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Fondimpresa: contributi alle PMI per la formazione professionale

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Academic year: 2022

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20 Maggio 2015

Finanziamenti per 10 milioni di euro

Fondimpresa: contributi alle PMI per la formazione professionale

Le PMI aderenti a Fondimpresa potranno attingere ad un fondo di 10 milioni di euro per ottenere contributi aggiuntivi rispetto a quanto disponibile sul proprio conto formazione. Ciascuna PMI potrà ambire ad un contributo fino a 10 mila euro per la formazione professionale dei propri lavoratori. L’avviso sul contributo aggiuntivo sarà aperto con modalità a sportello a partire dal 15 giugno 2015. A breve saranno pubblicati altri tre avvisi per la formazione a catalogo, i lavoratori in CIG e l’innovazione.

Roberto Lenzi - Studio R.M.

Fondimpresa ha lanciato il primo di una serie di avvisi che nel corso del 2015 offriranno sostegno alle PMI per la formazione professionale dei propri dipendenti.

Grazie all’Avviso 1/2015, saranno disponibili 10 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI.

L’avviso consente di accedere ad un contributo aggiuntivo, riservato ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un importo compreso tra 1.500,00 e 10 mila euro per azienda rapportato alla voce "Totale Maturando " presente nella sezione "Conto aziendale.

Le aziende aderenti al Fondo potranno presentare richiesta di piani formativi a partire dalle ore 9:00 del 15 giugno 2015 fino alle ore 13:00 al 16 ottobre 2015, salvo esaurimento anticipato dei fondi.

Contributi per le PMI aderenti a Fondimpresa

Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa esclusivamente le PMI aderenti che rispettano, alla data di presentazione del Piano in cui ne fanno richiesta, in forma singola o associata, tutte le condizioni di seguito indicate:

- 1. adesione a Fondimpresa già efficace ai sensi dell’art. 118 della L. 19.12.2000 n. 388 e s.m. e delle disposizioni di attuazione del Ministero del Lavoro e dell’INPS, senza che sia intervenuta revoca o cessazione.

- 2. presenza di un saldo attivo (importo maggiore di zero) sul proprio Conto Formazione presso Fondimpresa, risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS per cui l’azienda ha aderito al Fondo;

- 3. possesso delle credenziali di accesso all’area riservata per la presentazione dei piani formativi del Conto Formazione;

- 4. aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a 10 mila euro;

- 5. partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni formative valide. Tale requisito deve sussistere sia a preventivo sia a consuntivo. Ciascuna impresa aderente al Piano interaziendale deve assicurare la partecipazione di almeno un lavoratore per un minimo di 12 ore di formazione, concorrendo insieme alle altre aziende partecipanti al raggiungimento del requisito minimo complessivo del Piano.

- 6. non aver presentato a partire dal 15 maggio 2014 alcun Piano a valere su Avvisi di Fondimpresa che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione.

Nell’ambito dell’Avviso, ciascuna PMI aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa per un solo piano formativo, aziendale o interaziendale.

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Finanziabili piani aziendali e/o interaziendali

I Piani formativi finanziati possono essere aziendali o interaziendali.

L’ambito del Piano può essere anche multi regionale.

E’ in ogni caso escluso l’utilizzo dei voucher formativi.

I Piani formativi devono essere condivisi, prima della loro presentazione, con accordi sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria, nel rispetto del “Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi” sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 25 giugno 2014.

Nessuna formazione per i lavoratori in CIG e i collaboratori a progetto

La partecipazione ai Piani finanziati è riservata ai lavoratori, occupati nelle imprese aderenti in possesso di tutti i requisiti di accesso, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m.

Non possono essere destinatari del Piano finanziato con il presente Avviso i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà, nonché i collaboratori a progetto.

Contributo fino al 100% dei costi ammissibili

Il costo totale del Piano, senza la voce di spesa B, ove prevista, risultante dalle voci di spesa ammissibili al

finanziamento non può superare, sia a preventivo sia a consuntivo, l’importo massimo di euro 165,00 per ora di corso.

L’aiuto può essere concesso sia secondo il Regime di Aiuto in esenzione, sia secondo il regime “de minimis” e può arrivare a coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Domande a sportello dal 15 giugno 2015

I contributi aggiuntivi sono concessi ai Piani formativi presentati sul Conto Formazione dalle aziende beneficiarie a decorrere dalle ore 9:00 del 15 giugno 2015 fino alle ore 13:00 del 16 ottobre 2015, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

I prossimi avvisi in pubblicazione

Il 18 maggio è stato pubblicato l'Avviso n. 2/2015, che finanzia con 10 milioni di euro, sempre tramite contributi aggiuntivi, la partecipazione dei lavoratori delle Pmi ai corsi presenti nei cataloghi qualificati da Fondimpresa.

Le domande potranno essere presentate dal 1° luglio 2015.

A fine mese verrà invece pubblicato un nuovo Avviso per il finanziamento della formazione nelle imprese colpite dalla crisi, rivolta prevalentemente ai lavoratori in CIG; le domande potranno essere presentate dal 10 luglio 2015 con modalità di presentazione a sportello.

Il quarto e per il momento ultimo Avviso, anch'esso a sportello, sarà pubblicato a giugno nell'ambito del Conto di Sistema e finanzierà la formazione direttamente connessa all'introduzione in azienda di innovazioni tecnologiche, di processo e di prodotto, promuovendo il coinvolgimento delle PMI e delle grandi imprese nell'ambito di reti e filiere; in questo caso, le domande potranno essere presentate a partire dal 15 luglio 2015.

TABELLA – Il contributo aggiuntivo ottenibile in base al maturando dell’anno in corso

Copyright © - Riproduzione riservata

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Rettifica INPS

Fondo credito: nuovo codice per l’Uniemens

L’INPS rettifica il codice da indicare per esporre, nel flusso Uniemens individuale, i lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del credito. A causa di un refuso, nella circolare n. 90 del 2015 è stata data indicazione del codice “SC” anziché del codice “SD”.

L’INPS comunica una errata corrige alla Circolare n. 90 del 6 maggio 2015 concernente il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito.

In particolare la correzione riguarda il paragrafo 4.2 della sezione “C. Finanziamento” nella parte in cui vengono dettate le indicazioni in merito alle “modalità di composizione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori

dipendenti”.

L’INPS segnala che, a causa di un refuso, nella suddetta circolare è stata data indicazione del codice “SC” anziché del codice “SD".

Copyright © - Riproduzione riservata INPS, messaggio 18/05/2015, n. 3363

Nella circolare di CNA

Fatturazione elettronica PA: risposte a quesiti

Nei modelli AA7 e AA9 deve essere indicata la sede legale del soggetto conservatore, e non il luogo dove sono collocati i server in cui sono conservate le fatture elettroniche. La comunicazione va eseguita entro 30 giorni a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico. Si tratta di una delle indicazioni emerse nel corso di un incontro dedicato alla fatturazione elettronica verso la PA a cui hanno partecipato diverse sedi territoriali della CNA e rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, SOGEI, CONSIP e Camera di Commercio. Indicazioni raccolte da CNA in una circolare del 13 maggio 2015.

Il soggetto conservatore può non coincidere con il soggetto depositario delle scritture contabili: l’incarico viene spesso conferito a soggetti diversi. Ogni qualvolta cambia o viene integrato uno di questi due soggetti deve essere fatta la comunicazione di variazione, entro 30 giorni, mediante i modelli AA7/AA9.

