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CONDIZIONI TAR.182 TAR.183 TAR.188

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Fondata nel 1828 Sede Legale:

Via Corte d’Appello 11, 10122 Torino (Italia)

tel. +39 0114 311 111 – fax +39 0114 350 966

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P O L I Z Z A V I T A S E R I E

“ V A L U T A R E A L E ”

A S S I C U R A Z I O N E A V I T A I N T E R A C O N D I Z I O N I

E

N O T A I N F O R M A T I V A

T A R . 1 8 2

A P R E M I O A N N U O R I V A L U T A B I L E

T A R . 1 8 3

A P R E M I O U N I C O

T A R . 1 8 8

A P R E M I O A N N U O C O S T A N T E

MOD. 2101 SVIL - Ed. 03/2005

Servizio assistenza clienti “Buongiorno Reale”, lunedì - sabato 8 - 20 buongiornoreale@realemutua.it

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1. CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE A VITA INTERA IN GENERALE

1.1 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato nel modulo di polizza e nella Proposta, che costituiscono parte integrante del contratto.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile salvo il caso in cui l'inesattezza delle dichiarazioni sia riconducibile a dolo o colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme dovute in base all'età reale.

1.2 - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata del premio, alle ore 24 del giorno in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

• la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;

• Reale Mutua abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto sempreché sia stata pagata la prima rata di premio.

1.3 – Facoltà di revoca della Proposta e recesso dal contratto Premesso che il contratto è concluso nel giorno in cui:

• la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua;

• il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta da Reale Mutua.

Prima della sopraspecificata data di conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione ed in tal caso verrà rimborsato l’intero ammontare del premio eventualmente versato.

Dopo tale data ed entro 30 giorni il Contraente può recedere dal contratto.

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambi le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto e decorre dalla data di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d’invio.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione quelle per l’eventuale visita medica come specificato sia nella Proposta di assicurazione sia nella seguente tabella:

CAPITALE ASSICURATO IMPORTO

Fino a 180.000 € 70 €

Oltre 180.000 e fino a 400.000€ 160€

Oltre 400.000 e fino a 750.000 € 300 €

oltre 750.000 € 450 €

Le eventuali eccedenze a detti importi rimangono a carico di Reale Mutua.

1.4 - Rischio morte

Il rischio morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio con particolare riferimento al cambiamento delle attività sportive dichiarate.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

• dolo del Contraente o del Beneficiario;

• partecipazione attiva dell’Assicurato a atti dolosi;

• partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

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• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

• suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi, Reale Mutua paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

1.5 - Carenza per l'assicurazione caso morte senza visita medica.

All’Assicurato viene accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

Se, invece, il contratto viene assunto senza visita medica rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, Reale Mutua corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di spese di emissione.

Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - la suddetta limitazione verrà applicata soltanto sul capitale caso morte eccedente quello del contratto sostituito, semprechè quest’ultimo non sia ancora in periodo di carenza.

Reale Mutua non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza:

tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;

c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In suo luogo, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi e abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all’ammontare dei premi versati, al netto di emissione.

Resta inteso che, in caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso morte.

Resta infine convenuto che, anche per questa limitazione, si applica quanto sopra stabilito per le polizze emesse in sostituzione di uno o più precedenti contratti.

1.6 - Riscatto

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio per le tariffe a premio annuo o trascorso almeno un anno per la tariffa a premio unico, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto.

La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.

1.7 - Prestiti

Il Contraente può ottenere prestiti da Reale Mutua, nei limiti del valore di riscatto maturato.

Reale Mutua indica, nel mandato di pagamento, condizioni e tasso di interesse.

1.8 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

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Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

1.9 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, il corrispondente valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

• in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato;

• in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finchè l’Assicurato sia in vita;

• in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento. I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione sono quelli che risulteranno in vigore all’epoca di conversione del valore di riscatto.

1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

1.11 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

• dopo la morte del Contraente;

• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Reale Mutua di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto a Reale Mutua o fatte per testamento.

1.12 - Foro competente

Il foro competente a scelta della Parte interessata è esclusivamente quella del luogo di residenza del consumatore (Contraente, Assicurato e Beneficiario).

1.13 - Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua

Le comunicazioni di revoca della Proposta e recesso dal contratto devono essere inviate dal Contraente alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento; la data a cui si farà riferimento è quella di ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua quale risulta dalla ricevuta di ritorno.

Per l’inoltro delle richieste di variazione di premio e riscatto o per quanto riguarda le comunicazioni di decesso dell’Assicurato, il Contraente deve rivolgersi all’Agenzia competente; in questo caso, la data a cui far riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa.

