• Non ci sono risultati.

3/VA/2014 Modalità di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi dell'art

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "3/VA/2014 Modalità di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi dell'art"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

OGGETTO: Pratica num. 3/VA/2014 Modalità di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 recante “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.”

(delibera del 16 aprile 2014)

"Il Consiglio,

Rilevato che il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 recante “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n.

155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari.” all’art. 6, comma 1, prevede che: “Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari per effetto della nuova organizzazione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura definisce le modalità di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che ne facciano richiesta. Entro i successivi sei mesi è definita la procedura di trasferimento di cui al primo periodo.”;

Ritenuto che occorre quindi procedere una tantum all’attivazione della procedura di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari;

Ritenuto che tale “funzionalità” va assicurata non limitando a specifiche categorie di magistrati onorari il diritto di richiedere il trasferimento ma, al contempo, assicurando prevalenza alle domande di coloro che sono divenuti incompatibili a seguito degli accorpamenti di cui al D.Lgs.

155/12 e, inoltre, garantendo priorità alla copertura degli uffici nati dagli accorpamenti (appunto interessati dal sopravvenire di cause di incompatibilità a carico dei magistrati onorari), con la previsione della immediata nomina di nuovi giudici onorari, da individuare in base alle graduatorie

“a scorrimento” a copertura dei posti in organico rimasti vacanti a seguito dei trasferimenti di cui al presente bando,

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l’art. 3 bis (Uso della telematica) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per stabilire maggiore efficienza nella loro attività, le Amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati;

d e l i b e r a

di approvare il seguente bando relativo alle modalità di trasferimento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari:

Art. 1

Apertura dei termini e criteri di valutazione delle domande di trasferimento

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di trasferimento ad altra sede dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

(2)

2. Possono presentare domanda di trasferimento i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che abbiano svolto almeno tre anni di servizio alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. Il suddetto requisito di legittimazione al trasferimento (almeno tre anni di servizio) non è richiesto se il magistrato onorario si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

a) situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 42-quater, commi due e tre, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), determinatesi a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

b) gravi e documentati motivi di salute o di famiglia sopravvenuti successivamente alla nomina presso l’attuale sede di servizio.

4. Il magistrato onorario nella domanda dovrà specificare e documentare, con idonea certificazione, proveniente da autorità pubbliche, le suddette condizioni.

5. Nell’esame delle domande di trasferimento verrà data priorità a quelle presentate dai magistrati onorari divenuti incompatibili e, successivamente, a quelle presentate per gravi motivi di salute o di famiglia.

6. Il Consiglio, all’esito della procedura di trasferimento, procederà immediatamente alla copertura dei posti rimasti vacanti, attingendo dalle graduatorie “a scorrimento” di cui ai DD.MM. del 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008.

Art. 2

Domanda di ammissione alla procedura di trasferimento

1. La presentazione della domanda di trasferimento ad altra sede deve avvenire compilando ed inviando per via telematica l’apposito modulo (Mod. T), reperibile sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura “www.csm.it”, alle voci “Magistratura onoraria → Giudice onorario di tribunale → trasferimento” per i giudici onorari di tribunale e “Magistratura onoraria → Vice procuratore onorario → trasferimento” per vice procuratori onorari, e altresì consegnando detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto per esteso, rispettivamente al Presidente del Tribunale ovvero al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di appartenenza dal 5 maggio 2014 al 3 giugno 2014.

2. L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate al comma 1 determina l’inammissibilità della domanda.

3. Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica curano la tempestiva comunicazione della presente delibera rispettivamente ai giudici onorari ed ai vice procuratori onorari in servizio e provvedono alla celere trasmissione delle domande di trasferimento al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 giugno 2014.

4. La domanda può essere formulata per un numero di sedi di Tribunale o di Procura della Repubblica non superiore a tre, in ordine di preferenza, comprese nel distretto ove il magistrato onorario ha la propria residenza anagrafica.

Gli avvocati ed i notai possono indicare nella domanda, oltre quelle ricadenti nel distretto di residenza, anche sedi comprese in un solo altro distretto e, comunque, per un numero complessivo di tre sedi di Tribunale o di Procura della Repubblica.

La indicazione di sedi eccedenti rispetto a quelle consentite si riterranno come non effettuate.

5. Il magistrato onorario può presentare una sola domanda di trasferimento.

Una ulteriore domanda può essere compilata ed inviata per via telematica ed altresì consegnata al Presidente del Tribunale ovvero al Procuratore della Repubblica soltanto in caso di previa revoca della domanda compilata e consegnata in precedenza.

La non corrispondenza della domanda telematica con quella cartacea determina l’inammissibilità della domanda.

6. In caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento per la sede richiesta in via preferenziale, si procederà alla valutazione secondo l’ordine di preferenza delle sedi indicato dal magistrato onorario.

(3)

7. Rilevata l’impossibilità del trasferimento del magistrato onorario presso una delle sedi richieste secondo l’ordine di preferenza per indisponibilità di posti vacanti, il Consiglio Superiore della Magistratura, al solo fine di consentire la rimozione della causa d’incompatibilità sopravvenuta, valutate le esigenze di servizio dell’ufficio di destinazione e conformando il suo operato a criteri di buona amministrazione, dispone il trasferimento del magistrato onorario presso una delle sedi indicate nella domanda anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

8. L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

9. In caso di trasferimento, il magistrato onorario dovrà assumere il possesso dell’ufficio entro il termine stabilito dal Ministero della Giustizia.