L’indicazione è emersa nel corso dell’incontro dedicato alla fatturazione elettronica verso la PA a cui hanno

partecipato diverse sedi territoriali della CNA e rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, SOGEI, CONSIP e Camera di Commercio.

“È stato un appuntamento importante”, si legge sul sito di CNA, “per conoscere le problematiche operative che le imprese incontrano nell’adempimento del nuovo obbligo normativo che, dallo scorso 31 marzo, coinvolge tutte le pubbliche amministrazioni, incluse quelle locali”.

Nella circolare 13 maggio 2015, CNA ha raccolto i quesiti emersi nel corso dell’incontro e le risposte fornite e condivise dai partecipanti.

Regime dei minimi L’obbligo di conservazione elettronica delle fatture vige anche per i soggetti aderenti al regime dei minimi o ad altri regimi di vantaggio.

Non è prevista al momento alcuna possibilità di esonero.

 

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Modelli AA7 e AA9 - Nei modelli deve essere indicata la sede legale del soggetto

conservatore e non il luogo dove sono collocati i server in cui sono conservate le fatture elettroniche. La comunicazione va eseguita entro 30 giorni a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico.

- Posto che il soggetto conservatore può non coincidere con il soggetto depositario delle scritture contabili e che l’incarico viene spesso conferito a soggetti diversi, quando cambia o viene integrato uno di questi due soggetti deve essere fatta la

comunicazione di variazione, entro 30 giorni, mediante i modelli AA7/AA9.

- Le informazioni richieste in sede di dichiarazione annuale dei redditi hanno una finalità meramente statistica.

Nelle more di modifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e, considerato che i modelli AA7/AA9 non sono particolarmente chiari con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ai soggetti depositari e ai luoghi di conservazione delle scritture contabili, attualmente sul territorio si registrano orientamenti difformi. CNA auspica che non vengano sanzionati eventuali errori commessi prima dell’emanazione di chiarimenti ufficiali

Conservazione elettronica delle fatture

Le fatture elettroniche, come le fatture cartacee e gli altri documenti inerenti l’attività d’impresa, devono essere conservate, ai fini civilistici, per un minimo di 10 anni. L’obbligo permane e deve essere osservato anche dopo la chiusura della partita IVA.

 

Notifica di esito con valore di rifiuto

Nel caso si riceva dal SdI una “notifica di esito con valore di rifiuto”, si

presuppone che l’amministrazione destinataria non abbia registrato la fattura, pertanto non necessita di nota di credito. L’emittente può modificare i dati che hanno determinato il rifiuto e ri-trasmettere la medesima fattura avente stessa data e numero di quella trasmessa in precedenza, purché cambi il nome del file che la contiene.

Le variazioni alle scritture contabili possono/devono essere apportate in tutti i casi previsti dall’art. 26, D.P.R. n.

633/1972.

 

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Rifiuto di una fattura già trasmessa in precedenza

Il SdI rifiuta le fatture che riportano la stessa data e lo stesso numero di altra precedentemente trasmessa.

I soli casi in cui questo tipo di controllo non determina uno scarto da parte dello SdI sono il caso in cui la fattura è stata in precedenza scartata per errori diversi da quelli rilevanti ai fini IVA, quindi, per altri errori formali, ovvero è stata oggetto di una “notifica di esito con valore di rifiuto” da parte della PA.

 

Notifica di decorrenza termini La “notifica di decorrenza termini” è un messaggio meramente interlocutorio che il SdI invia sia al fornitore sia alla PA nel caso in cui non abbia ricevuto

“notifica di esito committente” entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna, per comunicare la chiusura del processo di lavorazione per quella data fattura. Ne consegue che il Sistema rifiuterà una fattura avente lo stesso numero e la stessa data di altra inviata in precedenza, nonché le eventuali notifiche di esito committente che dovessero pervenire oltre i 15 gg.

La “notifica di esito committente” è un messaggio facoltativo che la PA può inviare al SdI per segnalare

l’accettazione o il rifiuto della fattura ricevuta. Nel caso in cui si riceva tale notifica, pertanto, la fattura è da considerarsi emessa.

 

Data emissione La data che vale ai fini fiscali è quella indicata nella fattura. Da tale data decorrono i vari obblighi fiscali (esempio i 15 giorni per la

registrazione). Ai fini commerciali, la data da cui decorrono i termini per il pagamento della fattura è, invece, quella della messa a disposizione della fattura stessa.

 

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Sezionali IVA Non è obbligatorio dotarsi di registri sezionali differenti per la registrazione delle fatture elettroniche rispetto alle fatture cartacee; è obbligatorio numerare progressivamente le fatture, anche se vengono emesse consecutivamente in formato cartaceo ed elettronico.

Ove non si sia in grado di assegnare un numero progressivo alle fatture emesse, poiché le stesse si susseguono in forma cartacea ed elettronica, è consigliabile adottare un registro sezionale IVA dedicato alle sole fatture in oggetto, in quanto permette di gestire in modo distinto ed autonomo le fatture elettroniche.

Ciò consente di conservare le sole fatture elettroniche con modalità digitale e mantenere nella modalità tradizionale cartacea sia le altre fatture che i registri IVA, ivi incluso il registro IVA a cui le fatture elettroniche appartengono.

 

Enti non commerciali I soggetti che prima dell’introduzione del nuovo obbligo non erano tenuti ad emettere fattura verso la PA perché non obbligati dalla normativa, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura

elettronica.

 

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata CNA, circolare 13/05/2015, n. 10

Principi contabili internazionali

Relazione annuale Fondazione OIC: assicurazioni senza IFRS 9?

IFRS 9, compagnie assicurative probabilmente esonerate dall’applicazione in attesa del nuovo principio contabile internazionale dedicato proprio ai contratti assicurativi. E’ quanto emerso Lunedì 18 maggio 2015 nell’ambito della presentazione a Roma della relazione annuale sull’attività svolta nel 2014 da parte della Fondazione OIC - Organismo Italiano di Contabilità. E’ la prima relazione da quando l’Organismo ha ricevuto per legge il riconoscimento di “istituto nazionale per i principi contabili”. Ripercorse le importanti modifiche normative che hanno caratterizzato lo scorso anno la vita della fondazione; riepilogati i molti fronti in cui l’OIC è stato impegnato a livello nazionale e internazionale. Rilevante l’attività di consulenza svolta per il Ministero dell’Economia, con il recepimento della nuova “Direttiva Bilancio” approvata dal Consiglio dei Ministri nella stessa giornata di lunedì 18 maggio.

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Le compagnie di assicurazione potrebbero essere esonerate dall’applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS n. 9 sugli strumenti finanziari che si avvia a completare l’iter di omologazione in Europa.

Lo ha detto Angelo Casò, Presidente del Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel corso della presentazione della relazione annuale, la prima da quando l’Organismo ha ricevuto per legge il riconoscimento di “istituto nazionale per i principi contabili”.

Presente nel board dell’Efrag, l’organismo di conulenza della Commissione Europea sui temi contabili, OIC ha collaborato attivamente alla redazione del parere che lo stesso Efrag sta per emanare per l’omologazione europea dell’IFRS 9 (sugli strumenti finanziari).

Nella bozza posta in consultazione l’Efrag raccomanda, appunto, il recepimento dell’IFRS 9 ma al tempo stesso

suggerisce di esonerarne dall’applicazione le compagnie assicurative europee fino a quando non sarà in vigore il nuovo principio contabile internazionale sui contratti assicurativi, da tempo in discussione.

Diversamente ■ ha spiegato Casò ■ potrebbero determinarsi disallineamenti contabili nella valutazione degli attivi delle compagnie (calcolati secondo IFRS 9) e le passività su cui interverrà il nuovo principio sui contratti assicurativi.