In alternativa, il Contraente può inviare la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in questo caso, la data a cui far riferimento per il calcolo del valore liquidabile è quella di ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua quale risulta dalla ricevuta di ritorno.

1.14 - Informazione

Il Contraente della polizza verrà informato annualmente delle rivalutazioni apportate ai valori assicurati.

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1.15 - Esame del rendiconto annuale del Fondo “VALUTA REALE”

A maggior tutela degli Assicurati Reale Mutua sottopone annualmente ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta nell’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 58/1998 il rendiconto annuale della gestione del Fondo "VALUTA REALE" redatto in base alle norme del regolamento e riportante l’indicazione del tasso medio di rendimento realizzato e dell’aliquota di retrocessione stabilita per il periodo che fa riferimento ai 12 mesi di calendario che precedono il 3° mese antecedente la ricorrenza annuale in questione.

1.16 - Regolamento del Fondo "VALUTA REALE"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quelle delle altre attività di Reale Mutua, che viene contraddistinta con il nome “VALUTA REALE”.

a) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

b)Il rendiconto annuale del Fondo "VALUTA REALE" è mensilmente sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all’art. 161 del D.Lgs 58/1998, il quale attesta la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione all’inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo "VALUTA REALE" quale descritto al seguente punto c) e l’adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Reale Mutua sulla base delle riserve matematiche.

c)Il rendimento annuo del Fondo "VALUTA REALE" per il periodo di osservazione relativo all’esame mensile si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quel periodo al valore medio del Fondo stesso.

Il risultato finanziario del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza) al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo “VALUTA REALE” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell'iscrizione nel Fondo, per i beni già di proprietà di Reale Mutua.

Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo stesso.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo "VALUTA REALE" l’esercizio relativo alla sua verifica è quello che fa riferimento ai dodici mesi di calendario precedenti il 3°

mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

d)Reale Mutua si riserva di apportare al punto c) del presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

1.17 - Pagamenti di Reale Mutua

Verificatosi uno degli eventi previsti in polizza, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati a Reale Mutua i documenti necessari a:

• verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;

• individuare con esattezza gli aventi diritto.

Per caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti:

Prestiti: domanda sottoscritta dal Contraente, con l’indicazione dell’importo lordo richiesto.

Sinistro:

• Certificato di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita.

• Eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso o cartelle cliniche).

• Verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale.

• Atto di notorietà redatto in Pretura o dal Notaio, dal quale risulti:

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• se l’Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi sono indicati nell’atto, sia l’unico o l’ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;

• chi fossero gli eredi legittimi dell’Assicurato al momento del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico.

Nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente al Beneficiario del pagamento, di:

• documento d’identità valido;

• codice fiscale;

• indirizzo completo.

Nel caso di polizze gravate da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia.

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2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO ANNUO TEMPORANEO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE E DEL PREMIO - TAR 182

2.1 - Premi

Il premio, determinato in base all'età dell'Assicurato e alla durata del pagamento, è calcolato in annualità anticipate e può essere frazionato in più rate sub-annuali.

I premi debbono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure tramite bollettino di conto corrente postale inviato direttamente al Contraente.

2.2 - Prestazioni

Il capitale assicurato, annualmente rivalutato, verrà pagato ai Beneficiari designati al momento del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca ciò avvenga.

2.3 - Rivalutazione annuale del capitale e del premio

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato ed il premio annuo in vigore nel periodo annuale precedente verranno rivalutati nella misura e secondo le modalità contenute al punto 2.8 (Clausola di Rivalutazione). La rivalutazione del capitale verrà effettuata con le stesse modalità anche al termine del periodo di pagamento dei premi e successivamente.

2.4 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

Nel caso in cui il premio venga pagato trascorso il periodo di mora fissato in 40 giorni, il Contraente dovrà pagare interessi tecnici per il periodo intercorrente tra la scadenza del premio e la data di effettivo pagamento.

Gli interessi saranno calcolati ad un tasso pari al rendimento retrocesso del fondo “VALUTA REALE” al momento del calcolo degli interessi, con un minimo del tasso legale di interesse.

Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Il mancato pagamento di una rata del premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti a Reale Mutua.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione.

Il Contraente non può, in nessun caso, a giustificazione del mancato pagamento del premio, opporre che Reale Mutua non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.

2.5 - Ripresa del pagamento del premio e riattivazione

L’assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 40 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.

La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Il tasso annuo di riattivazione è uguale alla misura percentuale del rendimento retrocesso del Fondo

“VALUTA REALE” al momento del calcolo degli interessi, con il minimo del tasso legale.