La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall’incarico e dalle funzioni di giudice onorario ovvero di vice procuratore onorario.

10. Il Consiglio Superiore della Magistratura provvede alla pubblicazione sul sito “www.csm.it”, alle voci “Magistratura onoraria → Giudice onorario di tribunale → trasferimento” per i giudici onorari di tribunale e “Magistratura onoraria → Vice procuratore onorario → trasferimento” per vice procuratori onorari, della graduatoria distrettuale di coloro che hanno partecipato alla presente procedura.

11. Il trasferimento del giudice onorario di tribunale ovvero del vice procuratore onorario disposto con delibera consiliare comporta la decadenza di ogni ulteriore sede indicata nella domanda.

12. Eventuali istanze di trasferimento pervenute oltre il termine di presentazione di cui al comma 1 del presente articolo saranno dichiarate inammissibili con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura.

13. Le istanze di trasferimento pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura antecedentemente al termine del 5 maggio 2014 fissato dalla presente delibera e quelle presentate senza il rispetto delle modalità di cui al comma 1, non saranno prese in considerazione al fine della formulazione della graduatoria di cui al comma 10.

14. La domanda di trasferimento (Mod. T) consegnata e fatta pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura nei termini di cui al comma 1 dove contenere, a pena d’inammissibilità della domanda stessa:

a) dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi dell’articolo 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell’ambito del circondario del tribunale presso il quale svolgerà le funzioni di giudice onorario ovvero di vice procuratore onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;

c) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nell’ambito del circondario del Tribunale presso il quale svolgerà le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tale incarico nel corso del rapporto onorario.

15. Il magistrato onorario che richiede il trasferimento al Tribunale di Bolzano o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano deve dichiarare nella domanda di essere in possesso dell’attestato o titolo equipollente della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsti dagli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, ed indicare il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione (italiano – tedesco – ladino).

Art. 3 Titoli di preferenza

1. Nel caso in cui siano proposte più domande di trasferimento per la stessa sede verrà preferito il magistrato onorario che vanta maggiori titoli di preferenza.

(4)

2. Costituiscono titoli di preferenza per il trasferimento, nell’ordine sotto riportato, l’effettivo esercizio anche pregresso:

a) delle funzioni giudiziarie quale giudice onorario di tribunale per i giudici onorari di tribunale aspiranti al trasferimento, ovvero delle funzioni di vice procuratore onorario per i vice procuratori onorari aspiranti al trasferimento;

b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie;

c) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art.3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio;

3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri:

a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a) e b) del comma 2 prevale la maggiore anzianità di servizio;

b) tra i titolari delle qualifiche di alla lettera c) del comma 2 prevale la maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale;

c) a residuale parità di titoli si dà preferenza alla minore anzianità anagrafica.

4. I documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli di preferenza, ad eccezione di quelli relativi alle funzioni conferite dal Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere presentati unitamente alla domanda di trasferimento e devono contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso delle funzioni, iscrizione nell’albo professionale, ecc.) e di cessazione eventualmente già avvenuta dell’esercizio delle relative attività e funzioni.

Per le attività e funzioni in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento (3 giugno 2014).

5. L’omessa produzione dei suddetti documenti o la mancanza dell’esatta indicazione delle date di effettivo inizio e di cessazione delle funzioni costituisce causa di esclusione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

6. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall’aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.

Art. 4

Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di trasferimento saranno disponibili all’indirizzo internet “www.csm.it”. In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l’elenco dei candidati, la graduatoria distrettuale (provvisoria e definitiva deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino ai candidati sottoposti a valutazione per il trasferimento).

Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal Consiglio Superiore della Magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di trasferimento.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di trasferimento.

3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati al presente procedimento;

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

5. Il Consiglio Superiore della Magistratura é responsabile del trattamento dei dati personali.

(5)

Art. 6 Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio alle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura relative ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale n. prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni, ed ai criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari n. prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.»"

Riferimenti

Documenti correlati

- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Torino per il

- vista la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Ancona, per il

Nino DE MICELI, collocato in graduatoria in posizione utile per la nomina (punti 31), non può essere proposto atteso che, lo stesso, nella domanda di nomina dichiara

- ritenuta l'inammissibilità delle domande degli aspiranti ALAGNA Giovanna, ALIBERTO Giacomo, AMODEO Ornella, ANSELMO Salvatore, AUGELLO Francesco, BAIAMONTE Ninfa, BARRALE

SARACENO Francesca; SCAPPAZZONI Elisa e VASSALE Sara, mentre gli stessi in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione dei titoli degli

Art. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati

- considerato che ai giudici onorari di tribunale nominati con delibera consiliare in data anteriore al 2 giugno 1999, data di entrata in vigore del D.Lgs. 12) che

“ufficio” contemplato dalla normativa in materia di incompatibilità dei vice procuratori onorari e, segnatamente, la questione se tale termine debba intendersi o meno riferito al