La presentazione dell’attività annuale, svoltasi a Roma presso la sede dell’Abi, è stata l’occasione per ripercorrere le importanti modifiche normative che hanno caratterizzato lo scorso anno la vita della fondazione.

La legge n. 116/2014, ne ha rafforzato il ruolo di standard setter dei principi contabili nazionali e, nel riconoscergli il perseguimento di finalità di interesse pubblico, gli ha confermato una piena autonomia statutaria e operativa.

Inoltre con la riforma dell’Efrag, attuata nel 2014, OIC è divenuto uno dei quattro membri permanenti del dell’organismo di consulenza della commissione europea.

“L’ampia autonomia confermata all’OIC – ha sottolineato nel suo intervento Paolo Gnes, Presidente del Consiglio di Sorveglianza dell’OIC ■ costituisce un importante atto di fiducia nei suoi confronti e l’implicito riconoscimento che professionalità, efficienza e spirito di collaborazione con le altre Autorità ne hanno caratterizzato il comportamento e consentito l’affermazione, così da poterne fare formalmente i parametri di riferimento pe la sua azione anche per il futuro”.

La relazione sull’attività svolta nel 2014 ha riepilogato i molti fronti, a livello nazionale e internazionale, in cui l’OIC è stato impegnato.

Rilevante, in particolare, è stata l’attività di consulenza svolta per il Ministero dell’Economia, per il recepimento della Direttiva n. 34/2013 con la quale è stato definito il nuovo quadro normativo sul bilancio di esercizio e consolidato per le società di capitali europee che non adottano gli IAS/IFRS.

Il relativo decreto legislativo, conclusa la fase di consultazione, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di lunedì 18 maggio 2015

Il nuovo framework normativo – ha sottolineato Casò ■ realizza “importanti elementi di ammodernamento della nostra disciplina contabile” riguardo, in particolare:

- al recepimento del principio di rilevanza nei documenti contabili;

- alla più chiara riformulazione del principio di sostanza economica;

- all’introduzione del fair value e del costo ammortizzato per la valutazione degli strumenti finanziari;

- alla differenziazione delle regole contabili in relazione ai profili dimensionali delle imprese.

Fondazione OIC - Organismo Italiano di Contabilità, Comunicato Stampa 18 maggio 2015 A cura della Redazione

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La circolare Assonime n. 16 del 2015

Voluntary disclosure: i soggetti ammessi alla procedura

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Possesso diretto o indiretto di attività estere in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale: è questa l’analisi che occorre effettuare in via preliminare al fine di identificare quali sono i soggetti ammessi alla procedura di voluntary disclosure. Secondo Assonime l’analisi deve essere effettuata caso per caso. Con la circolare n. 16 del 2015, Assonime suggerisce alcune soluzioni pratiche alle tante questioni sollevate dalla nuova procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero.

di SASPI - Crowe Horwath

Nella circolare n. 16 del 19 maggio 2015, Assonime fornisce un approfondimento della procedura della voluntary disclosure anche alla luce dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E del 13 maggio 2015.

In particolare Assonime rileva che sono ammessi alla procedura di voluntary internazionale i soggetti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990, ossia le persone fisiche, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed enti non commerciali residenti in Italia.

Ai fini della verifica del requisito della residenza fiscale, Assonime – richiamandosi alla circolare n. 10/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate - ricorda che lo stesso non deve essere verificato al momento della presentazione dell’istanza per aderire alla procedura in esame, ma in almeno uno dei periodi d’imposta per i quali la stessa è attivabile.

Si tratta, in altri termini, dei soggetti che hanno omesso di indicare nel quadro RW del modello UNICO le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero sia direttamente che indirettamente.

Possesso diretto

Per quel che attiene al possesso diretto delle attività estere, la procedura internazionale di spontanea collaborazione risulta attivabile qualora i predetti soggetti siano titolari della proprietà o altro diritto reale sulle stesse.

A tal riguardo Assonime precisa che gli obblighi di compilazione del quadro RW sono posti a carico di ciascun soggetto intestatario dei riferiti diritti, in relazione alla percentuale di possesso e alla natura del proprio diritto.

Pertanto, la procedura di voluntary disclosure risulta attivabile separatamente - oltre che da ciascun soggetto titolare di attività estere - anche da quanti ne abbiano la disponibilità o il potere di movimentazione. In tal caso dovranno essere presentate tante istanze di adesione per quanti sono i titolari di deleghe ad operare sui conti, indipendentemente dalle effettive modalità di esercizio delle stesse.

In considerazione delle difficoltà operative connesse all’identificazione di coloro che hanno “la disponibilità e il potere di movimentazione dei conti”, Assonime richiama quanto chiarito dall’Agenzia, secondo la quale la stessa si ha quando un soggetto ha “una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto

dell’intestatario”.

Possesso indiretto

Più complessa è l’identificazione dei soggetti che possono aderire alla procedura di collaborazione volontaria nel caso in cui le attività estere siamo possedute indirettamente per il tramite di enti, altri dispositivi o società fittiziamente interposti.

Nello specifico si tratta di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che detengono attività all’estero per il tramite di società “schermo” intestazioni fiduciarie, che devono considerarsi tanquam non esset. In termini concreti, la voluntary disclosure deve essere attivata dal soggetto residente interponente che di fatto ha conservato il potere di disporre delle attività detenute all’estero.

Appare evidente che, data la molteplicità dei casi che possono verificarsi, la valutazione debba essere effettuata caso per caso.

Assonime passa quindi in rassegna una serie di fattispecie di possesso indiretto di attività estere:

a) Trust fittiziamente interposto:

ipotesi che si realizza quando il disponente non ha perso in via definitiva il controllo dei beni conferiti nel trust, i quali continuano ad essere nella sua disponibilità o in quella dei beneficiari. Al ricorrere di tale fattispecie, saranno il settlor e/o i beneficiari a dover dichiarare i beni, ma formalmente conferiti nel trust e ciò vale sia nel caso di trust fittizio estero che detiene beni in Italia sia in quello di trust italiano che detiene attività all’estero. Laddove il trust non abbia natura fittizia, il soggetto che può aderire alla procedura di collaborazione volontaria è il trustee;

b) Società fittizie non residenti:

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tale ipotesi non risulta di immediata applicazione, dato che - al fine di accertare quando una società sia fittizia e non reale - occorre tener conto dell’insieme delle sue caratteristiche e modalità organizzative, ossia si deve considerare fittizia “una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture

contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati spetti in realtà al socio”. Se la società interposta risulta fittizia, il soggetto residente dovrà indicare nel quadro RW della dichiarazione sia il valore della partecipazione in essa detenuta, il suo valore, sia le attività detenute tramite la stessa.

A completamento dell’analisi dell’ambito soggettivo di applicazione della procedura di voluntary, Assonime considera che - a seguito dell’emanazione della legge Europea 2013 - è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti agli obblighi

dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale anche i c.d. “titolari effettivi”, la cui ricerca opera in presenza di società ed enti che non siano fittiziamente interposti.

Nello specifico Assonime precisa che - mediante l’approccio c.d. look through - l’interposizione reale di una società localizzata in un Paese Black list, di cui il contribuente sia il titolare effettivo, è assimilata all’interposizione fittizia con i conseguenti obblighi che ne derivano ai fini del monitoraggio fiscale.

Di contro, nel caso di una società estera localizzata non in un Paese Black list, il titolare effettivo deve dichiarare unicamente il valore complessivo della partecipazione e la percentuale della stessa.