Trascorsi sei mesi dal mancato pagamento del premio, la riattivazione può avvenire solo su espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.

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2.6 - Riscatto

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente è riscattabile.

Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva.

Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si ottiene:

• si moltiplica il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti - con eventuali frazioni - sta al numero dei premi annui pattuiti, per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento;

• si detrae dall'ammontare così ottenuto il 75% dell'ultimo premio annuo netto - interamente o parzialmente versato - ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.

• Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni l'importo di cui sopra viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi.

Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene:

• si moltiplica il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento.

2.7 - Riduzione

Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi dopo che siano state corrisposte almeno tre annualità, se la durata del pagamento dei premi non è inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità, se detta durata è inferiore a cinque anni, l'assicurazione rimane in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto.

Tale capitale è determinato dividendo il valore di riscatto - calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi come riportato nel precedente punto 2.6 per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato allo stesso momento.

Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al comma I) del punto 2.8 (Clausola di Rivalutazione), ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento; il corrispondente valore di riscatto è ottenuto moltiplicando il capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento.

2.8 - Rivalutazione (Clausola)

I) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

Reale Mutua dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto c) del Regolamento del Fondo, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75% e che attualmente è pari all’85%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

II) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Reale Mutua, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente comma I), entro il giorno 1 del mese che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in

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particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

III) RIVALUTAZIONE DEL PREMIO

A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all’anniversario di cui al precedente comma II), determinato in base all'età ed alla durata contrattuale fissate alla decorrenza, viene aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al comma I).

IV) LIMITAZIONE O RIFIUTO DELLA RIVALUTAZIONE DEL PREMIO

Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al precedente comma I) oppure che non venga effettuata.

La limitazione o il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni in misura completa o limitata.

A) Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato nell’anno precedente viene rivalutato in base alla misura limitata di rivalutazione del premio.

Se, peraltro, l'anniversario considerato cade dopo almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, viene riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione ottenuta come segue.

Si moltiplica la riserva matematica complessiva del capitale iniziale riproporzionato, come appresso definito, e del capitale aggiuntivo precedentemente riconosciuto, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al comma I), e quella limitata di rivalutazione del premio.

L’importo ottenuto viene investito a premio unico di inventario per età raggiunta e durata residua nella stessa forma dell’assicurazione di base.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l’ammontare del premio annuo netto dovuto nell’ultimo anno che precede l’anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione

Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cada dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell’anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso l’importo ottenuto come segue.

Si moltiplica la riserva matematica complessiva del capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito, e dei capitali aggiuntivi precedentemente riconosciuti per la misura annua di rivalutazione, di cui al comma I). L’importo così ottenuto viene investito a premio unico di inventario per età raggiunta e durata residua.

Qualora, infine, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del contratto anteriore al 5°, il capitale assicurato non verrà rivalutato che a partire dal 5° anno.

V) RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA D’OPZIONE

Nel caso di scelta da parte del Contraente di convertire il valore di riscatto in rendita d'opzione, secondo una delle forme previste, la rendita verrà annualmente rivalutata secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente comma I).

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3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE – TAR. 183

3.1 - Premio

Il premio è determinato in base all'età dell'Assicurato ed è dovuto per intero ed in unica soluzione al perfezionamento del contratto.

3.2 - Prestazioni

Il capitale assicurato, annualmente rivalutato, verrà pagato ai Beneficiari designati al momento del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca ciò avvenga.

3.3 - Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

3.4 - Riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione, il contratto è riscattabile totalmente o parzialmente.

Il valore di riscatto totale è ottenuto moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento.

Nel caso di riscatto parziale, che verrà determinato con gli stessi criteri stabiliti per quello totale, il contratto resta in vigore per il capitale residuo; quest’ultimo verrà rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto in base a quanto stabilito al precedente punto.

3.5 - Rivalutazione (Clausola)

I) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

Reale Mutua dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto c) del Regolamento del Fondo, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75% e che attualmente è pari all’85%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

II) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Reale Mutua, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente comma I), entro il giorno 1 del mese che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene rivalutato nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

III) RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA DI OPZIONE

Nel caso di scelta da parte del Contraente di convertire il valore di riscatto in rendita d'opzione, secondo una delle forme previste, la rendita verrà annualmente rivalutata secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente comma I).

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4 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO ANNUO TEMPORANEO COSTANTE CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE E DEL PREMIO - TAR 188

4.1 – Premi

Il premio, determinato in base all'età dell'Assicurato e alla durata del pagamento, è calcolato in annualità anticipate e può essere frazionato in più rate sub-annuali.

