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AREA GIURIDICO TRIBUTARIA CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 12/01/2022
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LEGGE di BILANCIO 2022 (L. 234/2021)
FINANZIARIA 2022
È stata pubblicata sul S.O. n. 49/L alla G.U. 31.12.2021, n. 310, la Legge n. 234/2021, Finanziaria 2022, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022.
Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, composto da 1.013 commi.
A decorrere dal 01.01.2022 si applicano i seguenti scaglioni ed aliquote ai fini IRPEF:
NUOVE ALIQUOTE IRPEF
Scaglioni dal 01.01.2022 Aliquota
Fino a 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 35%
Oltre 50.000 euro 43%
Scaglioni prima del 01.01.2022 Aliquota
Fino a 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 27%
Oltre 28.000 e fino a 55.000 38%
Oltre 55.000 e fino a 75.000 41%
Oltre 75.000 43%
A fronte della riduzione di aliquote viene abrogata la detrazione IRPEF prevista dal DL n. 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendenti e di alcuni redditi assimilati, che viene di fatto assorbita dalla riduzione generalizzata delle aliquote.
Viene inoltre modificato il bonus previsto dall’articolo 1 del DL 3/2020 che ora prevede un reddito complessivo di 15.000 euro per poterne beneficiare (in precedenza 28.000 euro).
Con riferimento alle addizionali, al fine di recepire le disposizioni di cui sopra, vengono differiti i termini a disposizione dei comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote al 31.03.2022 (o il termine di approvazione del bilancio, se successivo). Il termine per la trasmissione al MEF dei dati contenuti nei provvedimenti fi variazione delle addizionali regionali sono differiti al 13.05.2022.
A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97.
Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:
snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).
LA NUOVA IRPEF - commi da 2 a 7
ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 - commi 8 e 9
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In sede di approvazione sono state introdotte una serie di modifiche alla nuova deduzione ex art. 6, DL n.
146/2021, c.d. “Decreto fiscale”, prevedendo in sintesi:
l’aumento dal 90% al 110% della maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione della disciplina del sovrareddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali (c.d. “patent box”);
l’esclusione dall’agevolazione dei marchi d'impresa, dei processi / formule / informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale / commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili, c.d.
“know how”;
la modifica della decorrenza della nuova disciplina e la ridefinizione del “regime transitorio”;
l’introduzione di un meccanismo di “recapture” in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di un bene immateriale oggetto di “patent box”, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
A seguito delle predette modifiche i soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione della maggiorazione del 110% (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Per favorire il trasferimento all’Agenzia delle Entrate delle funzioni / attività svolte dall’Agente nazionale della riscossione, è confermata la modifica della governance dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate all’art. 1, DL n. 193/2016, è prevista l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate:
dell’indirizzo operativo e controllo dell’Agenzia Entrate-Riscossione (in precedenza attribuito al MEF);
della direzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
È confermata l'estensione anche al 2022 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali /agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.
Recupero patrimonio edilizio,
bonbus arredi e bonus verde
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio si segnala l’avvenuta proroga fino al 31.12.2024 della misura potenziata al 50% con massimale di 96.000 euro.
Analoga proroga è stata disposta anche con riferimento al correlato bonus mobili che si vede il massimale di spesa progressivamente ridotto da 16.000 a 10.000 (anno 2022) fino a 5.000 (anno 2023-2024).
Anche con riferimento al bonus verde si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio fino al 31.12.2024.
Interventi antisismici e di
Anche con riferimento agli interventi antisismici, viene prevista la proroga degli incentivi fino al 31.12.2024, anche con riferimento alle aliquote potenziate del 70- 75% e del 75-85%. La proroga si estende anche al c.d. “sismabonus acquisti”.
MODIFICHE
“
PATENT BOX”
- commi 10 e 11RIFORMA DELLA RISCOSSIONE - commi da 14 a 23
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 25
DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI - commi da 28 a 43
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riqualificazione energetica
Gli interventi di riqualificazione energetica vengono prorogati, specularmente, al 31.12.2024 nella misura potenziata ad oggi in uso (con aliquota del 65% salvo eccezioni). Rientrano nella proroga anche le ipotesi di interventi congiunti di risparmio energetico con riduzione del rischio sismico.
Bonus facciate Viene prorogato il bonus facciate ma, a differenza delle altre ipotesi di incentivo, solo nel 2022 e con aliquota ridotta dal 90% al 60%.
Superbonus 110% Con riferimento al superbonus, si segnala la proroga del termine di applicazione del beneficio al 30.06.2022.
Alcune fattispecie possono in ogni caso fruire di un termine molto più ampio:
1. per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025;
2. per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (ricadenti nella fattispecie degli edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
3. per gli interventi effettuati da IACP, enti equivalenti, cooperative di abitazione a proprietà indivisa compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Con riferimento agli interventi “fotovoltaici” viene prevista l’applicazione delle medesime aliquote di detrazione del 110%, 70 e 65% previste per gli interventi effettuati dai condomini alle relative soglie temporali di sostenimento della spesa.
Con riferimento all’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli, invece, il bonus spetta solo per gli interventi eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti di riqualificazione energetica previsti dal DL n. 34/2020. Anche in questo caso trovano applicazione le aliquote del 110%, 70 e 65% previste a seconda dei diversi anni di sostenimento della spesa (2023, 2024 e 2025).
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Vengono inoltre modificate parzialmente le disposizioni in materia di attestazioni e visto di conformità, anche con riferimento all’attestazione della congruità delle spese.
Opzioni sconto e cessione
Viene prorogata la finestra temporale di operatività delle opzioni per lo sconto e la cessione del credito corrispondente alla detrazione in parallelo alla proroga dei bonus edilizi.