Copyright © - Riproduzione riservata

Rapporto di lavoro

Retribuzione del periodo feriale: a chi spetta la prova del mancato compenso?

In tema di diritto alla retribuzione del periodo feriale, poiché il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, ove il lavoratore chieda il pagamento del periodo di ferie e non alleghi la mancata fruizione delle stesse, ma solo il mancato compenso per il relativo periodo, è onere del datore di lavoro dimostrare la corresponsione della retribuzione nel periodo feriale.

Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato da un lavoratore nei confronti del titolare di una ditta presso cui svolgeva attività di lavoro dipendente.

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del tribunale, condannava la società al pagamento in favore di un lavoratore della somma di quasi 34.000 euro a titolo di differenze retributive.

Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione il titolare della ditta, per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto, per aver quantificato equitativamente il lavoro domenicale e festivo pur in presenza di contestazione ed in difetto di prova specifica sull’”an"; in secondo luogo, per aver confuso indennità sostitutiva ferie non godute (negata dalla Corte d’appello per difetto di prova) con la retribuzione per periodo feriale goduto (non corrisposta).

La Cassazione ha accolto il ricorso del titolare della ditta..

Osserva, quanto al primo punto, la Corte di cassazione che è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice.

Diversamente, si osserva in ricorso, la sentenza di appello sosteneva che il lavoro festivo e domenicale fosse stato

"provato per un periodo non ben definito ma non certo brevissimo", senza però fare riferimento alcuno a dati temporali minimi idonei a circoscrivere l'espletamento del lavoro festivo o domenicale e comunque (nell’arco di un rapporto che si protraeva per oltre dieci anni e ricomprendeva quindi oltre seicento giorni tra domeniche e festivi) a quantificare

specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, limitandosi a riconoscere al lavoratore "la metà della somma rivendicata”, senza alcuna motivazione.

Di maggiore interesse, invece, il secondo profilo.

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Ed infatti, con riferimento alla retribuzione per il periodo feriale domandata dal lavoratore, la sentenza di appello aveva respinto la domanda ritenendo che "nulla spetta per indennità sostitutiva di ferie, la cui mancata fruizione andava provata dal ricorrente (che invece non l'ha fatto)": in tal modo la Corte d’appello - evidenza la Cassazione - mostra di aver

confuso l'indennità sostitutiva ferie non godute (negata dalla Corte d’appello per difetto di prova e non richiesta dal lavoratore) con la retribuzione per periodo feriale goduto (richiesta dal lavoratore e non corrisposta dal datore, sul quale grava l'onere del pagamento della retribuzione nel periodo feriale).

Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso del lavoratore.

In sintesi:

Secondo l’interpretazione offerta dalla Cassazione, è onere del datore di lavoro dimostrare la corresponsione della retribuzione nel periodo feriale se il lavoratore ne chiede il pagamento.

Fra i precedenti giurisprudenziali si segnala:

Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 5649 del 20 marzo 2004 Riferimenti normativi:

Cod. Civ., art. 2109;

Cod. Civ., art. 2697

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata Corte di Cassazione, Sez. L, sentenza 14 maggio 2015, n. 9906

L’audizione in Senato

Rete Imprese Italia: delega fiscale ancora inattuata per le micro e piccole imprese

I tempi di approvazione dei decreti per l’attuazione della delega fiscale non rispecchiano la necessità di fornire risposte rapide e concrete alle esigenze delle piccole imprese. Ciò è ancora più evidente se si considera che le disposizioni finora approvate sono a stretto appannaggio delle realtà imprenditoriali di più grosse dimensioni (si pensi, ad esempio, al ruling internazionale o alla c.d. cooperative compliance). In prossimità del termine di scadenza della delega diventa pertanto fondamentale imprimere un’accelerazione finale estendendo il punto di osservazione alle priorità dell’impresa diffusa italiana. Questa in sintesi la posizione espressa da Rete Imprese Italia durante un’audizione in Commissione finanze al Senato.

Lavori troppo a rilento nell’attuazione della delega fiscale. I tempi di approvazione dei decreti legislativi per l’attuazione della delega non rispecchiano, infatti, la necessità di dare risposte concrete e rapide alle micro e alle piccole imprese. Lo ha affermato Rete Imprese Italia in occasione di un’audizione che si è svolta ieri presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato nell’ambito di un’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco.

“Non crediamo – si legge in una nota dell’associazione di categoria delle associazioni imprenditoriali – che tra le priorità dell’impresa diffusa italiana vi sia l’introduzione del ruling internazionale, la definizione di “abuso di diritto”, o la cosiddetta “cooperative compliance” strumenti che, indubbiamente, possono conferire maggiori certezze in un sistema fiscale farraginoso come l’attuale, ma, purtroppo, solo per una parte molto limitata di imprese di grandi dimensioni”.

Secondo gli imprenditori, in particolare, risultano ancora del tutto privi di attuazione: i propositi di riduzione della pressione fiscale oggi troppo alta ed iniqua a svantaggio proprio delle piccole imprese personali; gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese di minori dimensioni; la riforma del sistema di riscossione coattiva dei tributi; e la possibilità di pagare le imposte solo in relazione a ricavi effettivamente incassati, per evitare di caricare, ingiustamente, l’IRAP anche sulle tante piccole imprese individuali ed ai lavoratori autonomi che non hanno un’autonoma

organizzazione.

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Sulla fatturazione elettronica “giudizio positivo ma incentivi da potenziare “

Rete Imprese Italia valuta positivamente lo schema di decreto sulla fatturazione elettronica, giudicato in grado di determinare una immediata riduzione di oneri amministrativi per le imprese.

Rete Imprese Italia, in particolare, ritiene che il decreto delegato, in materia di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, rappresenti un importante cambio di paradigma. Chi adotta, per libera scelta, i nuovi strumenti vedrà ridotti gli oneri amministrativi e contabili e gli sarà garantita la possibilità di accedere ad un sistema di fatturazione elettronica completamente gratuito.

Infine Rete Imprese Italia ritiene che, proprio per arrivare quanto prima ad un uso generalizzato del sistema di

fatturazione elettronica, il sistema incentivante debba essere potenziato. In particolare, oltre agli esoneri già previsti debbono essere eliminati alcuni obblighi, quali:

- La comunicazione delle dichiarazioni d’intento emesse da parte degli esportatori abituali - La comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti effettuati;

- L’ adozione del reverse charge per l’individuazione del soggetto debitore dell’Iva;

- L’apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso del crediti Iva e delle imposte sui redditi di importo superiore a 15.000 euro;

- La comunicazione delle operazioni di acquisto, senza applicazione dell’IVA, presso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

A cura della Redazione

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Scambio di informazioni Italia-USA

FATCA: in consultazione le istruzioni per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate

In attesa che si concluda l’iter parlamentare di ratifica del Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act), per lo scambio automatico delle informazioni fiscali tra Italia e Usa, l’Agenzia delle entrate ha scelto di pubblicare le istruzioni per consentire agli operatori di predisporre le procedure informatiche per elaborare e inviare i dati necessari per l’identificazione e la segnalazione dei clienti con residenza fiscale americana.

I documenti resteranno in consultazione fino al 26 maggio 2015.

Al via la consultazione pubblica sulle istruzioni da seguire per trasmettere all’Amministrazione finanziaria le informazioni previste dall’accordo Fatca per lo scambio automatico delle informazioni tra Italia e Stati Uniti finalizzato al contrasto dell’evasione internazionale.