I premi debbono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure tramite bollettino di conto corrente postale inviato direttamente al Contraente.

4.2 - Prestazioni

Il capitale assicurato, annualmente rivalutato, verrà pagato ai Beneficiari designati al momento del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca ciò avvenga.

4.3 - Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute al punto 4.6 Clausola di Rivalutazione. La rivalutazione del capitale verrà effettuata anche al termine del periodo di pagamento dei premi e successivamente.

4.4 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione

Nel caso in cui il premio venga pagato trascorso il periodo di mora fissato in 40 giorni, il Contraente dovrà pagare interessi tecnici per il periodo intercorrente tra la scadenza del premio e la data di effettivo pagamento.

Gli interessi saranno calcolati ad un tasso pari al rendimento retrocesso del fondo “VALUTA REALE” al momento del calcolo degli interessi, con un minimo del tasso legale di interesse.

Il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Il mancato pagamento di una rata del premio determina, trascorsi 40 giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti a Reale Mutua.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione.

Il Contraente non può, in nessun caso, a giustificazione del mancato pagamento del premio, opporre che Reale Mutua non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.

4.5 - Ripresa del pagamento del premio e riattivazione

L’assicurazione, risoluta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 40 giorni dalla data di scadenza, può essere riattivata entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta.

La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Il tasso annuo di riattivazione è uguale alla misura percentuale del rendimento retrocesso del Fondo

“VALUTA REALE” al momento del calcolo degli interessi, con il minimo del tasso legale.

Trascorsi sei mesi dal mancato pagamento del premio, la riattivazione può avvenire solo su espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In ogni caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.

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4.6 - Riscatto

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente è riscattabile.

Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva.

Il valore di riscatto durante il pagamento dei premi si ottiene:

1) si somma al capitale inizialmente assicurato, ridotto nella proporzione in cui i premi annui corrisposti - con eventuali frazioni - sta al numero dei premi annui pattuiti, la differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto ed il capitale inizialmente assicurato;

2) si moltiplica l'importo così ottenuto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta del riscatto;

3) si detrae dall'ammontare così ottenuto il 75% dell'ultimo premio annuo netto - interamente o parzialmente versato - ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.

Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni l'importo di cui sopra viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi.

Il valore di riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene:

1) si moltiplica il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento.

4.7 - Riduzione

Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi dopo che siano state corrisposte almeno tre annualità, se la durata del pagamento dei premi non è inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità, se detta durata è inferiore a cinque anni, l'assicurazione rimane in vigore, libera da ulteriori premi, per un capitale ridotto. Tale capitale è determinato dividendo il valore di riscatto - calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi come riportato nel precedente punto 4.4 per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato allo stesso momento.

Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al comma I) del punto 4.6 Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento; il corrispondente valore di riscatto è ottenuto moltiplicando il capitale ridotto in vigore al momento della richiesta del riscatto per il coefficiente riportato nella tabella inclusa in coda al presente libretto, preso in corrispondenza del sesso e dell'età raggiunta dall'Assicurato in quel momento.

4.8 - Rivalutazione (Clausola)

I) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

Reale Mutua dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento di cui al punto c) del Regolamento del Fondo, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75% e che attualmente è pari all’85%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

II) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della decorrenza, il capitale iniziale nel periodo di pagamento dei premi viene rivalutato in base alla misura indicata al precedente punto I), adottando il procedimento dei t/n dove:

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• t è uguale al numero degli anni trascorsi dalla decorrenza del contratto;

• n è uguale alla durata del pagamento dei premi.

Per gli anni successivi al primo, oltre alla rivalutazione dei t/n sul capitale iniziale sono riconosciuti gli interessi sugli interessi maturati negli anni precedenti, calcolati utilizzando la misura di rivalutazione del punto I).

In dettaglio, l’aumento del capitale viene determinato con le seguenti modalità:

• il capitale in vigore alla ricorrenza anniversaria precedente viene maggiorato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione di cui al punto I);

• si detrae da quanto sopra l’importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per la suddetta misura di rivalutazione;

• si somma a quest’ultimo importo il capitale iniziale, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi pagati (conteggiati in anni interi) sta a quelli inizialmente pattuiti, per la misura di rivalutazione.

Gli aumenti del capitale verranno comunicati ad ogni ricorrenza anniversaria al Contraente.

Nel periodo successivo al termine del pagamento dei premi il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di quest’ultimo per la misura di rivalutazione di cui al punto I).