Si segnala l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi di realizzazione dei box auto pertinenziali.
Interventi eliminazione
barriere architettoniche
Secondo quanto previsto dall’articolo 119 ter, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
1. euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
2. euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
3. euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
È confermata l'introduzione del nuovo art. 122-bis, DL n. 34/2020, a seguito della trasfusione delle novità contenute nel DL n. 157/2021 ora abrogato. Le nuove misure di controllo preventivo riguardanti le cessione dei crediti di cui all'art. 121 sono applicabili anche alle cessioni dei seguenti bonus
COVID-19 di cui all'art. 122:
“bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
“bonus canoni di locazione” per immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 DL n.
CONTROLLO PREVENTIVO CESSIONE BONUS COVID-19 - comma 30
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Sede di Manzano 34/2020;
“bonus adeguamento ambienti di lavoro” di cui all’art. 120, DL n. 34/2020;
“bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione” di cui all’art. 125, DL n. 34/2020)..
Viene prorogato il credito d’imposta fino al 2031, mantenendo fino al 2022 le misure già previste (20% nel limite di 4 milioni di euro), mentre durante il periodo successivo l’aliquota viene ridotta al 10% (nel limite di 5 milioni di euro).
Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica, designo e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per il 2022-2023 la misura del 10% e del 5% per il biennio 2024-2025.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati (per il raggiungimento di uno degli obbliettivi 4.0), il credito viene prorogato fino al 2025 nelle seguenti misure:
1. 15% nel limite di 2 milioni di euro per il 2022;
2. 10% nel limite di 4 milioni di euro per il 2023;
3. 5% nel limite di 4 milioni edi euro per il 2024-2025.
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.
A decorrere dall’1.4.2022, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96.
Come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. m), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall’1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d’impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
A seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):
a decorrere dall’1.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all’80%;
a decorrere dall’1.4.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).
È inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all’erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.
A decorrere dall’1.7.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo di cui al citato art.
2, comma 100, lett. a), non si applica la disciplina prevista per l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, c.d. “Temporary Framework”.
Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’ammissione del Fondo di
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI / RICERCA E SVILUPPO - commi 44 e 45
FONDO GARANZIA PMI - commi da 53 a 58
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Sede di Manzano garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019.
A decorrere dall’1.7.2022 fino al 31.12.2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a € 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l’attribuzione agli stessi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.
È confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022 della concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.
A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.6.2022 (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.
Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:
estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.
Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio / estensione delle garanzie vanno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.
È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei
“giovani” per l’acquisto della “prima casa” di cui all’art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
In particolare per gli:
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022), è previsto l’esonero dal pagamento:
dell’imposta di registro;
delle imposte ipotecaria e catastale;
a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - comma 59
AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24 - comma 72
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” UNDER 36 - comma da 151 a 153
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in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6928”).
Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l’acquisto / costruzione / ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrono i predetti requisiti soggettivi e oggettivi, la cui sussistenza risulti nell’atto di finanziamento, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall’art. 18, DPR n. 601/73.
È confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell’art. 16, TUIR, a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. “bonus affitti giovani”.
In particolare, possono beneficiare del bonus:
i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
per l’intera unità immobiliare / porzione di essa;
da destinare a propria residenza. L’unità immobiliare deve essere diversa dall’abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:
pari a € 991,60;
ovvero se superiore
pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.
È confermata l'estensione anche al 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell’anno.
Con l'introduzione dei nuovi commi 8-ter e 8 quater all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è confermato che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).
Qualora il bene sia ceduto / assegnato ai soci / destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore / eliminato dal processo produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del maggior valore residuo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
É tuttavia consentito “mantenere” la deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / IRES / IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.
Attenzione: Le previsioni in esame hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione / riallineamento sono effettuati.
É inoltre prevista, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per
BONUS AFFITTO UNDER 31 - comma 155
ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 520
ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO
commi da 622 a 624
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Sede di Manzano la rivalutazione + eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), la possibilità di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata. Le modalità e i termini di revoca nonché di rimborso / utilizzo in compensazione delle imposte sostitutive versate sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Nell'ambito del DL n. 104/20, c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha previsto, tra l’altro, con l’intento di non
“aggravare” il bilancio d’esercizio 2020, la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".
In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 1.1 - 31.12.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.
È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l’importo massimo delle operazioni di microcredito (art. 111 del DLgs.
1.9.93 n. 385). Si prevede, inoltre l’eliminazione del riferimento alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro e • la possibilità di concedere finanziamenti a srl fino a 100.000,00 euro.
Al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il libero professionista iscritto al relativo Albo professionale che a causa di:
morte;
grave malattia / ricovero / intervento chirurgico / infortunio, avvenuto anche al di fuori del luogo di lavoro;
parto prematuro / interruzione di gravidanza;
cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero;
non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini.
La sospensione in esame si applica per periodi di degenza ospedaliera / cure domiciliari di durata superiore a 3 giorni.
Il termine per l’adempimento viene sospeso a decorrere dal giorno:
del decesso;
del ricovero in ospedale;
della permanenza domiciliare.
La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare alla Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR unitamente alla copia del suddetto mandato professionale.
Trascorsi 30 giorni dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / fine della malattia (60 giorni in caso di interruzione di gravidanza e 6 mesi in caso di morte) la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere effettuati entro il giorno successivo. Per le somme dovute a titolo di tributi / contributi è richiesto il versamento contestuale anche degli interessi legali.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - comma 711
ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE - comma 913
MICROCREDITO - comma 914
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PROFESSIONISTA MALATO / INFORTUNATO
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STUDIO BRC ASSOCIATI
AREA GIURIDICO TRIBUTARIA CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 12/01/2022
Sede di Manzano
Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.
Dott. Andrea Volpe Studio BRC associati