In attesa che si concluda l’iter parlamentare di ratifica dell’accordo, l’Agenzia delle entrate ha deciso di pubblicare in anticipo, in un’ottica di trasparenza, i requisiti tecnici, i tracciati record e le prescrizioni di sicurezza richiesti per consentire agli operatori di predisporre le procedure informatiche per elaborare e inviare le informazioni appena entreranno in vigore la legge di ratifica e il decreto di attuazione, già presente in bozza sul sito del Ministero dell’Economia.

In merito, si ricorda che la normativa internazionale, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2014, prevede l’obbligo di

identificazione e segnalazione, da parte degli intermediari finanziari di tutti i Paesi, dei clienti con residenza fiscale Usa. Il tutto in un’ottica di contrasto all’evasione fiscale internazionale.

Nel dettaglio, la consultazione riguarda i documenti tecnici con le modalità operative per comunicare alle Entrate le informazioni che l’Agenzia trasmetterà entro il 30 settembre 2015 all’IRS (Internal Revenue Service), autorità competente Usa, nel rispetto degli impegni internazionali.

In particolare, la sezione delle istruzioni dedicata al canale telematico spiega che i dati viaggeranno sulla piattaforma SID (sistema interscambio dati), in base alle istruzioni fornite con il provvedimento dell’Agenzia del 25 marzo 2013,

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relativo alle Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari. Inoltre, il tracciato record è contenuto nello schema XSD allegato all’avviso. Le regole per compilare il tracciato sono contenute nella sezione dedicata alle istruzioni agli operatori.

Consultazioni aperte fino al 26 maggio

Gli operatori interessati avranno tempo fino al prossimo 26 maggio 2015 per segnalare eventuali suggerimenti in vista della pubblicazione del provvedimento definitivo del direttore delle Entrate, come previsto dalla bozza del decreto del MEF.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 19/05/2015

Fatca, Istruzioni per la compilazione e il trasferimento dei dati

Imprese fornitrici di beni e servizi alla P.A.

Possibile eliminazione dell’imposta di bollo sulle transazioni telematiche con la P.A. e potenziamento del portale “AcquistiinretePA”

Con la risposta, in data 13 maggio 2015, all’Interrogazione parlamentare n. 5-05567, il Sottosegretario di Stato per l’economia e finanze Enrico Zanetti ha rappresentato che il governo valuterà la possibilità di eliminare l’imposta di bollo per le transazioni in via telematica tra imprese e Pubblica Amministrazione, a carico delle prime.

Il responsabile governativo, inoltre, ha fatto presente che è stato potenziato il call center “AcquistiinretePA”, con l'offerta di strumenti di “self care” gratuiti, ovvero con un parziale pagamento a carico delle imprese, limitatamente ai casi in cui le stesse non intendono avvalersi degli strumenti di “self care” messi a disposizione sul portale.

di Eleuterio Lancia

Nell’Interrogazione parlamentare viene chiesto al governo di intraprendere apposite iniziative per esentare dall’imposta di bollo i contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.

Inoltre, gli interroganti chiedono il ripristino della gratuità dei numeri verdi del call center “AcquistiinretePA” utili alle imprese per ottenere informazioni in merito alle forniture ed all'utilizzo del MePA.

Per quanto riguarda, infatti, le transazioni scambiate nel mercato elettronico, l'art. 328, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede che il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.

Il contratto tra la Pubblica Amministrazione ed un fornitore abilitato è, dunque, stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di tale scrittura privata.

Il documento di accettazione dell'offerta, contenendo tutti gli elementi essenziali del contratto, è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tenuto conto della pressione fiscale a carico delle aziende fornitrici di beni e servizi, il Sottosegretario di Stato, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ha risposto che il governo valuterà la possibilità di intraprendere iniziative dirette a rivedere l'imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico.

La risposta fornita dal rappresentante governativo non rappresenta un impegno preciso, tuttavia, per le imprese interessate è già un risultato che la questione sia stata sottoposta all’attenzione del governo, con la speranza che la risposta non sia solo di natura “diplomatica”.

Con riferimento alla richiesta di ripristino della gratuità dei numeri verdi del call center “AcquistiinretePA “, il

Sottosegretario di Stato ha rappresentato che, a partire dal 4 maggio 2015, sono cambiate le modalità di supporto per tutti coloro che utilizzano il portale “AcquistiinretePA”. In sostanza il rappresentante del governo ha fatto presente che

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sono stati istituiti:

• -una nuova sezione Help del portale che – con filmati dimostrativi, FAQ e guide operative – copre le esigenze informative su tutte le principali procedure di interesse di P.A. e imprese. Anche la proposta formativa è stata

arricchita con incontri in aula e sessioni on line sull'abilitazione, l'ordine diretto e la richiesta di offerta, la gestione del catalogo e la fatturazione elettronica;

• -un nuovo numero verde unico per le Amministrazioni: 800 753 783;

• -un nuovo numero verde per le imprese: 800 062 060, per segnalare eventuali malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo della piattaforma di e-procurement;

• -un nuovo numero a pagamento: 895 895 0898 per le imprese che non vorranno avvalersi degli strumenti informativi messi a disposizione sul portale (servizio a pagamento a parziale copertura dei costi sostenuti per il contact center).

Copyright © - Riproduzione riservata Camera dei deputati, Commissione Finanze, interrogazione parlamentare 13/05/2015, n. 5-05567

L’audizione in Senato

Fatturazione elettronica: Entrate già al lavoro per lo sviluppo delle infrastrutture tecniche

L’Agenzia delle entrate, insieme al partner tecnologico Sogei, ha avviato i primi incontri operativi per la definizione delle strutture tecnico-operative necessarie a gestire la fase di attuazione del decreto legislativo sull’estensione della fatturazione elettronica ai privati. E’ questa una delle principali indicazioni fornite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un’audizione in Commissione finanze al Senato.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, è intervenuto ieri in Commissione finanze al Senato durante un’audizione sui tre decreti legislativi attuativi della delega fiscale approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 aprile scorso. Come noto, si tratta dei decreti delegati per la crescita e internazionalizzazione delle imprese, in materia di certezza del diritto e sull’estensione della fatturazione elettronica alle operazioni commerciali tra privati. Ora i tre provvedimenti sono all’esame delle commissioni parlamentari per ottenere i relativi pareri.

Puntare sull’internazionalizzazione per il rilancio dell’economia

Il primo schema di decreto contiene una serie di disposizioni volte a favorire l’internazionalizzazione e la crescita delle imprese, definendo un quadro normativo più trasparente e stabile per gli investitori.

Il decreto introduce innovative semplificazioni, alleggerendo gli oneri procedurali a carico del contribuente (ad es.

facoltatività dell’interpello CFC), rafforza la certezza interpretativa di talune disposizioni, talvolta tacciate di scarsa chiarezza (ad es. determinazione degli utili della stabile organizzazione in Italia) e prevede nuovi istituti improntati alla collaborazione (es. l’interpello sui nuovi investimenti).

In quest’ottica – ha precisato la Orlandi – il provvedimento risente fortemente delle recenti evoluzioni registrate nel contesto internazionale, sia ispirandosi ad esperienze già testate da ordinamenti esteri (adattandole alla realtà italiana al fine di renderla più competitiva), sia mirando ad allineare velocemente il nostro ordinamento ai principi e al rispetto delle libertà fondamentali sanciti dall’Unione europea, adeguandolo ai pronunciamenti espressi dalla Corte di Giustizia Ue e prevenendo eventuali censure comunitarie.