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

III) RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA DI OPZIONE

Nel caso di scelta da parte del Contraente di convertire il valore di riscatto in rendita d'opzione, secondo una delle forme previste, la rendita verrà annualmente rivalutata secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del precedente comma I).

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5. NOTA INFORMATIVA

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

La disciplina fiscale, ovunque richiamata, è quella riferita alla data di redazione della presente nota.

5.1 "COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ASSICURATO"

Reale Mutua offre al sottoscrittore una particolare forma di protezione contrattuale e si caratterizza pertanto per un valore aggiunto che la nostra Società, in quanto mutua, ha inteso estendere ai suoi assistiti.

Reale Mutua ha istituito infatti la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” che ha lo scopo di garantire agli Assicurati il rispetto dei loro diritti nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati.

Fanno parte di questa Commissione tre eminenti personalità di riconosciuto prestigio: questo al fine di garantire imparzialità ed equità di giudizio nei confronti dell’Assicurato.

Compito della Commissione è esaminare i ricorsi presentati dagli Assicurati ed esprimere la propria decisione in merito.

Riportiamo qui di seguito una sintesi del Regolamento ufficiale della procedura di ricorso alla Commissione stessa:

Sono legittimati a presentare ricorso alla Commissione tutti gli Assicurati con Reale Mutua che siano persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali le quali abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, con eccezione di quelle riguardanti i rami credito e cauzioni. Sono peraltro assimilati agli Assicurati i terzi, portatori di un interesse diretto, in cui favore o in cui nome o per cui conto il contratto in questione sia stato stipulato. Sono assimilati alle persone fisiche i Condomìni.

Il ricorso alla Commissione per le persone fisiche è limitato a controversie di valore non superiore a Euro sessantamila. Il ricorso per le associazioni e società di persone e di capitali è limitato a controversie di valore non superiore a Euro centosessantamila.

Il ricorso può essere effettuato dopo che l’Assicurato abbia fatto presenti per iscritto alla Direzione di Reale Mutua le proprie osservazioni e questa:

a) abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione e l’Assicurato ritenga di non accoglierla oppure

b) non abbia dato alcuna risposta scritta entro due mesi.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta. Deve contenere le ragioni della contestazione, unitamente alla documentazione ritenuta utile, compresa la risposta formale, se ottenuta, della Direzione di Reale Mutua.

Il ricorso, completamente gratuito per l’Assicurato, deve essere indirizzato alla Commissione di Garanzia dell’Assicurato della Reale Mutua - Via Torino, 3 - 00184 ROMA (RM).

La Commissione, che decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell’osservanza delle norme di diritto, ricorrendo se del caso ai principi di equità, comunica ufficialmente all’Assicurato e a Reale Mutua la decisione presa.

L’Assicurato è libero di accettarla o in alternativa di rivolgersi in piena libertà all’Autorità Giudiziaria.

La decisione della Commissione è invece vincolante per la Reale Mutua, sempre che l’Assicurato l’accetti.

Reale Mutua è a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.

5.2 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni ha sede in Italia, Via Corte d’Appello n. 11, Torino. È stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n° 966 R.E.A. Torino n° 9806.

Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente può rivolgersi al Servizio “Buongiorno Reale”:

Indirizzo: Via Corte d’Appello n. 11, 10122 Torino Numero Verde: 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20)

Fax: 011 742 54 20

E-mail: buongiornoreale@realemutua.it

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5. 3 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE ASSICURAZIONI A VITA INTERA PRESTAZIONI ASSICURATE

I contratti qui descritti sono i seguenti:

“Assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo a capitale e premio rivalutabili” (Tar. 182);

“Assicurazione a vita intera a premio unico a capitale rivalutabile” (Tar. 183); “Assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo costante a capitale rivalutabile” (Tar. 188).

La garanzia delle tre tariffe consiste nell’impegno di Reale Mutua a corrispondere il capitale assicurato annualmente rivalutato ai Beneficiari designati in qualsiasi momento avvenga il decesso dell’Assicurato.

Questa tipologia di contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante visita medica; è tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l’efficacia della garanzia risulterà limitata nell’importo per alcuni mesi, come specificato nella clausola di carenza riportata al punto 1.5 delle condizioni di assicurazione (Mod. 2101 Svil.).

E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte di Reale Mutua miranti a pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento della prestazione.

DURATA DEL PAGAMENTO DEI PREMI (per le tariffe a premio annuo)

La scelta della durata del pagamento dei premi va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l’età dell’Assicurato; può variare da un minimo di due anni ad un massimo di quaranta.

