Art 3 −
Presenza congiunta di:
a) imposta evasa maggiore di 77.468,53 euro per singola imposta
+
b) elementi attivi sottratti maggiori del 5%
dell’attivo in dichiarazione o superiori a 1.549.370,70 euro
18 mesi 6 anni
Dichiarazione infedele (alternativa alle prece- denti)
− Art 4 −
Presenza congiunta di:
a) imposta evasa maggiore di 103.291,38 eu- ro per singola imposta
+
b) elementi attivi sottratti maggiori del 5%
dell’attivo in dichiarazione o superiori a 2.065.827,60 euro
1 anno 3 anni
Omessa dichiarazione (Oltre il 90° giorno dal termine di presentazione)
− Art 5 −
Con imposta evasa maggiore di 77.468,53 eu-
ro 1 anno 3 anno
Emissione fatture o altri documenti per opera- zioni inesistenti per consentire a terzi l’evasio- ne
− Art. 8 −
− fino a 154.937,07 euro 6 mesi 2 anni
− da 154.937,07 euro (per periodo di impo-
sta) 18 mesi 6 anni
Occultamento o distruzione di documenti e scritture contabili (al fine di evasione propria o di terzi)
− Art. 10 −
6 mesi 5 anni
Sottrazione fraudolenta di beni
(Simulazione o altri atti) per rendere inefficace la riscossione coattiva
− Art. 11 −
Maggiore di 51.645,69 euro (imposte, inte-
ressi e sanzioni amministrative) 6 mesi 4 anni
Omesso versamento IVA (fino al 27 dicembre dell’anno successivo)
Compensazione IVA indetraibile con altri tributi
− Art. 10-ter e Art. 10-quater −
Maggiore di 50.000 euro 6 mesi 2 anni
SANZIONI ACCESSORIE
− Interdizione uffici direttivi societa` e imprese
− Incapacita` a contrattare con la Pubblica amministrazione