In definitiva, prosegue la Orlandi, “non può che apprezzarsi l’evidente sforzo compiuto nel decreto volto a riequilibrare il delicato rapporto tra contribuente ed Erario e rendere più efficiente il sistema impositivo italiano, potenziando strumenti già esistenti o introducendo discipline più moderne e idonee a cogliere le sfide che pone la sempre più accentuata globalizzazione dei mercati. Tutto ciò contribuisce in maniera incisiva a rendere il nostro ordinamento più attraente e competitivo nello scenario internazionale e può, quindi, influenzare positivamente il rilancio dell’economia del nostro Paese”.

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Fatturazione elettronica: Entrate al lavoro per la realizzazione delle infrastrutture tecniche

Il secondo schema di decreto contiene una serie di disposizioni volte alla semplificazione e al rafforzamento dei controlli fiscali mediante la fatturazione elettronica, il potenziamento dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti e la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti.

In particolare, a partire dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un servizio gratuito per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche, mentre, dal 1° gennaio 2017 si prevede che i soggetti passivi IVA possano optare per l’invio telematico di tutte le fatture emesse e ricevute.

Lo schema di decreto lascia al singolo contribuente la scelta se sfruttare o meno le nuove tecnologie e tali scelte influenzeranno necessariamente i tempi del rinnovamento che il Legislatore delegante ha dettato: la sfida per

l’Amministrazione finanziaria e, in particolare, per l’Agenzia delle Entrate conseguente all’approvazione del decreto, sarà quella di definire e predisporre – entro le scadenze ivi definite – le infrastrutture tecnico-operative necessarie per far funzionare i nuovi processi comunicativi e governare tempestivamente e con qualità le informazioni che verranno acquisite nelle diverse modalità descritte dallo schema di decreto.

Al riguardo, la Orlandi ha precisato che le strutture dell’Agenzia delle Entrate, insieme al partner tecnologico Sogei, hanno avviato primi incontri operativi e si stanno pianificando anche i momenti di confronto con le associazioni di categoria per essere pronti ad affrontare le numerose ed impegnative sfide che l’approvazione del decreto porta con sé.

Con le regole sulla certezza del diritto riduzione “drastica” del contenzioso

Il terzo ed ultimo schema di decreto è diretto a rafforzare la certezza del diritto tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. In primo luogo, il provvedimento introduce una nuova definizione di abuso del diritto, estendendola a tutti i tributi. In secondo luogo, si prevede che il raddoppio dei tempi di accertamento in presenza di reati penali opererà solo se la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria sarà presentata entro la scadenza ordinaria dei termini.

Infine, viene istituito un nuovo regime di adempimento collaborativo tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti per prevenire potenziali controversie fiscali, riservato inizialmente ai contribuenti di maggiori dimensioni.

“Credo che la codifica del divieto di abuso del diritto recata dal decreto fornisca un contributo idoneo a delineare in modo più certo la materia, superando le criticità degli ultimi anni, a garanzia di una più efficace tutela del contribuente

chiamato a rapportarsi con il suo interlocutore istituzionale su basi di maggiore e reciproca chiarezza e trasparenza”, queste le parole della Orlandi.

La disciplina antiabuso delineata dalla legge delega e dal decreto, ha concluso, ha il pregio di assicurare un approccio alla materia più sistematico e garantista, anche in relazione agli aspetti procedimentali. La definizione di importanti “punti fermi” su tale complessa materia non potrà che recare vantaggi anche alle modalità di svolgimento dei compiti

dell’Amministrazione finanziaria che, senza abbandonare l’attività di contrasto ai fenomeni di abuso del diritto, sarà orientata ad un’applicazione coerente con la ratio della norma, riducendo così le possibilità di contenzioso.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata Agenzia delle Entrate, audizione 19/05/2015

Basi di calcolo e servizi telematici

INAIL: seconda autoliquidazione entro il 16 giugno

L’INAIL ha elaborato le basi di calcolo per la seconda autoliquidazione che dovrà essere effettuata entro il 16 giugno prossimo. Il datore di lavoro è tenuto al calcolo dell’autoliquidazione con il pagamento, se a debito, dell’importo dovuto e ad inviare i dati retributivi relativi alla regolazione 2014 e l’eventuale opzione di pagamento in 4 rate. Allo scopo di consentire la trasmissione dei dati verranno resi disponibili, entro la fine di maggio, i servizi ALPI on line ed Invio Telematico dichiarazione salari. Il pagamento del premio deve avvenire tramite mod. F24 o mod. F24EP nel caso di enti pubblici.

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di Fabio Francia - Funzionario INAIL

Ogni anno l’INAIL, fra la fine di novembre e la prima decade di dicembre, elabora le basi di calcolo dei codici ditta di vecchia costituzione e quelli di nuova costituzione per i quali l’iter di apertura si è concluso entro il 10 dicembre circa (la data può variare di anno in anno).

Tutti i codici ditta attivati dopo il 10 dicembre fino al 31 dicembre 2014, con decorrenza 2014, erano sprovvisti delle basi di calcolo con la conseguenza che non potevano essere autoliquidati entro il 16 febbraio.

Per consentire l’autoliquidazione anche a questo sparuto numero di datori di lavoro/codici ditta, è stata prevista una seconda autoliquidazione fissata al 16 giugno 2015 per la quale devono essere eseguiti gli adempimenti correlati che si riassumono in:

· Invio ai datori di lavoro, da parte dell’INAIL, delle basi calcolo elaborate in questi giorni (anche in questo caso non sono inviati i modelli 1031 cartacei)

· Il datore di lavoro deve, entro il 16 giugno, provvedere a:

- Effettuare il calcolo dell’autoliquidazione e pagare, se a debito, l’importo dovuto - Trasmettere i dati retributivi relativi alla regolazione 2014

- Trasmettere l’eventuale opzione di pagamento in 4 rate Punto di attenzione

Nella normalità, sarebbe inutile trasmettere l’autocertificazione 296/2007 per l’anno 2016 relativa alla riduzione dei premi prevista per i datori di lavoro artigiani che adottano le misure di prevenzione ed igiene perché non presente il requisito del biennio. Ci sono delle eccezioni legate a:

- Costituzione retroattiva del rapporto assicurativo con decorrenza tale da avere il biennio completo

- Cessione di ramo di azienda o subentro senza cambio di lavorazione dove è previsto il collegamento della storia infortunistica esistente a quella nuova

Servizi telematici

Anche per l’autoliquidazione del 16 giugno la dichiarazione delle retribuzioni, dell’indicatore di rateazione 449/97 e dell’autocertificazione per gli artigiani, deve essere effettuata tramite i servizi ALPI online ed Invio Telematico

Dichiarazione Salari che saranno attivati nella seconda quindicina di maggio.

Pagamento del premio

Il pagamento del premio deve avvenire tramite mod. F24 o mod. F24EP nel caso di enti pubblici. Per quanto concerne l’importo, questo può essere versato:

- In unica soluzione

- Con la rateazione a rate consecutive mensili per importi non inferiori a 1.000 €

- Con la rateazione prevista dalla l. 449/1997 con 4 rate trimestrali. Data la scadenza posticipata, i pagamenti da effettuare diventano 3 il primo dei quali relativo a due rate ovvero pari al 50% del totale del premio dovuto. Le altre due rate sono maggiorate degli interessi.

Pagamento con la l. 449/1997

Il pagamento con l. 449/1997 comporta il calcolo degli interessi del 1,35% sulle rate da pagare entro il 20.8 e 16.11.2015.

A differenza di quanto avviene con l’autoliquidazione del 16 febbraio, per questa rateazione gli interessi decorrono dal 16 giugno quale scadenza originaria. Questo è il motivo per il quale devono essere applicati appositi coefficienti

(0,00225616 per il la rata del 20.8 e 0,00565890 per quella del 16.11) di rateazione.