PREMIO

Tariffe a premio annuo (Tar. 182 e Tar. 188)

Il capitale assicurato è garantito previa corresponsione di un premio annuo pagabile all’inizio di ogni anno assicurativo per il periodo pattuito e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. L’entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto ed è influenzata dalla durata del pagamento, dall’età e dal sesso dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute ed abitudini di vita (professione, sport, ecc.).

Tale premio, nella tariffa 182, è rivalutabile in misura non superiore a quella del capitale mentre, nella tariffa 188 è costante. In entrambi i casi è pagabile anche in rate sub-annuali e, in questo caso, viene maggiorato delle seguenti percentuali:

frazionamento semestrale: 2,00%;

frazionamento trimestrale: 3,00%;

frazionamento mensile: 3,75%.

Il premio minimo è fissato in 260 € al netto di spese di emissione ed eventuali interessi di frazionamento.

Il pagamento dei premi potrà essere effettuato presso l’Agenzia di competenza oppure tramite bollettino di c/c postale che verrà inviato al domicilio del Contraente.

Tariffa a premio unico (Tar. 183)

Il capitale assicurato è garantito previa corresponsione di un premio unico, pagabile al perfezionamento del contratto, la cui entità dipende dal livello della garanzia prevista dal contratto ed è influenzata dall’età e dal sesso dell’Assicurato. Il premio minimo è fissato in 2.500 €, al netto delle spese di emissione.

FACOLTA' DI REVOCA DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della data di emissione; in tal caso verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare eventualmente versato.

Dopo tale data, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso. Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua;

- il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta da Reale Mutua;

- il Contraente abbia ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di Reale Mutua.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto e decorre dalla data di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. Reale Mutua recupera le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto come specificato nella proposta di assicurazione.

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GESTIONE SPECIALE " VALUTA REALE"

A fronte degli impegni assunti da Reale Mutua con le suddette polizze rivalutabili, è stato istituito uno speciale Fondo, a gestione separata dagli altri investimenti di Reale Mutua, denominato "VALUTAREALE". La tipologia degli investimenti prevista per il suddetto Fondo è costituita in prevalenza da Titoli di Stato e da Obbligazioni. Il Contraente ha facoltà di richiedere, in un qualsiasi momento, un prospetto aggiornato sulla ripartizione delle attività che compongono il Fondo.

Il Fondo è disciplinato da un apposito regolamento, approvato dal competente Ministero. I risultati annuali della gestione del Fondo vengono sottoposti ad esame da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 che ne attesta la correttezza.

RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale maturato viene rivalutato nella misura e con le modalità indicate delle Condizioni Contrattuali.

CONSOLIDAMENTO

Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate e restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato.

RISCATTO

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio per le tariffe a premio annuo o trascorso almeno un anno per la tariffa a premio unico, può, mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto.

La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.

Va tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito ( per le tariffe a premio annuo) e che interrompendo il contratto prima del termine si modifica un equilibrio economico/demografico, avendo, per conseguenza, una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni. Per conoscere una puntuale quantificazione del valore di riscatto della propria polizza il Contraente può rivolgersi in Agenzia oppure rivolgersi al Servizio “Buongiorno Reale”- Numero Verde : 800.320320, E mail: buongiornoreale@realemutua.it. Si osserva che l'operazione di riscatto comporta comunque una penalizzazione economica anche nel caso in cui ci sia una contestuale stipula di un nuovo contratto di analogo contenuto con altra Impresa o, con la medesima, se non si tratta di trasformazione.

OPZIONI

Su richiesta del Contraente, il corrispondente valore di riscatto potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato;

in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finchè l’Assicurato sia in vita;

in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario e non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento. I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione sono quelli che risulteranno in vigore all’epoca di conversione del valore di riscatto.

5.4 - SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IPOTESI DI RIVALUTAZIONE

Fa parte integrante della presente Nota Informativa, l’allegato preventivo personalizzato.

Lo sviluppo delle prestazioni rivalutate ed i valori di riscatto esposti in tale prospetto, sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore del contratto un beneficio finanziario annuo costante del 3,825%.

La misura del 3,825% è determinata come da disposizioni ISVAP e corrisponde ad un rendimento del Fondo del 4,5% retrocesso in misura pari all’85%.

I valori esposti scaturiscono da stime relative agli utili di natura finanziaria determinate secondo ipotesi ISVAP;

sono pertanto da ritenersi puramente orientativi e possono risultare difformi rispetto alle prestazioni effettivamente maturate a scadenza contrattuale.

Ovviamente le prestazioni indicate non scontano gli effetti inflattivi.

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PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

Il tasso di interesse tecnico di tariffa del 2%, preliminarmente riconosciuto al contratto e utilizzato nella determinazione del premio contrattualmente previsto, consente di garantire le prestazioni minime pari al capitale inizialmente assicurato.

5.5 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE A REALE MUTUA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al verificarsi di uno degli eventi previsti in polizza, prima di procedere al pagamento, il Contraente dovrà consegnare a Reale Mutua i documenti previsti al punto 1.17 delle Condizioni di Assicurazione.

Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Nell’ipotesi di scadenza della polizza, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, Reale Mutua invia all’Agenzia competente il mandato di pagamento per la liquidazione della prestazione prevista.

Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia.

5.6 - INFORMATIVA AL CONTRAENTE RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione della liquidazione delle prestazioni devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale”, Reale Mutua Assicurazioni Via Corte d'Appello n.

11, 10122 Torino, Numero Verde 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail buongiornoreale@realemutua.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio “Buongiorno Reale”, Reale Mutua Assicurazioni Via Corte d’Appello n. 11, 10122 Torino, Numero Verde 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20), fax 011.7425420, e-mail buongiornoreale@realemutua.it, sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale, sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

COMUNICAZIONI

Ogni anno verrà comunicato al Contraente il valore del capitale rivalutato. Inoltre Reale Mutua si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente quelle variazioni che dovessero intervenire in corso di contratto a seguito di modifica della legislazione applicabile o di cambiamento della propria denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

Inoltre, è presente sul sito Internet www.realemutua.it, area clienti, il servizio di consultazione online che consente di fare il punto, in ogni momento, della propria situazione assicurativa vita e previdenza.

5.7 - ASPETTI LEGALI E FISCALI

NON PIGNORABILITA' E NON SEQUESTRABILITA'

Ai sensi dell'art. 1923 Cod. Civ. le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 1920 del Cod. Civ., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Ciò

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LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

FORO COMPETENTE

Il foro competente, a scelta della parte interessata, è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

DETRAIBILITA' FISCALE DEI PREMI

La parte di premio destinata alla copertura del rischio morte, è detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera f), del D.P.R. 22/12/1986,n. 917, nella misura del 19% con il limite massimo di Euro 1.291,14 all'anno. Tale detrazione è riconosciuta al Contraente per le polizze vita in cui l'Assicurato è il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a carico.

TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601);

- se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato soggette ad imposta pari al 12,5% con equalizzatore (coefficiente che rende finanziariamente equivalente la tassazione al momento della richiesta con una tassazione avvenuta per maturazione anno per anno) sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi al netto della copertura caso morte.

Al momento della redazione della presente nota informativa la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell'equalizzatore e quindi lo stesso non è applicato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di attività commerciale, la ritenuta del 12,5% non è applicata (D.Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche e integrazioni);

- se corrisposte a titolo di rendita vitalizia (DPR 917 del 22/12/1986 - art. 50, lettera h bis e art. 44, lettera g- quinquies), la rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato (12,50% con equalizzatore). Al momento della redazione della presente nota informativa la normativa in vigore non ha esplicitato il coefficiente dell'equalizzatore e quindi lo stesso non è applicato.

Sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la suddetta rendita iniziale, calcolata senza tenere conto di alcun rendimento finanziario, si applica un'imposta pari al 12,50%( D. Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche e integrazioni).

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

5.8 - CONTROLLO E DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del ramo vita e quindi anche sulla costituzione ed il regolare accantonamento delle riserve matematiche, cioè degli investimenti effettuati da Reale Mutua per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

5.9 GLOSSARIO

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiario: la persona (o le persone) designata a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento: la parte del premio che Reale Mutua trattiene per coprire i costi di gestione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Durata: l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

Fondo " VALUTA REALE": l'insieme delle attività finanziarie separate dagli altri investimenti di Reale Mutua in cui vengono investite le riserve matematiche delle polizze "VALUTA REALE".

ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge n. 576 del 12/8/1982, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, Tel. 06421.331 - Fax 0642.133.545/206.

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Opzioni al termine: la possibilità da parte del Contraente di richiedere la liquidazione della prestazione assicurata con una modalità diversa da quella inizialmente prevista.

Parti: il Contraente e Reale Mutua.

Polizza: i documenti che provano il contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente a Reale Mutua comprensivo di caricamenti e spese di emissione (quantificate in Euro 10).

Premorienza: la morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto.

Prestazione: il capitale che viene garantito da Reale Mutua al Beneficiario alla scadenza contrattuale oppure al verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa.