In alternativa si può utilizzare la formula di calcolo degli interessi determinando il numero dei giorni che vanno dal giorno successivo alla scadenza dell’autoliquidazione, 17.6, fino al giorno di scadenza della rata fissato al 16.8 la prima e 16.11 la seconda.

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Punti di attenzione

- Il calcolo degli interessi è sempre “fermato” al giorno della scadenza previsto dalla norma anche se il pagamento può essere effettuato successivamente. Nel caso del mese di agosto il termine è il 20 ma gli interessi sono calcolati al 16 - Il pagamento effettuato prima della scadenza non comporta una riduzione degli interessi che devono essere sempre calcolati al 16

Vediamo come vengono calcolate le rate da versare e come vengono conteggiati gli interessi di rateazione

Importo dovuto Importo rata Rate Importo Scadenza

10.800,00 10.800,00/4= 2.700,00 1° 2.700,00*2= 5.400,00 16.6.2015

    2° 2.700,00 20.8.2015

    3° 2.700,00 16.11.2015

determinato l’importo di ogni singola rata, si quantificano gli interessi di rateazione sulla seconda e terza utilizzando il coefficiente reso noto dall’INAIL

Importo rata Rata al netto 1% Rata Coefficiente* Interessi Importo rata

2.700,00 2.700/1.01= 2.673,27 20.8.15 0,00225616 6,03 2.706,03

    16.11.15 0,00565890 15,13 2.715,13

*utilizzando la formula c*i*t/36500 il risultato è il medesimo con possibilità di differenze al centesimo per arrotondamento

Basi di calcolo

Le basi di calcolo dell’autoliquidazione del 16 giugno hanno la caratteristica di avere sempre indicate le retribuzioni sulle quali calcolare la rata 2015 che corrispondono con quelle dichiarate al momento dell’iscrizione. Per quanto concerne la riduzione del 15,38%, riferita sia alla polizza dipendenti che a quella artigiani, la presenza sulla base di calcolo è subordinata alla presentazione del mod. OT20 attraverso il quale può essere chiesta la riduzione, prevista per il 1°

biennio di attività nel caso di adozione delle misure di prevenzione ed igiene indicate nel modello stesso Punto di attenzione

Il datore di lavoro potrebbe aver ricevuto il provvedimento di accettazione della riduzione e questa non è indicata nelle basi di calcolo. In questo caso si deve chiederne la riestrazione con i dati aggiornati.

Fonti normative

- D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, art. 28, IV co.

- Art. 59, co. 19 l. 27.12.97 n. 449 e Art. 55, co. 5 l. 17.5.99 n. 144 (rateazione autoliquidazione) - Prot. INAIL 21.1.2015 n. 387

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Dichiarazioni 2015

Le novità del quadro RB: redditi dei fabbricati di Unico 2015

L’articolo illustra le novità e le principali questioni che interessano il quadro RB di Unico 2015 ai fini della dichiarazione dei redditi dei fabbricati relativi al periodo di imposta 2014, inclusi i rapporti assoggettati al regime opzionale della cedolare secca.

Al di là di alcune novità intervenute nella materia, illustrate nell’articolo, anche tale quadro, al pari di quello relativo ai terreni, presenta un contenuto analogo all’anno passato per quanto riguarda l’ordine e il contenuto dei campi.

di Stefano Baruzzi

Le novità per i fabbricati

Anche il quadro RB di Unico 2015 é analogo a quello già noto dallo scorso anno, fatti salvi l’eliminazione della casella 10 (ove in Unico 2014 andava indicata l’IMU dovuta per l’ano precedente, informazione, evidentemente, ritenuta da

quest’anno non necessaria dal momento che non interferisce con la determinazione dei redditi dei fabbricati) e

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l’ampliamento da 6 a 9 delle posizioni dichiarabili con un unico modulo.

La soppressione tout court del campo n. 10 ha consentito di mantenere invariata la sequenza di tutti gli altri campi, che pertanto nei numeri corrispondono a quelli già presenti in Unico 2014.

La pressoché totale conformità al modello già noto per l’anno passato non corrisponde, peraltro, a una particolare semplicità nella compilazione giacché l’RB continua a essere uno dei quadri più articolati a causa della elevata varietà di fattispecie, di situazioni, di codici e di loro combinazioni, a fronte di un cespite – quale è l’immobile – posseduto da gran parte dei contribuenti.

Rapporto di sostituzione fra IMU, IRPEF e addizionali locali

Un primo aspetto che merita di essere messo a fuoco riguarda il rapporto di sostituzione fra l’IMU, da un lato, e l’IRPEF, nonché le addizionali locali IRPEF (comunale e regionale), dall’altro.

Tale tema – che pone al centro dell’attenzione la compilazione dei campi 2 (“Utilizzo”) e 12 (“Casi particolari IMU”) - investe diversamente le abitazioni principali e le relative pertinenze (queste ultime da intendersi secondo la nozione e con i limiti stabiliti dalla normativa IMU) a seconda che nell’anno 2014 siano state escluse o meno dall’IMU, giacché tale esclusione non ha operato, per precisa scelta di politica legislativa, per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali considerate per legge di pregio, ossia per le unità delle categorie A/1, A/8 e le A/9.

Orbene, l’esenzione da IMU, per il 2014, delle abitazioni principali (diverse da quelle censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze, in linea di principio e in prima battuta, comporta che in Unico 2015 non operi l’effetto sostitutivo dell’IMU rispetto all’IRPEF e alle addizionali locali, con conseguente assoggettamento all’IRPEF e alle addizionali locali delle rendite catastali rivalutate delle predette unità immobiliari – abitazioni principali e relative pertinenze – proprio in quanto escluse dall’applicazione dell’IMU.

Tale effetto reddituale potenzialmente negativo – che, in effetti, si produce nell’ambito del quadro RB per le abitazioni principali e per le relative pertinenze escluse da IMU –, che suonerebbe come una beffa, è, tuttavia, neutralizzato dal corrispondente riconoscimento nel rigo RN2 di una deduzione dal reddito complessivo di importo pari alla rendita catastale rivalutata: l’importo da riportare in RN2 è, infatti, pari a quello risultante nella colonna 18 del rigo RB 10 del quadro dei fabbricati, corrispondente alla somma dei redditi (potenzialmente imponibili) ascrivibili alle abitazioni principali e alle rispettive pertinenze, non assoggettate a IMU.

E’ interessante segnalare, altresì, che le istruzioni a Unico (pag. 73) avvertono che la menzionata deduzione per l’abitazione principale non spetta ai “non residenti” per gli immobili posseduti in Italia, salvo quanto precisato con riferimento ai contribuenti “non residenti Schumacker” dall’articolo 7 della legge 30 ottobre 2014, n. 161(1).

Quanto detto in precedenza vale anche ai fini della determinazione degli imponibili delle addizionali regionale e comunale (rigo RV1), sempre limitatamente alle abitazioni principali e alle loro pertinenze non censite nelle categoria catastali A/1, A/8, A/9.

Il tema poc’anzi richiamato può poi trovare alcune varianti in presenza di situazioni particolari, come accade se l’abitazione principale è utilizzata in parte anche per la propria attività o se è locata in parte a terzi.

Diversamente, per le abitazioni principali censite in A/1, A/8 e A/9 nel 2014 e per le relative pertinenze non ha avuto luogo l’esclusione da IMU cosicché l’effetto sostitutivo di quest’ultima nei confronti dell’IRPEF e delle addizionali locali non viene meno (colonna 12 – “Casi particolari IMU”, codice 2).