Reale Mutua: l'Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.

29/4/1923, n. 966 R.E.A. Torino N. 9806, con sede in Torino (Italia), via Corte d'Appello 11, tel. 011/431.1111.

Regolamento del Fondo " VALUTA REALE": l'insieme di norme che disciplinano il tipo e la valutazione delle attività, nonchè il metodo di determinazione del rendimento annuo.

Revoca - Recesso: la facoltà di ripensamento concessa al Contraente dopo la firma della proposta o la stipula del contratto (D.Lgs. 174/95 di recepimento della direttiva comunitaria).

Rendimento retrocesso: la quota parte della resa percentuale del Fondo “VALUTA REALE” attribuita al contratto, pari ad almeno il 75% ed attualmente pari all’85%.

Riattivazione del Contratto : la possibilità di ripristinare nella forma originariamente pattuita la polizza per la quale sia stato sospeso il pagamento dei premi.

Riduzione dei Valori : la diminuzione delle somme assicurate conseguente all'interruzione del pagamento dei premi pattuiti concessa al Contraente qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di premio.

Riscatto del contratto: la risoluzione del contratto richiesta dal Contraente e contemporanea liquidazione del credito maturato verso Reale Mutua, qualora siano state corrisposte le annualità minime previste dal contratto.

Riserva matematica: l'importo accantonato da Reale Mutua per far fronte in ogni momento ai suoi obblighi contrattuali.

Rivalutazione: la maggiorazione delle prestazioni assicurate, dipendente dal rendimento del Fondo "VALUTA REALE".

Termini di aspettativa – Carenze : il periodo di tempo che intercorre fra la stipulazione dell'assicurazione e l'inizio della garanzia.

Vita Intera (Assicurazione): l’Assicurazione vita che prevede la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale in caso di morte dell’Assicurato, in qualsiasi momento avvenga il decesso

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COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO E DI RIDUZIONE PER 1.000 € DI CAPITALE

Assicurato di sesso maschile

Età Coefficiente Età Coefficiente Età Coefficiente

18 338,908

19 345,031

20 351,243 45 549,281 70 796,742

21 357,565 46 559,051 71 805,684

22 363,986 47 568,896 72 814,571

23 370,510 48 578,785 73 823,343

24 377,172 49 588,739 74 832,024

25 383,955 50 598,775 75 840,555

26 390,861 51 608,914 76 848,891

27 397,877 52 619,150 77 856,972

28 405,009 53 629,448 78 864,926

29 412,251 54 639,750 79 872,689

30

419,603

55 650,063 80 880,192

31 427,095 56 660,346 81 887,399

32 434,724 57 670,607 82 894,165

33 442,528 58 680,833 83 900,557

34 450,522 59 691,003 84 906,580

35 458,698 60 701,098 85 912,239

36 467,055 61 711,114 86 917,491

37 475,597 62 721,043 87 922,374

38 484,305 63 730,881 88 927,008

39 493,161 64 740,619 89 931,447

40 502,187 65 750,241 90

935,738

41 511,360 66 759,732 91 939,881

42 520,665 67 769,098 92 943,562

43 530,086 68 778,395 93 947,049

44 539,629 69 787,605 94 950,335

(21)

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO E DI RIDUZIONE PER 1.000 € DI CAPITALE

Assicurato di sesso femminile

Età Coefficiente Età Coefficiente Età Coefficiente

18 295,497

19 301,199

20 307,003 45 492,410 70 751,536

21 312,924 46 501,533 71 762,487

22 318,973 47 510,763 72 773,390

23 325,152 48 520,100 73 784,248

24 331,442 49 529,555 74 795,054

25 337,846 50 539,144 75 805,740

26 344,347 51 548,881 76 816,263

27 350,960 52 558,748 77 826,578

28 357,689 53 568,733 78 836,672

29 364,541 54 578,816 79 846,539

30 371,515 55 589,013 80 856,127

31 378,612 56 599,327 81 865,409

32 385,842 57 609,744 82 874,273

33 393,208 58 620,248 83 882,721

34 400,713 59 630,836 84 890,734

35 408,367 60

641,512

85 898,356

36 416,159 61 652,288 86 905,556

37 424,089 62 663,162 87 912,311

38 432,152 63 674,108 88 918,708

39 440,354 64 685,105 89 924,801

40 448,691 65 696,139 90 930,629

41 457,174 66 707,200 91 936,222

42 465,789 67 718,292 92 941,142

43 474,535 68 729,411 93 945,750

44 483,411 69 740,498 94 950,059

Riferimenti

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