Le istruzioni (pag. 26 e pag. 30) illustrano con discreta chiarezza – meglio di quanto facevano le istruzioni dello scorso anno - anche le altre due situazioni particolari “gestite” nella colonna 12 poc’anzi citata (“Casi particolari IMU”):

•le abitazioni non locate possedute nello stesso comune di ubicazione dell’abitazione principale (quindi,

“ulteriori” rispetto all’abitazione principale del dichiarante) per le quali l’effetto sostitutivo dell’IMU opera solo “a metà” cosicché la rendita catastale concorre all’IRPEF e alle addizionali locali per il restante 50 per cento

(colonna12, codice 3);

•le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e sue pertinenze che nel 2014 non sono state soggette a IMU (tipicamente, per l’operare di una delle varie forme di esenzione o di assimilazione all’abitazione principale stabilite dalla legge o per delibera comunale nei casi previsti dalla legge) e che, pertanto, sono soggette all’IRPEF e alle relative addizionali locali (colonna 12, codice 1).

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Novità della cedolare secca

La denominazione del campo 15 è stata aggiornata (“Cedolare secca 10%”) a seguito dell’ulteriore riduzione di aliquota (15% in Unico 2014) per i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni che presentano tensioni abitative, comuni individuati in appendice a pagina 100.

Le istruzioni a Unico (pag. 26) segnalano poi la possibilità, sempre a partire dal 2014, di esercitare l’opzione per la cedolare secca anche per le ”unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione”, novità introdotta dall’art. 9, 2° c., del D.L. 47/2014 (L. 80/14).

Nell’illustrare l’utilizzo del codice 8 (Immobile situato in un comune ad alta tensione abitativa locato a canone concordato) relativamente alla colonna 2 (“Utilizzo”), le istruzioni a Unico 2015 segnalano anche l’ulteriore novità (comma 2 bis dell’art. 9 del D.L. “Casa” n. 47/14, introdotto dalla legge di conversione n. 80/2014 con effetti dal 28 maggio 2014) in forza della quale la riduzione al 10 per cento della cedolare secca per le locazioni a canone concordato - oltre che per i comuni soggetti a tensioni abitative precisati nell’appendice a Unico - è riconosciuta “anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225”, sempre se stipulati a canone concordato(2). I riflessi della novità sono presenti anche nelle istruzioni al codice 12 (“Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone concordato”) della colonna 2 (“Utilizzo”).

Rammentiamo, per opportuna completezza, che l’Agenzia delle Entrate non ammette l’applicazione della cedolare secca alle locazioni a uso foresteria, nelle quali il conduttore è una società, mentre le Commissioni Tributarie Provinciali che risultano essersi finora occupate di tale questione hanno accolto i ricorsi dei contribuenti in base alla considerazione che la legge istitutiva della cedolare secca sulle locazioni non le esclude (Cfr. CTP di Reggio Emilia, sent.

n. 470/03/14 e CTP di Milano, sent. n. 3529/25/15).

Altre novità

Da segnalare (pag. 29 delle Istruzioni, cod. 6 col. 7 “Casi particolari”) che “per il calcolo dell’acconto 2015 non si deve tenere conto dell’agevolazione prevista nel caso di sospensione della procedura esecutiva di sfratto”, consistente nell’esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura esecutiva di sfratto dell’abitazione locata, in vigore fino al 31 dicembre 2014.

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(1) L’art. 7 citato (“Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti non residenti Schumacker). Procedura di infrazione n.

2013/2027”) ha disposto la seguente integrazione (nuovo comma 3 bis) all’art. 24 (Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti”) del TUIR, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014: “In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta é determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma”.

Ricordiamo che il comma 1 dell’articolo 24 prevede che “Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3”, ai sensi dei quali (comma 2) “Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10” e (comma 3) “Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono”.

(2) Lo stato di emergenza deve essere stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data del 28 maggio 2014. Gli eventi calamitosi rilevanti, come definiti dalla lettera c) dell’art. 2, L. 225/92, sono: “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”.

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Imposta di registro

Conferimento d'azienda e cessione della partecipazione: legittimo l'accertamento ai fini dell'imposta di registro

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8655 del 29 aprile 2015, ha ritenuto legittima la riqualificazione in cessione d'azienda di un conferimento di ramo seguito dalla cessione della partecipazione. In base alla Suprema Corte, infatti, l'art. 20 del T.U.R. valorizza la causa reale e gli interessi perseguiti dalle parti e non richiede la prova dell'intento elusivo.

di Mirco Gazzera

Premessa: l'interpretazione degli atti nell'imposta di registro

L'art. 20 del T.U. relativo all'imposta di registro (D.P.R. 131/1986), come è noto, prevede che l'imposta è applicata in base alla natura intrinseca e agli effetti giuridici perseguiti dall'atto, anche se in contrasto con titolo e forma indicati dalle parti contraenti. La disposizione, pertanto, sembra perseguire una finalità antielusiva. Essa è finalizzata a evitare che le parti, pur ottenendo gli effetti desiderati, qualifichino formalmente un atto in modo diverso dalla natura sostanziale per conseguire un indebito risparmio fiscale.

Il caso esaminato

La decisione prende avvio da un'operazione di conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione della partecipazione ottenuta. Si riporta, di seguito, la descrizione:

• •la banca A conferiva in un altro istituto di credito (banca B) un ramo d'azienda costituito da: un complesso di immobili, dai contratti di locazione e dalle passività per il personale dipendente interessato dall'operazione;

• •la società conferente (banca A), una volta ricevute le azioni per il conferimento effettuato, cedeva i titoli a una terza società C, controllante della banca B, per un prezzo pari alla stima del valore corrente del ramo d'azienda.

I negozi giuridici sopra citati erano stato oggetto di accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate competente, che aveva riqualificato l'intero schema quale cessione d'azienda, riprendendo a tassazione l'imposta di registro proporzionale con relativi interessi e sanzioni.

La Commissione Tributaria Regionale, confermando la pronuncia di primo grado, aveva censurato l'atto impositivo per questi motivi:

• •l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, secondo i Giudici di merito, non consentiva di andare oltre l'interpretazione

complessiva dell'atto per negare gli effetti (diretti e indiretti) derivanti dalle operazioni realizzate dalle parti contraenti.

Tale lettura era necessaria per evitare un'indebita compressione dell'autonomia contrattuale e della libertà di iniziativa economica;

• •il conferimento d'azienda non rientrava nell'ambito di applicazione della norma antielusiva (art. 37 bis DPR 600/1973) nella versione applicabile ratione temporis;

• •nel caso di specie non era configurabile l'abuso del diritto, in quanto l'imposta di registro ha natura d'imposta d'atto.

Non sono utilizzabili, pertanto, elementi extratestuali nell'interpretazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della CTR della Lombardia. Secondo i Giudici di legittimità, infatti:

• •l'autonomia contrattuale delle parti non si estende agli effetti fiscali dell'operazione realizzata;

• •l'interpretazione deve tenere conto della causa reale e degli interessi perseguiti con l'atto, anche se sono stati stipulati più negozi coordinati nel corso del tempo;

• •non è essenziale la prova dell'intento elusivo, in quanto l'art. 20 del T.U.R. non ha una finalità antielusiva, come l'art.

37 bis del D.P.R. 600/1973. Non si applica, pertanto, l'obbligo di contraddittorio preventivo previsto da quest'ultima disposizione.

Considerazioni conclusive

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